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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3110 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa RA Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3110 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO NA (C. F. ) e dall'Avv. Giorgio Rubini (C. F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in C.F._3
FRASCATI, VIA PIAVE N. 4 (PEC: e Email_1
) Email_2
RICORRENTE
Contro
(C. F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. PETRINCA FEDERICA (C. F. ) ed elettivamente C.F._5
Pag. 1 a 5 domiciliato presso il suo studio sito in Gallicano nel Lazio, Via Colle San Rocco, 9 (PEC:
Email_3
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6.7.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Gallicano nel Lazio in data 11.6.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gallicano nel Lazio, Parte 2, Serie A, numero 6 - Anno 2005), che dall'unione coniugale sono nati i figli (27.2.2006) e RA (3.4.2013), adiva Per_1 il tribunale di Tivoli al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili, alle condizioni ivi indicate. In particolare, chiedeva l'affidamento congiunto dei minori con collocamento di presso di sé e di RA presso la madre, assegnataria della casa coniugale, con Per_1 conseguente mantenimento diretto di ciascun figlio da parte del genitore collocatario. Veniva altresì richiesta la regolamentazione della frequentazione tra i genitori e i minori.
Si costituiva la resistente, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione offerta dal ricorrente, non opponendosi alla domanda di divorzio e aderendo alla richiesta di affidamento condiviso e di collocamento dei minori. Formulava domanda di contribuzione a carico del ricorrente con riferimento alla figlia RA, collocata presso di lei, a causa della disparità economica esistente tra i coniugi.
Con ordinanza del 27.9.2021, il Presidente scioglieva la riserva assunta all'udienza celebrata in data 22.9.2021, modificando in via provvisoria le condizioni concordate dai coniugi al momento dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita. In particolare, preso atto della situazione dei minori, confermava l'affidamento condiviso con collocamento di presso il padre e di RA presso la madre, con revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento per a carico del padre;
veniva, invece, confermato e Per_1 aumentato a carico del ricorrente il contributo al mantenimento di RA, da corrispondere alla madre collocataria, pari a 250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Pag. 2 a 5 annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri del
Protocollo del Tribunale di Tivoli.
Nel corso dell'istruttoria veniva ascoltato il minore all'udienza del 19.4.2023 e Per_1 disposta una CTU al fine di vagliare la capacità genitoriale delle parti, stante l'elevata conflittualità tra i coniugi in merito all'educazione e gestione dei minori.
Inoltre, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (n. 62/2022 pubblicata in data
20.1.2022).
La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il collegio, tenuto conto che nelle more del procedimento il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne, deve pronunciarsi solamente in merito all'affidamento, collocamento e frequentazione della minore RA.
Si ritiene di confermare, non essendo sopravvenute circostanze che lo rendano inidoneo, il regime di affidamento condiviso, con collocamento della minore presso la madre;
a quest'ultima viene pertanto assegnata la casa familiare.
Si rileva che la CTU espletata non ha rilevato criticità nella capacità genitoriale delle parti, e il collocamento presso la madre risulta corrispondente all'interesse della minore.
Ella, infatti, seppur non convivente con il fratello, che vive con il padre, mantiene ottimi rapporti con lo stesso e con il padre, senza alcun disagio per la situazione di fatto di separazione.
Per quanto riguarda i tempi di frequentazione, così si dispone:
a) Il padre vedrà la figlia il lunedì e martedì dall'uscita di scuola alle 21,30; i fine settimana di RA presso il padre saranno alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 21.30;
b) Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà presso ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre ore 19.00 e dal 30 dicembre sino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro;
c) Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà presso ciascun genitore il periodo dalla cessazione dell'attività scolastica sino alla domenica di Pasqua ore 21.30 con un genitore e dalla domenica alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro;
Pag. 3 a 5 d) Durante le vacanze estive la minore trascorrerà presso ciascun genitore un periodo di
15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, (in assenza di accordo, i primi 15 giorni di agosto con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
gli ultimi 15 giorni di agosto con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari);
e) Salvo ogni diverso accordo tra le parti;
3. Per quanto concerne il mantenimento di entrambi i figli, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi in quanto l'una minorenne e l'altro appena maggiorenne ed ancora studente, privo di reddito proprio.
Considerato che convive con il padre, e RA con la madre, la domanda di Per_1 mantenimento diretto formulata dal ricorrente può essere accolta solo parzialmente.
Difatti, non risulta sufficiente la circostanza che ciascun genitore si occupi del mantenimento diretto del figlio per escludere un contributo a carico dell'uno o dell'altro in favore del figlio non convivente.
Il Collegio è chiamato a decidere in base alla capacità reddituale delle parti, onde evitare disparità di trattamento tra figli che potrebbero discendere dalla convivenza con il genitore meno abbiente.
Ebbene, considerato che il ricorrente guadagna circa 1.800 euro al mese, e non è più gravato dal versamento di un canone di locazione, avendo acquistato l'immobile presso cui risiede con , mentre la resistente percepisce circa 1.100 euro mensili, seppur Per_1 non gravata dal pagamento della rata di mutuo della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, risulta necessario provvedere a una perequazione.
Il ricorrente, pertanto, dovrà provvedere a mantenere in modo diretto il figlio con Per_1 lui convivente, come richiesto, mentre, tenuto conto dei tempi di permanenza di RA presso di lui, dovrà contribuire al mantenimento ordinario di quest'ultima versando alla madre collocataria la somma di 250 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie per i figli, le stesse saranno ripartite nella misura del 70%
a carico del padre e del 30% a carico della madre.
4. Per quanto riguarda la domanda formulata dalla resistente di condanna del ricorrente al pagamento di una somma di denaro ex art. 709 ter c.p.c., non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento, annidandosi la questione nella conflittualità tra le parti. Pag. 4 a 5
5. Le spese, data la natura necessaria del procedimento, si intendono compensate.
6. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto dell'8.4.2024, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone l'affidamento della minore RA ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare;
2) Dispone il regime di frequentazione della minore come in parte motiva, punti da a) a e), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Stabilisce che il mantenimento ordinario del figlio sia interamente a Per_1 carico del padre e prevede un contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia minore a carico del padre nella misura di 250,00 euro mensili, da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4) Dispone che le spese straordinarie in favore dei figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
5) Rigetta la domanda ex art. 709 ter c.p.c.;
6) Compensa le spese;
7) Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 15 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa RA Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3110 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO NA (C. F. ) e dall'Avv. Giorgio Rubini (C. F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in C.F._3
FRASCATI, VIA PIAVE N. 4 (PEC: e Email_1
) Email_2
RICORRENTE
Contro
(C. F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. PETRINCA FEDERICA (C. F. ) ed elettivamente C.F._5
Pag. 1 a 5 domiciliato presso il suo studio sito in Gallicano nel Lazio, Via Colle San Rocco, 9 (PEC:
Email_3
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6.7.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Gallicano nel Lazio in data 11.6.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gallicano nel Lazio, Parte 2, Serie A, numero 6 - Anno 2005), che dall'unione coniugale sono nati i figli (27.2.2006) e RA (3.4.2013), adiva Per_1 il tribunale di Tivoli al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili, alle condizioni ivi indicate. In particolare, chiedeva l'affidamento congiunto dei minori con collocamento di presso di sé e di RA presso la madre, assegnataria della casa coniugale, con Per_1 conseguente mantenimento diretto di ciascun figlio da parte del genitore collocatario. Veniva altresì richiesta la regolamentazione della frequentazione tra i genitori e i minori.
Si costituiva la resistente, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione offerta dal ricorrente, non opponendosi alla domanda di divorzio e aderendo alla richiesta di affidamento condiviso e di collocamento dei minori. Formulava domanda di contribuzione a carico del ricorrente con riferimento alla figlia RA, collocata presso di lei, a causa della disparità economica esistente tra i coniugi.
Con ordinanza del 27.9.2021, il Presidente scioglieva la riserva assunta all'udienza celebrata in data 22.9.2021, modificando in via provvisoria le condizioni concordate dai coniugi al momento dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita. In particolare, preso atto della situazione dei minori, confermava l'affidamento condiviso con collocamento di presso il padre e di RA presso la madre, con revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento per a carico del padre;
veniva, invece, confermato e Per_1 aumentato a carico del ricorrente il contributo al mantenimento di RA, da corrispondere alla madre collocataria, pari a 250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Pag. 2 a 5 annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri del
Protocollo del Tribunale di Tivoli.
Nel corso dell'istruttoria veniva ascoltato il minore all'udienza del 19.4.2023 e Per_1 disposta una CTU al fine di vagliare la capacità genitoriale delle parti, stante l'elevata conflittualità tra i coniugi in merito all'educazione e gestione dei minori.
Inoltre, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (n. 62/2022 pubblicata in data
20.1.2022).
La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il collegio, tenuto conto che nelle more del procedimento il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne, deve pronunciarsi solamente in merito all'affidamento, collocamento e frequentazione della minore RA.
Si ritiene di confermare, non essendo sopravvenute circostanze che lo rendano inidoneo, il regime di affidamento condiviso, con collocamento della minore presso la madre;
a quest'ultima viene pertanto assegnata la casa familiare.
Si rileva che la CTU espletata non ha rilevato criticità nella capacità genitoriale delle parti, e il collocamento presso la madre risulta corrispondente all'interesse della minore.
Ella, infatti, seppur non convivente con il fratello, che vive con il padre, mantiene ottimi rapporti con lo stesso e con il padre, senza alcun disagio per la situazione di fatto di separazione.
Per quanto riguarda i tempi di frequentazione, così si dispone:
a) Il padre vedrà la figlia il lunedì e martedì dall'uscita di scuola alle 21,30; i fine settimana di RA presso il padre saranno alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 21.30;
b) Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà presso ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre ore 19.00 e dal 30 dicembre sino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro;
c) Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà presso ciascun genitore il periodo dalla cessazione dell'attività scolastica sino alla domenica di Pasqua ore 21.30 con un genitore e dalla domenica alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro;
Pag. 3 a 5 d) Durante le vacanze estive la minore trascorrerà presso ciascun genitore un periodo di
15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, (in assenza di accordo, i primi 15 giorni di agosto con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
gli ultimi 15 giorni di agosto con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari);
e) Salvo ogni diverso accordo tra le parti;
3. Per quanto concerne il mantenimento di entrambi i figli, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi in quanto l'una minorenne e l'altro appena maggiorenne ed ancora studente, privo di reddito proprio.
Considerato che convive con il padre, e RA con la madre, la domanda di Per_1 mantenimento diretto formulata dal ricorrente può essere accolta solo parzialmente.
Difatti, non risulta sufficiente la circostanza che ciascun genitore si occupi del mantenimento diretto del figlio per escludere un contributo a carico dell'uno o dell'altro in favore del figlio non convivente.
Il Collegio è chiamato a decidere in base alla capacità reddituale delle parti, onde evitare disparità di trattamento tra figli che potrebbero discendere dalla convivenza con il genitore meno abbiente.
Ebbene, considerato che il ricorrente guadagna circa 1.800 euro al mese, e non è più gravato dal versamento di un canone di locazione, avendo acquistato l'immobile presso cui risiede con , mentre la resistente percepisce circa 1.100 euro mensili, seppur Per_1 non gravata dal pagamento della rata di mutuo della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, risulta necessario provvedere a una perequazione.
Il ricorrente, pertanto, dovrà provvedere a mantenere in modo diretto il figlio con Per_1 lui convivente, come richiesto, mentre, tenuto conto dei tempi di permanenza di RA presso di lui, dovrà contribuire al mantenimento ordinario di quest'ultima versando alla madre collocataria la somma di 250 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie per i figli, le stesse saranno ripartite nella misura del 70%
a carico del padre e del 30% a carico della madre.
4. Per quanto riguarda la domanda formulata dalla resistente di condanna del ricorrente al pagamento di una somma di denaro ex art. 709 ter c.p.c., non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento, annidandosi la questione nella conflittualità tra le parti. Pag. 4 a 5
5. Le spese, data la natura necessaria del procedimento, si intendono compensate.
6. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto dell'8.4.2024, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone l'affidamento della minore RA ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare;
2) Dispone il regime di frequentazione della minore come in parte motiva, punti da a) a e), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Stabilisce che il mantenimento ordinario del figlio sia interamente a Per_1 carico del padre e prevede un contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia minore a carico del padre nella misura di 250,00 euro mensili, da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4) Dispone che le spese straordinarie in favore dei figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
5) Rigetta la domanda ex art. 709 ter c.p.c.;
6) Compensa le spese;
7) Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 15 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5