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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 88 -1 /2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Biancavilla (CT), presso lo studio dell'Avv. Placido Laudani, (C.F.
) che li rappresenta e difende, con procura in calce al ricorso C.F._3
(posta elettronica PEC;
Email_1
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
********
Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 13 marzo 2025;
visto il decreto di assegnazione emesso dalla Presidente della Sezione in data 14 marzo
2025;
visto il decreto di Questo Giudice del 24 marzo 2025;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
1 rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII, anche in esecuzione del provvedimento emesso dal Giudice in data 24 marzo 2025;
letta la relazione sottoscritta dal gestore della crisi, nominato dall'“O.C.C. A Tutela del
Debitore Segretariato Sociale Comune di Cinisi”, Avv. Giovanna Calderaro, depositata in data 9 aprile 2025, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3,
CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII, nonché il piano rimodulato depositato in pari data, a seguito dei rilievi sollevati dal giudice;
ritenuta l'ammissibilità della procedura di composizione della crisi proposta congiuntamente dai coniugi e , atteso che, ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi
o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, con la precisazione che “le masse attive e passive rimangono distinte” (comma 2);
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori, sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 15 aprile 2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata in data 7 maggio 2025, il gestore della crisi ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che sono pervenute osservazioni da parte del creditore privilegiato, Comune di Palermo;
verificate le comunicazioni ai creditori;
rilevato che l'esposizione debitoria del nucleo familiare è riassunta nella tabella di pagina
9 della relazione del gestore della crisi, che di seguito si riporta:
2 osservato che il piano modificato, depositato in data 9 aprile 2025 e comunicato ai creditori in data 16 aprile 2025, prevede quanto segue:
1. il compenso dell'OCC verrà versato in dieci rate mensili da € 550,00 cadauna, sul conto corrente appositamente istituito a cura dell'OCC e intestato alla procedura, come già evidenziato nella relazione particolareggiata agli atti;
3 2. i creditori privilegiati speciali e generali verranno soddisfatti mediante venti rate mensili da € 573,43 cadauna;
3. le rate destinate ai creditori privilegiati vengono suddivise e ripartite nel seguente modo:
all'Avv. Placido Laudani n. 20 rate mensili da € 90,00 cadauna;
all'Agenzia Entrate - Riscossione n. 20 rate mensili da € 322,10 cadauna;
al Dipartimento delle Finanze - Regione Sicilia n. 20 rate mensili da € 46,06 cadauna;
al Comune di Palermo n. 20 rate mensili da € 39,62 cadauna;
all'Agenzia delle Entrate n. 20 rate mensili da € 55,65 cadauna;
4. terminato il pagamento dei creditori privilegiati si passerà a soddisfare i creditori chirografari, che verranno soddisfatti mediante pagamento di n. 90 rate mensili da € 559,19 cadauna;
5. le rate destinate ai creditori chirografari sono così ripartite:
n. 90 rate da € 261,20; Controparte_1
n. 90 rate da € 111,12 cadauna;
CP_2
n. 90 rate da € 155,29 cadauna;
CP_3
n. 90 rate da € 28,70 cadauna;
Controparte_4
n. 90 rate da € 3,88 cadauna. CP_5
premesso - quanto alle osservazioni del Comune di Palermo - che dalla documentazione agli atti risulta che è stato comunicato al suddetto creditore il piano rimodulato a seguito
4 dei rilievi e delle richieste di integrazione formulate dal giudice con decreto del 24 marzo
2025, e depositato in data 9-10 aprile 2025;
ritenuto che le osservazioni del Comune di Palermo relative al contrasto tra il piano di riequilibrio finanziario dell'ente e la falcidia del credito operata nella presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non meritano accoglimento, in ragione del fatto che:
- la falcidia, in linea con le disposizioni del Codice, è volta a garantire la sostenibilità del piano di risanamento, tenendo conto delle condizioni economiche del consumatore, consentendo il bilanciamento tra un risanamento sostenibile e il rispetto degli interessi pubblici;
- la falcidia operata non viola la par condicio creditorum, in quanto assicura che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evita discriminazioni tra creditori dello stesso rango e riconosce agli stessi di ricevere non meno di quanto otterrebbero in un'alternativa liquidatoria;
ritenuto che va, invece, accolta la disponibilità manifestata nella relazione del gestore della crisi circa la modifica del piano limitatamente al maggiore credito dichiarato dal Comune di Palermo pari ad € 289,38, mantenendo comunque invariata la percentuale di soddisfo prevista nel piano;
osservato che la maggiore somma da corrispondere al Comune di Palermo pari ad € 115,75
- che va ad aggiungersi a quella di € 792,40 indicata nella tabella sopra indicata, tenuto conto della percentuale di soddisfazione del 40%, da distribuirsi in venti rate mensili come già previsto nel piano - comporta un incremento irrisorio delle venti rate mensili destinate alla soddisfazione dei creditori privilegiati da € 573,43 ad € 579,22: incremento che dovrà essere destinato integralmente alla maggiore soddisfazione del creditore Comune di
Palermo, in ragione del maggiore credito dichiarato e non contestato dal debitore;
considerato che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale dei debitori, aventi un reddito medio mensile complessivo di € 2.577,23 (cfr. relazione del gestore della crisi), dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
5 ritenuto - come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65 del 2022, relativamente alla analoga disposizione dettata dalla legge 3/2012 - che il legislatore ha consentito la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, senza imporre vincoli o limiti legali, posto che l'inciso finale della disposizione è chiaramente riferito alle operazioni di prestito su pegno;
ritenuto, per tali ragioni, che la falcidia del credito derivante da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione può operare applicando la riduzione prevista per i crediti chirografari a far data dall'omologa della proposta di ristrutturazione;
ritenuto che, per le anzidette ragioni, il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo D. Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento), con la precisazione sopra indicata relativamente al credito del Comune di Palermo;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante all'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, in quanto l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del
24 settembre 2014, n. 202 e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. e nata a C.F._1 Parte_2
Palermo il 16.07.1979 (c.f. ) entrambi residenti in [...], C.F._2
via Ignazio Mormino n. 67;
DISPONE
che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
6 DISPONE
che il gestore della crisi, avv. Giovanna Calderaro, nominato dall'OCC, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
che l'OCC provveda all'accantonamento del compenso pattuito con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;
DISPONE
che il gestore della crisi riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano) e, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE
che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla a tutti i creditori;
DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
INIBISCE
a nato a [...] il [...] (c.f. e a Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
7 DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA
la chiusura della procedura;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al gestore della crisi, nominato dall' “OCC A Tutela del Debitore - Segretariato Sociale Comune di
Cinisi”, Avv. Giovanna Calderaro.
Palermo, 20/05/2025
Il Giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cultrera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 88 -1 /2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Biancavilla (CT), presso lo studio dell'Avv. Placido Laudani, (C.F.
) che li rappresenta e difende, con procura in calce al ricorso C.F._3
(posta elettronica PEC;
Email_1
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
********
Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 13 marzo 2025;
visto il decreto di assegnazione emesso dalla Presidente della Sezione in data 14 marzo
2025;
visto il decreto di Questo Giudice del 24 marzo 2025;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
1 rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII, anche in esecuzione del provvedimento emesso dal Giudice in data 24 marzo 2025;
letta la relazione sottoscritta dal gestore della crisi, nominato dall'“O.C.C. A Tutela del
Debitore Segretariato Sociale Comune di Cinisi”, Avv. Giovanna Calderaro, depositata in data 9 aprile 2025, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3,
CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII, nonché il piano rimodulato depositato in pari data, a seguito dei rilievi sollevati dal giudice;
ritenuta l'ammissibilità della procedura di composizione della crisi proposta congiuntamente dai coniugi e , atteso che, ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi
o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, con la precisazione che “le masse attive e passive rimangono distinte” (comma 2);
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori, sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 15 aprile 2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata in data 7 maggio 2025, il gestore della crisi ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che sono pervenute osservazioni da parte del creditore privilegiato, Comune di Palermo;
verificate le comunicazioni ai creditori;
rilevato che l'esposizione debitoria del nucleo familiare è riassunta nella tabella di pagina
9 della relazione del gestore della crisi, che di seguito si riporta:
2 osservato che il piano modificato, depositato in data 9 aprile 2025 e comunicato ai creditori in data 16 aprile 2025, prevede quanto segue:
1. il compenso dell'OCC verrà versato in dieci rate mensili da € 550,00 cadauna, sul conto corrente appositamente istituito a cura dell'OCC e intestato alla procedura, come già evidenziato nella relazione particolareggiata agli atti;
3 2. i creditori privilegiati speciali e generali verranno soddisfatti mediante venti rate mensili da € 573,43 cadauna;
3. le rate destinate ai creditori privilegiati vengono suddivise e ripartite nel seguente modo:
all'Avv. Placido Laudani n. 20 rate mensili da € 90,00 cadauna;
all'Agenzia Entrate - Riscossione n. 20 rate mensili da € 322,10 cadauna;
al Dipartimento delle Finanze - Regione Sicilia n. 20 rate mensili da € 46,06 cadauna;
al Comune di Palermo n. 20 rate mensili da € 39,62 cadauna;
all'Agenzia delle Entrate n. 20 rate mensili da € 55,65 cadauna;
4. terminato il pagamento dei creditori privilegiati si passerà a soddisfare i creditori chirografari, che verranno soddisfatti mediante pagamento di n. 90 rate mensili da € 559,19 cadauna;
5. le rate destinate ai creditori chirografari sono così ripartite:
n. 90 rate da € 261,20; Controparte_1
n. 90 rate da € 111,12 cadauna;
CP_2
n. 90 rate da € 155,29 cadauna;
CP_3
n. 90 rate da € 28,70 cadauna;
Controparte_4
n. 90 rate da € 3,88 cadauna. CP_5
premesso - quanto alle osservazioni del Comune di Palermo - che dalla documentazione agli atti risulta che è stato comunicato al suddetto creditore il piano rimodulato a seguito
4 dei rilievi e delle richieste di integrazione formulate dal giudice con decreto del 24 marzo
2025, e depositato in data 9-10 aprile 2025;
ritenuto che le osservazioni del Comune di Palermo relative al contrasto tra il piano di riequilibrio finanziario dell'ente e la falcidia del credito operata nella presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non meritano accoglimento, in ragione del fatto che:
- la falcidia, in linea con le disposizioni del Codice, è volta a garantire la sostenibilità del piano di risanamento, tenendo conto delle condizioni economiche del consumatore, consentendo il bilanciamento tra un risanamento sostenibile e il rispetto degli interessi pubblici;
- la falcidia operata non viola la par condicio creditorum, in quanto assicura che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evita discriminazioni tra creditori dello stesso rango e riconosce agli stessi di ricevere non meno di quanto otterrebbero in un'alternativa liquidatoria;
ritenuto che va, invece, accolta la disponibilità manifestata nella relazione del gestore della crisi circa la modifica del piano limitatamente al maggiore credito dichiarato dal Comune di Palermo pari ad € 289,38, mantenendo comunque invariata la percentuale di soddisfo prevista nel piano;
osservato che la maggiore somma da corrispondere al Comune di Palermo pari ad € 115,75
- che va ad aggiungersi a quella di € 792,40 indicata nella tabella sopra indicata, tenuto conto della percentuale di soddisfazione del 40%, da distribuirsi in venti rate mensili come già previsto nel piano - comporta un incremento irrisorio delle venti rate mensili destinate alla soddisfazione dei creditori privilegiati da € 573,43 ad € 579,22: incremento che dovrà essere destinato integralmente alla maggiore soddisfazione del creditore Comune di
Palermo, in ragione del maggiore credito dichiarato e non contestato dal debitore;
considerato che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale dei debitori, aventi un reddito medio mensile complessivo di € 2.577,23 (cfr. relazione del gestore della crisi), dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
5 ritenuto - come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65 del 2022, relativamente alla analoga disposizione dettata dalla legge 3/2012 - che il legislatore ha consentito la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, senza imporre vincoli o limiti legali, posto che l'inciso finale della disposizione è chiaramente riferito alle operazioni di prestito su pegno;
ritenuto, per tali ragioni, che la falcidia del credito derivante da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione può operare applicando la riduzione prevista per i crediti chirografari a far data dall'omologa della proposta di ristrutturazione;
ritenuto che, per le anzidette ragioni, il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo D. Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento), con la precisazione sopra indicata relativamente al credito del Comune di Palermo;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante all'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, in quanto l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del
24 settembre 2014, n. 202 e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. e nata a C.F._1 Parte_2
Palermo il 16.07.1979 (c.f. ) entrambi residenti in [...], C.F._2
via Ignazio Mormino n. 67;
DISPONE
che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
6 DISPONE
che il gestore della crisi, avv. Giovanna Calderaro, nominato dall'OCC, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
che l'OCC provveda all'accantonamento del compenso pattuito con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;
DISPONE
che il gestore della crisi riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano) e, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE
che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla a tutti i creditori;
DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
INIBISCE
a nato a [...] il [...] (c.f. e a Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
7 DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA
la chiusura della procedura;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al gestore della crisi, nominato dall' “OCC A Tutela del Debitore - Segretariato Sociale Comune di
Cinisi”, Avv. Giovanna Calderaro.
Palermo, 20/05/2025
Il Giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cultrera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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