Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.1331/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, il giorno 14.03.2025, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gandolfo MANCUSO, ed elettivamente domiciliata in
Caltanissetta nella via Lazio n.19
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05.10.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che l' ha rigettato la domanda amministrativa volta al riconoscimento della reversibilità della CP_1
rendita già goduta in vita da coniuge della ricorrente, adducendo CP_1 Persona_1
l'esistenza del nesso causale o concausale tra la malattia indennizzata ed il decesso.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' alla reversibilità della rendita. CP_1
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda avversaria difettando i CP_1 presupposti per l'accoglimento della domanda di reversibilità.
*
Il ricorso non risulta adeguatamente fondato e va, pertanto, respinto.
Ed infatti il CTU nominato in corso di causa, dott. ha escluso l'esistenza del Per_2 nesso causale sulla scorta dei seguenti rilievi: “Dagli atti sanitari nel fascicolo risulta la CP_1 presenza della cartella clinica dell'ospedale S Elia di Caltanissetta (solo il frontespizio) da dove si rileva: Ingresso il 10/01/2020 uscita il 07/02/2020, entra per ematemesi in Pz con K gastrico e diagnosi di uscita Carcinoma gastrico G3 pT3 N2 M1.
La stadiazione depone per una neoplasia che è localmente molta avanzata pT3 (superando i limiti dell'organo in cui è insorta) con diffusione ai linfonodi N2 e con metastasi a distanza M1.
In definitiva trattasi di una neoplasia gastrica che ha determinato non solo mts a distanza ma anche la presenza di un interessamento peritoneale della diffusione neoplastica in cui i tempi di sopravvivenza si riducono di molto ed in media esse si aggirano, nella maggior parte dei casi, in una sopravvivenza massima di 12 mesi.
Tenuto conto del fatto che l'assicurato era affetto da un grave complesso morboso legato alla neoplasia gastrica, tale da essere causa idonea e sufficiente in maniera esclusiva a determinare
l'exitus del tecnopatico, si rileva l'assenza di nesso di derivazione causale tra la patologia per cui
l'assicurato godeva rendita e il decesso dello stesso
In definitiva, agli atti non emerge un aggravamento della patologia per cui era stata costituita la rendita, o quantomeno un aggravamento tale da determinarne il decesso, infatti non è documentato se il aveva uno stato di male epilettico, trovando nella documentazione esaminata un Per_1
quadro di epilessia, ma mai dei ricoveri o attacchi epilettici resistenti alla terapia, ne è documentata una storia di crisi epilettiche subentranti e continui tale da determinare uno stato di male epilettico, ma è indicata invece una gravissima neoplasia gastrica diffusa sia localmente che distalmente con mts avanzate tali da essere responsabile della morte del . Per_1
Sulla scorta della documentazione agli atti risulta evidente che non si può attribuire un ruolo causale o concausale alla tecnopatia nel determinismo del decesso, e che il decesso è dovuto esclusivamente alla neoplasia gastrica
Quindi, sulla base della ricostruzione dei fatti in relazione agli atti a disposizione, risulta che la morte del sig. non è dovuta ad una evoluzione della tecnopatia ne come causa unica o Per_1 concausa predominante nel determinismo del decesso”. Le predette conclusioni vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, sorrette da adeguata e convincente motivazione.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese delle espletate CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 14 marzo 2025