Sentenza 27 settembre 2022
Parere definitivo 19 giugno 2023
Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Decreto collegiale 27 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Parere interlocutorio 18 novembre 2024
Decreto presidenziale 20 dicembre 2024
Decreto collegiale 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
Parere interlocutorio 28 luglio 2025
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- 1. Premio per reperto archeologico: perché è soggetto a ritenuta d'accontoRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 3 maggio 2025
Con la Risposta a interpello n 58 del 3 marzo le Entrate chiariscono che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l'attività collaborativa al servizio dell'interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento. 1) Premio per reperto ritrovato: soggetto a ritenuta secondo l'ADE Le Entrate replicano al Ministero che chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi diritto a titolo di premi per i ritrovamenti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. …
Leggi di più… - 2. Interpello del 03/03/2025 n. 58 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 3 marzo 2025
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 58/2025 OGGETTO: Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Il Ministero istante (di seguito "Ministero" o "Istante") chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi diritto a titolo di premi per i …
Leggi di più… - 3. Natura indennitaria del premio archeologico e partecipazione al procedimentoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 8 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 19/06/2023, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00929/2023 e data 19/06/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 maggio 2023
NUMERO AFFARE 00207/2023
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza (SATAP) s.p.a. contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., per l’annullamento: a) del decreto ministeriale n. 485 del 30 novembre 2021 «nella parte in cui ha approvato, come da allegato 1 che pure è impugnato, l’elenco dei sovrappassi e sottopassi con l’indicazione di SATAP quale ente titolare dei cavalcavia indicati nel presente ricorso» e della nota della direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del MIMS del 30 novembre 2021 n. 10510 «(di contenuto sconosciuto) sulla cui scorta è stato redatto il predetto elenco»; della nota del 25 gennaio 2022 n. 1553, con cui il Ministero ha previsto che, «[n]ei casi in cui il sovrappasso o sottopasso asservito a viabilità secondaria risulti, nel suo unico sviluppo, interferente con diverse viabilità principali (ad esempio opere di scavalco di autostrade e primarie linee ferroviarie poste in parallelismo), l’attribuzione e ripartizione degli oneri e dei compiti a carico degli enti titolari delle varie viabilità dovrà essere definita previa intesa tra le parti interessate, ferma restando l’individuazione di un unico soggetto quale titolare dell’opera d’arte»; c) «di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso occorrendo la nota» del 20 aprile 2021 n. 11003».
LA SEZIONE
Vista la relazione, trasmessa con nota prot. 4588 n. del 24 febbraio 2023, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Pier Luigi Tomaiuoli;
Premesso.
1.- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza (SATAP) s.p.a. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento nella parte in cui hanno approvato l’elenco dei sovrappassi e sottopassi con l’indicazione di SATAP quale ente titolare dei cavalcavia indicati in ricorso.
La ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti gravati sulla base di tre articolati motivi di ricorso e della eccepita illegittimità costituzionale delle norme poste a fondamento dei medesimi atti.
2.- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione con cui ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato, si è limitato a sostenere l’infondatezza del ricorso straordinario, sulla base del rilievo che gli atti impugnati «non hanno alcuna portata lesiva per la società SATAP, in quanto emanati successivamente alla trasmissione degli elenchi inviati dalla medesima concessionaria e che sono stati allegati ai provvedimenti impugnati senza apportare alcuna modifica», e dell’affermazione che «l’istruttoria condotta da questa Amministrazione è stata resa in conformità alla normativa vigente a tutela dell’interesse pubblico, cui la stessa è preposta».
Considerato.
3.- La Sezione ritiene necessario, al fine di rendere il parere richiesto, demandare al Ministero istruttore di redigere una relazione integrativa, nella quale prenda specifica e argomentata posizione su tutte le censure illustrate in ricorso, entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione del presente parere interlocutorio.
La relazione integrativa dovrà essere comunicata alla parte ricorrente e alla controinteressata, ove intervenuta nel procedimento, con assegnazione del termine di giorni trenta per eventuali osservazioni, che dovranno essere fatte pervenire alla Sezione unitamente alla predetta relazione.
P.Q.M.
Sospende l’adozione del parere richiesto e dispone gli incombenti istruttori di cui in parte motiva.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pier Luigi Tomaiuoli | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas