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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/09/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 25 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2940/2023 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via N. Sole n. 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(P.IVA ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Salvia ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al C.so
XVIII Agosto 1860 n. 2, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 26.10.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato part time per n. 104 ore mensili (ore 24 settimanali e 4 giornaliere); che il contratto, a seguito di successive proroghe e rinnovi, veniva trasformato a tempo indeterminato part time con atto del
30.01.2020; che, secondo il contratto di lavoro, avrebbe dovuto prestare la sua opera dalle ore 19,00 alle ore 23,00 per sei giorni la settimana (con risposo settimanale a scorrimento); che, in realtà, prestava la sua opera per n. 10 ore giornaliere e, in particolare, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 (ed anche oltre); che per la prestata attività lavorativa avrebbe avuto diritto alla percezione della somma lorda di € 112.024,7 a titolo di retribuzione e
€ 5.444,16 a titolo di TFR come da conteggi allegati al ricorso;
che, in realtà, percepiva la minore retribuzione netta di € 1.600 mensili per un totale lordo di €
88.394,94 e non percepiva il maturato TFR;
che, per l'effetto, era in credito della ditta datrice di lavoro della ulteriore somma lorda di € 29.073,92 a titolo di differenze retributive e TFR (di cui € 5.444,16 a titolo di TFR ); che nei periodi di seguito indicati non prestava attività lavorativa ed usufruiva di cassa integrazione in deroga percependo la relativa indennità dall'INPS dal 9.3.20 al
30.6.2020; dal 2.11.20 al 31.12.2020 e dal 1.1.2021 al 31.5.2021; che, avendo l'azienda, in violazione della normativa previdenziale, versato la contribuzione
IVS sulla base del contratto di lavoro part time e non in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente di n. 60 ore di lavoro settimanali (a tempo pieno), l'INPS erogava allo stesso un importo a titolo di indennità di cassa integrazione in deroga in misura pari al 50% dell'importo che lo stesso avrebbe percepito ove fosse stato denunciato agli organi previdenziali l'effettivo orario di lavoro;
che, pertanto, aveva diritto di domandare al datore di lavoro il pagamento della indennità di cassa integrazione in deroga non percepita per inadempimento datoriale, ovvero in ogni caso il risarcimento del danno ad egli derivante per tale inadempimento rappresentato dalla perdita di parte della cassa integrazione in deroga;
che l'importo non percepito ammontava ad € 9.622,96 così ripartito: dal
9.3.20 al 30.6.2020 € 3.490,00; dal 2.11.20 al 31.12.2020 € 1.890,72 e dal
1.1.2021 al 31.5.2021 € 4.242,24.
2 Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare/dichiarare e dare atto che il ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata con qualifica di cuoco liv. Iv CCNL dal 5.2.2019 al 8.4.2023 alle dipendenze della ditta c.f. (sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Barile loc Giardini s.n.c.) presso il ristorante sito in Barile alla loc Giardini SS
93; che il ricorrente prestava la sua opera per n. 10 ore giornaliere e cioè dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 (ed anche oltre); che il ricorrente percepiva solo parte della retribuzione in suo diritto rimanendo creditore della ditta resistente della residua somma lorda di € 29.073,92 a titolo di differenze retributive (di cui € 5.444,16 a titolo di TFR) ovvero delle maggiori o minori somme che l'On Giudicante riterrà di giustizia anche ex art 36
Costituzione; per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente per i titoli e le ragioni di cui in premessa della somma totale di €
29.073,92 a titolo di differenze retributive(lavoro supplementare e straordinario e
TFR ovvero della maggiore o minore somma che l'On Giudicante riterrà di legge oltre interessi e rivalutazione. Altresì dichiararsi/accertarsi e darsi atto che, in conseguenza dell'omesso versamento della intera contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro, il ricorrente percepiva dall'INPS solo parte della indennità di cassa integrazione in deroga spettantegli non percependo la ulteriore somma di € 9.622,96; che il ricorrente ha pertanto diritto al pagamento da parte del datore di lavoro della predetta somma ovvero al risarcimento del danno ad egli derivante conseguenza dell'omesso versamento della intera contribuzione previdenziale da quantificarsi nell'importo di € 9.622,96; per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente per i titoli di cui al precedente punto della somma di € 9.622,96 ovvero della maggiore o minore somma che l'On Giudicante riterrà di legge oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., e domandava il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese, anche in considerazione della pretestuosità della domanda.
3 Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 25 settembre
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente conviene in giudizio il in persona Controparte_5 del legale rappresentante p.t., affermando di essere stato dipendente dal 5.2.2019 al 8.4.2023, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, trasformato, con atto del 30.01.2020, a tempo indeterminato part-time, con le mansioni di cuoco, liv. IV CCNL pubblici servizi, applicato in azienda. Sostiene di avere prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la propria attività per oltre le
104 ore mensili (pari a 24 ore settimanali e 4 ore giornaliere) indicate nel contratto individuale e nei prospetti paga e, in particolare, di avere lavorato di fatto - in luogo della concordata prestazione lavorativa dalle ore 19,00 alle ore
23,00 per sei giorni la settimana, con risposo settimanale a scorrimento - per n.
10 ore giornaliere, ossia dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore
24,00 ed anche oltre, lamentando, sotto il profilo retributivo, la mancata corresponsione dei conseguenti emolumenti. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito, previo accertamento dello svolgimento di complessive n. 10 ore giornaliere, e dunque dello svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario, la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 29.073,92, comprensiva di TFR quantificato in €
5.444,16, a titolo di differenza tra gli importi percepiti e quelli che avrebbe dovuto percepire sulla base dell'orario di lavoro effettivamente svolto. Chiede, inoltre, la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze sulla cassa integrazione, che deduce percepita dall'INPS in misura inferiore rispetto a
4 quella che avrebbe dovuto percepire se fosse stata corrisposta e denunciata la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente espletate.
Giova rammentare, in termini generali, che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei
“fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, laddove venga richiesto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, quale proiezione del principio del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Con riguardo, in particolare, ai compensi rivendicati per lavoro straordinario, la
Suprema Corte, con orientamento costante, ha ravvisato in capo al lavoratore, oltre ad un rigoroso onere probatorio, anche un preliminare onere di specifica allegazione del fatto costitutivo (diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova. Ha statuito, infatti, in relazione ai richiamati oneri, che
“Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.2009) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi
5 possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16150 del 19.06.2018).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, la parte ricorrente si limita ad affermare di avere lavorato dalle ore 09,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 ed anche oltre e, quindi, complessivamente per n. 10 ore giornaliere, nulla viene, tuttavia, puntualmente allegato, prima ancora che provato, in relazione a ciascuna ora della quale è richiesto il compenso maggiorato, non essendo specificato, in relazione ad ogni giorno lavorativo, il numero di ore effettivamente svolto oltre l'orario normale di lavoro e per le quali sarebbe maturata la retribuzione maggiorata.
Per le ragioni esposte, la prova testimoniale non è stata ammessa, attesa la genericità della capitolazione proprio in relazione a quegli aspetti che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, il lavoratore avrebbe dovuto puntualmente allegare.
La carenza probatoria in relazione alle dedotte ore di lavoro supplementare e straordinario comporta il rigetto anche della conseguenziale domanda di condanna al pagamento della cassa integrazione sulle stesse parametrata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. n. 147 del 2022, e tenuto conto delle fasi espletate.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1 il 26.10.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
6 2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4.500,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 25 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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