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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17521/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 17521/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 90 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. BERTINI MARIAGRAZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra non coniugati, i Parte_1 Parte_2
quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 17/07/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori che potranno Per_1 esercitare, anche separatamente, la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio mantenga la residenza principale presso l'abitazione della madre Per_1 sita in Torino, Corso Moncalieri n. 211.
DISPONE che il padre possa vedere il figlio in qualunque momento, senza rigidi vincoli di orario, purché previo accordo con la madre. In ogni caso, e salvo diversi accordi tra le parti, i genitori adotteranno il seguente calendario a settimane alterne: - una settimana il padre terrà dal Per_1 mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 quando non c'è scuola fino al venerdì mattina con ri-accompagnamento a scuola o dalla madre entro le ore 16.00 quando non c'è scuola.
La madre terrà dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina con ri-accompagnamento a Per_1 scuola o dal padre, quando non c'è scuola, entro le ore 16.00, nonché dal venerdì al lunedì mattina con ri-accompagnamento a scuola e, quando non c'è scuola, con ri-accompagnamento dal padre entro le ore 16.00; - la settimana seguente il padre terrà dal lunedì pomeriggio dall'uscita di Per_1 scuola (o dalle 16 quando non c'è scuola) fino al mercoledì mattina con ri-accompagnamento a scuola o dalla madre entro le ore 16 quando non c'è scuola e dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola (o dalle 16 quando non c'è scuola) fino al lunedì mattina con ri-accompagnamento a scuola o dalla madre entro le ore 16 quando non c'è scuola. E così via. - per quanto riguarda le Festività, compleanni, vacanze estive e invernali, sempre fatti salvi diversi accordi, i genitori concordano che i tempi di permanenza presso ciascuno di essi siano suddivisi in modo paritario (ad esempio, il mese di agosto potrà essere suddiviso in due settimane cadauno), e più precisamente: - vacanze natalizie: da trascorrere alternativamente con i genitori un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Natale con entrambi i genitori, fatto salvo diverso accordo;
- vacanze pasquali: da trascorrere metà con un genitore e metà con l'altro genitore, - vacanze estive: metà con ciascun genitore, anche suddivise in diversi periodi da concordare tra i genitori possibilmente entro i mesi di marzo/aprile di ogni anno. - le festività infrasettimanali ed eventuali
“ponti” verranno divisi equamente tra i genitori, anche in base alle rispettive esigenze lavorative e sempre previo accordo;
- il giorno del compleanno di con entrambi i genitori, fatto salvo Per_1 diverso accordo.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto del figlio quando ce l'ha con sé
e che altresì il padre provveda, al pagamento del 100% delle spese extra ovvero quelle straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, compresa la mensa, acquisti di abbigliamento per cambio stagione e per un'attività sportiva, culturale e ricreativa;
per le attività sportive, culturali, ricreative oltre la prima la spesa sarà suddivisa al 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
le spese per visite mediche specialistiche (quali ad esempio il dentista o l'oculista) saranno suddivise al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. In ogni caso tutte le suddette spese dovranno essere previamente concordate e documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
Si precisa che ciascun genitore sarà tenuto a sostenere interamente le spese relative alla vacanza trascorsa con il figlio (es. soggiorno, viaggio, eventuali centri estivi ecc.), fermo restando l'obbligo di contribuzione alle altre spese extra di cui sopra;
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà diviso tra i genitori al 50% ciascuno;
PRENDE ATTO che le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di viaggio del figlio.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente al contributo al mantenimento per sé, dando atto di aver già regolamentato e definito ogni aspetto di natura economica tra loro.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale trasferimento di residenza e domicilio che, salvo diversi accordi, non potrà essere situato ad una distanza tale da rendere oltremodo difficoltosa la gestione dei tempi di permanenza con il figlio.
PRENDE ATTO che le parti, inoltre, si impegnano ad individuare le sedi scolastiche (scuola primaria e secondaria) all'interno del circondario ove è situata la casa familiare o comunque non più lontano di 5 chilometri dalla stessa, onde evitare maggiori difficoltà di spostamento del figlio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 17521/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 90 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. BERTINI MARIAGRAZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra non coniugati, i Parte_1 Parte_2
quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 17/07/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori che potranno Per_1 esercitare, anche separatamente, la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio mantenga la residenza principale presso l'abitazione della madre Per_1 sita in Torino, Corso Moncalieri n. 211.
DISPONE che il padre possa vedere il figlio in qualunque momento, senza rigidi vincoli di orario, purché previo accordo con la madre. In ogni caso, e salvo diversi accordi tra le parti, i genitori adotteranno il seguente calendario a settimane alterne: - una settimana il padre terrà dal Per_1 mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 quando non c'è scuola fino al venerdì mattina con ri-accompagnamento a scuola o dalla madre entro le ore 16.00 quando non c'è scuola.
La madre terrà dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina con ri-accompagnamento a Per_1 scuola o dal padre, quando non c'è scuola, entro le ore 16.00, nonché dal venerdì al lunedì mattina con ri-accompagnamento a scuola e, quando non c'è scuola, con ri-accompagnamento dal padre entro le ore 16.00; - la settimana seguente il padre terrà dal lunedì pomeriggio dall'uscita di Per_1 scuola (o dalle 16 quando non c'è scuola) fino al mercoledì mattina con ri-accompagnamento a scuola o dalla madre entro le ore 16 quando non c'è scuola e dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola (o dalle 16 quando non c'è scuola) fino al lunedì mattina con ri-accompagnamento a scuola o dalla madre entro le ore 16 quando non c'è scuola. E così via. - per quanto riguarda le Festività, compleanni, vacanze estive e invernali, sempre fatti salvi diversi accordi, i genitori concordano che i tempi di permanenza presso ciascuno di essi siano suddivisi in modo paritario (ad esempio, il mese di agosto potrà essere suddiviso in due settimane cadauno), e più precisamente: - vacanze natalizie: da trascorrere alternativamente con i genitori un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Natale con entrambi i genitori, fatto salvo diverso accordo;
- vacanze pasquali: da trascorrere metà con un genitore e metà con l'altro genitore, - vacanze estive: metà con ciascun genitore, anche suddivise in diversi periodi da concordare tra i genitori possibilmente entro i mesi di marzo/aprile di ogni anno. - le festività infrasettimanali ed eventuali
“ponti” verranno divisi equamente tra i genitori, anche in base alle rispettive esigenze lavorative e sempre previo accordo;
- il giorno del compleanno di con entrambi i genitori, fatto salvo Per_1 diverso accordo.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto del figlio quando ce l'ha con sé
e che altresì il padre provveda, al pagamento del 100% delle spese extra ovvero quelle straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, compresa la mensa, acquisti di abbigliamento per cambio stagione e per un'attività sportiva, culturale e ricreativa;
per le attività sportive, culturali, ricreative oltre la prima la spesa sarà suddivisa al 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
le spese per visite mediche specialistiche (quali ad esempio il dentista o l'oculista) saranno suddivise al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. In ogni caso tutte le suddette spese dovranno essere previamente concordate e documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
Si precisa che ciascun genitore sarà tenuto a sostenere interamente le spese relative alla vacanza trascorsa con il figlio (es. soggiorno, viaggio, eventuali centri estivi ecc.), fermo restando l'obbligo di contribuzione alle altre spese extra di cui sopra;
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà diviso tra i genitori al 50% ciascuno;
PRENDE ATTO che le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di viaggio del figlio.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente al contributo al mantenimento per sé, dando atto di aver già regolamentato e definito ogni aspetto di natura economica tra loro.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale trasferimento di residenza e domicilio che, salvo diversi accordi, non potrà essere situato ad una distanza tale da rendere oltremodo difficoltosa la gestione dei tempi di permanenza con il figlio.
PRENDE ATTO che le parti, inoltre, si impegnano ad individuare le sedi scolastiche (scuola primaria e secondaria) all'interno del circondario ove è situata la casa familiare o comunque non più lontano di 5 chilometri dalla stessa, onde evitare maggiori difficoltà di spostamento del figlio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.