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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero rg. 951/2024, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” vertente: TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi ivi residenti, alla via Don Sturzo n.2, rapp.ti e difesi, C.F._2 per procura in calce all'atto di citazione, dall'Aw. ( ), Parte_3 C.F._3 presso il cui studio elett.te domiciliano in Frattamaggiore alla via I Traversa Vergara n.l5
ATTORI
E
( , residente in [...] C.F._4
Veneto, n.6 e ) in persona dei legali rapp.ti con Controparte_2 P.IVA_1 forma disgiunta e , con sede in Frattaminore alla via Controparte_3 Controparte_4
Napoli, n.22, entrambi elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla Via Fiume n. 3 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Cabato ( ), da cui sono CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Carmine Mormile
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 6.6.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.1.2024, e Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio l'arch. e al fine di
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “l) accertare e dichiarare che i danni in premessa descritti sono causa della non esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati e del sequestro dell'immobile nel corso dei lavori stessi;
2) per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e/o alternativamente chi di ragione al risarcimento dei danni subiti dagli istanti così come quantificati dal CTU nell'ATP espletato, € 24.966,12 sia in ragione dei lavori da eseguirsi che in ragione dei danni subiti;
3) condannare altresì i convenuti in solido e/o chi di ragione al risarcimento dei danni subiti dagli istanti per il pregiudizio penale conseguenza del sequestro dell'immobile da quantificarsi in via equitativa dal tribunale adito;
4) condannare infine i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”. A fondamento della domanda, gli istanti - premesso di essere comproprietari dell'immobile sito in Frattaminore, alla via Don Sturzo, 2 angolo via Giovanni XXIII – esponevano che il il cespite veniva interessato da lavori di spicconatura dei frontalini dei balconi pericolanti e realizzazione di un sottotetto termico a copertura del primo piano, lavori tutti appaltati alla
[...]
sotto la direzione dell'arch. ; che durante l'esecuzione delle Controparte_2 Controparte_1 opere, il manufatto realizzato veniva sottoposto a sequestro perché il direttore dei lavori consentiva la realizzazione delle opere in assenza di titolo abilitativo, annullato in autotutela, stante l'inizio dei lavori oltre l'anno previsto dalla concessione, per cui gli istanti si vedevano costretti a procedere al dissequestro, all'eliminazione degli abusi ed al rifacimento dei frontalini dei balconi pericolanti, improcrastinabili;
che il tutto si concludeva nel mese di luglio dell'anno 2011, ma già nel mese di novembre dello stesso anno, a seguito di copiose piogge, si verificavano le prime infiltrazioni, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori sul lastrico solare di copertura, lesive sia per le parti strutturali che formali degli appartamenti sottostanti, creando umidità, macchie sui paramenti, muffa, distacchi e cadute di intonaco dal soffitto;
che “con lettere raccomandate del 03.02.2012 venivano costituiti in mora la e l'Arch. Controparte_2
, significando che le infiltrazioni d'acqua stavano arrecando i danni di cui si è Controparte_1 detto sopra ed erano causate senza dubbio dall'isolamento del lastrico solare realizzato dalla sotto la direzione dell'arch. non eseguito a regola d'arte; che per Controparte_2 CP_1 tali motivi, gli istanti provvedevano ad eliminare i fenomeni infiltrativi intervenendo con altra impresa e successivamente richiedevano un ATP al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, individuare le opere a farsi per l'eliminazione definitiva degli inconvenienti e quantificare l'entità dei danni, subiti;
che l'ing. CTU incaricato, nel procedimento cautelare, nella CP_5 relazione di consulenza tecnica depositata evidenziava chiaramente che le cause lamentate dagli attori sono conseguenza dei lavori che l'impresa doveva realizzare e precisamente un locale sottotetto al primo piano, in sopraelevazione, ragion per cui eseguiva un taglio della guaina per una larghezza pari a circa 50 cm, compreso il massetto sottostante ed altri tagli per alloggiare gli elementi strutturali del sottotetto e poiché durante l'esecuzione l'immobile veniva sottoposto a sequestro per l'inadeguatezza del progetto presentato e perché veniva realizzato in assenza di titolo abilitativo, derivava che durante il periodo in cui il perimetro del solaio di copertura del fabbricato era in attesa di essere completato, si infiltrava acqua piovana provocando i danni lamentati dagli attori, i quali necessariamente, dovevano, poi provvedere al dissequestro, all'eliminazione degli abusi, al rifacimento dei frontalini dei balconi ed alle riparazioni necessarie con un intervento tampone;
infine che il CTU quantificava in € 18.722,64 l'importo complessivo dei lavori da effettuarsi per eliminare definitivamente le conseguenze della situazione creatasi a causa della mancata esecuzione dei lavori per progetto inadeguato ed in
€ 6.937,20 i danni subiti dagli attori. Si costituivano tempestivamente in giudizio la e l'arch. Controparte_2 Controparte_1 eccependo la prescrizione dell'azione del committente ex artt. 1667 e 1669 c. c. nonché l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte e, in via subordinata, in caso di accertamento della responsabilità dei convenuti da graduarsi opportunamente chiedevano compensare quanto dovuto a titolo di risarcimento agli attori con quanto da questi ultimi, dovuto ai convenuti in esecuzione del contratto di appalto tra di esse intercorso. Esponevano i convenuti che le opere commissionate dagli attori alla ditta appaltatrice riguardavano non solo il sottotetto termico, ma anche la soluzione di preesistenti problemi di infiltrazione legati alla pessima condizione dell'immobile, come ammesso dagli stessi attori nel ricorso ex art. 696 c.p.c. ; che durante i lavori, il cantiere in data 03/12/2010 veniva sequestrato, per cui le opere avviate non erano state completate;
che nel decreto di citazione a giudizio per l'udienza dibattimentale dell'11/01/2012 (Proc. Penale n. 63590/2010), a pagina 2, si legge che: a) il sequestro era stato eseguito in data 03/12/2010 ed era stata nominata quale custode l'attrice che gli attori e l'Arch. erano imputati “perché in concorso tra loro, Parte_2 CP_1 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi …… in assenza di permesso di costruire, realizzavano le seguenti opere edili…”; che dal contenuto del predetto decreto di citazione a giudizio emerge che gli attori erano consapevoli della scadenza del permesso di costruire da essi stessi richiesto e gli attori ed il comparente Arch. erano CP_1 imputati anche del reato di violazione dei sigilli perché avevano effettuato “in violazione dei sigilli, il taglio e la rimozione di guaina ammalorata e ripristino di parte del cornicione”; che dopo il dissequestro dell'immobile, nel primo semestre del 2011, i convenuti, effettuavano vari lavori nell'immobile ma i rapporti con la committenza si rompevano per il mancato pagamento del corrispettivo all'impresa e del compenso al direttore dei lavori;
che nello stesso periodo, i germani conferivano ad altro professionista e ad altra impresa l'incarico di Pt_2 completare le opere avviate dai convenuti (“che si era intervenuti con altra impresa per porre rimedio, ponendo la striscia di guaina mancante lungo il perimetro e facendo scaricare le pignatte di tutta l'acqua accumulata, per non aggravare ulteriormente i danni al solaio in questione”); che il tecnico della Ing. in sede di Controparte_2 Persona_1 CP_ A.T.P., aveva evidenziato che le infiltrazioni non potevano essere addebitate alla poiché prima di lasciare il cantiere lo aveva posto in sicurezza “….le infiltrazioni non erano da imputare all'impresa, poiché la stessa aveva provveduto a mettere opere provvisionali per la protezione dalle acque meteoriche, ad oggi non più visibili. E ancora, come già detto, altra impresa aveva provveduto a terminare i lavori appaltati all'impresa in questione…”; che non risulta accertato neppure in sede di A.T.P. quali sono le infiltrazioni preesistenti all'appalto e motivo stesso dell'appalto e se le altre infiltrazioni si siano verificate quando erano in corso i lavori della ditta convenuta e/o quando erano in corso i lavori della nuova ditta e/o nella fase intermedia tra le due ditte, quando l'immobile era sotto la custodia esclusiva degli attori;
che la consulenza è stata espletata dopo la totale modifica dello stato dei luoghi sussistente al momento del sequestro dovuta al successivo intervento di altra ditta e ad altro direttore dei lavori il cui operato è comunque contestato dal CTU che ha ritenuto i lavori di completamento non idonei a risolvere le problematiche;
che in ogni caso, erroneamente, nella quantificazione dei presunti danni, il consulente aveva contemplato le opere necessarie per rimediare alla inidoneità dei lavori effettuati dalla nuova ditta e dal nuovo direttore dei lavori, oltre che l'operato del custode durante il sequestro. Deducevano ancora i convenuti che ad essi non era imputabile alcun danno dovuto alle infiltrazioni avvenute in costanza di sequestro, in quanto immediatamente dopo il sequestro avevano subito evidenziato la necessità di effettuare opere di messa in sicurezza da fenomeni di infiltrazione alla custode né ad essi era imputabile alcun danno dovuto alle Parte_2 infiltrazioni successive al dissequestro, in quanto i lavori riprendevano ma non erano completati a causa della rottura dei rapporti tra le parti per il mancato pagamento del corrispettivo all'impresa, a cui faceva seguito l'incarico conferito dai committenti ad altra impresa edile e ad altro direttore dei lavori per il completamento dell'opera e in ogni caso l'Architetto CP_1 curava, comunque, insieme alla la messa in sicurezza del cantiere per Controparte_2 evitare eventuali fenomeni di infiltrazione, circostanza dedotta in sede di ATP e mai contestato dai germani . Pt_2
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta. Giova, in fatto, rilevare come l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto di appalto, invocato da parte attrice, sia pacifica, alla luce della non contestazione sul punto da parte del convenuto e della documentazione in atti (cfr. contratto di appalto;
ricorso 696 bis c.p.c.). Gli istanti hanno, infatti, prodotto i computi metrici dei lavori aventi ad oggetto lavori di spicconatura dei frontalini dei balconi pericolanti e realizzazione di un sottotetto termico a copertura del primo piano. Sempre, in punto di fatto, occorre evidenziare che la prospettazione di parte attrice poggia sulla responsabilità dell'arch. in qualità di direttore di lavori e di in CP_1 Controparte_2 qualità di impresa esecutrice per le infiltrazioni determinatesi nell'immobile a partire dal novembre del 2011, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori di isolamento sul lastrico solare di copertura. A riguardo, sempre secondo la prospettazione della parte attrice, durante l'esecuzione delle opere il manufatto veniva sequestrato perché le opere erano iniziate oltre l'anno previsto nella concessione e pertanto si procedeva all'eliminazione degli abusi ed al rifacimento dei frontalini dei balconi pericolanti, improcrastinabile;
il tutto si concludeva nel mese di luglio dell'anno 2011. I convenuti hanno invece eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria per difformità o vizi per decorso del termine di cui all'art 1667 c.c. o in subordine di cui all'art 1669 c.c. In proposito, va sicuramente tenuta distinta la posizione della appaltatore, Controparte_2 da quella dell'arch. direttore dei lavori per quanto di seguito esposto. CP_1
Ed invero, l'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore per vizi e difetti dell'opera e per la sua errata esecuzione si prescrive nel termine di due anni decorrente dalla consegna dell'opera; ancora in caso di gravi difetti, rovina o pericolo di rovina di edifici o cose immobili destinate a durare nel tempo, per vizi del suolo o difetti di costruzione, manifestatisi nel corso di dieci anni dal compimento, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta, l'azione nei confronti dell'appaltatore si prescrive in un anno dalla denuncia. È stato infatti chiarito che, in tema di appalto, l'art.1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 23075 del 30/10/2009 Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 18/02
/2016); in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 cod. civ. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore - costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 30/07/2004). Al contrario, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata eseguita, ma presenti vizi, difformità o difetti. In tale ipotesi, trova applicazione, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di tale diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 cod. civ., mentre non sussiste alcun termine di decadenza (Corte di Cassazione Civile, Sentenza 2 dicembre 2022 n. 35520). Quanto invece alla posizione del direttore dei lavori, in quanto figura dotata di una peculiare competenza tecnica è sicuramente tenuto ad accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica per cui qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse…» (cfr. in tal senso Cassazione 20294/04 e 18521/16). A riguardo, la giurisprudenza ha affermato l'inapplicabilità delle eccezioni di decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia alle prestazioni d'opera del direttore dei lavori (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28575 del 20/12/2013), pertanto si applicano (a prescindere che l'obbligazione possa essere definita “di mezzi” o “di risultato”) le norme generali sull'inadempimento contrattuale e sulle relative conseguenze (articolo 1218 Codice civile) e l'ordinaria prescrizione decennale (articolo 2946 Codice civile). Ciò posto, aderendo alla prospettazione della parte attrice - secondo la quale i lavori sarebbero stati portati a termine nel luglio 2011 da parte dell'appaltatrice e i vizi da cattiva esecuzione dell'impermeabilizzazione del lastrico di copertura causa delle infiltrazioni nell'immobile sottostante sarebbero stati denunciati con la messa in mora del 3.2.2012 o comunque con la notifica del ricorso per ATP del 3-4.6.2013, procedimento conclusosi il 31.1.2014 - l'azione dei committenti nei confronti dell'impresa appaltatrice risulterebbe senza dubbio prescritta per decorso del termine biennale di cui all'art 1667 c.c. (o annuale ex art. 1669 c.c.) non risultando la prova di utili atti interruttivi fino alla messa in mora del 24.1.2019. Senonché, contrariamente alla prospettazione contenuta in citazione, dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione operata dal CTU in sede di ATP, risulta che l'opera di cui al contratto di appalto è rimasta incompiuta da parte dell'appaltatore, poiché dapprima il manufatto veniva sottoposto a sequestro, perché il progetto relativo al sottotetto non rispettava le distanze di legge tra fabbricati e i lavori erano realizzati in assenza di titolo abilitativo (annullato in autotutela per l'inizio dei lavori oltre l'anno); in secondo luogo, gli istanti provvedevano al dissequestro, ad eliminare gli abusi e a rifare i frontalini dei balconi, ma poi a causa di incomprensioni tra le parti non venivano completati i lavori di impermeabilizzazione del lastrico, poi affidati ad altra impresa dai committenti. Secondo i rilievi svolti dal CTU, le infiltrazioni si sarebbero prodotte mentre i lavori al lastrico erano in attesa di completamento, sul quale era stata posta una guaina con un taglio di 50 cm perché doveva essere realizzato un sottotetto (oggetto dell'appalto) e perché vi erano punti deboli negli attacchi tra questa e il frontalino. È evidente che la responsabilità dell'appaltatore per aver lasciato l'opera incompiuta ha ad oggetto un inadempimento diverso da quello consistente nell'aver realizzato un'opera completa, ma viziata e l'azione diretta a far valere un siffatto tipo di inadempimento è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. E tuttavia, pur volendo ritenere che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice abbia inteso agire per ottenere il risarcimento del danno occorso al proprio immobile a causa dell'inadempimento dell'appaltatore che ha lasciato incompiute le opere di copertura del lastrico e del direttore dei lavori, la domanda non potrebbe ugualmente essere accolta. Ed invero, dalla scarna allegazione contenuta nell'atto di citazione e nelle successive memorie depositate nel primo dei termini ex art 171 ter c.p.c., non è chiaro quali lavori siano stati realizzati dalla società convenuta prima del sequestro, quali invece realizzati a seguito del dissequestro e quali, infine, avrebbero dovuto essere realizzati ma non sono stati portati a termine e le motivazioni di tale incompiutezza. Sul punto, parte attrice si limitava a precisare che “solo a seguito del dissequestro dell'immobile che avveniva dopo aver eliminato gli abusi e ripristinato lo status quo ante, nel luglio 2011 potevano essere rilevati i danni derivanti dalle opere eseguite in precedenza, infatti i danni da infiltrazioni lamentati si verificavano nel mese di novembre 2011”(…)”Si precisa che dopo il dissequestro dell'immobile, gli attori avendo ripristinato lo status quo ante hanno dovuto provvedere ad un intervento tampone per evitare altri danni oltre quelli conseguenti alla mancata esecuzione a regola d'arte di quelli commissionati”. In altri termini, non risulta chiarito se i lavori di cui parte attrice lamenta la non corretta esecuzione (ovvero la mancata esecuzione come poi aggiunto nelle memorie ex art 171 ter n. 1c.p.c.) siano i lavori originariamente previsti nel contratto di appalto, ovvero quelli di ripristino dello status quo ante per ottenere il dissequestro o ancora altri eventualmente concordati in seguito. Peraltro, da quanto accertato dal CTU, causa delle infiltrazioni non sarebbe un errore di progettazione del sottotetto termico imputabile al progettista e direttore dei lavori (non realizzato a causa delle descritte vicende giudiziarie), ma la circostanza che per problemi insorti tra la committenza, il direttore dei lavori e impresa appaltatrice (mai esplicitati dalla parte attrice nel presente giudizio né nel corso dell'ATP e infatti rimasti ignoti nella sostanza anche al CTU) il lavoro dell'impermeabilizzazione del lastrico, relativo a tutto il perimetro del fabbricato, veniva lasciato incompleto e, pertanto, le infiltrazioni si sarebbero verificate nel periodo in cui il solaio era in attesa di essere completato. Nel caso che qui ci occupa, non può evitarsi di osservare che difettano precise allegazioni 1) sullo svolgimento dei fatti successivi al sequestro posto che a detta della parte attrice al fine di ottenere il dissequestro si interveniva per eliminare gli abusi, ripristinando lo status quo ante e ad effettuare i lavori solo sui frontalini pericolanti, 2) su quali fossero gli accordi di seguito intervenuti tra le parti sui lavori a farsi sul lastrico (completamento delle opere ovvero modifica del progetto originario) e su quali siano stati gli interventi eventualmente compiuti dall'impresa successivamente al dissequestro e il momento preciso in cui la detta impresa avrebbe lasciato il cantiere. Ebbene, ad avviso del Tribunale, non appare di secondaria importanza stabilire se le infiltrazioni si siano verificate una volta che i convenuti avevano lasciato il cantiere, dopo aver eseguito le opere urgenti di ripristino dei frontalini e di eliminazione degli abusi, dal momento che una volta riconsegnato il cantiere, lo stesso è rientrato nella custodia e disponibilità della medesima parte attrice, la quale si sarebbe dovuta attivare per commissionare nell'immediato il completamento dell'opera. Né del resto, maggiori elementi di chiarificazione avrebbero potuto trarsi dalle prove articolate dalle parti in quanto riproduttive delle generiche circostanze contenute negli atti introduttivi, appena poco sopra evidenziate. Del pari generica, risulta la domanda di risarcimento dei danni derivati dalla vicenda giudiziaria penale, neppure compiutamente individuati nella loro componente patrimoniale o non patrimoniale e nell'interesse giuridico leso. A tutto quanto osservato, segue il rigetto della domanda attorea nei confronti di entrambi i convenuti e l'assorbimento della eccezione di compensazione formulata da questi ultimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi (attesa la non particolare complessità della controversia) stabiliti dal decreto ministeriale n° 147/2022 per le controversie civili tenutesi innanzi al Tribunale e relativi allo scaglione di valore entro il quale rientra il presente contenzioso (quindi, quelli relativi allo scaglione che va da €5200,00 a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte convenuta rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte dai medesimi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e delle spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compenso
[...] Controparte_1 professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Aversa, lì 5 luglio 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero rg. 951/2024, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” vertente: TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi ivi residenti, alla via Don Sturzo n.2, rapp.ti e difesi, C.F._2 per procura in calce all'atto di citazione, dall'Aw. ( ), Parte_3 C.F._3 presso il cui studio elett.te domiciliano in Frattamaggiore alla via I Traversa Vergara n.l5
ATTORI
E
( , residente in [...] C.F._4
Veneto, n.6 e ) in persona dei legali rapp.ti con Controparte_2 P.IVA_1 forma disgiunta e , con sede in Frattaminore alla via Controparte_3 Controparte_4
Napoli, n.22, entrambi elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla Via Fiume n. 3 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Cabato ( ), da cui sono CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Carmine Mormile
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 6.6.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.1.2024, e Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio l'arch. e al fine di
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “l) accertare e dichiarare che i danni in premessa descritti sono causa della non esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati e del sequestro dell'immobile nel corso dei lavori stessi;
2) per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e/o alternativamente chi di ragione al risarcimento dei danni subiti dagli istanti così come quantificati dal CTU nell'ATP espletato, € 24.966,12 sia in ragione dei lavori da eseguirsi che in ragione dei danni subiti;
3) condannare altresì i convenuti in solido e/o chi di ragione al risarcimento dei danni subiti dagli istanti per il pregiudizio penale conseguenza del sequestro dell'immobile da quantificarsi in via equitativa dal tribunale adito;
4) condannare infine i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”. A fondamento della domanda, gli istanti - premesso di essere comproprietari dell'immobile sito in Frattaminore, alla via Don Sturzo, 2 angolo via Giovanni XXIII – esponevano che il il cespite veniva interessato da lavori di spicconatura dei frontalini dei balconi pericolanti e realizzazione di un sottotetto termico a copertura del primo piano, lavori tutti appaltati alla
[...]
sotto la direzione dell'arch. ; che durante l'esecuzione delle Controparte_2 Controparte_1 opere, il manufatto realizzato veniva sottoposto a sequestro perché il direttore dei lavori consentiva la realizzazione delle opere in assenza di titolo abilitativo, annullato in autotutela, stante l'inizio dei lavori oltre l'anno previsto dalla concessione, per cui gli istanti si vedevano costretti a procedere al dissequestro, all'eliminazione degli abusi ed al rifacimento dei frontalini dei balconi pericolanti, improcrastinabili;
che il tutto si concludeva nel mese di luglio dell'anno 2011, ma già nel mese di novembre dello stesso anno, a seguito di copiose piogge, si verificavano le prime infiltrazioni, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori sul lastrico solare di copertura, lesive sia per le parti strutturali che formali degli appartamenti sottostanti, creando umidità, macchie sui paramenti, muffa, distacchi e cadute di intonaco dal soffitto;
che “con lettere raccomandate del 03.02.2012 venivano costituiti in mora la e l'Arch. Controparte_2
, significando che le infiltrazioni d'acqua stavano arrecando i danni di cui si è Controparte_1 detto sopra ed erano causate senza dubbio dall'isolamento del lastrico solare realizzato dalla sotto la direzione dell'arch. non eseguito a regola d'arte; che per Controparte_2 CP_1 tali motivi, gli istanti provvedevano ad eliminare i fenomeni infiltrativi intervenendo con altra impresa e successivamente richiedevano un ATP al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, individuare le opere a farsi per l'eliminazione definitiva degli inconvenienti e quantificare l'entità dei danni, subiti;
che l'ing. CTU incaricato, nel procedimento cautelare, nella CP_5 relazione di consulenza tecnica depositata evidenziava chiaramente che le cause lamentate dagli attori sono conseguenza dei lavori che l'impresa doveva realizzare e precisamente un locale sottotetto al primo piano, in sopraelevazione, ragion per cui eseguiva un taglio della guaina per una larghezza pari a circa 50 cm, compreso il massetto sottostante ed altri tagli per alloggiare gli elementi strutturali del sottotetto e poiché durante l'esecuzione l'immobile veniva sottoposto a sequestro per l'inadeguatezza del progetto presentato e perché veniva realizzato in assenza di titolo abilitativo, derivava che durante il periodo in cui il perimetro del solaio di copertura del fabbricato era in attesa di essere completato, si infiltrava acqua piovana provocando i danni lamentati dagli attori, i quali necessariamente, dovevano, poi provvedere al dissequestro, all'eliminazione degli abusi, al rifacimento dei frontalini dei balconi ed alle riparazioni necessarie con un intervento tampone;
infine che il CTU quantificava in € 18.722,64 l'importo complessivo dei lavori da effettuarsi per eliminare definitivamente le conseguenze della situazione creatasi a causa della mancata esecuzione dei lavori per progetto inadeguato ed in
€ 6.937,20 i danni subiti dagli attori. Si costituivano tempestivamente in giudizio la e l'arch. Controparte_2 Controparte_1 eccependo la prescrizione dell'azione del committente ex artt. 1667 e 1669 c. c. nonché l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte e, in via subordinata, in caso di accertamento della responsabilità dei convenuti da graduarsi opportunamente chiedevano compensare quanto dovuto a titolo di risarcimento agli attori con quanto da questi ultimi, dovuto ai convenuti in esecuzione del contratto di appalto tra di esse intercorso. Esponevano i convenuti che le opere commissionate dagli attori alla ditta appaltatrice riguardavano non solo il sottotetto termico, ma anche la soluzione di preesistenti problemi di infiltrazione legati alla pessima condizione dell'immobile, come ammesso dagli stessi attori nel ricorso ex art. 696 c.p.c. ; che durante i lavori, il cantiere in data 03/12/2010 veniva sequestrato, per cui le opere avviate non erano state completate;
che nel decreto di citazione a giudizio per l'udienza dibattimentale dell'11/01/2012 (Proc. Penale n. 63590/2010), a pagina 2, si legge che: a) il sequestro era stato eseguito in data 03/12/2010 ed era stata nominata quale custode l'attrice che gli attori e l'Arch. erano imputati “perché in concorso tra loro, Parte_2 CP_1 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi …… in assenza di permesso di costruire, realizzavano le seguenti opere edili…”; che dal contenuto del predetto decreto di citazione a giudizio emerge che gli attori erano consapevoli della scadenza del permesso di costruire da essi stessi richiesto e gli attori ed il comparente Arch. erano CP_1 imputati anche del reato di violazione dei sigilli perché avevano effettuato “in violazione dei sigilli, il taglio e la rimozione di guaina ammalorata e ripristino di parte del cornicione”; che dopo il dissequestro dell'immobile, nel primo semestre del 2011, i convenuti, effettuavano vari lavori nell'immobile ma i rapporti con la committenza si rompevano per il mancato pagamento del corrispettivo all'impresa e del compenso al direttore dei lavori;
che nello stesso periodo, i germani conferivano ad altro professionista e ad altra impresa l'incarico di Pt_2 completare le opere avviate dai convenuti (“che si era intervenuti con altra impresa per porre rimedio, ponendo la striscia di guaina mancante lungo il perimetro e facendo scaricare le pignatte di tutta l'acqua accumulata, per non aggravare ulteriormente i danni al solaio in questione”); che il tecnico della Ing. in sede di Controparte_2 Persona_1 CP_ A.T.P., aveva evidenziato che le infiltrazioni non potevano essere addebitate alla poiché prima di lasciare il cantiere lo aveva posto in sicurezza “….le infiltrazioni non erano da imputare all'impresa, poiché la stessa aveva provveduto a mettere opere provvisionali per la protezione dalle acque meteoriche, ad oggi non più visibili. E ancora, come già detto, altra impresa aveva provveduto a terminare i lavori appaltati all'impresa in questione…”; che non risulta accertato neppure in sede di A.T.P. quali sono le infiltrazioni preesistenti all'appalto e motivo stesso dell'appalto e se le altre infiltrazioni si siano verificate quando erano in corso i lavori della ditta convenuta e/o quando erano in corso i lavori della nuova ditta e/o nella fase intermedia tra le due ditte, quando l'immobile era sotto la custodia esclusiva degli attori;
che la consulenza è stata espletata dopo la totale modifica dello stato dei luoghi sussistente al momento del sequestro dovuta al successivo intervento di altra ditta e ad altro direttore dei lavori il cui operato è comunque contestato dal CTU che ha ritenuto i lavori di completamento non idonei a risolvere le problematiche;
che in ogni caso, erroneamente, nella quantificazione dei presunti danni, il consulente aveva contemplato le opere necessarie per rimediare alla inidoneità dei lavori effettuati dalla nuova ditta e dal nuovo direttore dei lavori, oltre che l'operato del custode durante il sequestro. Deducevano ancora i convenuti che ad essi non era imputabile alcun danno dovuto alle infiltrazioni avvenute in costanza di sequestro, in quanto immediatamente dopo il sequestro avevano subito evidenziato la necessità di effettuare opere di messa in sicurezza da fenomeni di infiltrazione alla custode né ad essi era imputabile alcun danno dovuto alle Parte_2 infiltrazioni successive al dissequestro, in quanto i lavori riprendevano ma non erano completati a causa della rottura dei rapporti tra le parti per il mancato pagamento del corrispettivo all'impresa, a cui faceva seguito l'incarico conferito dai committenti ad altra impresa edile e ad altro direttore dei lavori per il completamento dell'opera e in ogni caso l'Architetto CP_1 curava, comunque, insieme alla la messa in sicurezza del cantiere per Controparte_2 evitare eventuali fenomeni di infiltrazione, circostanza dedotta in sede di ATP e mai contestato dai germani . Pt_2
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta. Giova, in fatto, rilevare come l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto di appalto, invocato da parte attrice, sia pacifica, alla luce della non contestazione sul punto da parte del convenuto e della documentazione in atti (cfr. contratto di appalto;
ricorso 696 bis c.p.c.). Gli istanti hanno, infatti, prodotto i computi metrici dei lavori aventi ad oggetto lavori di spicconatura dei frontalini dei balconi pericolanti e realizzazione di un sottotetto termico a copertura del primo piano. Sempre, in punto di fatto, occorre evidenziare che la prospettazione di parte attrice poggia sulla responsabilità dell'arch. in qualità di direttore di lavori e di in CP_1 Controparte_2 qualità di impresa esecutrice per le infiltrazioni determinatesi nell'immobile a partire dal novembre del 2011, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori di isolamento sul lastrico solare di copertura. A riguardo, sempre secondo la prospettazione della parte attrice, durante l'esecuzione delle opere il manufatto veniva sequestrato perché le opere erano iniziate oltre l'anno previsto nella concessione e pertanto si procedeva all'eliminazione degli abusi ed al rifacimento dei frontalini dei balconi pericolanti, improcrastinabile;
il tutto si concludeva nel mese di luglio dell'anno 2011. I convenuti hanno invece eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria per difformità o vizi per decorso del termine di cui all'art 1667 c.c. o in subordine di cui all'art 1669 c.c. In proposito, va sicuramente tenuta distinta la posizione della appaltatore, Controparte_2 da quella dell'arch. direttore dei lavori per quanto di seguito esposto. CP_1
Ed invero, l'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore per vizi e difetti dell'opera e per la sua errata esecuzione si prescrive nel termine di due anni decorrente dalla consegna dell'opera; ancora in caso di gravi difetti, rovina o pericolo di rovina di edifici o cose immobili destinate a durare nel tempo, per vizi del suolo o difetti di costruzione, manifestatisi nel corso di dieci anni dal compimento, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta, l'azione nei confronti dell'appaltatore si prescrive in un anno dalla denuncia. È stato infatti chiarito che, in tema di appalto, l'art.1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 23075 del 30/10/2009 Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 18/02
/2016); in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 cod. civ. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore - costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 30/07/2004). Al contrario, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata eseguita, ma presenti vizi, difformità o difetti. In tale ipotesi, trova applicazione, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di tale diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 cod. civ., mentre non sussiste alcun termine di decadenza (Corte di Cassazione Civile, Sentenza 2 dicembre 2022 n. 35520). Quanto invece alla posizione del direttore dei lavori, in quanto figura dotata di una peculiare competenza tecnica è sicuramente tenuto ad accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica per cui qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse…» (cfr. in tal senso Cassazione 20294/04 e 18521/16). A riguardo, la giurisprudenza ha affermato l'inapplicabilità delle eccezioni di decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia alle prestazioni d'opera del direttore dei lavori (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28575 del 20/12/2013), pertanto si applicano (a prescindere che l'obbligazione possa essere definita “di mezzi” o “di risultato”) le norme generali sull'inadempimento contrattuale e sulle relative conseguenze (articolo 1218 Codice civile) e l'ordinaria prescrizione decennale (articolo 2946 Codice civile). Ciò posto, aderendo alla prospettazione della parte attrice - secondo la quale i lavori sarebbero stati portati a termine nel luglio 2011 da parte dell'appaltatrice e i vizi da cattiva esecuzione dell'impermeabilizzazione del lastrico di copertura causa delle infiltrazioni nell'immobile sottostante sarebbero stati denunciati con la messa in mora del 3.2.2012 o comunque con la notifica del ricorso per ATP del 3-4.6.2013, procedimento conclusosi il 31.1.2014 - l'azione dei committenti nei confronti dell'impresa appaltatrice risulterebbe senza dubbio prescritta per decorso del termine biennale di cui all'art 1667 c.c. (o annuale ex art. 1669 c.c.) non risultando la prova di utili atti interruttivi fino alla messa in mora del 24.1.2019. Senonché, contrariamente alla prospettazione contenuta in citazione, dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione operata dal CTU in sede di ATP, risulta che l'opera di cui al contratto di appalto è rimasta incompiuta da parte dell'appaltatore, poiché dapprima il manufatto veniva sottoposto a sequestro, perché il progetto relativo al sottotetto non rispettava le distanze di legge tra fabbricati e i lavori erano realizzati in assenza di titolo abilitativo (annullato in autotutela per l'inizio dei lavori oltre l'anno); in secondo luogo, gli istanti provvedevano al dissequestro, ad eliminare gli abusi e a rifare i frontalini dei balconi, ma poi a causa di incomprensioni tra le parti non venivano completati i lavori di impermeabilizzazione del lastrico, poi affidati ad altra impresa dai committenti. Secondo i rilievi svolti dal CTU, le infiltrazioni si sarebbero prodotte mentre i lavori al lastrico erano in attesa di completamento, sul quale era stata posta una guaina con un taglio di 50 cm perché doveva essere realizzato un sottotetto (oggetto dell'appalto) e perché vi erano punti deboli negli attacchi tra questa e il frontalino. È evidente che la responsabilità dell'appaltatore per aver lasciato l'opera incompiuta ha ad oggetto un inadempimento diverso da quello consistente nell'aver realizzato un'opera completa, ma viziata e l'azione diretta a far valere un siffatto tipo di inadempimento è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. E tuttavia, pur volendo ritenere che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice abbia inteso agire per ottenere il risarcimento del danno occorso al proprio immobile a causa dell'inadempimento dell'appaltatore che ha lasciato incompiute le opere di copertura del lastrico e del direttore dei lavori, la domanda non potrebbe ugualmente essere accolta. Ed invero, dalla scarna allegazione contenuta nell'atto di citazione e nelle successive memorie depositate nel primo dei termini ex art 171 ter c.p.c., non è chiaro quali lavori siano stati realizzati dalla società convenuta prima del sequestro, quali invece realizzati a seguito del dissequestro e quali, infine, avrebbero dovuto essere realizzati ma non sono stati portati a termine e le motivazioni di tale incompiutezza. Sul punto, parte attrice si limitava a precisare che “solo a seguito del dissequestro dell'immobile che avveniva dopo aver eliminato gli abusi e ripristinato lo status quo ante, nel luglio 2011 potevano essere rilevati i danni derivanti dalle opere eseguite in precedenza, infatti i danni da infiltrazioni lamentati si verificavano nel mese di novembre 2011”(…)”Si precisa che dopo il dissequestro dell'immobile, gli attori avendo ripristinato lo status quo ante hanno dovuto provvedere ad un intervento tampone per evitare altri danni oltre quelli conseguenti alla mancata esecuzione a regola d'arte di quelli commissionati”. In altri termini, non risulta chiarito se i lavori di cui parte attrice lamenta la non corretta esecuzione (ovvero la mancata esecuzione come poi aggiunto nelle memorie ex art 171 ter n. 1c.p.c.) siano i lavori originariamente previsti nel contratto di appalto, ovvero quelli di ripristino dello status quo ante per ottenere il dissequestro o ancora altri eventualmente concordati in seguito. Peraltro, da quanto accertato dal CTU, causa delle infiltrazioni non sarebbe un errore di progettazione del sottotetto termico imputabile al progettista e direttore dei lavori (non realizzato a causa delle descritte vicende giudiziarie), ma la circostanza che per problemi insorti tra la committenza, il direttore dei lavori e impresa appaltatrice (mai esplicitati dalla parte attrice nel presente giudizio né nel corso dell'ATP e infatti rimasti ignoti nella sostanza anche al CTU) il lavoro dell'impermeabilizzazione del lastrico, relativo a tutto il perimetro del fabbricato, veniva lasciato incompleto e, pertanto, le infiltrazioni si sarebbero verificate nel periodo in cui il solaio era in attesa di essere completato. Nel caso che qui ci occupa, non può evitarsi di osservare che difettano precise allegazioni 1) sullo svolgimento dei fatti successivi al sequestro posto che a detta della parte attrice al fine di ottenere il dissequestro si interveniva per eliminare gli abusi, ripristinando lo status quo ante e ad effettuare i lavori solo sui frontalini pericolanti, 2) su quali fossero gli accordi di seguito intervenuti tra le parti sui lavori a farsi sul lastrico (completamento delle opere ovvero modifica del progetto originario) e su quali siano stati gli interventi eventualmente compiuti dall'impresa successivamente al dissequestro e il momento preciso in cui la detta impresa avrebbe lasciato il cantiere. Ebbene, ad avviso del Tribunale, non appare di secondaria importanza stabilire se le infiltrazioni si siano verificate una volta che i convenuti avevano lasciato il cantiere, dopo aver eseguito le opere urgenti di ripristino dei frontalini e di eliminazione degli abusi, dal momento che una volta riconsegnato il cantiere, lo stesso è rientrato nella custodia e disponibilità della medesima parte attrice, la quale si sarebbe dovuta attivare per commissionare nell'immediato il completamento dell'opera. Né del resto, maggiori elementi di chiarificazione avrebbero potuto trarsi dalle prove articolate dalle parti in quanto riproduttive delle generiche circostanze contenute negli atti introduttivi, appena poco sopra evidenziate. Del pari generica, risulta la domanda di risarcimento dei danni derivati dalla vicenda giudiziaria penale, neppure compiutamente individuati nella loro componente patrimoniale o non patrimoniale e nell'interesse giuridico leso. A tutto quanto osservato, segue il rigetto della domanda attorea nei confronti di entrambi i convenuti e l'assorbimento della eccezione di compensazione formulata da questi ultimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi (attesa la non particolare complessità della controversia) stabiliti dal decreto ministeriale n° 147/2022 per le controversie civili tenutesi innanzi al Tribunale e relativi allo scaglione di valore entro il quale rientra il presente contenzioso (quindi, quelli relativi allo scaglione che va da €5200,00 a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte convenuta rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte dai medesimi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e delle spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compenso
[...] Controparte_1 professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Aversa, lì 5 luglio 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. ssa Dora Alessia Limongelli