CA
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2024, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2040/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2040/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FRANZONI MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. COLOMBARI BARBARA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere, in via preliminare, nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.366/2022 emessa in data 16/05/2022 dal Tribunale di ER, nella persona del Giudice Dr.ssa Maria
Marta Cristoni, pubblicata in data 17/05/2022, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Ing. N.1186/2020 – R.G. n.3095/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito: pagina 1 di 9 -rigettare l'opposizione promossa dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n.1186/2020 emesso dal CP_1
Tribunale di ER in data 24/11/2020 (n.2754/2020 R.G.) e, conseguentemente,
-confermare in ogni sua parte il ciato decreto ingiuntivo n.1186/2020 notificato alla parte ingiunta in data
27/11/2020.
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di
ER, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria , si contesta la attendibilità della testimonianza resa dal , nel primo Testimone_1 grado di giudizio , in qualità di dipendente della ditta , e in relazione alla testimonianza resa da Pt_1 [...]
all'udienza del 25\10\21, se ritenuto rilevante dal secondo giudicante la scrivente fa istanza, Testimone_2 come formulata all'udienza del 24\2\22 innanzi al Tribunale di ER , affinchè l'Ecc.ma Corte autorizzi la scrivente a produrre in giudizio n.10 fotografie con i rilievi google maps della zona di ubicazione della
, ove si evince che gli operai hanno il laboratorio officina , dove svolgono il lavoro , Parte_2 Pt_1 con ingresso in IN FE via Moro, mentre gli uffici della ditta hanno ingresso da via Roma. Pt_1
Risulta impossibile , perché non vero , che possa essersi verificato che il teste possa avere visto Tes_2
<< mentre stava lavorando , in officina, il sig. e la moglie entrare in ufficio >>. Dall'officina non si CP_1 vede l'ufficio . Dall'officina non si vede nemmeno l'ingresso dell'ufficio . Sono locali ubicati in edifici diversi con accesso da strade differenti. E se anche il teste avesse visto entrare non significherebbe comunque aver stipulato il contratto . Sul punto si chiede , ove ritenuto necessario , e ove le fotografie non risultassero esaustive , ammettersi prova contraria e anche consulenza tecnica su ciò che si può visionare stando in officina . L'avv.Colombari chiede in questa sede di essere autorizzata a produrre in giudizio , sempre in relazione alla testimonianza resa dal sig.De nel primo grado del processo , n.4 Testimone_1 fotografie raffiguranti l'interno della casa del sig , ove si evince l'impossibilità fisica di appoggiare al CP_1 muro il quantitativo di materiale necessario al montaggio delle porte , e le porte stesse, poiché non esistevano , come non esistono << le pareti di appoggio in una grande sala>> , come invece dichiarato dal teste I signori e convivevano già da un anno e mezzo e gli arredi erano i medesimi di Tes_2 CP_1 CP_2 oggi.
La scrivente in nome e nella veste di cui sopra insiste e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della pagina 2 di 9 sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo conveniva in CP_1
giudizio la società chiedendo accertare e dichiarare Parte_1
la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza o vizio della procura alle liti;
l'insussistenza,
l'infondatezza e l'inesigibilità del credito di € 5.673,00 oltre accessori ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare per le ragioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2. A fondamento dell'opposizione deduceva che: CP_1
- il matrimonio dei signori e era avvenuto nel mese di aprile CP_1 Persona_1
dell'anno 2018; la sig.ra si trasferiva a vivere a casa del sig. in IN via CP_2 CP_1
Berlinguer n.51;
- prima del matrimonio, nel mese di marzo 2018, il padre della futura sposa dell'opponente, sig. aveva regalato alla figlia le porte di cui alla fattura allegata al decreto CP_3
ingiuntivo poiché alla figlia non piacevano le porte che si trovavano nella casa, e il CP_2
aveva proposto, come regalo di nozze, di provvedere lui stesso (in quanto artigiano) a comperare e sostituire le porte esistenti con delle porte di gradimento della figlia;
come regalo delle imminenti nozze aveva proposto pure un armadio come desiderato dalla figlia;
- il sig. , futuro suocero dell'opponente, si era presentato come amico di un CP_3
falegname produttore di porte, il quale gli avrebbe praticato un prezzo molto vantaggioso in quanto si sarebbe personalmente poi curato della consegna e montaggio, nonché smontaggio e smaltimento delle porte esistenti;
- il sig. nel mese di marzo 2018, con il proprio veicolo , una CP_3 Org_1
mattina si recato a casa di insieme alla figlia trasportando le porte che CP_1
successivamente montava dopo avere smontato quelle esistenti;
- il sig. vedeva per la prima volta le porte e l'armadio al ritorno dal lavoro un sabato CP_1
mattina del mese di marzo 2018, quando i lavori di installazione erano già terminati;
- il non aveva mai chiesto la sostituzione delle porte né si è mai recato presso la CP_1
impresa per ordinarle o solo per sceglierle, né aveva firmato alcun ordine di acquisto Pt_1
pagina 3 di 9 e nessuna bolla di consegna o documento di trasporto;
- la richiesta di pagamento delle porte era pervenuta all'opponente non appena la sig.ra se ne era andata di casa e chiedeva la separazione dal marito sig. Persona_1 CP_1
- il regalo risaliva all'anno 2018 e il pagamento veniva richiesto, per la prima volta, nel mese di giugno 2020 in seguito alla separazione dei coniugi quando l'opponente Persona_2
riceveva a mezzo raccomandata datata 27/6/20, la fattura n.59 del 15/6/20 proveniente dalla Org_2
- la difesa di parte opponente, a mezzo pec in data 6/7/20, contestava la suddetta fattura e respingeva la richiesta di pagamento, comunicando alla società che il non aveva Pt_1 CP_1
ordinato nulla presso di loro, né li conosceva.
4. Si costituiva in giudizio la ditta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Pt_1
del decreto. La causa, istruita documentalmente e tramite prove orali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
5. Osservava il giudice di prime cure che il decreto ingiuntivo opposto si fondava su un credito derivante da un asserito contratto di fornitura di beni intercorso tra la società Pt_1
e del quale non era stata fornita prova nel presente giudizio, e che il preventivo CP_1
prodotto da parte opposta non recava la sottoscrizione dell'opponente ed era stato spedito unitamente alla fattura solo due anni dopo la consegna della merce.
Evidenziava inoltre che la ricostruzione dei fatti fornita da parte opponente aveva trovato conferma dall'espletata istruttoria all'esito della quale era emerso che le porte erano state consegnate e montate direttamente dal suocero dell'opponente il quale aveva acquistato i beni in questione presso la e deciso di regalarle alla figlia in vista del Org_2
matrimonio con l'opponente.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello la società Parte_1
chiedendone la riforma;
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto
[...]
dell'impugnazione. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche. pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie per non aver il Giudice di prime cure considerato, da un lato, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal Sig. , in sede di interrogatorio formale, ma CP_1
soprattutto, di quelle rese dal teste Sig. , fratello dell'odierno appellato, Testimone_3
dall'altro lato, la assoluta coerenza ed attendibilità della testimonianza resa dal teste Sig.
[...]
, che, con precisione e dovizia di particolari avrebbe confermato non solo la Testimone_2
presenza del Sig. e della futura moglie presso gli uffici della falegnameria per CP_1
ordinare la merce, ma soprattutto il modo, il tempo ed il luogo della consegna della suddetta merce da parte della società fornendo, addirittura, una descrizione Parte_1
dell'abitazione del Sig. , presso cui la consegna di detto materiale è stata CP_1
effettuata dalla ditta Pt_1
8. Si deduce a tale riguardo che la consegna effettuata “al piano superiore della villetta”, confermerebbe l'avvenuta consegna della merce in questione presso l'abitazione del Sig.
e che la signora presente al momento della consegna era certamente la madre CP_1
dello stesso che risiedeva al piano terreno nell'appartamento ubicato sotto a quello del Sig.
circostanza questa che avrebbe dovuto confermare l'attendibilità del teste e CP_1 Tes_2
che invece non è stata considerata dal Giudice di prime cure, che, al contrario, avrebbe conferito piena rilevanza alle dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili (in relazione alle quali è stata depositata denuncia-querela per il reato di falsa testimonianza) rese al riguardo dal Sig. , in sede di interrogatorio formale e dal teste , suo fratello. CP_1 Testimone_3
9. Deduce l'appellante che, quindi, sarebbe circostanza confermata che i promessi sposi e si siano recati insieme presso gli uffici dell'odierna CP_1 Persona_1
appellante e che in quell'occasione a seguito dell'ordine di merce effettuato, sia stato redatto il preventivo di cui si discute, la cui mancata sottoscrizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, a nulla rileverebbe nel caso de quo, in cui si sarebbe già ampiamente provata la sussistenza del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, mediante la consegna e l'accettazione, mai contestata, della merce in questione ad opera del Sig. . CP_1
pagina 5 di 9 10. In ordine alle modalità di consegna della merce, che il teste ha dichiarato Tes_2
essere state effettuate dalla ditta in sua presenza, si rileva la contraddittorietà della Pt_1
testimonianza resa dal teste che ha invece dichiarato di aver assistito alla Testimone_3
consegna del materiale da parte del , deducendo che delle due l'una: o il CP_3
è arrivato a casa della madre al momento della consegna del materiale in Testimone_3
questione e, dunque, ha visto il Sig. effettuare la consegna di cui si discute, o, come CP_2
in effetti dichiarato dallo stesso, è arrivato, in realtà, quando il Sig. “era già in casa” CP_2
del fratello , “che sostituiva le porte esistenti e montava quelle nuove” e, pertanto, non CP_1
può averlo visto consegnare alcunché, così come non può aver visto chi ha effettuato tale consegna in quanto non presente in quel momento.
11. Con il secondo motivo si lamenta che la motivazione sarebbe manifestamente erronea in quanto il Giudice di prime cure, oltre alle risultanze istruttorie, avrebbe erroneamente interpretato anche le diposizioni normative in materia di contratto di compravendita, deducendo trattarsi di un contratto che si perfeziona con il consenso delle parti, manifestato, nel caso de quo, attraverso la consegna della merce ad opera della Parte_3
e accettazione (mai contestata) della medesima da parte del Sig. e che non richiede la CP_1
forma scritta ad substantiam, ma solo ad probationem, come sarebbe esattamente avvenuto nel caso di specie, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del preventivo prodotto in atti nel caso in oggetto. Si deduce ulteriormente, che la giurisprudenza ha ritenuto tacitamente e validamente concluso un contratto, alle condizioni del proponente, mediante l'esecuzione della prestazione rappresentata dalla consegna della merce richiesta, come è esattamente avvenuto nel caso in esame, in cui la merce è stata consegnata dalla
(proponente) con l'impiego di propri mezzi e di propri dipendenti, presso Parte_3
l'abitazione del Sig. , ove tutt'ora si trova e viene dallo stesso utilizzata. CP_1
12. L'appello è infondato.
Osserva infatti la Corte che incombeva sull'odierna appellante l'onere di provare l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura con il , fonte del preteso CP_1
credito azionato in monitorio, e che le risultanze istruttorie non hanno effettivamente confermato la tesi di parte opposta. pagina 6 di 9 13. Nulla prova in tal senso il preventivo 15.02.2018, peraltro intestato a “ Persona_1
e , IN (Fe)”, che non solo non risulta sottoscritto dall'opponente CP_1 CP_1
, ma che, senza alcun precedente sollecito di pagamento, risulta allegato per la prima
[...]
volta alla raccomandata A/R 27.06.2020 inviata dalla ditta (doc.2 fascicolo Pt_1
opposta) a distanza di oltre due anni dalla sua asserita predisposizione a seguito dell'ordine che, secondo la tesi dell'opposta, i promessi sposi avrebbero effettuato nel febbraio 2018 recandosi insieme presso la sede della ditta.
14. Deve peraltro rilevarsi che il preventivo della falegnameria prevedeva “Pagamento –
30% ordine e saldo alla posa” e che la ditta opposta non ha fornito alcuna spiegazione circa il fatto che non risultano invece né richiesti né effettuati pagamenti in acconto, né tanto meno a saldo, anche dopo che le porte e l'armadio sono stati montati presso l'appartamento di proprietà del all'epoca destinato ad abitazione coniugale. CP_1
Altra circostanza inverosimile, se i fatti si fossero svolti come sostenuto dall'opposta, è che la consegna non sia stata accompagnata dall'emissione di un D.D.T. e che solo a distanza di oltre 2 anni sia stata emessa la fattura azionata in monitorio (n.59 del
15.06.2020), immediatamente contestata dal dopo aver ricevuto la sua CP_1
consegna unitamente alla racc. A/R 29.07.2020 inviata dall'avv. Franzoni (doc.3 fascicolo opposta).
15. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, osserva la Corte che le dichiarazioni del teste non hanno confermato che il abbia effettuato l'ordine della Tes_2 CP_1
fornitura delle porte e dell'armadio, non essendo il presente nell'ufficio dove nel Tes_2
febbraio-marzo 2018, secondo il teste, si sarebbe svolto l'incontro tra le parti, né la sua testimonianza in ordine alla successiva consegna del materiale, da parte della , Parte_3
presso l'abitazione del è sufficiente a dimostrare la conclusione del contratto con CP_1
l'opponente, né l'asserita inattendibilità delle dichiarazioni del teste . Testimone_3
15. A ben guardare, infatti, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Testimone_3
25.10.2021 non sono contraddittorie come sostenuto dall'appellante, in quanto il teste ha riferito: “Ero presente quando le porte e l'armadio sono stati consegnati e si trattava del marzo 2018.
Nell'occasione mi ero recato a casa di mia madre a trovarla ed il sig. era già in casa di CP_2
pagina 7 di 9 mio fratello che sostituiva le porte esistenti e montava quelle nuove. Ha consegnato anche l'armadio”. Ebbene tali circostanze, ovvero che il fosse CP_2
presente alla consegna, a nulla rilevando se abbia agito da solo o insieme al personale della ditta con la quale collaborava, sono state confermate dallo stesso teste il Pt_1 Tes_2
quale ha riferito: “Ricordo che nell'appartamento c'è una sala grande ed il materiale è stato lasciato appoggiato alle pareti, poi è stato montato dal Nell'occasione CP_2
abbiamo portato via le altre porte”.
16. In conclusione le risultanze istruttorie, da un lato, non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio a carico della falegnameria dall'altro, convergono nel ritenere Pt_1
fondata la tesi dell'opponente che la fornitura delle porte e dell'armadio costituissero un regalo di nozze del , futuro suocero dell'opponente, circostanza che ha CP_3
trovato conferma nella testimonianza del che era presente al pranzo Testimone_3
familiare durante il quale il si era impegnato a fare questo regalo alla figlia CP_2 Per_1
futura sposa, e che solo a seguito della rottura del matrimonio si sia cercato di addossare al il relativo onere economico. CP_1
17. Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna la società al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che si liquidano in € CP_1
3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9 - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 17.10.2024.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2040/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FRANZONI MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. COLOMBARI BARBARA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere, in via preliminare, nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.366/2022 emessa in data 16/05/2022 dal Tribunale di ER, nella persona del Giudice Dr.ssa Maria
Marta Cristoni, pubblicata in data 17/05/2022, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Ing. N.1186/2020 – R.G. n.3095/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito: pagina 1 di 9 -rigettare l'opposizione promossa dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n.1186/2020 emesso dal CP_1
Tribunale di ER in data 24/11/2020 (n.2754/2020 R.G.) e, conseguentemente,
-confermare in ogni sua parte il ciato decreto ingiuntivo n.1186/2020 notificato alla parte ingiunta in data
27/11/2020.
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di
ER, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria , si contesta la attendibilità della testimonianza resa dal , nel primo Testimone_1 grado di giudizio , in qualità di dipendente della ditta , e in relazione alla testimonianza resa da Pt_1 [...]
all'udienza del 25\10\21, se ritenuto rilevante dal secondo giudicante la scrivente fa istanza, Testimone_2 come formulata all'udienza del 24\2\22 innanzi al Tribunale di ER , affinchè l'Ecc.ma Corte autorizzi la scrivente a produrre in giudizio n.10 fotografie con i rilievi google maps della zona di ubicazione della
, ove si evince che gli operai hanno il laboratorio officina , dove svolgono il lavoro , Parte_2 Pt_1 con ingresso in IN FE via Moro, mentre gli uffici della ditta hanno ingresso da via Roma. Pt_1
Risulta impossibile , perché non vero , che possa essersi verificato che il teste possa avere visto Tes_2
<< mentre stava lavorando , in officina, il sig. e la moglie entrare in ufficio >>. Dall'officina non si CP_1 vede l'ufficio . Dall'officina non si vede nemmeno l'ingresso dell'ufficio . Sono locali ubicati in edifici diversi con accesso da strade differenti. E se anche il teste avesse visto entrare non significherebbe comunque aver stipulato il contratto . Sul punto si chiede , ove ritenuto necessario , e ove le fotografie non risultassero esaustive , ammettersi prova contraria e anche consulenza tecnica su ciò che si può visionare stando in officina . L'avv.Colombari chiede in questa sede di essere autorizzata a produrre in giudizio , sempre in relazione alla testimonianza resa dal sig.De nel primo grado del processo , n.4 Testimone_1 fotografie raffiguranti l'interno della casa del sig , ove si evince l'impossibilità fisica di appoggiare al CP_1 muro il quantitativo di materiale necessario al montaggio delle porte , e le porte stesse, poiché non esistevano , come non esistono << le pareti di appoggio in una grande sala>> , come invece dichiarato dal teste I signori e convivevano già da un anno e mezzo e gli arredi erano i medesimi di Tes_2 CP_1 CP_2 oggi.
La scrivente in nome e nella veste di cui sopra insiste e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della pagina 2 di 9 sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo conveniva in CP_1
giudizio la società chiedendo accertare e dichiarare Parte_1
la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza o vizio della procura alle liti;
l'insussistenza,
l'infondatezza e l'inesigibilità del credito di € 5.673,00 oltre accessori ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare per le ragioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2. A fondamento dell'opposizione deduceva che: CP_1
- il matrimonio dei signori e era avvenuto nel mese di aprile CP_1 Persona_1
dell'anno 2018; la sig.ra si trasferiva a vivere a casa del sig. in IN via CP_2 CP_1
Berlinguer n.51;
- prima del matrimonio, nel mese di marzo 2018, il padre della futura sposa dell'opponente, sig. aveva regalato alla figlia le porte di cui alla fattura allegata al decreto CP_3
ingiuntivo poiché alla figlia non piacevano le porte che si trovavano nella casa, e il CP_2
aveva proposto, come regalo di nozze, di provvedere lui stesso (in quanto artigiano) a comperare e sostituire le porte esistenti con delle porte di gradimento della figlia;
come regalo delle imminenti nozze aveva proposto pure un armadio come desiderato dalla figlia;
- il sig. , futuro suocero dell'opponente, si era presentato come amico di un CP_3
falegname produttore di porte, il quale gli avrebbe praticato un prezzo molto vantaggioso in quanto si sarebbe personalmente poi curato della consegna e montaggio, nonché smontaggio e smaltimento delle porte esistenti;
- il sig. nel mese di marzo 2018, con il proprio veicolo , una CP_3 Org_1
mattina si recato a casa di insieme alla figlia trasportando le porte che CP_1
successivamente montava dopo avere smontato quelle esistenti;
- il sig. vedeva per la prima volta le porte e l'armadio al ritorno dal lavoro un sabato CP_1
mattina del mese di marzo 2018, quando i lavori di installazione erano già terminati;
- il non aveva mai chiesto la sostituzione delle porte né si è mai recato presso la CP_1
impresa per ordinarle o solo per sceglierle, né aveva firmato alcun ordine di acquisto Pt_1
pagina 3 di 9 e nessuna bolla di consegna o documento di trasporto;
- la richiesta di pagamento delle porte era pervenuta all'opponente non appena la sig.ra se ne era andata di casa e chiedeva la separazione dal marito sig. Persona_1 CP_1
- il regalo risaliva all'anno 2018 e il pagamento veniva richiesto, per la prima volta, nel mese di giugno 2020 in seguito alla separazione dei coniugi quando l'opponente Persona_2
riceveva a mezzo raccomandata datata 27/6/20, la fattura n.59 del 15/6/20 proveniente dalla Org_2
- la difesa di parte opponente, a mezzo pec in data 6/7/20, contestava la suddetta fattura e respingeva la richiesta di pagamento, comunicando alla società che il non aveva Pt_1 CP_1
ordinato nulla presso di loro, né li conosceva.
4. Si costituiva in giudizio la ditta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Pt_1
del decreto. La causa, istruita documentalmente e tramite prove orali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
5. Osservava il giudice di prime cure che il decreto ingiuntivo opposto si fondava su un credito derivante da un asserito contratto di fornitura di beni intercorso tra la società Pt_1
e del quale non era stata fornita prova nel presente giudizio, e che il preventivo CP_1
prodotto da parte opposta non recava la sottoscrizione dell'opponente ed era stato spedito unitamente alla fattura solo due anni dopo la consegna della merce.
Evidenziava inoltre che la ricostruzione dei fatti fornita da parte opponente aveva trovato conferma dall'espletata istruttoria all'esito della quale era emerso che le porte erano state consegnate e montate direttamente dal suocero dell'opponente il quale aveva acquistato i beni in questione presso la e deciso di regalarle alla figlia in vista del Org_2
matrimonio con l'opponente.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello la società Parte_1
chiedendone la riforma;
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto
[...]
dell'impugnazione. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche. pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie per non aver il Giudice di prime cure considerato, da un lato, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal Sig. , in sede di interrogatorio formale, ma CP_1
soprattutto, di quelle rese dal teste Sig. , fratello dell'odierno appellato, Testimone_3
dall'altro lato, la assoluta coerenza ed attendibilità della testimonianza resa dal teste Sig.
[...]
, che, con precisione e dovizia di particolari avrebbe confermato non solo la Testimone_2
presenza del Sig. e della futura moglie presso gli uffici della falegnameria per CP_1
ordinare la merce, ma soprattutto il modo, il tempo ed il luogo della consegna della suddetta merce da parte della società fornendo, addirittura, una descrizione Parte_1
dell'abitazione del Sig. , presso cui la consegna di detto materiale è stata CP_1
effettuata dalla ditta Pt_1
8. Si deduce a tale riguardo che la consegna effettuata “al piano superiore della villetta”, confermerebbe l'avvenuta consegna della merce in questione presso l'abitazione del Sig.
e che la signora presente al momento della consegna era certamente la madre CP_1
dello stesso che risiedeva al piano terreno nell'appartamento ubicato sotto a quello del Sig.
circostanza questa che avrebbe dovuto confermare l'attendibilità del teste e CP_1 Tes_2
che invece non è stata considerata dal Giudice di prime cure, che, al contrario, avrebbe conferito piena rilevanza alle dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili (in relazione alle quali è stata depositata denuncia-querela per il reato di falsa testimonianza) rese al riguardo dal Sig. , in sede di interrogatorio formale e dal teste , suo fratello. CP_1 Testimone_3
9. Deduce l'appellante che, quindi, sarebbe circostanza confermata che i promessi sposi e si siano recati insieme presso gli uffici dell'odierna CP_1 Persona_1
appellante e che in quell'occasione a seguito dell'ordine di merce effettuato, sia stato redatto il preventivo di cui si discute, la cui mancata sottoscrizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, a nulla rileverebbe nel caso de quo, in cui si sarebbe già ampiamente provata la sussistenza del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, mediante la consegna e l'accettazione, mai contestata, della merce in questione ad opera del Sig. . CP_1
pagina 5 di 9 10. In ordine alle modalità di consegna della merce, che il teste ha dichiarato Tes_2
essere state effettuate dalla ditta in sua presenza, si rileva la contraddittorietà della Pt_1
testimonianza resa dal teste che ha invece dichiarato di aver assistito alla Testimone_3
consegna del materiale da parte del , deducendo che delle due l'una: o il CP_3
è arrivato a casa della madre al momento della consegna del materiale in Testimone_3
questione e, dunque, ha visto il Sig. effettuare la consegna di cui si discute, o, come CP_2
in effetti dichiarato dallo stesso, è arrivato, in realtà, quando il Sig. “era già in casa” CP_2
del fratello , “che sostituiva le porte esistenti e montava quelle nuove” e, pertanto, non CP_1
può averlo visto consegnare alcunché, così come non può aver visto chi ha effettuato tale consegna in quanto non presente in quel momento.
11. Con il secondo motivo si lamenta che la motivazione sarebbe manifestamente erronea in quanto il Giudice di prime cure, oltre alle risultanze istruttorie, avrebbe erroneamente interpretato anche le diposizioni normative in materia di contratto di compravendita, deducendo trattarsi di un contratto che si perfeziona con il consenso delle parti, manifestato, nel caso de quo, attraverso la consegna della merce ad opera della Parte_3
e accettazione (mai contestata) della medesima da parte del Sig. e che non richiede la CP_1
forma scritta ad substantiam, ma solo ad probationem, come sarebbe esattamente avvenuto nel caso di specie, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del preventivo prodotto in atti nel caso in oggetto. Si deduce ulteriormente, che la giurisprudenza ha ritenuto tacitamente e validamente concluso un contratto, alle condizioni del proponente, mediante l'esecuzione della prestazione rappresentata dalla consegna della merce richiesta, come è esattamente avvenuto nel caso in esame, in cui la merce è stata consegnata dalla
(proponente) con l'impiego di propri mezzi e di propri dipendenti, presso Parte_3
l'abitazione del Sig. , ove tutt'ora si trova e viene dallo stesso utilizzata. CP_1
12. L'appello è infondato.
Osserva infatti la Corte che incombeva sull'odierna appellante l'onere di provare l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura con il , fonte del preteso CP_1
credito azionato in monitorio, e che le risultanze istruttorie non hanno effettivamente confermato la tesi di parte opposta. pagina 6 di 9 13. Nulla prova in tal senso il preventivo 15.02.2018, peraltro intestato a “ Persona_1
e , IN (Fe)”, che non solo non risulta sottoscritto dall'opponente CP_1 CP_1
, ma che, senza alcun precedente sollecito di pagamento, risulta allegato per la prima
[...]
volta alla raccomandata A/R 27.06.2020 inviata dalla ditta (doc.2 fascicolo Pt_1
opposta) a distanza di oltre due anni dalla sua asserita predisposizione a seguito dell'ordine che, secondo la tesi dell'opposta, i promessi sposi avrebbero effettuato nel febbraio 2018 recandosi insieme presso la sede della ditta.
14. Deve peraltro rilevarsi che il preventivo della falegnameria prevedeva “Pagamento –
30% ordine e saldo alla posa” e che la ditta opposta non ha fornito alcuna spiegazione circa il fatto che non risultano invece né richiesti né effettuati pagamenti in acconto, né tanto meno a saldo, anche dopo che le porte e l'armadio sono stati montati presso l'appartamento di proprietà del all'epoca destinato ad abitazione coniugale. CP_1
Altra circostanza inverosimile, se i fatti si fossero svolti come sostenuto dall'opposta, è che la consegna non sia stata accompagnata dall'emissione di un D.D.T. e che solo a distanza di oltre 2 anni sia stata emessa la fattura azionata in monitorio (n.59 del
15.06.2020), immediatamente contestata dal dopo aver ricevuto la sua CP_1
consegna unitamente alla racc. A/R 29.07.2020 inviata dall'avv. Franzoni (doc.3 fascicolo opposta).
15. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, osserva la Corte che le dichiarazioni del teste non hanno confermato che il abbia effettuato l'ordine della Tes_2 CP_1
fornitura delle porte e dell'armadio, non essendo il presente nell'ufficio dove nel Tes_2
febbraio-marzo 2018, secondo il teste, si sarebbe svolto l'incontro tra le parti, né la sua testimonianza in ordine alla successiva consegna del materiale, da parte della , Parte_3
presso l'abitazione del è sufficiente a dimostrare la conclusione del contratto con CP_1
l'opponente, né l'asserita inattendibilità delle dichiarazioni del teste . Testimone_3
15. A ben guardare, infatti, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Testimone_3
25.10.2021 non sono contraddittorie come sostenuto dall'appellante, in quanto il teste ha riferito: “Ero presente quando le porte e l'armadio sono stati consegnati e si trattava del marzo 2018.
Nell'occasione mi ero recato a casa di mia madre a trovarla ed il sig. era già in casa di CP_2
pagina 7 di 9 mio fratello che sostituiva le porte esistenti e montava quelle nuove. Ha consegnato anche l'armadio”. Ebbene tali circostanze, ovvero che il fosse CP_2
presente alla consegna, a nulla rilevando se abbia agito da solo o insieme al personale della ditta con la quale collaborava, sono state confermate dallo stesso teste il Pt_1 Tes_2
quale ha riferito: “Ricordo che nell'appartamento c'è una sala grande ed il materiale è stato lasciato appoggiato alle pareti, poi è stato montato dal Nell'occasione CP_2
abbiamo portato via le altre porte”.
16. In conclusione le risultanze istruttorie, da un lato, non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio a carico della falegnameria dall'altro, convergono nel ritenere Pt_1
fondata la tesi dell'opponente che la fornitura delle porte e dell'armadio costituissero un regalo di nozze del , futuro suocero dell'opponente, circostanza che ha CP_3
trovato conferma nella testimonianza del che era presente al pranzo Testimone_3
familiare durante il quale il si era impegnato a fare questo regalo alla figlia CP_2 Per_1
futura sposa, e che solo a seguito della rottura del matrimonio si sia cercato di addossare al il relativo onere economico. CP_1
17. Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna la società al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che si liquidano in € CP_1
3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9 - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 17.10.2024.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 9 di 9