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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3188/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati:
RE LI Presidente rel. est. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3188/2023 r.g. promossa in grado d'appello da
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F.: ) Parte_5 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Properzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Condello ( , che li rappresenta e difende come Email_1 da delega in atti APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Via Cerva n. 8 presso lo studio CP_2 dell'avv. Vincenzo Mariconda ( , che la Email_2 rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA pagina 1 di 25 e contro
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3
C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in Milano, Via CP_5
Cerva n. 8 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mariconda ( , che la rappresenta e difende come da Email_2 delega in atti APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2950/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 13/4/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per , Parte_6 Parte_2 Parte_3 ed “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano adita, Parte_4 Parte_5 in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 2950/2023, pubbl. il 13.04.2023, del Tribunale di Milano
• Accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato da per i Controparte_1 motivi di appello;
Accertare e dichiarare la nullità ex art 1418, 1419 c.c. dei mutui de quibus per le violazioni di cui sopra e delle conseguenti iscrizioni ipotecarie siccome illegittime;
• Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, 1419 c.c. dei mutui per violazione delle norme di cui all'art. 644 c.p. e delle conseguenti iscrizioni ipotecarie siccome illegittime;
• Accertare e dichiarare la nullità dei mutui ex art. 1418, 1419 c.c. per aver posto in essere negozi giuridici idonei in concreto ad ottenere un risultato vietato dall'ordinamento e segnatamente l'illecita coercizione del debitore alla volontà del creditore e delle conseguenti iscrizioni ipotecarie siccome illegittime;
• Accertare e dichiarare la nullità dei patti che escludono o limitano la responsabilità della CP_6
• Accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di mutuo e relative proroghe e dei rapporti di conto corrente limitatamente agli oneri, spese ed interessi dovuti dalla
Parte_1
• Accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di mutuo e relative proroghe e dei rapporti di conto corrente anche ai sensi dell'art. 1467 c.c. limitatamente agli oneri, spese ed interessi dovuti dalla Parte_1
• Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale e per la concessione abusiva di credito di e per l'effetto ridurre la prestazione Controparte_1
pagina 2 di 25 dovuta dalla mutuataria siccome il mancato pagamento delle rate non è imputabile alla società ed in ogni caso ridurla ulteriormente per il danno subito così come accertato anche equitativamente in corso di causa;
• In ogni caso accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti e per l'effetto il diritto della Società a restituire quanto eventualmente dovuto in maniera frazionata nel numero massimo di rate ovvero in quello originariamente pattuito;
• Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui sopra, la nullità delle fideiussioni illegittime e redatte in violazione di legge siccome pacificamente speculari allo schema contrattuale predisposto dall'ABI in data 4 luglio 2003;
• Accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle fideiussioni n. 000549268 e n. 000231230 e nell'atto n. 26905 Rep. e n. 6206 Progr. dell'1 agosto 2005, così come meglio indicati sopra, e conseguentemente la loro inefficacia/inapplicabilità nei confronti dei fideiussori e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• Accertare e dichiarare ex art 1955 c.c. l'estinzione della fideiussione per mancata escussione del debitore principale;
• Accertare e dichiarare la scadenza dell'obbligazione principale ex art 1957 c.c. e l'intervenuta decadenza dal diritto del creditore verso il fideiussore;
• In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..” per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla e dai Parte_1 sigg.ri , , e avverso la Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentenza n. 2950/2023 del Tribunale di Milano, perché inammissibile, infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2950/2023 del 13.4.2023, non notificata, anche sulla base di una differente motivazione;
per il caso denegato in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano dovesse ritenere di riformare la appena citata sentenza:
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie formulate con riguardo al credito azionato in via monitoria
- perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
- perché, comunque, difetta la legittimazione e/o la titolarità dei garanti di avanzare una qualsiasi censura a qualunque titolo formulata con riguardo al contratto di mutuo ipotecario del 31.1.2003, che non costituisce l'oggetto delle garanzie prestate da parte degli opponenti;
- perché, comunque, difetta la legittimazione e/o la titolarità in capo a tutti gli opponenti di avanzare la domanda di nullità dei contratti di mutuo ipotecario del 31.1.2003 (ferma la conclusione che precede quanto ai garanti), 1.8.2005, 10.10.2014 e 7.4.2017 per le ragioni connesse alla prospettata erogazione abusiva di credito e di avanzare la pagina 3 di 25 domanda risarcitoria fondata sulla lesione del patrimonio della impresa, in tutti i casi pretesa prescritta per il quinquennio anteriore la notifica delle opposizioni a d.i. intervenute nel mese di gennaio del 2022 dovendosi inquadrare, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, nella responsabilità extracontrattuale;
- perché, al più, quello che la società opponente può richiedere è la determinazione delle somme dovute in forza dei finanziamenti comunque erogati;
- perché, al più, quello che i garanti possono richiedere è la determinazione delle somme dovute in forza dei finanziamenti comunque erogati e dai medesimi garantiti, ma non la rimozione di vincoli ipotecari neppure dai medesimi concessi;
- perché è improponibile e, in tutti i casi, infondata la domanda di risoluzione dei contratti di mutuo ipotecario del 31.1.2003, 1.8.2005, 10.10.2014 e 7.4.2017;
- perché è improponibile da parte dei garanti e, in tutti i casi, infondata la domanda di risoluzione dei contratti di mutuo ipotecario del 31.1.2003 (anche solo per mero tuziorismo, ferma la conclusione che precede), 1.8.2005, 10.10.2014 e 7.4.2017;
- sempre nel merito, rigettare la domanda di nullità della fideiussione specifica nell'ambito del contratto di mutuo ipotecario dell'1.8.2005 (art. 12) sino alla concorrenza di € 840.000,00; in data 9.9.2014 a garanzia del contratto di mutuo ipotecario del 10.10.2014 sino alla concorrenza di € 750.000,00 ed in data 22.3.2017 a garanzia del contratto di mutuo ipotecario del 7.4.2017 sino alla concorrenza di € 900.000,00, rilasciate dai sigg.ri , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
a favore dell'oggi nell'interesse della Parte_5 Controparte_1 [...]
in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, Parte_1 poiché si tratterebbe, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, di garanzie valide, anche eventualmente emendate dalle clausole contestate;
- sempre nel merito, rigettare tutte le altre domande, a qualsiasi titolo, formulate in giudizio in relazione alle descritte fideiussioni specifiche nell'ambito del contratto di mutuo ipotecario dell'1.8.2005 (art. 12), in data 9.9.2014 a garanzia del contratto di mutuo ipotecario del 10.10.2014 ed in data 22.3.2017 a garanzia del contratto di mutuo ipotecario del 7.4.2017, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, con la conseguente declaratoria di validità ed efficacia delle garanzie;
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20121/2021 – R.G. n. 40375/2021, emesso dal Tribunale di Milano il 26.11.2021, e notificato in data 3 e 20 dicembre 2021;
- ovvero, comunque,
- condannare la in persona dell'amministratore unico, Parte_1 sig. (nato a [...] – PZ, il 27.5.1951, e residente in [...]
Milanese, via Europa n. 7, C.F. , con sede in Peschiera C.F._4
Borromeo, via Grandi n. 46 (cap. 20068), C.F. , a pagare alla cessionaria P.IVA_1 del , l'importo complessivo di € 3.086.184,60 di Controparte_1 Controparte_3 cui: pagina 4 di 25 - € 1.283.612,23=per residuo finanziamento ipotecario in mora del 31.1.2003, comprensivo di interessi al 28.1.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, rideterminato mensilmente, in misura pari a 0,8 punti in più della media aritmetica, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri Euribor 3 mesi relativi al mese solare precedente quello di applicazione, maggiorato di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 1.273.706,02;
- € 387.152,53=per residuo finanziamento ipotecario in mora dell'1.8.2005, comprensivo di interessi al 28.1.2020, ciò oltre all'interesse annuo nominale, rideterminato mensilmente, in misura pari a 0,8 punti in più della media aritmetica, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri Euribor 3 mesi relativi al mese solare precedente quello di applicazione, maggiorato di un punto percentuale della mora conteggiato a far data dal 29.1.2020 sulla somma capitale pari ad € 384.390,82;
- € 621.444,88=per residuo mutuo ipotecario in mora del 10.10.2014, comprensivo di interessi al 28.1.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, determinato automaticamente, in misura pari a 4,000 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 365 – media percentuale mese precedente, maggiorato (nella misura in vigore il decimo giorno lavorativo della quindicina antecedente la scadenza della rata) di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 594.029,19;
- € 793.974,96=per residuo mutuo ipotecario in mora del 7.4.2017, comprensivo di interessi al 28.01.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, determinato automaticamente, in misura pari a 3,50 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 365 – media percentuale mese precedente, maggiorato di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 757.946,62.
- ovvero, comunque e ancora, condannare i signori
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_5 C.F._4 residente in [...], cap. 20097;
- nata a [...] l'[...], C.F. residente in [...]C.F._3
San Donato Milanese, via C. Battisti n. 39, cap. 20097;
- , nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Pantigliate, via Risorgimento n. 31, cap. 20048;
- , nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Monza, via Luigi Fossati n. 4, cap. 20052, a pagare, in solido con la ed anche fra loro, alla Parte_1 cessionaria del , l'importo complessivo di € Controparte_1 Controparte_3
1.802.572,37 di cui - € 387.152,53=per residuo finanziamento ipotecario in mora dell'1.8.2005, comprensivo di interessi al 28.1.2020, ciò oltre all'interesse annuo nominale, rideterminato mensilmente, in misura pari a 0,8 punti in più della media pagina 5 di 25 aritmetica, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri Euribor 3 mesi relativi al mese solare precedente quello di applicazione, maggiorato di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 384.390,82;
- € 621.444,88=per residuo mutuo ipotecario in mora del 10.10.2014, comprensivo di interessi al 28.1.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, determinato automaticamente, in misura pari a 4,000 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 365 – media percentuale mese precedente, maggiorato (nella misura in vigore il decimo giorno lavorativo della quindicina antecedente la scadenza della rata) di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 594.029,19;
- € 793.974,96=per residuo mutuo ipotecario in mora del 7.4.2017, comprensivo di interessi al 28.01.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, determinato automaticamente, in misura pari a 3,50 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 365 – media percentuale mese precedente, maggiorato di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 757.946,62. Con il favore delle spese e delle competenze di causa anche del presente grado del giudizio. Il a mezzo della propria mandataria Controparte_1 Controparte_4
dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova,
[...] anche istruttoria, dovesse essere formulata dalle parti appellanti, in considerazione delle preclusioni maturate, soprattutto con riguardo a questo grado del giudizio.” per e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza,
[...] eccezione e deduzione, così giudicare: richiamate tutte le difese svolte dal CP_1
[...]
- respingere l'appello proposto dalla e dai sigg.ri Parte_1 [...]
e;
confermare la sentenza di Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_3 primo grado n. 2950/2023 del 13.4.2023 del Tribunale di Milano e così il decreto ingiuntivo n. 20121/2021-R.G. n. 40375/2021 del Tribunale di Milano, e comunque accogliere le domande formulate dal medesimo nell'interesse di CP_1 CP_3
[...]
Con il favore delle spese e degli onorari di causa. Fermo restando che, sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 21843/2019 ed ancora nella sentenza n. 13735/2022, non può essere richiesta alla cessionaria la restituzione di somme asserite come indebitamente percepite in relazione ai contratti di mutuo oggetto dell'ingiunzione, con la conseguenza che gli effetti di natura restitutoria che dovessero, in via del tutto denegata, derivare dall'accoglimento dei motivi di opposizione/appello svolti dagli ingiunti riguarderebbero esclusivamente la cedente, mentre nei confronti della cessionaria il pagina 6 di 25 giudizio avrebbe effetto quanto all'accertamento del credito vantato ed alle domande di ingiunzione e di condanna a carico della debitrice principale e dei garanti già formulate dal Controparte_1
a mezzo della propria mandataria, dichiara di non accettare il Controparte_3 contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, anche istruttoria, dovesse essere formulata dalle parti appellanti in considerazione delle preclusioni maturate, tanto più in questo grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 20121/2021, emesso su ricorso di (di CP_1 CP_1 seguito, anche solo “la banca”) e, per essa, quale procuratrice, Controparte_4
il Tribunale di Milano aveva ingiunto il pagamento dei seguenti importi,
[...] maggiorati degli interessi e delle spese della procedura:
- € 3.086.184,60 a Controparte_7
- € 1.802.572,37 a , e Parte_2 Parte_3 Parte_5
in qualità di fideiussori. Parte_4
La pretesa azionata in sede monitoria era riferita al residuo dovuto dalla Società Immobiliare, per capitale ed interessi, al 28/1/2020, in forza di quattro contratti, due di finanziamento e due di mutuo ipotecario, tutti garantiti da ipoteca costituita sul complesso immobiliare ad uso Centro Sportivo “La Gardanella” sito in Peschiera Borromeo e così identificati:
1. un contratto di finanziamento sottoscritto il 31/1/2003 con l'allora
[...] per originari € 2.650.000,00, a valere sul c/c n. 22101, Controparte_8 acceso presso l'agenzia n. 12 di Milano, e assistito da garanzia ipotecaria di primo grado per € 5.300.000,00; 2. un secondo contratto di finanziamento sottoscritto con l'allora Controparte_8
in data 1/8/2005 per originari € 700.000,00, a valere sullo stesso c/c di cui
[...] sopra, e assistito da garanzia ipotecaria di terzo grado per € 1.400.000,00;
3. un contratto di mutuo ipotecario stipulato il 10/10/2014 con l'allora Banco Popolare Società Cooperativa per originari € 750.000,00, a valere sul c/c n. 419 acceso presso la filiale di San Donato Milanese 1 e assistito da garanzia ipotecaria di quarto grado per € 1.500.000,00;
4. un ulteriore contratto di mutuo ipotecario siglato il 7/4/2017 con il CP_1 Contr per originari € 900.000,00 da erogare a acceso sul c/c n. 419 di cui
[...] sopra e assistito da garanzia ipotecaria di sesto grado per € 1.800.000,00 – con la precisazione che l'importo effettivamente erogato per capitale era stato di soli € 782.000,00.
, , ed si erano Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 costituiti fideiussori in favore della società immobiliare: pagina 7 di 25 - sino alla concorrenza di € 840.000,00, in relazione al contratto di finanziamento dell'1/8/2005 (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio, art. 12);
- sino alla concorrenza di € 750.000,00, in relazione al contratto di finanziamento ipotecario del 10/10/2014, che, al 28/1/2020, presentava un'esposizione pari a € 621.444,88, per capitale ed interessi (cfr. doc. n. 11 fascicolo monitorio);
- sino alla concorrenza di € 900.000,00, in relazione al contratto di finanziamento ipotecario del 7/4/2017 (cfr. doc. n. 12 fascicolo monitorio).
Avverso il decreto ingiuntivo, la società e i fideiussori proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c. avviando distinti procedimenti, successivamente riuniti nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Gli opponenti chiedevano, in particolare, la revoca del provvedimento monitorio sulla base dei seguenti motivi:
- l'assenza della prova del credito azionato in sede monitoria, avendo la banca prodotto i soli estratti ex art. 50 TUB;
- la nullità dei contratti quale conseguenza: dell'assenza di prova della traditio rei; dell'avvenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
della violazione, da parte della banca, delle regole di correttezza in occasione della stipula dei contratti;
dell'abusiva concessione del credito;
della violazione dell'art. 1229 c.c.;
- l'usurarietà degli interessi applicati;
- la violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.;
- la gravità dell'inadempimento della banca in corso di rapporto, rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione posta a carico della mutuataria, tale da legittimare la richiesta di risoluzione ex 1467 c.c.;
- la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 (l. antitrust);
- la violazione dell'art. 1341 c.c., in relazione alla deroga all'art. 1956 c.c.;
- l'avvenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1955 c.c. e dell'art. 1957 c.c., per decorso del termine semestrale;
- l'omessa preventiva escussione del debitore principale.
La banca, costituitasi, concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del provvedimento monitorio opposto. Chiedeva, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme ingiunte. Concessa la provvisoria esecutività del d. i., il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., decorsi i quali veniva assegnato il termine per l'avvio della procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale depositato il 10/2/2023 dalla banca). pagina 8 di 25 Con atto depositato il 27/2/2023, interveniva in giudizio e, per essa, Controparte_3 quale mandataria, qualificandosi quale nuova titolare Controparte_4 del credito controverso, in forza del contratto di cessione in blocco concluso l'8/6/2022 (come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14/6/2022, parte II – prodotto sub all. C). L'intervenuta prestava adesione alle difese ed alle domande proposte dalla banca cedente, istando, dunque, per il rigetto dell'opposizione. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2950/2023 resa ex art. 281sexies c.p.c. il 13/4/2023, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
La , , Controparte_7 Parte_2 Parte_3 [...] ed hanno proposto appello, articolando nove motivi e Pt_4 Parte_5 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. In ogni caso, l'istituto di credito ha chiesto la condanna degli appellanti al pagamento degli importi oggetto del decreto ingiuntivo. Con atto separato, si è costituita anche la cessionaria e, per essa, la Controparte_3 mandataria riportandosi alle difese della banca e Controparte_4 chiedendo, dunque, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata l'8/5/2024, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16/4/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. In quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, occorre premettere, ai fini della corretta delimitazione dell'odierno thema decidendum, come la parte appellante non abbia impugnato quelle parti della sentenza di primo grado in cui il Tribunale ha respinto i motivi di opposizione relativi: alla nullità dei contratti per mancanza di prova della traditio rei e per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
all'omessa preventiva escussione del debitore principale. Le questioni devono, pertanto, ritenersi coperte dal giudicato interno ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c. e, come tali, escluse dall'oggetto dell'odierno decidere. Ciò posto, l'appello è nel suo complesso infondato. pagina 9 di 25 Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado, con riguardo alla prova del credito, si sia limitato a dare per pacifica l'irrilevanza, in sede di cognizione piena, dell'estratto ex art 50 TUB, senza dare riscontro delle ulteriori contestazioni svolte sul punto dall'allora parte opponente. Queste, in particolare, avevano riguardato anche l'incompletezza della documentazione depositata dalla banca e l'inesattezza delle somme risultanti dai piani di ammortamento. Tali anomalie, peraltro, sarebbero confermate dalle plurime irregolarità registrate negli addebiti della banca e di cui era stato dato atto nella consulenza di parte prodotta nel giudizio di opposizione. Pertanto, il credito azionato ex adverso non potrebbe ritenersi né certo, né liquido né esigibile. Il motivo è infondato. Nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., tanto la società immobiliare quanto i fideiussori (pur se limitatamente al contratto di finanziamento dell'1/8/2005 ed ai contratti di mutuo ipotecario del 10/10/2014 e del 7/4/2017, i soli garantiti dalle fideiussioni dai medesimi rilasciata) hanno inteso dolersi dell'inidoneità della sola certificazione ex art. 50 TUB - prodotta dalla banca in sede monitoria - ad offrire la prova del credito vantato dalla controparte. La banca opposta, in sede di costituzione, depositava quindi ulteriore documentazione contabile a sostegno della propria pretesa, ivi compresi i piani di ammortamento. Nelle note scritte depositate in vista della successiva udienza del 15/9/2022, la società odierna appellante, prendendo posizione sul carteggio introdotto in giudizio dalla controparte, argomentava in ordine alla presunta inesattezza dei piani di ammortamento (contestazione oggetto del presente motivo di doglianza); l'istituto di credito ha replicato con nota depositata il 12/9/2022, richiamandosi alla già depositata documentazione e osservando:
- con riguardo al contratto del 31/3/2003, che “il credito da cui è stato fatto decorrere il piano di ammortamento prodotto quale doc. n. 32, fasc. opp., [si ricavava] dal debito riconosciuto nel primo atto di proroga di cui al nostro doc. n. 3 fasc. mon.; dai pagamenti successivamente effettuati dalla società e documentati con l'allegato 54 avv. da cui emerge un residuo debito al 31.1.2018 (ultima ricevuta di pagamento prodotta) che corrisponde esattamente al residuo debito di cui al piano di ammortamento quale nostro doc. n. 32 cit. alla menzionata data;
e dalla movimentazione del conto n. 22101, su cui il mutuo è stato regolato, prodotto in parte dall'opponente (cfr. allegati 5, 6 e 7 avv.) nonché completato da noi (cfr. docc. nn. 31 e 14, fasc. opp.). Residuo debito confessato dalla società debitrice, e mai contestato anche in giudizio”. Come già dato atto in comparsa di costituzione e risposta, “il residuo debito azionato in decreto si [era così] formato: importo capitale dovuto alla data del passaggio a sofferenza in data 28.1.2020 per € 1.112.048,65 a cui devono aggiungersi n. 21 rate scadute pagina 10 di 25 per € 161.657,37, oltre agli interessi maturati al 28.1.2020, ed a dedurre incassi per svincoli parziali, e così per complessivi € 1.283.612,23 (cfr. doc. n. 32 cit. e cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio ed il doc. n. 14 fascicolo opposizione. In relazione al menzionato contratto, se i pagamenti sono intervenuti, più o meno continuativamente, fatta eccezione per alcuni ritardi maturati, sino al 31.1.2018; da quel momento i medesimi pagamenti sono divenuti parziali ed in mora per poi cessare in corrispondenza alla rata con scadenza 30.9.2018; da qui sono maturate le rate impagate sino al consolidamento della posizione in data 28.1.2020)”;
- per quanto concerne il contratto dell'1/8/2005, che sia stata la stessa sua controparte “ad ammettere/confessare che le rate del piano di ammortamento sono state rideterminate, di comune accordo, a far tempo dal 31.7.2007, con la conseguenza che il piano di ammortamento prodotto quale doc. n. 33, fasc. opp., rappresenta il rientro dal finanziamento concordato e mai impugnato stante la produzione delle relative contabili di pagamento quale allegato n. 55 avv.. Detto documento consente anche di concludere per la correttezza del debito azionato e già spiegato in comparsa di risposta: importo capitale dovuto alla data del passaggio a sofferenza in data 28.1.2020 per € 344.104,41 a cui devono aggiungersi n. 18 rate scadute per € 40.286,41, oltre agli interessi maturati al 28.1.2020, e così per complessivi € 387.152,53 (cfr. doc. n. 33 cit. e cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio ed il doc. n. 14 fascicolo opposizione. Anche in relazione a detto contratto le criticità sono emerse nel 2018, in questo caso a luglio, con pagamenti cessati in corrispondenza della rata con scadenza 30.9.2018; da qui sono maturate le rate impagate sino al consolidamento della posizione in data 28.1.2020)”;
- per quanto concerne il contratto del 10/10/2014, che non vi era “nessuno scostamento tra il piano di ammortamento allegato al contratto prodotto quale doc. n. 8, fasc. mon., e lo sviluppo del piano di ammortamento prodotto quale doc. n. 34, fasc. opp.. Semplicemente nel piano di ammortamento allegato al contratto la prima rata è stata ripetuta due volte: una prima volta ha indicato la rata di preammortamento e la seconda volta la rata di ammortamento;
invece nel piano di cui al doc. n. 34 cit. la numerazione è stata progressiva con la conseguente generazione di un numero finale in più, non di rate, ma solo numerico. Il debito, invece, è conforme a quanto riconosciuto dalla parte mediante la produzione effettuata con l'allegato 57 avv.. Così come spiegato in comparsa di risposta: importo capitale dovuto alla data del passaggio a sofferenza in data 28.1.2020 per € 537.623,75 a cui devono aggiungersi n. 16 rate scadute per € 56.405,44, oltre agli interessi maturati al 28.1.2020, e così per complessivi € 621.444,88 (cfr. doc. n. 34 cit. e cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio ed il doc. n. 15 fascicolo opposizione. Pure in relazione a detto contratti i pagina 11 di 25 pagamenti hanno iniziato ad essere effettuati in ritardo dal mese di febbraio del 2018; la criticità emerge poi nel mese di settembre del 2018, con rate non pagate
o solo parzialmente pagate ed il consolidamento della posizione in data 28.1.2020)”;
- da ultimo, per quanto riguarda il contratto del 7/4/2017, che il piano di ammortamento depositato sub doc. n. 35 fosse quello risultante all'esito dei SAL erogati. “La corrispondenza delle emergenze del piano e dello sviluppo del debito è confermato dalle ricevute ex adverso prodotte quale doc. n. 59. Sicché è certo il debito: importo capitale dovuto alla data del passaggio a sofferenza in data 28.1.2020 per € 701.090,72, a cui devono aggiungersi n. 16 rate scadute per € 56.855,90, oltre agli interessi maturati al 28.1.2020, e così per complessivi € 793.974,96 (cfr. doc. n. 35 e cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio ed il doc. n. 15 fascicolo opposizione. In relazione a detto contratto, come per gli altri, i pagamenti si fermano al mese di agosto del 2018, dopodiché sono maturate le rate insolute e il consolidamento della posizione in data 28.1.2020)”. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, ha ritenuto che la banca avesse assolto al proprio onere di attrice in senso sostanziale, fornendo opportuna prova della traditio rei rispetto a ciascun contratto di mutuo (doc. n. 15, 47, 30 fascicolo dell'opponente e doc. n. 9 del fascicolo monitorio) e, quindi, dell'esistenza del credito azionato (cfr. sentenza di primo grado, p. 5). Nel censurare tale decisum, parte appellante, incontestato il profilo relativo all'avvenuto perfezionamento dei singoli contratti, premesso, in via generale, che la certificazione ex 50 TUB non è da sola sufficiente ad offrire, in sede di cognizione piena, la prova del credito azionato in monitorio, si è limitata ad osservare come il Giudice di primo grado abbia integralmente trascurato la doglianza inerente all'incompletezza della documentazione contabile ex adverso depositata ed all'inesattezza dei dati risultanti dai piani di ammortamento depositati, reiterando pedissequamente le deduzioni già svolte nel primo grado di giudizio, secondo cui:
- con riguardo al contratto di finanziamento del 31/3/2003, non sarebbe stato prodotto il piano di ammortamento relativo alla prima proroga e, all'ultima rata del 31/8/2018, il debito residuo sarebbe inferiore rispetto a quello indicato in sede di ricorso monitorio;
- per quanto concerne il contratto di finanziamento del 1/8/2005, il mutuo ipotecario del 10/10/2014 ed il mutuo ipotecario a SAL del 7/4/2017, il debito residuo all'ultima rata sarebbe inferiore rispetto a quello indicato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ed il piano di ammortamento depositato nel procedimento monitorio sarebbe discordante rispetto a quello depositato nel giudizio di opposizione;
pagina 12 di 25 - l'infondatezza della pretesa creditoria avversarie poteva desumersi finanche dalla missiva del 19/7/2022 (doc. n. 11 fascicolo appellante) con cui “ CP_1 comunicava formalmente il “recesso dal Contratto e dall'Accordo
[...]
Quadro” per l'operatività in derivati otc e nel contempo tratteneva l'importo di complessivi euro 434.608,00 di cui al contratto n. 37749, data iniziale 30.04.2017
– data finale 30.04.2025” (atto di appello, p. 13).
Premessa l'irrilevanza di tale ultimo rilievo, afferendo ad un rapporto che - per quanto in questa sede noto - è estraneo all'oggetto dell'odierno decidere, le ulteriori doglianze non possono avere seguito. Pacifica l'esistenza del credito (non più oggetto di contestazione), per sconfessarne il fondamento è sufficiente richiamare le allegazioni e produzioni introdotte in giudizio dall'odierna appellata (con particolare riferimento alla documentazione contabile con cui ha integrato la prova offerta nel giudizio monitorio con la certificazione ex art. 50 TUB), di cui sopra si è dato conto. La banca, invero, sin dalla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione (nonché nelle successive note difensive pocanzi attenzionate), ha dato ampio e dettagliato riscontro, anche documentale, delle voci di credito di cui ha richiesto il pagamento, precisandone l'ammontare nonché il sotteso calcolo. D'altro canto, l'odierna appellante, sia in primo grado che nel presente appello, non ha introdotto in giudizio alcun elemento utile a porre in discussione l'avversaria pretesa, finanche dopo le repliche addotte dalla banca nelle note depositate in vista dell'udienza del 15/9/2022, non attenzionate da alcuna successiva contestazione da parte degli allora opponenti e odierni appellanti. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
Con il secondo motivo, parte appellante ha inteso dolersi del fatto che il Tribunale di Milano ha escluso che la violazione delle regole di correttezza prospettate dall'allora parte opponente, nonché la concessione abusiva del credito, potessero determinare la nullità dei contratti di finanziamento e mutuo ipotecario. Nel giudizio di opposizione, in particolare, era stata dedotta la nullità di detti contratti, in quanto espressione di pratiche commerciali scorrette, ossia contrarie ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1355, 1375 e 1440 c.c. Ed invero, l'istituto di credito, in sede di stipulazione di ciascuno dei contratti per cui è causa, avrebbe omesso:
1. di consegnare il documento informativo;
2. di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria della società cliente;
3. di dare gli opportuni consigli, evitando l'esecuzione di operazioni “con frequenza non necessaria e di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria dell'investitore”; pagina 13 di 25 4. di comunicare, per iscritto, la natura e l'estensione del conflitto di interessi e di ottenere il preventivo assenso all'esecuzione delle operazioni che ne erano interessate;
5. di concedere finanziamenti a migliori condizioni;
6. di chiedere, prima di procedere alle singole erogazioni, un piano industriale asseverato, dal quale potesse desumersi la situazione di alto rischio finanziario in cui versava la società.
Tali condotte avrebbero importato la responsabilità della banca, anche per abusiva concessione del credito, visto peraltro il disposto dell'art. 4, D. L. n. 118/2021, secondo cui ““le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti” sarebbero responsabili per violazione dei principi di correttezza e buona fede qualora non partecipassero alle trattative in modo attivo ed informato o violassero il dovere di riservatezza e di leale e sollecita collaborazione dando tempestivo e motivato riscontro alle proposte ed alle richieste dell'imprenditore” (atto di opposizione CA.GE.MA, p. 25; negli stessi termini, atto di opposizione dei fideiussori, p. 33). Il Tribunale di Milano ha rigettato il motivo di opposizione, rilevando che tutte le ipotesi richiamate dalla difesa non fossero causa di nullità del contratto, potendo al più dare adito ad una responsabilità risarcitoria;
ciò con la precisazione che, comunque, il richiamo alle singole violazioni fosse del tutto improprio. Parimenti improprio doveva ritenersi, secondo il Tribunale, il riferimento tanto alla concessione abusiva del credito quanto alle pratiche commerciali scorrette, trattandosi di ipotesi del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie per cui è causa. La parte appellante ha contestato tale valutazione, ritenendola del tutto erronea ed in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite. Il motivo è del tutto infondato.
Questa Corte rileva come parte appellante, per motivare l'erroneità della parte della sentenza oggetto del presente motivo di gravame, si sia limitata a contrapporvi le stesse argomentazioni già svolte nel giudizio di opposizione, riproposte in modo del tutto acritico. Non è revocabile in dubbio come un simile contegno sia inidoneo a dare adito ad un convincimento di segno opposto di quello cui è giunto il Tribunale: convincimento che si intende condividere, risultando peraltro frutto di un corretto apprezzamento degli atti e dei documenti di causa. Ed invero, osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano:
- le ipotesi prospettate dalla parte opponente, odierna appellante, non fossero causa di nullità del contratto, involvendo regole di condotta, la cui violazione poteva al più determinare una responsabilità risarcitoria, anche rispetto alla concessione abusiva del credito;
pagina 14 di 25 - il richiamo alle pratiche commerciali scorrette fosse del tutto improprio, essendo le medesime oggetto di una normativa che riguarda i contratti con i consumatori o, al più, le microimprese – tale non essendo, secondo le allegazioni attoree, la società debitrice principale;
- il richiamo alla concessione abusiva del credito fosse del tutto irrilevante e inconferente al caso di specie. Anzi, la sua stessa prospettazione deporrebbe
“prima ancora per una negligenza della stessa società attrice nel chiedere prestiti che, in partenza, sapeva che non sarebbero stati rimborsati. È poi altresì singolare che la doglianza, relativa a contratti stipulati al più tardi nel 2017 e in origine nel 2003, provenga da una società che risulta a tutt'oggi in bonis” (sentenza di primo grado, p. 6);
- altrettanto improprio fosse il richiamo alle singole violazioni contestate;
talune, infatti, inerivano a situazioni tipiche dell'intermediazione finanziaria e non anche dell'attività bancaria (cfr. p.ti 2 e 4); altre non erano contestabili quali violazioni (p.ti 1, 2 e 4), attenendo a profili propri dell'autonomia contrattuale. In particolare: (i) non sussiste alcun dovere di proporre alla società le migliori condizioni per l'erogazione di un finanziamento, avendo ciascuna parte l'obiettivo di perseguire il proprio interesse patrimoniale e non quello altrui;
(ii) non si comprende la fonte normativa del ritenuto dovere di monitoraggio della frequenza e dell'opportunità delle singole operazioni svolte dalla società, fermo restando che una simile attività della banca ben potrebbe essere considerata alla stregua di un'ingerenza nella sfera altrui;
(iii) per quanto concerne la ritenuta mancanza di informazione precontrattuale, “evocare tale circostanza ad anni di distanza e a finanziamenti già avvenuti rende ancora più difficile ritenere sussistente un danno, del resto neppure soverchiamente illustrato sotto il profilo del nesso causale” (sentenza di primo grado, p. 6). Il motivo deve, quindi, essere respinto.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il rigetto della doglianza relativa all'usurarietà degli interessi applicati in corso di rapporto, disposto a fronte della sua genericità: in particolare, secondo il primo giudice, era mancata l'allegazione sia del Parte
(di seguito, anche solo “ ”) – con riguardo all'usura oggettiva – Parte_7 che delle condizioni economiche praticate in circostanze simili – con riguardo all'usura soggettiva. La parte appellante, nel contestare siffatto decisum, oltre a richiamare in toto le difese svolte in sede di opposizione, ha sostenuto che:
- i DM contenenti le rilevazioni dei TEGM dei singoli rapporti possono essere acquisiti dal giudice indipendentemente dalle allegazioni di parte;
- in ogni caso, l'odierna appellante, con la terza memoria istruttoria, ha prodotto una copia dei DM relativi agli anni 2003, 2005, 2014 e 2017; pagina 15 di 25 - la perizia di parte, a firma della dott.ssa ha comunque evidenziato tutti Per_1 gli interessi, oneri e spese che la banca aveva illegittimamente addebitato alla società immobiliare. Il motivo è infondato e, come tale, deve essere rigettato. Anzitutto occorre osservare come in tema di usura, secondo i principi posti dall'art. 2697 c.c., chi solleva tale eccezione, deve allegare la clausola negoziale relativa al tasso di interesse convenuto in contratto e il TEGM di riferimento, evidenziando la discrepanza del primo rispetto al TSU, determinato secondo le rilevazioni contenute nei DM richiamati dall'art. 2 L. 108/1996 (e che l'istante ha l'onere di produrre in giudizio). Ed invero, “L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. n. 26525/2024). D'altro canto, con specifico riguardo all'usura soggettiva prevista dall'art. 644, terzo comma, secondo periodo c.p., l'onere probatorio si declina come dovere dell'istante di dimostrare la “sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.” (Cass. n. 19282/2014, che, sebbene sia risalente, non ha trovato successiva smentita). Rileva la Corte come la valutazione del primo giudice sia integralmente in linea con i principi appena descritti. Ed invero:
- sin dal giudizio di opposizione, gli odierni appellanti hanno inteso dolersi della usurarietà degli interessi applicati ai rapporti di cui è causa, con conseguente gratuità degli stessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Tale censura veniva svolta unicamente attraverso il riferimento alla perizia di parte prodotta con l'atto di citazione, in cui, a dire della difesa, erano stati indicati tutti gli interessi, oneri e spese indebitamente applicati dalla banca;
- tuttavia, tale perizia, come già evidenziato dal Giudice di primo grado, in tema di usura, reca soltanto il rilievo per cui fosse necessario “effettuarsi un calcolo effettivo dei tassi di interesse applicati ai mutui, considerando gli stessi un pagina 16 di 25 tutt'uno con le spese sostenute dal la società per la tenuta dei conti titoli, derivati, spese sui derivati, oltre alle spese per sconfino del conto ed interessi passivi sui fidi collegati al mutuo, interessi addebitati illecitamente anche a seguito di atti notarili con proroghe delle rate, valutando effettivamente se questi importi abbiano causato una maggiorazione dei tassi sopra soglia al punto da renderli usurai” (perizia, p. 17);
- la difesa non ha mai indicato né il tasso convenuto in ciascun contratto né il TSU da quest'ultimo superato;
- tra i DM prodotti dagli odierni appellanti – peraltro solo con la terza memoria istruttoria – mancano quelli contenenti le rilevazioni del terzo trimestre 2005 (con riferimento al contratto sottoscritto l'1/8/2005) e del quarto trimestre 2014 (con riferimento al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 10/10/2014); pertanto, con riguardo all'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti nei suddetti contratti, deve rilevarsi ab origine il difetto di allegazione specifica, mancando l'indicazione del TEGM di riferimento e, quindi, del TSU;
con riguardo al contratto di finanziamento del 31/3/2003 e al contratto di mutuo ipotecario a SAL del 7/4/2017, la censura è invece infondata: dai DM prodotti dall'odierna parte appellante si desume invero come il tasso convenuto in entrambi i contratti (precisamente: nel contratto di finanziamento del 31/3/2003, tasso variabile, che alla data della stipula ammontava al 3,8%; nel contratto di mutuo a SAL del 7/4/2017, tasso variabile, che alla data della stipula ammontava e al 3,50%) fosse ampiamente al di sotto del TSU;
- da ultimo, con riguardo all'usura soggettiva, così come osservato dal Tribunale di Milano, non risulta che gli appellanti abbiano assolto all'onere sui medesimi incombenti, non avendo allegato, e ancor prima dimostrato, né la sproporzione delle condizioni economiche pattuite né le condizioni di difficoltà economica della società mutuataria (peraltro tuttora in bonis).
Con il quarto motivo, parte appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di nullità svolta con riferimento alla violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., motivato sull'assunto per cui, ad avviso del primo giudice, non era stato allegato quale sarebbe il contratto recante un simile accordo. Secondo la difesa, il Tribunale di Milano avrebbe omesso di considerare “l'abusiva pressione esercitata dal creditore grazie alle plurime iscrizioni ipotecarie (sino al sesto grado, ndr) eseguite sui beni immobili della Società nonché le garanzie fideiussorie rilasciate dai sigg.ri e dei fratelli . Come evidenziato dalla Parte_5 Pt_4 Pt_2 relazione tecnica di parte i soci erano costretti più volte a finanziare la società anche a mezzo vendite immobiliari il cui ricavato andava a ripagare finanziamenti già concessi ivi incluso il capitale, gli interessi, oneri e spese. A ciò si aggiunga che con i mutui de
pagina 17 di 25 quibus il mutuatario e per esso i garanti si impegnavano a restituire la somma data a mutuo maggiorata degli interessi” (atto di appello, p. 41). Come osservato dall'appellata, il motivo è infondato.
La tesi della nullità dei contratti per cui è causa ai sensi dell'art. 2744 c.c., ribadita in questa sede in termini speculari a quelli già spesi in primo grado, non risulta condivisibile. Ad avviso della difesa, il divieto di patto commissorio sanzionato dalla suddetta disposizione sarebbe stato violato per mezzo delle plurime operazioni di vendita immobiliare, che i garanti erano stati costretti a finalizzare per ottenere la liquidità necessaria a ripianare l'esposizione debitoria della società. Come già correttamente osservato dal Tribunale, con una valutazione del tutto esente dalle generiche censure della parte appellante, rileva la Corte:
- che l'ipotesi paventata dalla difesa non integri in alcun modo una violazione dell'art. 2744 c.c., che sanziona con la nullità il patto con cui si prevede che, in caso di inadempimento del debito garantito, la proprietà della cosa ipotecata passi al creditore: nella fattispecie per cui è causa, infatti, la difesa non ha lamentato la vendita dell'immobile sul quale era stata concessa l'ipoteca che garantiva i singoli finanziamenti, riferendosi a non meglio specificate “vendite immobiliari”; né, del resto, viene allegata o dimostrata la stipulazione di un accordo che avesse il contenuto sanzionato dalla disposizione codicistica;
- che, in ogni caso, risulta in atti come siano stati i soci e l'organo gestorio della società immobiliare a rivolgersi alla banca per chiedere i finanziamenti per cui è causa, in un'ottica di sviluppo del complesso immobiliare di proprietà (lo stesso sul quale era stata concessa l'ipoteca), oggetto, a sua volta, dei piani industriali della medesima (e non della banca). Pt_1
Tanto basta per disattendere il motivo.
Con il quinto motivo, parte appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti formulata ai sensi degli artt. 1229, nonché della domanda di risoluzione formulata ai sensi degli artt. 1455 e 1467 ss. c.c., motivato dal Tribunale sulla base dell'assoluta mancanza di allegazione sul punto. Ad avviso dell'appellante, trattasi di decisione del tutto erronea. La difesa, richiamando le argomentazioni già svolte in primo grado, ha rilevato che: il Tribunale ha omesso di considerare i plurimi gravi inadempimenti della banca al dovere di buona fede e correttezza nel corso dell'esecuzione dei singoli rapporti (valutazione che, in tesi, non sarebbe preclusa dalla circostanza che la banca abbia fatto valere l'inadempimento della mutuataria, cui era stata intimata la decadenza dal beneficio del termine); allo stesso modo, il Giudice di primo grado avrebbe trascurato la circostanza per cui il mancato pagamento, da parte della società appellante, delle rate concordate pagina 18 di 25 deve ritenersi di scarsa importanza in quanto eziologicamente riconducibile alla sola condotta inadempiente tenuta dalla banca odierna appellata;
circostanza quest'ultima che dovrebbe indurre a riconoscere alla società immobiliare “una riduzione del prezzo fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno patito”; in ogni caso, la prestazione posta a carico della società “è divenuta eccessivamente onerosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.” (atto di appello, pp. 44-45). Il motivo è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Le censure svolte dall'appellante non sono altro che la riproposizione delle difese già svolte in primo grado, non accompagnata da una specifica contestazione della motivazione qui impugnata, che viene dalla Corte integralmente condivisa. Ed invero:
- con riguardo alla presunta nullità ex art. 1229 c.c., gli appellanti non hanno individuato, né nel giudizio di opposizione né in questa sede, quali sarebbero, per ciascuno dei contratti stipulati con la banca, i patti di esonero della responsabilità di cui hanno inteso dolersi e che, dunque, dovrebbero essere dichiarati nulli;
- avuto successivo riguardo alla doglianza formulata rispetto all'art. 1455 c.c., occorre rilevare: i. che, per quanto attiene alla presunta scarsa importanza dell'inadempimento della mutuataria (come tale, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.), rilievo assorbente ha, prima ancora che la genericità della censura (che, come sostenuto dal Tribunale, impedisce di porre “il giudice nella possibilità di valutare la gravità degli stessi [inadempimenti di cui si allega la scarsa importanza]”), la circostanza per cui non risulta che la banca abbia mai chiesto la risoluzione dei quattro contratti. Difatti, dagli atti e documenti di causa, risulta che l'istituto di credito abbia agito in sede monitoria per chiedere l'adempimento della società mutuataria (e, nella specie, il pagamento del debito residuo), dichiarata decaduta dal beneficio del termine nel mese di dicembre 2019. ii. che, del resto, tale ultima circostanza sembra essere ammessa dagli stessi appellanti laddove fanno riferimento alla gravità dell'inadempimento della banca – allegazione che, evidentemente, sottende la domanda di risoluzione del contratto. Tuttavia, anche in questo caso, la doglianza è oltremodo generica, avendo la difesa fatto riferimento soltanto a generici inadempimenti della controparte ai doveri di buona fede e correttezza in corso di rapporto, senza null'altro specificare;
iii. che, in ogni caso, la risoluzione può, in astratto, essere richiesta solo dalla debitrice principale, in qualità di parte che abbia subito l'inadempimento, e non anche dai fideiussori che, sebbene titolari di un'obbligazione accessoria pagina 19 di 25 a quella principale, sono comunque terzi rispetto al contratto da cui quest'ultima è scaturita;
- per quanto concerne la richiesta risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c., fermo restando quanto appena considerato in ordine all'impossibilità per i garanti di formulare tale domanda, anche in questo caso la Corte non può che rilevare l'estrema genericità della censura, inidonea a porre in discussione il convincimento, che trova piena condivisione, secondo cui gli odierni appellanti abbiano omesso di “allegare quali siano state le circostanze sopravvenute, straordinarie e imprevedibili, né in che misura le stesse abbiano influenzato il costo economico del contratto” (sentenza di primo grado, p. 8). In ogni caso, l'onerosità della prestazione posta a carico della mutuataria, nei termini in cui è stata prevista nei contratti, rientra nell'alea fisiologica del regolamento negoziale e, pertanto, non può valere ex se a legittimarne la risoluzione, specie in assenza di alcun riscontro di circostanze che abbiano alterato il sinallagma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.; al contrario, è pacifico che tanto la società quanto i soci fossero edotti dei costi che gli importi erogati con le singole operazioni erano destinati a coprire [id est: i costi dell'ampliamento e del rifacimento del complesso immobiliare “La Gardanella”] e dei flussi che avrebbero potuto ricevere dalla sua gestione come centro sportivo.
Con il sesto motivo, parte appellante si duole del rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto con la legge antitrust: ad avviso del Tribunale, trattandosi di fideiussioni specifiche, gli opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, non potendosi giovare dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, relativo alle sole fideiussioni omnibus. Parte appellante ha ritenuto tale decisum erroneo ed in contrasto con l'orientamento di merito, tale per cui la declaratoria di nullità comminata dalla Banca d'Italia può essere riferita anche alle fideiussioni specifiche qualora, come in questo caso, siano conformi al modello ABI del 2003. Il motivo è infondato.
Sin dal giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., gli appellanti hanno lamentato la nullità delle fideiussioni rilasciate da , Parte_2 Parte_3 [...] ed per violazione dell'art. 2 della Legge Antritrust, giusta Pt_4 Parte_5 provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Il primo giudice, nel respingere la doglianza, ha rilevato che l'accertamento condotto dall'Autorità “ha avuto per oggetto solo fideiussioni omnibus, mentre nel caso in esame, venendo in rilievo finanziamenti specifici, quali sono sostanzialmente i contratti di mutuo, non vi è obbligo per debiti futuri, bensì in relazione a un debito attuale. Ciò solo esclude la riferibilità della delibera antitrust al caso in esame. Né gli attori hanno provato un'intesa o un accordo a pagina 20 di 25 tale riguardo, neppure deducendo prove sul punto. Il mero fatto di una conformità delle clausole è quindi insufficiente” (sentenza di primo grado, p. 8). Tale valutazione deve essere condivisa, essendo il frutto di un buon governo dei principi, ad oggi consolidati, posti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. n. 26847/2024; in senso conforme anche Cass. n. 21841/2024). Ed invero, nel caso di specie è pacifico, oltre che documentale, che le fideiussioni rilasciate da , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] siano fideiussioni specifiche, avendo ciascuna riguardato le sole obbligazioni Parte_5 assunte dalla società immobiliare con i contratti dell'1/8/2005, del 10/10/2014 e del 7/14/2017, sino alla concorrenza dell'importo rispettivamente di € 850.000,00, € 750.000,00 e € 900.000,00 (cfr. doc. n. 6, 11 e 12 fascicolo monitorio). Pertanto, al fine di ottenere la declaratoria nullità di detti contratti per violazione della normativa antitrust, gli appellanti avrebbero dovuto provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti posti a fondamento della propria domanda, non potendosi avvalere dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia come prova privilegiata;
nella specie, era onere degli istanti dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte di cui i contratti costituissero l'espressione. Posto che gli appellanti si sono limitati a fare riferimento al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ed alla conformità delle fideiussioni al modello ABI, senza null'altro dedurre, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta: il motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Con il settimo motivo, parte appellante ha inteso dolersi del fatto che il Tribunale di Milano ha escluso la violazione dell'art. 1341 c.c., che era stata allora prospettata sull'assunto per cui la banca non avesse sottoposto a specifica approvazione dei fideiussori, mediante doppia sottoscrizione, né “la clausola avente ad oggetto le informazioni sull'andamento del rapporto garantito” (prevista nelle fideiussioni relative ai contratti di finanziamento del 10/10/2014 e del 7/4/2017), né le seguenti clausole convenute nella fideiussione di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento dell'1/8/2005: “12.a Oggetto della garanzia;
12.b Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni degli aventi causa;
12.c Recesso dalla garanzia;
12.d Informazioni sull'andamento del rapporto garantito;
12.e e 12.f e 12.g Responsabilità del fideiussore: Dispensa dall'agire nei termini dell'art. 1957 c.c.”. Il motivo, formulato ai limiti dell'ammissibilità, è infondato e deve essere disatteso.
pagina 21 di 25 Anzitutto, non si comprende a quale clausola gli appellanti facciano riferimento con l'espressione “clausola avente ad oggetto le informazioni sull'andamento del rapporto garantito”, tale è la genericità dei termini in cui è stata articolata. Ove la si voglia riferire all'art. 1956 c.c. (che prevede la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura ove “il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”), peraltro già oggetto di motivo di opposizione, la Corte ritiene di condividere la valutazione del Tribunale, secondo cui “L'art. 1956 c.c. appare irrilevante, tenuto conto che nella controversia in esame non vengono in rilievo obbligazioni future, posto che la garanzia è prestata in relazione agli obblighi derivanti da plurimi contratti di finanziamento o di mutuo caratterizzati tutti da un'originaria erogazione e da un piano di ammortamento”. Altrettanto meritevole di condivisione risulta il convincimento del primo giudice in ordine alle clausole contenute nella fideiussione di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento dell'1/8/2005: convincimento del tutto immune dalle generiche censure spese nel motivo oggetto di trattazione. La doglianza, in particolare, è stata svolta per la prima volta e genericamente solo nella prima memoria istruttoria, nella quale l'odierna parte appellante si è limitata “a richiamare la rubrica delle singole clausole presunte vessatorie, senza però illustrare il contrasto con le clausole tassativamente previste di cui all'art. 1341 c.c. (che, prima facie, ossia sulla base della rubrica, potrebbero al più riguardare solo le clausole contemplanti un recesso della banca)”. Inoltre, essendo la fideiussione de qua stata concordata all'art. 12 del contratto di finanziamento ipotecario, stipulato per atto pubblico, trova applicazione quell'orientamento di legittimità secondo cui “Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (Cass. n. 15253/2020) – cfr. sentenza di primo grado, p. 8. Inoltre, si tratta di contratto stipulato per atto pubblico (cfr. doc. 6 ricorso monitorio) e pertanto, secondo la giurisprudenza di Cassazione (da ultimo Cass. n. 15253/2020), non vi è necessità di specifica approvazione per iscritto” (sentenza di primo grado, p. 8). Il motivo deve, quindi, essere respinto.
Con l'ottavo motivo, la difesa della società immobiliare e dei fideiussori ha censurato il rigetto dell'eccezione sollevata ex art. 1955 c.c. (che prevede la liberazione del fideiussore “quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”), disposto in ragione della sua genericità.
pagina 22 di 25 In particolare, gli appellanti, oltre ad evidenziare – come fatto in primo grado – che la banca non avesse provato di essersi attivata “nei confronti dei debitori principali onde preservare il diritto del fideiussore alla surrogazione”, ha dedotto che, con atto del 22/10/2014, era stata rilasciata un'ulteriore garanzia per il contratto di mutuo ipotecario del 10/10/2014, mediante “la cessione dei crediti derivanti dal contratto di locazione tra la società Gardanella Sport Village ssd a rl e la società con Parte_1 un valore annuo di euro 230.000,00. Nonostante ciò, l'Istituto bancario non ha mai provveduto a riscuotere i crediti di cui ai contratti di locazione in essere tra la società Gardanella Sport Village e la Società Ne consegue l'estinzione della Parte_1 fideiussione per fatto del creditore” (atto di appello, pp. 50-51). Deve rilevarsi l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., di tale ultima deduzione, relativa alla presunta cessione dei crediti eseguita in favore della banca quale ulteriore garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto del 10/10/2014: trattasi, invero, di una circostanza di fatto, prospettata quale vicenda estintiva dell'avversaria pretesa, dedotta per la prima volta in sede di appello, sebbene riguardi, come visto, un'operazione asseritamente perfezionatasi molto prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado (ossia il 22/10/2014). Tanto premesso, il motivo è del tutto infondato.
Al netto della deduzione inammissibile, la doglianza si risolve nella ritenuta erroneità della sentenza impugnata poiché la controparte non aveva fornito “la prova di essersi attivata, ex art. 1955 c.c., nei confronti dei debitori principali onde preservare il diritto del fideiussore alla surrogazione. Invero, è di tutta evidenza che parte mutuante nulla faceva per salvaguardare il diritto del fideiussore” (atto di appello, p. 50). Il motivo è evidentemente formulato in termini oltremodo generici, ai limiti dell'inammissibilità ex 342 c.p.c., e, come tale, non fornisce a questa Corte elementi utili per discostarsi dall'esaustiva valutazione del Tribunale di Milano, secondo cui gli appellanti non hanno evidenziato quelle “circostanze di fatto che consentano una presa di posizione sul punto da parte della difesa né una ricognizione del giudice nell'ambito del principio dispositivo” (sentenza di primo grado, p. 8).
Speculari considerazioni si impongono rispetto al nono motivo di appello, con cui parte appellante ha censurato quella parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha disatteso l'eccezione ex art. 1957 c.c. Ad avviso della difesa, premesso che le “istanze” cui fa riferimento il dettato codicistico sono soltanto quelle giudiziali, la banca non ha provato di essersi attivata in tal senso entro il termine semestrale di decadenza, considerando che la società immobiliare eseguiva “l'ultimo pagamento per le posizioni creditorie oggetto di ricorso per ingiunzione di pagamento nell'anno 2019” (atto di appello, p. 51).
pagina 23 di 25 La doglianza, anch'essa del tutto generica e formulata ai limiti dell'inammissibilità, non consente a questa Corte di giungere ad un convincimento di segno opposto a quello censurato. Ed invero, è documentale che tutte le fideiussioni rilasciate prevedano una deroga all'art. 1957 c.c.: tale modus operandi è da ritenersi legittimo, trattandosi di una disposizione pacificamente derogabile;
infatti, “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. n. 3989/2025). Premesso che, come si è avuto modo di constatare, non è stato provato nessun profilo di contrarietà delle fideiussioni rispetto alla legge antitrust, la deroga all'art. 1957 c.c. ivi prevista deve ritenersi del tutto valida: ciò significa che la banca non era chiamata a rispettare il termine semestrale di decadenza per esigere il pagamento delle obbligazioni scaturenti dai quattro contratti. Tanto è sufficiente a pervenire al rigetto anche dell'ultimo motivo di appello.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico solidale degli appellanti (parte soccombente). La liquidazione avviene in favore di e – da Controparte_1 Controparte_3 intendersi quali creditori solidali e in quanto considerati alla stregua di un'unica parte processuale, a fronte dell'intervenuta cessione del credito controverso in favore di
– nella misura di cui in dispositivo, con applicazione dei parametri Controparte_3 medi dello scaglione di riferimento (da € 2.000.001 a € 4.000.000), come previsti dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 3.086.184,50), alle questioni affrontate ed all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , Controparte_7 Parte_2 Parte_3 [...] ed nei confronti di e e, Pt_4 Parte_5 Controparte_1 Controparte_3 per essa, la mandataria avverso la sentenza n. Controparte_4
2950/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 13/4/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore, di
[...]
e di delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 Controparte_3
pagina 24 di 25 liquida in € 31.283,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore RE Baccolini
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati:
RE LI Presidente rel. est. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3188/2023 r.g. promossa in grado d'appello da
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F.: ) Parte_5 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Properzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Condello ( , che li rappresenta e difende come Email_1 da delega in atti APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Via Cerva n. 8 presso lo studio CP_2 dell'avv. Vincenzo Mariconda ( , che la Email_2 rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA pagina 1 di 25 e contro
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3
C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in Milano, Via CP_5
Cerva n. 8 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mariconda ( , che la rappresenta e difende come da Email_2 delega in atti APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2950/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 13/4/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per , Parte_6 Parte_2 Parte_3 ed “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano adita, Parte_4 Parte_5 in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 2950/2023, pubbl. il 13.04.2023, del Tribunale di Milano
• Accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato da per i Controparte_1 motivi di appello;
Accertare e dichiarare la nullità ex art 1418, 1419 c.c. dei mutui de quibus per le violazioni di cui sopra e delle conseguenti iscrizioni ipotecarie siccome illegittime;
• Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, 1419 c.c. dei mutui per violazione delle norme di cui all'art. 644 c.p. e delle conseguenti iscrizioni ipotecarie siccome illegittime;
• Accertare e dichiarare la nullità dei mutui ex art. 1418, 1419 c.c. per aver posto in essere negozi giuridici idonei in concreto ad ottenere un risultato vietato dall'ordinamento e segnatamente l'illecita coercizione del debitore alla volontà del creditore e delle conseguenti iscrizioni ipotecarie siccome illegittime;
• Accertare e dichiarare la nullità dei patti che escludono o limitano la responsabilità della CP_6
• Accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di mutuo e relative proroghe e dei rapporti di conto corrente limitatamente agli oneri, spese ed interessi dovuti dalla
Parte_1
• Accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di mutuo e relative proroghe e dei rapporti di conto corrente anche ai sensi dell'art. 1467 c.c. limitatamente agli oneri, spese ed interessi dovuti dalla Parte_1
• Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale e per la concessione abusiva di credito di e per l'effetto ridurre la prestazione Controparte_1
pagina 2 di 25 dovuta dalla mutuataria siccome il mancato pagamento delle rate non è imputabile alla società ed in ogni caso ridurla ulteriormente per il danno subito così come accertato anche equitativamente in corso di causa;
• In ogni caso accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti e per l'effetto il diritto della Società a restituire quanto eventualmente dovuto in maniera frazionata nel numero massimo di rate ovvero in quello originariamente pattuito;
• Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui sopra, la nullità delle fideiussioni illegittime e redatte in violazione di legge siccome pacificamente speculari allo schema contrattuale predisposto dall'ABI in data 4 luglio 2003;
• Accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle fideiussioni n. 000549268 e n. 000231230 e nell'atto n. 26905 Rep. e n. 6206 Progr. dell'1 agosto 2005, così come meglio indicati sopra, e conseguentemente la loro inefficacia/inapplicabilità nei confronti dei fideiussori e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• Accertare e dichiarare ex art 1955 c.c. l'estinzione della fideiussione per mancata escussione del debitore principale;
• Accertare e dichiarare la scadenza dell'obbligazione principale ex art 1957 c.c. e l'intervenuta decadenza dal diritto del creditore verso il fideiussore;
• In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..” per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla e dai Parte_1 sigg.ri , , e avverso la Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentenza n. 2950/2023 del Tribunale di Milano, perché inammissibile, infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2950/2023 del 13.4.2023, non notificata, anche sulla base di una differente motivazione;
per il caso denegato in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano dovesse ritenere di riformare la appena citata sentenza:
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie formulate con riguardo al credito azionato in via monitoria
- perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
- perché, comunque, difetta la legittimazione e/o la titolarità dei garanti di avanzare una qualsiasi censura a qualunque titolo formulata con riguardo al contratto di mutuo ipotecario del 31.1.2003, che non costituisce l'oggetto delle garanzie prestate da parte degli opponenti;
- perché, comunque, difetta la legittimazione e/o la titolarità in capo a tutti gli opponenti di avanzare la domanda di nullità dei contratti di mutuo ipotecario del 31.1.2003 (ferma la conclusione che precede quanto ai garanti), 1.8.2005, 10.10.2014 e 7.4.2017 per le ragioni connesse alla prospettata erogazione abusiva di credito e di avanzare la pagina 3 di 25 domanda risarcitoria fondata sulla lesione del patrimonio della impresa, in tutti i casi pretesa prescritta per il quinquennio anteriore la notifica delle opposizioni a d.i. intervenute nel mese di gennaio del 2022 dovendosi inquadrare, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, nella responsabilità extracontrattuale;
- perché, al più, quello che la società opponente può richiedere è la determinazione delle somme dovute in forza dei finanziamenti comunque erogati;
- perché, al più, quello che i garanti possono richiedere è la determinazione delle somme dovute in forza dei finanziamenti comunque erogati e dai medesimi garantiti, ma non la rimozione di vincoli ipotecari neppure dai medesimi concessi;
- perché è improponibile e, in tutti i casi, infondata la domanda di risoluzione dei contratti di mutuo ipotecario del 31.1.2003, 1.8.2005, 10.10.2014 e 7.4.2017;
- perché è improponibile da parte dei garanti e, in tutti i casi, infondata la domanda di risoluzione dei contratti di mutuo ipotecario del 31.1.2003 (anche solo per mero tuziorismo, ferma la conclusione che precede), 1.8.2005, 10.10.2014 e 7.4.2017;
- sempre nel merito, rigettare la domanda di nullità della fideiussione specifica nell'ambito del contratto di mutuo ipotecario dell'1.8.2005 (art. 12) sino alla concorrenza di € 840.000,00; in data 9.9.2014 a garanzia del contratto di mutuo ipotecario del 10.10.2014 sino alla concorrenza di € 750.000,00 ed in data 22.3.2017 a garanzia del contratto di mutuo ipotecario del 7.4.2017 sino alla concorrenza di € 900.000,00, rilasciate dai sigg.ri , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
a favore dell'oggi nell'interesse della Parte_5 Controparte_1 [...]
in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, Parte_1 poiché si tratterebbe, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, di garanzie valide, anche eventualmente emendate dalle clausole contestate;
- sempre nel merito, rigettare tutte le altre domande, a qualsiasi titolo, formulate in giudizio in relazione alle descritte fideiussioni specifiche nell'ambito del contratto di mutuo ipotecario dell'1.8.2005 (art. 12), in data 9.9.2014 a garanzia del contratto di mutuo ipotecario del 10.10.2014 ed in data 22.3.2017 a garanzia del contratto di mutuo ipotecario del 7.4.2017, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, con la conseguente declaratoria di validità ed efficacia delle garanzie;
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20121/2021 – R.G. n. 40375/2021, emesso dal Tribunale di Milano il 26.11.2021, e notificato in data 3 e 20 dicembre 2021;
- ovvero, comunque,
- condannare la in persona dell'amministratore unico, Parte_1 sig. (nato a [...] – PZ, il 27.5.1951, e residente in [...]
Milanese, via Europa n. 7, C.F. , con sede in Peschiera C.F._4
Borromeo, via Grandi n. 46 (cap. 20068), C.F. , a pagare alla cessionaria P.IVA_1 del , l'importo complessivo di € 3.086.184,60 di Controparte_1 Controparte_3 cui: pagina 4 di 25 - € 1.283.612,23=per residuo finanziamento ipotecario in mora del 31.1.2003, comprensivo di interessi al 28.1.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, rideterminato mensilmente, in misura pari a 0,8 punti in più della media aritmetica, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri Euribor 3 mesi relativi al mese solare precedente quello di applicazione, maggiorato di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 1.273.706,02;
- € 387.152,53=per residuo finanziamento ipotecario in mora dell'1.8.2005, comprensivo di interessi al 28.1.2020, ciò oltre all'interesse annuo nominale, rideterminato mensilmente, in misura pari a 0,8 punti in più della media aritmetica, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri Euribor 3 mesi relativi al mese solare precedente quello di applicazione, maggiorato di un punto percentuale della mora conteggiato a far data dal 29.1.2020 sulla somma capitale pari ad € 384.390,82;
- € 621.444,88=per residuo mutuo ipotecario in mora del 10.10.2014, comprensivo di interessi al 28.1.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, determinato automaticamente, in misura pari a 4,000 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 365 – media percentuale mese precedente, maggiorato (nella misura in vigore il decimo giorno lavorativo della quindicina antecedente la scadenza della rata) di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 594.029,19;
- € 793.974,96=per residuo mutuo ipotecario in mora del 7.4.2017, comprensivo di interessi al 28.01.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, determinato automaticamente, in misura pari a 3,50 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 365 – media percentuale mese precedente, maggiorato di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 757.946,62.
- ovvero, comunque e ancora, condannare i signori
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_5 C.F._4 residente in [...], cap. 20097;
- nata a [...] l'[...], C.F. residente in [...]C.F._3
San Donato Milanese, via C. Battisti n. 39, cap. 20097;
- , nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Pantigliate, via Risorgimento n. 31, cap. 20048;
- , nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Monza, via Luigi Fossati n. 4, cap. 20052, a pagare, in solido con la ed anche fra loro, alla Parte_1 cessionaria del , l'importo complessivo di € Controparte_1 Controparte_3
1.802.572,37 di cui - € 387.152,53=per residuo finanziamento ipotecario in mora dell'1.8.2005, comprensivo di interessi al 28.1.2020, ciò oltre all'interesse annuo nominale, rideterminato mensilmente, in misura pari a 0,8 punti in più della media pagina 5 di 25 aritmetica, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri Euribor 3 mesi relativi al mese solare precedente quello di applicazione, maggiorato di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 384.390,82;
- € 621.444,88=per residuo mutuo ipotecario in mora del 10.10.2014, comprensivo di interessi al 28.1.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, determinato automaticamente, in misura pari a 4,000 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 365 – media percentuale mese precedente, maggiorato (nella misura in vigore il decimo giorno lavorativo della quindicina antecedente la scadenza della rata) di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 594.029,19;
- € 793.974,96=per residuo mutuo ipotecario in mora del 7.4.2017, comprensivo di interessi al 28.01.2020; ciò oltre all'interesse annuo nominale, determinato automaticamente, in misura pari a 3,50 punti in più dell'Euribor 3 mesi base 365 – media percentuale mese precedente, maggiorato di un punto percentuale della mora, conteggiato a far data dal 29.1.2020, sulla somma capitale pari ad € 757.946,62. Con il favore delle spese e delle competenze di causa anche del presente grado del giudizio. Il a mezzo della propria mandataria Controparte_1 Controparte_4
dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova,
[...] anche istruttoria, dovesse essere formulata dalle parti appellanti, in considerazione delle preclusioni maturate, soprattutto con riguardo a questo grado del giudizio.” per e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza,
[...] eccezione e deduzione, così giudicare: richiamate tutte le difese svolte dal CP_1
[...]
- respingere l'appello proposto dalla e dai sigg.ri Parte_1 [...]
e;
confermare la sentenza di Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_3 primo grado n. 2950/2023 del 13.4.2023 del Tribunale di Milano e così il decreto ingiuntivo n. 20121/2021-R.G. n. 40375/2021 del Tribunale di Milano, e comunque accogliere le domande formulate dal medesimo nell'interesse di CP_1 CP_3
[...]
Con il favore delle spese e degli onorari di causa. Fermo restando che, sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 21843/2019 ed ancora nella sentenza n. 13735/2022, non può essere richiesta alla cessionaria la restituzione di somme asserite come indebitamente percepite in relazione ai contratti di mutuo oggetto dell'ingiunzione, con la conseguenza che gli effetti di natura restitutoria che dovessero, in via del tutto denegata, derivare dall'accoglimento dei motivi di opposizione/appello svolti dagli ingiunti riguarderebbero esclusivamente la cedente, mentre nei confronti della cessionaria il pagina 6 di 25 giudizio avrebbe effetto quanto all'accertamento del credito vantato ed alle domande di ingiunzione e di condanna a carico della debitrice principale e dei garanti già formulate dal Controparte_1
a mezzo della propria mandataria, dichiara di non accettare il Controparte_3 contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, anche istruttoria, dovesse essere formulata dalle parti appellanti in considerazione delle preclusioni maturate, tanto più in questo grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 20121/2021, emesso su ricorso di (di CP_1 CP_1 seguito, anche solo “la banca”) e, per essa, quale procuratrice, Controparte_4
il Tribunale di Milano aveva ingiunto il pagamento dei seguenti importi,
[...] maggiorati degli interessi e delle spese della procedura:
- € 3.086.184,60 a Controparte_7
- € 1.802.572,37 a , e Parte_2 Parte_3 Parte_5
in qualità di fideiussori. Parte_4
La pretesa azionata in sede monitoria era riferita al residuo dovuto dalla Società Immobiliare, per capitale ed interessi, al 28/1/2020, in forza di quattro contratti, due di finanziamento e due di mutuo ipotecario, tutti garantiti da ipoteca costituita sul complesso immobiliare ad uso Centro Sportivo “La Gardanella” sito in Peschiera Borromeo e così identificati:
1. un contratto di finanziamento sottoscritto il 31/1/2003 con l'allora
[...] per originari € 2.650.000,00, a valere sul c/c n. 22101, Controparte_8 acceso presso l'agenzia n. 12 di Milano, e assistito da garanzia ipotecaria di primo grado per € 5.300.000,00; 2. un secondo contratto di finanziamento sottoscritto con l'allora Controparte_8
in data 1/8/2005 per originari € 700.000,00, a valere sullo stesso c/c di cui
[...] sopra, e assistito da garanzia ipotecaria di terzo grado per € 1.400.000,00;
3. un contratto di mutuo ipotecario stipulato il 10/10/2014 con l'allora Banco Popolare Società Cooperativa per originari € 750.000,00, a valere sul c/c n. 419 acceso presso la filiale di San Donato Milanese 1 e assistito da garanzia ipotecaria di quarto grado per € 1.500.000,00;
4. un ulteriore contratto di mutuo ipotecario siglato il 7/4/2017 con il CP_1 Contr per originari € 900.000,00 da erogare a acceso sul c/c n. 419 di cui
[...] sopra e assistito da garanzia ipotecaria di sesto grado per € 1.800.000,00 – con la precisazione che l'importo effettivamente erogato per capitale era stato di soli € 782.000,00.
, , ed si erano Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 costituiti fideiussori in favore della società immobiliare: pagina 7 di 25 - sino alla concorrenza di € 840.000,00, in relazione al contratto di finanziamento dell'1/8/2005 (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio, art. 12);
- sino alla concorrenza di € 750.000,00, in relazione al contratto di finanziamento ipotecario del 10/10/2014, che, al 28/1/2020, presentava un'esposizione pari a € 621.444,88, per capitale ed interessi (cfr. doc. n. 11 fascicolo monitorio);
- sino alla concorrenza di € 900.000,00, in relazione al contratto di finanziamento ipotecario del 7/4/2017 (cfr. doc. n. 12 fascicolo monitorio).
Avverso il decreto ingiuntivo, la società e i fideiussori proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c. avviando distinti procedimenti, successivamente riuniti nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Gli opponenti chiedevano, in particolare, la revoca del provvedimento monitorio sulla base dei seguenti motivi:
- l'assenza della prova del credito azionato in sede monitoria, avendo la banca prodotto i soli estratti ex art. 50 TUB;
- la nullità dei contratti quale conseguenza: dell'assenza di prova della traditio rei; dell'avvenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
della violazione, da parte della banca, delle regole di correttezza in occasione della stipula dei contratti;
dell'abusiva concessione del credito;
della violazione dell'art. 1229 c.c.;
- l'usurarietà degli interessi applicati;
- la violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.;
- la gravità dell'inadempimento della banca in corso di rapporto, rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione posta a carico della mutuataria, tale da legittimare la richiesta di risoluzione ex 1467 c.c.;
- la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 (l. antitrust);
- la violazione dell'art. 1341 c.c., in relazione alla deroga all'art. 1956 c.c.;
- l'avvenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1955 c.c. e dell'art. 1957 c.c., per decorso del termine semestrale;
- l'omessa preventiva escussione del debitore principale.
La banca, costituitasi, concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del provvedimento monitorio opposto. Chiedeva, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme ingiunte. Concessa la provvisoria esecutività del d. i., il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., decorsi i quali veniva assegnato il termine per l'avvio della procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale depositato il 10/2/2023 dalla banca). pagina 8 di 25 Con atto depositato il 27/2/2023, interveniva in giudizio e, per essa, Controparte_3 quale mandataria, qualificandosi quale nuova titolare Controparte_4 del credito controverso, in forza del contratto di cessione in blocco concluso l'8/6/2022 (come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14/6/2022, parte II – prodotto sub all. C). L'intervenuta prestava adesione alle difese ed alle domande proposte dalla banca cedente, istando, dunque, per il rigetto dell'opposizione. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2950/2023 resa ex art. 281sexies c.p.c. il 13/4/2023, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
La , , Controparte_7 Parte_2 Parte_3 [...] ed hanno proposto appello, articolando nove motivi e Pt_4 Parte_5 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. In ogni caso, l'istituto di credito ha chiesto la condanna degli appellanti al pagamento degli importi oggetto del decreto ingiuntivo. Con atto separato, si è costituita anche la cessionaria e, per essa, la Controparte_3 mandataria riportandosi alle difese della banca e Controparte_4 chiedendo, dunque, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata l'8/5/2024, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16/4/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. In quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, occorre premettere, ai fini della corretta delimitazione dell'odierno thema decidendum, come la parte appellante non abbia impugnato quelle parti della sentenza di primo grado in cui il Tribunale ha respinto i motivi di opposizione relativi: alla nullità dei contratti per mancanza di prova della traditio rei e per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
all'omessa preventiva escussione del debitore principale. Le questioni devono, pertanto, ritenersi coperte dal giudicato interno ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c. e, come tali, escluse dall'oggetto dell'odierno decidere. Ciò posto, l'appello è nel suo complesso infondato. pagina 9 di 25 Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado, con riguardo alla prova del credito, si sia limitato a dare per pacifica l'irrilevanza, in sede di cognizione piena, dell'estratto ex art 50 TUB, senza dare riscontro delle ulteriori contestazioni svolte sul punto dall'allora parte opponente. Queste, in particolare, avevano riguardato anche l'incompletezza della documentazione depositata dalla banca e l'inesattezza delle somme risultanti dai piani di ammortamento. Tali anomalie, peraltro, sarebbero confermate dalle plurime irregolarità registrate negli addebiti della banca e di cui era stato dato atto nella consulenza di parte prodotta nel giudizio di opposizione. Pertanto, il credito azionato ex adverso non potrebbe ritenersi né certo, né liquido né esigibile. Il motivo è infondato. Nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., tanto la società immobiliare quanto i fideiussori (pur se limitatamente al contratto di finanziamento dell'1/8/2005 ed ai contratti di mutuo ipotecario del 10/10/2014 e del 7/4/2017, i soli garantiti dalle fideiussioni dai medesimi rilasciata) hanno inteso dolersi dell'inidoneità della sola certificazione ex art. 50 TUB - prodotta dalla banca in sede monitoria - ad offrire la prova del credito vantato dalla controparte. La banca opposta, in sede di costituzione, depositava quindi ulteriore documentazione contabile a sostegno della propria pretesa, ivi compresi i piani di ammortamento. Nelle note scritte depositate in vista della successiva udienza del 15/9/2022, la società odierna appellante, prendendo posizione sul carteggio introdotto in giudizio dalla controparte, argomentava in ordine alla presunta inesattezza dei piani di ammortamento (contestazione oggetto del presente motivo di doglianza); l'istituto di credito ha replicato con nota depositata il 12/9/2022, richiamandosi alla già depositata documentazione e osservando:
- con riguardo al contratto del 31/3/2003, che “il credito da cui è stato fatto decorrere il piano di ammortamento prodotto quale doc. n. 32, fasc. opp., [si ricavava] dal debito riconosciuto nel primo atto di proroga di cui al nostro doc. n. 3 fasc. mon.; dai pagamenti successivamente effettuati dalla società e documentati con l'allegato 54 avv. da cui emerge un residuo debito al 31.1.2018 (ultima ricevuta di pagamento prodotta) che corrisponde esattamente al residuo debito di cui al piano di ammortamento quale nostro doc. n. 32 cit. alla menzionata data;
e dalla movimentazione del conto n. 22101, su cui il mutuo è stato regolato, prodotto in parte dall'opponente (cfr. allegati 5, 6 e 7 avv.) nonché completato da noi (cfr. docc. nn. 31 e 14, fasc. opp.). Residuo debito confessato dalla società debitrice, e mai contestato anche in giudizio”. Come già dato atto in comparsa di costituzione e risposta, “il residuo debito azionato in decreto si [era così] formato: importo capitale dovuto alla data del passaggio a sofferenza in data 28.1.2020 per € 1.112.048,65 a cui devono aggiungersi n. 21 rate scadute pagina 10 di 25 per € 161.657,37, oltre agli interessi maturati al 28.1.2020, ed a dedurre incassi per svincoli parziali, e così per complessivi € 1.283.612,23 (cfr. doc. n. 32 cit. e cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio ed il doc. n. 14 fascicolo opposizione. In relazione al menzionato contratto, se i pagamenti sono intervenuti, più o meno continuativamente, fatta eccezione per alcuni ritardi maturati, sino al 31.1.2018; da quel momento i medesimi pagamenti sono divenuti parziali ed in mora per poi cessare in corrispondenza alla rata con scadenza 30.9.2018; da qui sono maturate le rate impagate sino al consolidamento della posizione in data 28.1.2020)”;
- per quanto concerne il contratto dell'1/8/2005, che sia stata la stessa sua controparte “ad ammettere/confessare che le rate del piano di ammortamento sono state rideterminate, di comune accordo, a far tempo dal 31.7.2007, con la conseguenza che il piano di ammortamento prodotto quale doc. n. 33, fasc. opp., rappresenta il rientro dal finanziamento concordato e mai impugnato stante la produzione delle relative contabili di pagamento quale allegato n. 55 avv.. Detto documento consente anche di concludere per la correttezza del debito azionato e già spiegato in comparsa di risposta: importo capitale dovuto alla data del passaggio a sofferenza in data 28.1.2020 per € 344.104,41 a cui devono aggiungersi n. 18 rate scadute per € 40.286,41, oltre agli interessi maturati al 28.1.2020, e così per complessivi € 387.152,53 (cfr. doc. n. 33 cit. e cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio ed il doc. n. 14 fascicolo opposizione. Anche in relazione a detto contratto le criticità sono emerse nel 2018, in questo caso a luglio, con pagamenti cessati in corrispondenza della rata con scadenza 30.9.2018; da qui sono maturate le rate impagate sino al consolidamento della posizione in data 28.1.2020)”;
- per quanto concerne il contratto del 10/10/2014, che non vi era “nessuno scostamento tra il piano di ammortamento allegato al contratto prodotto quale doc. n. 8, fasc. mon., e lo sviluppo del piano di ammortamento prodotto quale doc. n. 34, fasc. opp.. Semplicemente nel piano di ammortamento allegato al contratto la prima rata è stata ripetuta due volte: una prima volta ha indicato la rata di preammortamento e la seconda volta la rata di ammortamento;
invece nel piano di cui al doc. n. 34 cit. la numerazione è stata progressiva con la conseguente generazione di un numero finale in più, non di rate, ma solo numerico. Il debito, invece, è conforme a quanto riconosciuto dalla parte mediante la produzione effettuata con l'allegato 57 avv.. Così come spiegato in comparsa di risposta: importo capitale dovuto alla data del passaggio a sofferenza in data 28.1.2020 per € 537.623,75 a cui devono aggiungersi n. 16 rate scadute per € 56.405,44, oltre agli interessi maturati al 28.1.2020, e così per complessivi € 621.444,88 (cfr. doc. n. 34 cit. e cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio ed il doc. n. 15 fascicolo opposizione. Pure in relazione a detto contratti i pagina 11 di 25 pagamenti hanno iniziato ad essere effettuati in ritardo dal mese di febbraio del 2018; la criticità emerge poi nel mese di settembre del 2018, con rate non pagate
o solo parzialmente pagate ed il consolidamento della posizione in data 28.1.2020)”;
- da ultimo, per quanto riguarda il contratto del 7/4/2017, che il piano di ammortamento depositato sub doc. n. 35 fosse quello risultante all'esito dei SAL erogati. “La corrispondenza delle emergenze del piano e dello sviluppo del debito è confermato dalle ricevute ex adverso prodotte quale doc. n. 59. Sicché è certo il debito: importo capitale dovuto alla data del passaggio a sofferenza in data 28.1.2020 per € 701.090,72, a cui devono aggiungersi n. 16 rate scadute per € 56.855,90, oltre agli interessi maturati al 28.1.2020, e così per complessivi € 793.974,96 (cfr. doc. n. 35 e cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio ed il doc. n. 15 fascicolo opposizione. In relazione a detto contratto, come per gli altri, i pagamenti si fermano al mese di agosto del 2018, dopodiché sono maturate le rate insolute e il consolidamento della posizione in data 28.1.2020)”. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, ha ritenuto che la banca avesse assolto al proprio onere di attrice in senso sostanziale, fornendo opportuna prova della traditio rei rispetto a ciascun contratto di mutuo (doc. n. 15, 47, 30 fascicolo dell'opponente e doc. n. 9 del fascicolo monitorio) e, quindi, dell'esistenza del credito azionato (cfr. sentenza di primo grado, p. 5). Nel censurare tale decisum, parte appellante, incontestato il profilo relativo all'avvenuto perfezionamento dei singoli contratti, premesso, in via generale, che la certificazione ex 50 TUB non è da sola sufficiente ad offrire, in sede di cognizione piena, la prova del credito azionato in monitorio, si è limitata ad osservare come il Giudice di primo grado abbia integralmente trascurato la doglianza inerente all'incompletezza della documentazione contabile ex adverso depositata ed all'inesattezza dei dati risultanti dai piani di ammortamento depositati, reiterando pedissequamente le deduzioni già svolte nel primo grado di giudizio, secondo cui:
- con riguardo al contratto di finanziamento del 31/3/2003, non sarebbe stato prodotto il piano di ammortamento relativo alla prima proroga e, all'ultima rata del 31/8/2018, il debito residuo sarebbe inferiore rispetto a quello indicato in sede di ricorso monitorio;
- per quanto concerne il contratto di finanziamento del 1/8/2005, il mutuo ipotecario del 10/10/2014 ed il mutuo ipotecario a SAL del 7/4/2017, il debito residuo all'ultima rata sarebbe inferiore rispetto a quello indicato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ed il piano di ammortamento depositato nel procedimento monitorio sarebbe discordante rispetto a quello depositato nel giudizio di opposizione;
pagina 12 di 25 - l'infondatezza della pretesa creditoria avversarie poteva desumersi finanche dalla missiva del 19/7/2022 (doc. n. 11 fascicolo appellante) con cui “ CP_1 comunicava formalmente il “recesso dal Contratto e dall'Accordo
[...]
Quadro” per l'operatività in derivati otc e nel contempo tratteneva l'importo di complessivi euro 434.608,00 di cui al contratto n. 37749, data iniziale 30.04.2017
– data finale 30.04.2025” (atto di appello, p. 13).
Premessa l'irrilevanza di tale ultimo rilievo, afferendo ad un rapporto che - per quanto in questa sede noto - è estraneo all'oggetto dell'odierno decidere, le ulteriori doglianze non possono avere seguito. Pacifica l'esistenza del credito (non più oggetto di contestazione), per sconfessarne il fondamento è sufficiente richiamare le allegazioni e produzioni introdotte in giudizio dall'odierna appellata (con particolare riferimento alla documentazione contabile con cui ha integrato la prova offerta nel giudizio monitorio con la certificazione ex art. 50 TUB), di cui sopra si è dato conto. La banca, invero, sin dalla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione (nonché nelle successive note difensive pocanzi attenzionate), ha dato ampio e dettagliato riscontro, anche documentale, delle voci di credito di cui ha richiesto il pagamento, precisandone l'ammontare nonché il sotteso calcolo. D'altro canto, l'odierna appellante, sia in primo grado che nel presente appello, non ha introdotto in giudizio alcun elemento utile a porre in discussione l'avversaria pretesa, finanche dopo le repliche addotte dalla banca nelle note depositate in vista dell'udienza del 15/9/2022, non attenzionate da alcuna successiva contestazione da parte degli allora opponenti e odierni appellanti. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
Con il secondo motivo, parte appellante ha inteso dolersi del fatto che il Tribunale di Milano ha escluso che la violazione delle regole di correttezza prospettate dall'allora parte opponente, nonché la concessione abusiva del credito, potessero determinare la nullità dei contratti di finanziamento e mutuo ipotecario. Nel giudizio di opposizione, in particolare, era stata dedotta la nullità di detti contratti, in quanto espressione di pratiche commerciali scorrette, ossia contrarie ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1355, 1375 e 1440 c.c. Ed invero, l'istituto di credito, in sede di stipulazione di ciascuno dei contratti per cui è causa, avrebbe omesso:
1. di consegnare il documento informativo;
2. di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria della società cliente;
3. di dare gli opportuni consigli, evitando l'esecuzione di operazioni “con frequenza non necessaria e di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria dell'investitore”; pagina 13 di 25 4. di comunicare, per iscritto, la natura e l'estensione del conflitto di interessi e di ottenere il preventivo assenso all'esecuzione delle operazioni che ne erano interessate;
5. di concedere finanziamenti a migliori condizioni;
6. di chiedere, prima di procedere alle singole erogazioni, un piano industriale asseverato, dal quale potesse desumersi la situazione di alto rischio finanziario in cui versava la società.
Tali condotte avrebbero importato la responsabilità della banca, anche per abusiva concessione del credito, visto peraltro il disposto dell'art. 4, D. L. n. 118/2021, secondo cui ““le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti” sarebbero responsabili per violazione dei principi di correttezza e buona fede qualora non partecipassero alle trattative in modo attivo ed informato o violassero il dovere di riservatezza e di leale e sollecita collaborazione dando tempestivo e motivato riscontro alle proposte ed alle richieste dell'imprenditore” (atto di opposizione CA.GE.MA, p. 25; negli stessi termini, atto di opposizione dei fideiussori, p. 33). Il Tribunale di Milano ha rigettato il motivo di opposizione, rilevando che tutte le ipotesi richiamate dalla difesa non fossero causa di nullità del contratto, potendo al più dare adito ad una responsabilità risarcitoria;
ciò con la precisazione che, comunque, il richiamo alle singole violazioni fosse del tutto improprio. Parimenti improprio doveva ritenersi, secondo il Tribunale, il riferimento tanto alla concessione abusiva del credito quanto alle pratiche commerciali scorrette, trattandosi di ipotesi del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie per cui è causa. La parte appellante ha contestato tale valutazione, ritenendola del tutto erronea ed in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite. Il motivo è del tutto infondato.
Questa Corte rileva come parte appellante, per motivare l'erroneità della parte della sentenza oggetto del presente motivo di gravame, si sia limitata a contrapporvi le stesse argomentazioni già svolte nel giudizio di opposizione, riproposte in modo del tutto acritico. Non è revocabile in dubbio come un simile contegno sia inidoneo a dare adito ad un convincimento di segno opposto di quello cui è giunto il Tribunale: convincimento che si intende condividere, risultando peraltro frutto di un corretto apprezzamento degli atti e dei documenti di causa. Ed invero, osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano:
- le ipotesi prospettate dalla parte opponente, odierna appellante, non fossero causa di nullità del contratto, involvendo regole di condotta, la cui violazione poteva al più determinare una responsabilità risarcitoria, anche rispetto alla concessione abusiva del credito;
pagina 14 di 25 - il richiamo alle pratiche commerciali scorrette fosse del tutto improprio, essendo le medesime oggetto di una normativa che riguarda i contratti con i consumatori o, al più, le microimprese – tale non essendo, secondo le allegazioni attoree, la società debitrice principale;
- il richiamo alla concessione abusiva del credito fosse del tutto irrilevante e inconferente al caso di specie. Anzi, la sua stessa prospettazione deporrebbe
“prima ancora per una negligenza della stessa società attrice nel chiedere prestiti che, in partenza, sapeva che non sarebbero stati rimborsati. È poi altresì singolare che la doglianza, relativa a contratti stipulati al più tardi nel 2017 e in origine nel 2003, provenga da una società che risulta a tutt'oggi in bonis” (sentenza di primo grado, p. 6);
- altrettanto improprio fosse il richiamo alle singole violazioni contestate;
talune, infatti, inerivano a situazioni tipiche dell'intermediazione finanziaria e non anche dell'attività bancaria (cfr. p.ti 2 e 4); altre non erano contestabili quali violazioni (p.ti 1, 2 e 4), attenendo a profili propri dell'autonomia contrattuale. In particolare: (i) non sussiste alcun dovere di proporre alla società le migliori condizioni per l'erogazione di un finanziamento, avendo ciascuna parte l'obiettivo di perseguire il proprio interesse patrimoniale e non quello altrui;
(ii) non si comprende la fonte normativa del ritenuto dovere di monitoraggio della frequenza e dell'opportunità delle singole operazioni svolte dalla società, fermo restando che una simile attività della banca ben potrebbe essere considerata alla stregua di un'ingerenza nella sfera altrui;
(iii) per quanto concerne la ritenuta mancanza di informazione precontrattuale, “evocare tale circostanza ad anni di distanza e a finanziamenti già avvenuti rende ancora più difficile ritenere sussistente un danno, del resto neppure soverchiamente illustrato sotto il profilo del nesso causale” (sentenza di primo grado, p. 6). Il motivo deve, quindi, essere respinto.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il rigetto della doglianza relativa all'usurarietà degli interessi applicati in corso di rapporto, disposto a fronte della sua genericità: in particolare, secondo il primo giudice, era mancata l'allegazione sia del Parte
(di seguito, anche solo “ ”) – con riguardo all'usura oggettiva – Parte_7 che delle condizioni economiche praticate in circostanze simili – con riguardo all'usura soggettiva. La parte appellante, nel contestare siffatto decisum, oltre a richiamare in toto le difese svolte in sede di opposizione, ha sostenuto che:
- i DM contenenti le rilevazioni dei TEGM dei singoli rapporti possono essere acquisiti dal giudice indipendentemente dalle allegazioni di parte;
- in ogni caso, l'odierna appellante, con la terza memoria istruttoria, ha prodotto una copia dei DM relativi agli anni 2003, 2005, 2014 e 2017; pagina 15 di 25 - la perizia di parte, a firma della dott.ssa ha comunque evidenziato tutti Per_1 gli interessi, oneri e spese che la banca aveva illegittimamente addebitato alla società immobiliare. Il motivo è infondato e, come tale, deve essere rigettato. Anzitutto occorre osservare come in tema di usura, secondo i principi posti dall'art. 2697 c.c., chi solleva tale eccezione, deve allegare la clausola negoziale relativa al tasso di interesse convenuto in contratto e il TEGM di riferimento, evidenziando la discrepanza del primo rispetto al TSU, determinato secondo le rilevazioni contenute nei DM richiamati dall'art. 2 L. 108/1996 (e che l'istante ha l'onere di produrre in giudizio). Ed invero, “L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. n. 26525/2024). D'altro canto, con specifico riguardo all'usura soggettiva prevista dall'art. 644, terzo comma, secondo periodo c.p., l'onere probatorio si declina come dovere dell'istante di dimostrare la “sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.” (Cass. n. 19282/2014, che, sebbene sia risalente, non ha trovato successiva smentita). Rileva la Corte come la valutazione del primo giudice sia integralmente in linea con i principi appena descritti. Ed invero:
- sin dal giudizio di opposizione, gli odierni appellanti hanno inteso dolersi della usurarietà degli interessi applicati ai rapporti di cui è causa, con conseguente gratuità degli stessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Tale censura veniva svolta unicamente attraverso il riferimento alla perizia di parte prodotta con l'atto di citazione, in cui, a dire della difesa, erano stati indicati tutti gli interessi, oneri e spese indebitamente applicati dalla banca;
- tuttavia, tale perizia, come già evidenziato dal Giudice di primo grado, in tema di usura, reca soltanto il rilievo per cui fosse necessario “effettuarsi un calcolo effettivo dei tassi di interesse applicati ai mutui, considerando gli stessi un pagina 16 di 25 tutt'uno con le spese sostenute dal la società per la tenuta dei conti titoli, derivati, spese sui derivati, oltre alle spese per sconfino del conto ed interessi passivi sui fidi collegati al mutuo, interessi addebitati illecitamente anche a seguito di atti notarili con proroghe delle rate, valutando effettivamente se questi importi abbiano causato una maggiorazione dei tassi sopra soglia al punto da renderli usurai” (perizia, p. 17);
- la difesa non ha mai indicato né il tasso convenuto in ciascun contratto né il TSU da quest'ultimo superato;
- tra i DM prodotti dagli odierni appellanti – peraltro solo con la terza memoria istruttoria – mancano quelli contenenti le rilevazioni del terzo trimestre 2005 (con riferimento al contratto sottoscritto l'1/8/2005) e del quarto trimestre 2014 (con riferimento al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 10/10/2014); pertanto, con riguardo all'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti nei suddetti contratti, deve rilevarsi ab origine il difetto di allegazione specifica, mancando l'indicazione del TEGM di riferimento e, quindi, del TSU;
con riguardo al contratto di finanziamento del 31/3/2003 e al contratto di mutuo ipotecario a SAL del 7/4/2017, la censura è invece infondata: dai DM prodotti dall'odierna parte appellante si desume invero come il tasso convenuto in entrambi i contratti (precisamente: nel contratto di finanziamento del 31/3/2003, tasso variabile, che alla data della stipula ammontava al 3,8%; nel contratto di mutuo a SAL del 7/4/2017, tasso variabile, che alla data della stipula ammontava e al 3,50%) fosse ampiamente al di sotto del TSU;
- da ultimo, con riguardo all'usura soggettiva, così come osservato dal Tribunale di Milano, non risulta che gli appellanti abbiano assolto all'onere sui medesimi incombenti, non avendo allegato, e ancor prima dimostrato, né la sproporzione delle condizioni economiche pattuite né le condizioni di difficoltà economica della società mutuataria (peraltro tuttora in bonis).
Con il quarto motivo, parte appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di nullità svolta con riferimento alla violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., motivato sull'assunto per cui, ad avviso del primo giudice, non era stato allegato quale sarebbe il contratto recante un simile accordo. Secondo la difesa, il Tribunale di Milano avrebbe omesso di considerare “l'abusiva pressione esercitata dal creditore grazie alle plurime iscrizioni ipotecarie (sino al sesto grado, ndr) eseguite sui beni immobili della Società nonché le garanzie fideiussorie rilasciate dai sigg.ri e dei fratelli . Come evidenziato dalla Parte_5 Pt_4 Pt_2 relazione tecnica di parte i soci erano costretti più volte a finanziare la società anche a mezzo vendite immobiliari il cui ricavato andava a ripagare finanziamenti già concessi ivi incluso il capitale, gli interessi, oneri e spese. A ciò si aggiunga che con i mutui de
pagina 17 di 25 quibus il mutuatario e per esso i garanti si impegnavano a restituire la somma data a mutuo maggiorata degli interessi” (atto di appello, p. 41). Come osservato dall'appellata, il motivo è infondato.
La tesi della nullità dei contratti per cui è causa ai sensi dell'art. 2744 c.c., ribadita in questa sede in termini speculari a quelli già spesi in primo grado, non risulta condivisibile. Ad avviso della difesa, il divieto di patto commissorio sanzionato dalla suddetta disposizione sarebbe stato violato per mezzo delle plurime operazioni di vendita immobiliare, che i garanti erano stati costretti a finalizzare per ottenere la liquidità necessaria a ripianare l'esposizione debitoria della società. Come già correttamente osservato dal Tribunale, con una valutazione del tutto esente dalle generiche censure della parte appellante, rileva la Corte:
- che l'ipotesi paventata dalla difesa non integri in alcun modo una violazione dell'art. 2744 c.c., che sanziona con la nullità il patto con cui si prevede che, in caso di inadempimento del debito garantito, la proprietà della cosa ipotecata passi al creditore: nella fattispecie per cui è causa, infatti, la difesa non ha lamentato la vendita dell'immobile sul quale era stata concessa l'ipoteca che garantiva i singoli finanziamenti, riferendosi a non meglio specificate “vendite immobiliari”; né, del resto, viene allegata o dimostrata la stipulazione di un accordo che avesse il contenuto sanzionato dalla disposizione codicistica;
- che, in ogni caso, risulta in atti come siano stati i soci e l'organo gestorio della società immobiliare a rivolgersi alla banca per chiedere i finanziamenti per cui è causa, in un'ottica di sviluppo del complesso immobiliare di proprietà (lo stesso sul quale era stata concessa l'ipoteca), oggetto, a sua volta, dei piani industriali della medesima (e non della banca). Pt_1
Tanto basta per disattendere il motivo.
Con il quinto motivo, parte appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti formulata ai sensi degli artt. 1229, nonché della domanda di risoluzione formulata ai sensi degli artt. 1455 e 1467 ss. c.c., motivato dal Tribunale sulla base dell'assoluta mancanza di allegazione sul punto. Ad avviso dell'appellante, trattasi di decisione del tutto erronea. La difesa, richiamando le argomentazioni già svolte in primo grado, ha rilevato che: il Tribunale ha omesso di considerare i plurimi gravi inadempimenti della banca al dovere di buona fede e correttezza nel corso dell'esecuzione dei singoli rapporti (valutazione che, in tesi, non sarebbe preclusa dalla circostanza che la banca abbia fatto valere l'inadempimento della mutuataria, cui era stata intimata la decadenza dal beneficio del termine); allo stesso modo, il Giudice di primo grado avrebbe trascurato la circostanza per cui il mancato pagamento, da parte della società appellante, delle rate concordate pagina 18 di 25 deve ritenersi di scarsa importanza in quanto eziologicamente riconducibile alla sola condotta inadempiente tenuta dalla banca odierna appellata;
circostanza quest'ultima che dovrebbe indurre a riconoscere alla società immobiliare “una riduzione del prezzo fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno patito”; in ogni caso, la prestazione posta a carico della società “è divenuta eccessivamente onerosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.” (atto di appello, pp. 44-45). Il motivo è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Le censure svolte dall'appellante non sono altro che la riproposizione delle difese già svolte in primo grado, non accompagnata da una specifica contestazione della motivazione qui impugnata, che viene dalla Corte integralmente condivisa. Ed invero:
- con riguardo alla presunta nullità ex art. 1229 c.c., gli appellanti non hanno individuato, né nel giudizio di opposizione né in questa sede, quali sarebbero, per ciascuno dei contratti stipulati con la banca, i patti di esonero della responsabilità di cui hanno inteso dolersi e che, dunque, dovrebbero essere dichiarati nulli;
- avuto successivo riguardo alla doglianza formulata rispetto all'art. 1455 c.c., occorre rilevare: i. che, per quanto attiene alla presunta scarsa importanza dell'inadempimento della mutuataria (come tale, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.), rilievo assorbente ha, prima ancora che la genericità della censura (che, come sostenuto dal Tribunale, impedisce di porre “il giudice nella possibilità di valutare la gravità degli stessi [inadempimenti di cui si allega la scarsa importanza]”), la circostanza per cui non risulta che la banca abbia mai chiesto la risoluzione dei quattro contratti. Difatti, dagli atti e documenti di causa, risulta che l'istituto di credito abbia agito in sede monitoria per chiedere l'adempimento della società mutuataria (e, nella specie, il pagamento del debito residuo), dichiarata decaduta dal beneficio del termine nel mese di dicembre 2019. ii. che, del resto, tale ultima circostanza sembra essere ammessa dagli stessi appellanti laddove fanno riferimento alla gravità dell'inadempimento della banca – allegazione che, evidentemente, sottende la domanda di risoluzione del contratto. Tuttavia, anche in questo caso, la doglianza è oltremodo generica, avendo la difesa fatto riferimento soltanto a generici inadempimenti della controparte ai doveri di buona fede e correttezza in corso di rapporto, senza null'altro specificare;
iii. che, in ogni caso, la risoluzione può, in astratto, essere richiesta solo dalla debitrice principale, in qualità di parte che abbia subito l'inadempimento, e non anche dai fideiussori che, sebbene titolari di un'obbligazione accessoria pagina 19 di 25 a quella principale, sono comunque terzi rispetto al contratto da cui quest'ultima è scaturita;
- per quanto concerne la richiesta risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c., fermo restando quanto appena considerato in ordine all'impossibilità per i garanti di formulare tale domanda, anche in questo caso la Corte non può che rilevare l'estrema genericità della censura, inidonea a porre in discussione il convincimento, che trova piena condivisione, secondo cui gli odierni appellanti abbiano omesso di “allegare quali siano state le circostanze sopravvenute, straordinarie e imprevedibili, né in che misura le stesse abbiano influenzato il costo economico del contratto” (sentenza di primo grado, p. 8). In ogni caso, l'onerosità della prestazione posta a carico della mutuataria, nei termini in cui è stata prevista nei contratti, rientra nell'alea fisiologica del regolamento negoziale e, pertanto, non può valere ex se a legittimarne la risoluzione, specie in assenza di alcun riscontro di circostanze che abbiano alterato il sinallagma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.; al contrario, è pacifico che tanto la società quanto i soci fossero edotti dei costi che gli importi erogati con le singole operazioni erano destinati a coprire [id est: i costi dell'ampliamento e del rifacimento del complesso immobiliare “La Gardanella”] e dei flussi che avrebbero potuto ricevere dalla sua gestione come centro sportivo.
Con il sesto motivo, parte appellante si duole del rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto con la legge antitrust: ad avviso del Tribunale, trattandosi di fideiussioni specifiche, gli opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, non potendosi giovare dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, relativo alle sole fideiussioni omnibus. Parte appellante ha ritenuto tale decisum erroneo ed in contrasto con l'orientamento di merito, tale per cui la declaratoria di nullità comminata dalla Banca d'Italia può essere riferita anche alle fideiussioni specifiche qualora, come in questo caso, siano conformi al modello ABI del 2003. Il motivo è infondato.
Sin dal giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., gli appellanti hanno lamentato la nullità delle fideiussioni rilasciate da , Parte_2 Parte_3 [...] ed per violazione dell'art. 2 della Legge Antritrust, giusta Pt_4 Parte_5 provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Il primo giudice, nel respingere la doglianza, ha rilevato che l'accertamento condotto dall'Autorità “ha avuto per oggetto solo fideiussioni omnibus, mentre nel caso in esame, venendo in rilievo finanziamenti specifici, quali sono sostanzialmente i contratti di mutuo, non vi è obbligo per debiti futuri, bensì in relazione a un debito attuale. Ciò solo esclude la riferibilità della delibera antitrust al caso in esame. Né gli attori hanno provato un'intesa o un accordo a pagina 20 di 25 tale riguardo, neppure deducendo prove sul punto. Il mero fatto di una conformità delle clausole è quindi insufficiente” (sentenza di primo grado, p. 8). Tale valutazione deve essere condivisa, essendo il frutto di un buon governo dei principi, ad oggi consolidati, posti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. n. 26847/2024; in senso conforme anche Cass. n. 21841/2024). Ed invero, nel caso di specie è pacifico, oltre che documentale, che le fideiussioni rilasciate da , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] siano fideiussioni specifiche, avendo ciascuna riguardato le sole obbligazioni Parte_5 assunte dalla società immobiliare con i contratti dell'1/8/2005, del 10/10/2014 e del 7/14/2017, sino alla concorrenza dell'importo rispettivamente di € 850.000,00, € 750.000,00 e € 900.000,00 (cfr. doc. n. 6, 11 e 12 fascicolo monitorio). Pertanto, al fine di ottenere la declaratoria nullità di detti contratti per violazione della normativa antitrust, gli appellanti avrebbero dovuto provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti posti a fondamento della propria domanda, non potendosi avvalere dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia come prova privilegiata;
nella specie, era onere degli istanti dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte di cui i contratti costituissero l'espressione. Posto che gli appellanti si sono limitati a fare riferimento al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ed alla conformità delle fideiussioni al modello ABI, senza null'altro dedurre, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta: il motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Con il settimo motivo, parte appellante ha inteso dolersi del fatto che il Tribunale di Milano ha escluso la violazione dell'art. 1341 c.c., che era stata allora prospettata sull'assunto per cui la banca non avesse sottoposto a specifica approvazione dei fideiussori, mediante doppia sottoscrizione, né “la clausola avente ad oggetto le informazioni sull'andamento del rapporto garantito” (prevista nelle fideiussioni relative ai contratti di finanziamento del 10/10/2014 e del 7/4/2017), né le seguenti clausole convenute nella fideiussione di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento dell'1/8/2005: “12.a Oggetto della garanzia;
12.b Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni degli aventi causa;
12.c Recesso dalla garanzia;
12.d Informazioni sull'andamento del rapporto garantito;
12.e e 12.f e 12.g Responsabilità del fideiussore: Dispensa dall'agire nei termini dell'art. 1957 c.c.”. Il motivo, formulato ai limiti dell'ammissibilità, è infondato e deve essere disatteso.
pagina 21 di 25 Anzitutto, non si comprende a quale clausola gli appellanti facciano riferimento con l'espressione “clausola avente ad oggetto le informazioni sull'andamento del rapporto garantito”, tale è la genericità dei termini in cui è stata articolata. Ove la si voglia riferire all'art. 1956 c.c. (che prevede la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura ove “il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”), peraltro già oggetto di motivo di opposizione, la Corte ritiene di condividere la valutazione del Tribunale, secondo cui “L'art. 1956 c.c. appare irrilevante, tenuto conto che nella controversia in esame non vengono in rilievo obbligazioni future, posto che la garanzia è prestata in relazione agli obblighi derivanti da plurimi contratti di finanziamento o di mutuo caratterizzati tutti da un'originaria erogazione e da un piano di ammortamento”. Altrettanto meritevole di condivisione risulta il convincimento del primo giudice in ordine alle clausole contenute nella fideiussione di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento dell'1/8/2005: convincimento del tutto immune dalle generiche censure spese nel motivo oggetto di trattazione. La doglianza, in particolare, è stata svolta per la prima volta e genericamente solo nella prima memoria istruttoria, nella quale l'odierna parte appellante si è limitata “a richiamare la rubrica delle singole clausole presunte vessatorie, senza però illustrare il contrasto con le clausole tassativamente previste di cui all'art. 1341 c.c. (che, prima facie, ossia sulla base della rubrica, potrebbero al più riguardare solo le clausole contemplanti un recesso della banca)”. Inoltre, essendo la fideiussione de qua stata concordata all'art. 12 del contratto di finanziamento ipotecario, stipulato per atto pubblico, trova applicazione quell'orientamento di legittimità secondo cui “Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (Cass. n. 15253/2020) – cfr. sentenza di primo grado, p. 8. Inoltre, si tratta di contratto stipulato per atto pubblico (cfr. doc. 6 ricorso monitorio) e pertanto, secondo la giurisprudenza di Cassazione (da ultimo Cass. n. 15253/2020), non vi è necessità di specifica approvazione per iscritto” (sentenza di primo grado, p. 8). Il motivo deve, quindi, essere respinto.
Con l'ottavo motivo, la difesa della società immobiliare e dei fideiussori ha censurato il rigetto dell'eccezione sollevata ex art. 1955 c.c. (che prevede la liberazione del fideiussore “quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”), disposto in ragione della sua genericità.
pagina 22 di 25 In particolare, gli appellanti, oltre ad evidenziare – come fatto in primo grado – che la banca non avesse provato di essersi attivata “nei confronti dei debitori principali onde preservare il diritto del fideiussore alla surrogazione”, ha dedotto che, con atto del 22/10/2014, era stata rilasciata un'ulteriore garanzia per il contratto di mutuo ipotecario del 10/10/2014, mediante “la cessione dei crediti derivanti dal contratto di locazione tra la società Gardanella Sport Village ssd a rl e la società con Parte_1 un valore annuo di euro 230.000,00. Nonostante ciò, l'Istituto bancario non ha mai provveduto a riscuotere i crediti di cui ai contratti di locazione in essere tra la società Gardanella Sport Village e la Società Ne consegue l'estinzione della Parte_1 fideiussione per fatto del creditore” (atto di appello, pp. 50-51). Deve rilevarsi l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., di tale ultima deduzione, relativa alla presunta cessione dei crediti eseguita in favore della banca quale ulteriore garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto del 10/10/2014: trattasi, invero, di una circostanza di fatto, prospettata quale vicenda estintiva dell'avversaria pretesa, dedotta per la prima volta in sede di appello, sebbene riguardi, come visto, un'operazione asseritamente perfezionatasi molto prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado (ossia il 22/10/2014). Tanto premesso, il motivo è del tutto infondato.
Al netto della deduzione inammissibile, la doglianza si risolve nella ritenuta erroneità della sentenza impugnata poiché la controparte non aveva fornito “la prova di essersi attivata, ex art. 1955 c.c., nei confronti dei debitori principali onde preservare il diritto del fideiussore alla surrogazione. Invero, è di tutta evidenza che parte mutuante nulla faceva per salvaguardare il diritto del fideiussore” (atto di appello, p. 50). Il motivo è evidentemente formulato in termini oltremodo generici, ai limiti dell'inammissibilità ex 342 c.p.c., e, come tale, non fornisce a questa Corte elementi utili per discostarsi dall'esaustiva valutazione del Tribunale di Milano, secondo cui gli appellanti non hanno evidenziato quelle “circostanze di fatto che consentano una presa di posizione sul punto da parte della difesa né una ricognizione del giudice nell'ambito del principio dispositivo” (sentenza di primo grado, p. 8).
Speculari considerazioni si impongono rispetto al nono motivo di appello, con cui parte appellante ha censurato quella parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha disatteso l'eccezione ex art. 1957 c.c. Ad avviso della difesa, premesso che le “istanze” cui fa riferimento il dettato codicistico sono soltanto quelle giudiziali, la banca non ha provato di essersi attivata in tal senso entro il termine semestrale di decadenza, considerando che la società immobiliare eseguiva “l'ultimo pagamento per le posizioni creditorie oggetto di ricorso per ingiunzione di pagamento nell'anno 2019” (atto di appello, p. 51).
pagina 23 di 25 La doglianza, anch'essa del tutto generica e formulata ai limiti dell'inammissibilità, non consente a questa Corte di giungere ad un convincimento di segno opposto a quello censurato. Ed invero, è documentale che tutte le fideiussioni rilasciate prevedano una deroga all'art. 1957 c.c.: tale modus operandi è da ritenersi legittimo, trattandosi di una disposizione pacificamente derogabile;
infatti, “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. n. 3989/2025). Premesso che, come si è avuto modo di constatare, non è stato provato nessun profilo di contrarietà delle fideiussioni rispetto alla legge antitrust, la deroga all'art. 1957 c.c. ivi prevista deve ritenersi del tutto valida: ciò significa che la banca non era chiamata a rispettare il termine semestrale di decadenza per esigere il pagamento delle obbligazioni scaturenti dai quattro contratti. Tanto è sufficiente a pervenire al rigetto anche dell'ultimo motivo di appello.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico solidale degli appellanti (parte soccombente). La liquidazione avviene in favore di e – da Controparte_1 Controparte_3 intendersi quali creditori solidali e in quanto considerati alla stregua di un'unica parte processuale, a fronte dell'intervenuta cessione del credito controverso in favore di
– nella misura di cui in dispositivo, con applicazione dei parametri Controparte_3 medi dello scaglione di riferimento (da € 2.000.001 a € 4.000.000), come previsti dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 3.086.184,50), alle questioni affrontate ed all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , Controparte_7 Parte_2 Parte_3 [...] ed nei confronti di e e, Pt_4 Parte_5 Controparte_1 Controparte_3 per essa, la mandataria avverso la sentenza n. Controparte_4
2950/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 13/4/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore, di
[...]
e di delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 Controparte_3
pagina 24 di 25 liquida in € 31.283,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore RE Baccolini
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