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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr.ssa Serafina Aceto Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa NI Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21162/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cucinotta Roberta presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Calì Veronica presso il cui studio ha eletto domicilio in CP_1 virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte di udienza depositate rispettivamente il 15.04.205 e il 18.04.2025):
“
1- Dichiarare la sig.ra e il sig. separati, autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1 separatamente, dando atto che il sig. ha già spostato la sua residenza altrove;
CP_1
2- La casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti al momento dell'allontanamento del sig. CP_1 viene assegnata alla sig.ra . Parte_1
3- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e NI in favore di entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
pagina 1 di 6
4- disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
e NI, corrispondendo alla madre la somma di €. 400,00 mensile, da versare entro il giorno Per_1 23 di ogni mese, importo che sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, e del 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive ai sensi del Protocollo del Tribunale di Torino);
5- disporre che il padre avrà diritto di vedere e stare con le figlie minori secondo i loro desideri. In mancanza di accordo e di diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita:
- un week-end a settimane alternate dal venerdì ore 18.00 fino alla domenica ore 21.00, prelievo e riaccompagno presso la casa materna a cura del padre;
nella settimana in cui le figlie non staranno con il padre per il week end, un pernotto infrasettimanale indicativamente il mercoledì dalle 18.00 con riaccompagno a scuola il giorno successivo;
- Natale: con il padre dal 24 al 31 dicembre e dal 01 al 06 gennaio ad anni alternati. Quando il padre ha il secondo periodo la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il padre;
- Pasqua: la domenica e il Lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
- Estate: due settimane ad agosto, da comunicare entro il 31.05: indicativamente dal 01 al 15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre ad anni alterni;
- ponti con il genitore cui spetta il week-end più vicino;
- festività alternate.
6- disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla signora
[...]
; Parte_1
7- in ordine alla casa coniugale, sita in AN (TO) alla Via Case Braida n. 6, censita al Catasto Fabbricati del Comune di AN (TO) al Foglio 19 Particella 434 sub 1, categoria A3 Classe 2 consistenza 7 vani Rendita catastale €. 614,58, il sig. si impegna a traferire alla sig.ra CP_1
, che promette di accettare, entro e non oltre sei mesi dal deposito della presente Parte_1 istanza, e comunque solo dopo l'ottenimento della surroga del mutuo da parte della sig.ra Parte_1 il 50% della piena proprietà dell'immobile coniugale e precisamente:
- al piano primo (secondo fuori terra): alloggio distinto con il numero interno 2 (due), composto di ingresso, quattro camere, tinello con cucina, locale ripostiglio e doppi servizi, posto alle coerenze: altro alloggio del piano, pianerottolo, vano scala ed area condominiale ai restanti lati;
- al piano cantinato: un locale ad uso cantina, distinto con il numero 2 (due), posto alle coerenze: corridoio comune, altra cantina, muro perimetrale, e ancora altra cantina. A tal fine le parti dichiarano: - la conformità dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile allo stato di fatto;
- la verifica della coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri Immobiliari;
- la provenienza dell'immobile alla parte cedente in forza di Atto Notaio Rep. n. Persona_2
209 Racc. n. 184 registrato in data 06.03.2014 presso l'Ufficio Territoriale Torino 4 al n. 1750. (doc. 5). Detto immobile era pervenuto in capo al sig. e alla sig.ra in CP_1 Parte_1 parte per successione legittima del Sig. , deceduto in AN (TO) il 06.10.1974 Persona_3 (dichiarazione di successione presentata all'Ufficio Territoriale di Rivoli in data 06.08.1977 ed ivi classificata al n. 95 vol. 685) ed in parte per atto ricevuto dal Notaio di AN in Persona_4 data 29.12.1994, rep. n. 6086/1436, registrato a Rivoli il 16.01.1995, ai numeri 392/219 e successiva riunione di usufrutto in seguito al decesso della sig.ra , avvenuto in AN (TO) Persona_5 il 27.02.2009;
- sono compresi nella futura cessione tutti i diritti condominiali sulle parti comuni dell'edificio, richiamandosi sulla compartecipazione alla quota l'atto di provenienza;
pagina 2 di 6 - il promittente alienante sig. ai sensi del d.p.r. 445/2000, consapevole delle CP_1 conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, dichiara che la costruzione dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di cessione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, in base a licenza edilizia rilasciata dal Comune di AN in data 11.12.1965 n. 206;
- che, relativamente alla proprietà promessa in cessione, non sono state realizzate opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la presentazione di denunce o comunicazioni alle competenti Autorità, anche in sanatoria;
- parte promittente cedente garantisce la piena proprietà, disponibilità e libertà ipotecaria di quanto ceduto, franco e libero da qualsiasi peso ed onere pregiudizievole, ad eccezione dell'iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado a garanzia del mutuo fondiario di cui alla nota di iscrizione Reg. Gen. n. 5375 Reg. Part. n. 576 presentazione n. 47 del 26.02.2018;
- che il futuro trasferimento avverrà senza corresponsione di denaro e pertanto il valore dell'immobile verrà attribuito ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge 266/2005 e successive modifiche, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale;
- in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, le parti dichiarano che la cessione avverrà senza l'intervento di un mediatore immobiliare;
- il futuro trasferimento immobiliare sarà esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che per il futuro trasferimento immobiliare intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 06 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 2176/2021 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
8- la sig.ra si impegna ad accollarsi l'intero mutuo residuo gravante Parte_1 sull'immobile oggetto di trasferimento a partire dal mese di febbraio 2025;
9- l'autovettura FIAT 500 targata DV650EV, attualmente in comproprietà ad entrambi i coniugi, verrà utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra che si occuperà di tutte le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie. Il sig. si impegna a rilasciare alla sig.ra il suo consenso CP_1 Parte_1 all'eventuale vendita del mezzo e il ricavato del prezzo verrà incamerato esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_1
10- le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto.”
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
NAPOLI il 18/10/2008.
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 16.09.2013 e NI il 26.02.2009. Per_1
Con ricorso depositato il 25/11/2024 chiedeva a questo Parte_1 Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori alla madre con collocazione presso la dimora di quest'ultima, l'assegnazione a sé della casa coniugale, un regime di visite padre-figlie secondo il calendario indicato in ricorso ed un contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre di E 500 al mese (E 250 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico interamente a proprio favore.
pagina 3 di 6 Con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025 si costituiva in giudizio
[...]
dando atto del raggiungimento, nelle more, di un accordo tra le parti a definizione CP_1 dell'intera vertenza.
Su istanza congiunta delle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, le dichiarazioni rese dalle medesime di non volersi riconciliare, consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo rispondente al principio della bigenitorialità consacrato dall'art. 337 ter c.p.c. ed all'interesse delle parti e delle minori anche sotto il profilo economico.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha già spostato la sua residenza altrove;
CP_1
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti al momento dell'allontanamento del sig. alla sig.ra ; CP_1 Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e NI in favore di entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 Per_1 e NI, corrispondendo alla madre la somma di €. 400,00 mensile, da versare entro il giorno 23 di ogni mese, importo che sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, e del 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive ai sensi del Protocollo del Tribunale di Torino);
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori secondo i loro desideri. In mancanza di accordo e di diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
− un week-end a settimane alternate dal venerdì ore 18.00 fino alla domenica ore 21.00, prelievo e riaccompagno presso la casa materna a cura del padre;
nella settimana in cui le figlie non pagina 4 di 6 staranno con il padre per il week end, un pernotto infrasettimanale indicativamente il mercoledì dalle 18.00 con riaccompagno a scuola il giorno successivo;
− Natale: con il padre dal 24 al 31 dicembre e dal 01 al 06 gennaio ad anni alternati. Quando il padre ha il secondo periodo la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il padre;
− Pasqua: la domenica e il Lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
− Estate: due settimane ad agosto, da comunicare entro il 31.05: indicativamente dal 01 al 15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre ad anni alterni;
− ponti con il genitore cui spetta il week-end più vicino;
− festività alternate.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla signora;
Parte_1
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- in ordine alla casa coniugale, sita in AN (TO) alla Via Case Braida n. 6, censita al Catasto Fabbricati del Comune di AN (TO) al Foglio 19 Particella 434 sub 1, categoria A3 Classe 2 consistenza 7 vani Rendita catastale €. 614,58, il sig. si impegna a traferire alla sig.ra CP_1
, che promette di accettare, entro e non oltre sei mesi dal deposito della istanza, e Parte_1 comunque solo dopo l'ottenimento della surroga del mutuo da parte della sig.ra il 50% della Parte_1 piena proprietà dell'immobile coniugale e precisamente:
- al piano primo (secondo fuori terra): alloggio distinto con il numero interno 2 (due), composto di ingresso, quattro camere, tinello con cucina, locale ripostiglio e doppi servizi, posto alle coerenze: altro alloggio del piano, pianerottolo, vano scala ed area condominiale ai restanti lati;
- al piano cantinato: un locale ad uso cantina, distinto con il numero 2 (due), posto alle coerenze: corridoio comune, altra cantina, muro perimetrale, e ancora altra cantina. A tal fine le parti dichiarano:
- la conformità dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile allo stato di fatto;
- la verifica della coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri Immobiliari;
- la provenienza dell'immobile alla parte cedente in forza di Atto Notaio Rep. n. Persona_2 209 Racc. n. 184 registrato in data 06.03.2014 presso l'Ufficio Territoriale Torino 4 al n. 1750. (doc. 5). Detto immobile era pervenuto in capo al sig. e alla sig.ra in CP_1 Parte_1 parte per successione legittima del Sig. , deceduto in AN (TO) il 06.10.1974 Persona_3 (dichiarazione di successione presentata all'Ufficio Territoriale di Rivoli in data 06.08.1977 ed ivi classificata al n. 95 vol. 685) ed in parte per atto ricevuto dal Notaio di AN in Persona_4 data 29.12.1994, rep. n. 6086/1436, registrato a Rivoli il 16.01.1995, ai numeri 392/219 e successiva riunione di usufrutto in seguito al decesso della sig.ra , avvenuto in AN (TO) il Persona_5 27.02.2009;
- sono compresi nella futura cessione tutti i diritti condominiali sulle parti comuni dell'edificio, richiamandosi sulla compartecipazione alla quota l'atto di provenienza;
- il promittente alienante sig. ai sensi del d.p.r. 445/2000, consapevole delle CP_1 conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, dichiara che la costruzione dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di cessione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, in base a licenza edilizia rilasciata dal Comune di AN in data 11.12.1965 n. 206;
pagina 5 di 6 - che, relativamente alla proprietà promessa in cessione, non sono state realizzate opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la presentazione di denunce o comunicazioni alle competenti Autorità, anche in sanatoria;
- parte promittente cedente garantisce la piena proprietà, disponibilità e libertà ipotecaria di quanto ceduto, franco e libero da qualsiasi peso ed onere pregiudizievole, ad eccezione dell'iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado a garanzia del mutuo fondiario di cui alla nota di iscrizione Reg. Gen. n. 5375 Reg. Part. n. 576 presentazione n. 47 del 26.02.2018;
- che il futuro trasferimento avverrà senza corresponsione di denaro e pertanto il valore dell'immobile verrà attribuito ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge 266/2005 e successive modifiche, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale;
- in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, le parti dichiarano che la cessione avverrà senza l'intervento di un mediatore immobiliare;
- il futuro trasferimento immobiliare sarà esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che per il futuro trasferimento immobiliare intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 06 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 2176/2021 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna ad accollarsi l'intero mutuo residuo gravante Parte_1 sull'immobile oggetto di trasferimento a partire dal mese di febbraio 2025;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura FIAT 500 targata DV650EV, attualmente in comproprietà ad entrambi i coniugi, verrà utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra che si Parte_1 occuperà di tutte le spese ordinarie e straordinarie. Il sig. si impegna a rilasciare alla sig.ra CP_1
il suo consenso all'eventuale vendita del mezzo e il ricavato del prezzo verrà incamerato Parte_1 esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr.ssa Serafina Aceto Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa NI Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21162/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cucinotta Roberta presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Calì Veronica presso il cui studio ha eletto domicilio in CP_1 virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte di udienza depositate rispettivamente il 15.04.205 e il 18.04.2025):
“
1- Dichiarare la sig.ra e il sig. separati, autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1 separatamente, dando atto che il sig. ha già spostato la sua residenza altrove;
CP_1
2- La casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti al momento dell'allontanamento del sig. CP_1 viene assegnata alla sig.ra . Parte_1
3- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e NI in favore di entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
pagina 1 di 6
4- disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
e NI, corrispondendo alla madre la somma di €. 400,00 mensile, da versare entro il giorno Per_1 23 di ogni mese, importo che sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, e del 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive ai sensi del Protocollo del Tribunale di Torino);
5- disporre che il padre avrà diritto di vedere e stare con le figlie minori secondo i loro desideri. In mancanza di accordo e di diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita:
- un week-end a settimane alternate dal venerdì ore 18.00 fino alla domenica ore 21.00, prelievo e riaccompagno presso la casa materna a cura del padre;
nella settimana in cui le figlie non staranno con il padre per il week end, un pernotto infrasettimanale indicativamente il mercoledì dalle 18.00 con riaccompagno a scuola il giorno successivo;
- Natale: con il padre dal 24 al 31 dicembre e dal 01 al 06 gennaio ad anni alternati. Quando il padre ha il secondo periodo la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il padre;
- Pasqua: la domenica e il Lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
- Estate: due settimane ad agosto, da comunicare entro il 31.05: indicativamente dal 01 al 15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre ad anni alterni;
- ponti con il genitore cui spetta il week-end più vicino;
- festività alternate.
6- disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla signora
[...]
; Parte_1
7- in ordine alla casa coniugale, sita in AN (TO) alla Via Case Braida n. 6, censita al Catasto Fabbricati del Comune di AN (TO) al Foglio 19 Particella 434 sub 1, categoria A3 Classe 2 consistenza 7 vani Rendita catastale €. 614,58, il sig. si impegna a traferire alla sig.ra CP_1
, che promette di accettare, entro e non oltre sei mesi dal deposito della presente Parte_1 istanza, e comunque solo dopo l'ottenimento della surroga del mutuo da parte della sig.ra Parte_1 il 50% della piena proprietà dell'immobile coniugale e precisamente:
- al piano primo (secondo fuori terra): alloggio distinto con il numero interno 2 (due), composto di ingresso, quattro camere, tinello con cucina, locale ripostiglio e doppi servizi, posto alle coerenze: altro alloggio del piano, pianerottolo, vano scala ed area condominiale ai restanti lati;
- al piano cantinato: un locale ad uso cantina, distinto con il numero 2 (due), posto alle coerenze: corridoio comune, altra cantina, muro perimetrale, e ancora altra cantina. A tal fine le parti dichiarano: - la conformità dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile allo stato di fatto;
- la verifica della coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri Immobiliari;
- la provenienza dell'immobile alla parte cedente in forza di Atto Notaio Rep. n. Persona_2
209 Racc. n. 184 registrato in data 06.03.2014 presso l'Ufficio Territoriale Torino 4 al n. 1750. (doc. 5). Detto immobile era pervenuto in capo al sig. e alla sig.ra in CP_1 Parte_1 parte per successione legittima del Sig. , deceduto in AN (TO) il 06.10.1974 Persona_3 (dichiarazione di successione presentata all'Ufficio Territoriale di Rivoli in data 06.08.1977 ed ivi classificata al n. 95 vol. 685) ed in parte per atto ricevuto dal Notaio di AN in Persona_4 data 29.12.1994, rep. n. 6086/1436, registrato a Rivoli il 16.01.1995, ai numeri 392/219 e successiva riunione di usufrutto in seguito al decesso della sig.ra , avvenuto in AN (TO) Persona_5 il 27.02.2009;
- sono compresi nella futura cessione tutti i diritti condominiali sulle parti comuni dell'edificio, richiamandosi sulla compartecipazione alla quota l'atto di provenienza;
pagina 2 di 6 - il promittente alienante sig. ai sensi del d.p.r. 445/2000, consapevole delle CP_1 conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, dichiara che la costruzione dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di cessione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, in base a licenza edilizia rilasciata dal Comune di AN in data 11.12.1965 n. 206;
- che, relativamente alla proprietà promessa in cessione, non sono state realizzate opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la presentazione di denunce o comunicazioni alle competenti Autorità, anche in sanatoria;
- parte promittente cedente garantisce la piena proprietà, disponibilità e libertà ipotecaria di quanto ceduto, franco e libero da qualsiasi peso ed onere pregiudizievole, ad eccezione dell'iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado a garanzia del mutuo fondiario di cui alla nota di iscrizione Reg. Gen. n. 5375 Reg. Part. n. 576 presentazione n. 47 del 26.02.2018;
- che il futuro trasferimento avverrà senza corresponsione di denaro e pertanto il valore dell'immobile verrà attribuito ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge 266/2005 e successive modifiche, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale;
- in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, le parti dichiarano che la cessione avverrà senza l'intervento di un mediatore immobiliare;
- il futuro trasferimento immobiliare sarà esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che per il futuro trasferimento immobiliare intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 06 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 2176/2021 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
8- la sig.ra si impegna ad accollarsi l'intero mutuo residuo gravante Parte_1 sull'immobile oggetto di trasferimento a partire dal mese di febbraio 2025;
9- l'autovettura FIAT 500 targata DV650EV, attualmente in comproprietà ad entrambi i coniugi, verrà utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra che si occuperà di tutte le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie. Il sig. si impegna a rilasciare alla sig.ra il suo consenso CP_1 Parte_1 all'eventuale vendita del mezzo e il ricavato del prezzo verrà incamerato esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_1
10- le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto.”
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
NAPOLI il 18/10/2008.
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 16.09.2013 e NI il 26.02.2009. Per_1
Con ricorso depositato il 25/11/2024 chiedeva a questo Parte_1 Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori alla madre con collocazione presso la dimora di quest'ultima, l'assegnazione a sé della casa coniugale, un regime di visite padre-figlie secondo il calendario indicato in ricorso ed un contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre di E 500 al mese (E 250 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico interamente a proprio favore.
pagina 3 di 6 Con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025 si costituiva in giudizio
[...]
dando atto del raggiungimento, nelle more, di un accordo tra le parti a definizione CP_1 dell'intera vertenza.
Su istanza congiunta delle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, le dichiarazioni rese dalle medesime di non volersi riconciliare, consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo rispondente al principio della bigenitorialità consacrato dall'art. 337 ter c.p.c. ed all'interesse delle parti e delle minori anche sotto il profilo economico.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha già spostato la sua residenza altrove;
CP_1
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti al momento dell'allontanamento del sig. alla sig.ra ; CP_1 Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e NI in favore di entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 Per_1 e NI, corrispondendo alla madre la somma di €. 400,00 mensile, da versare entro il giorno 23 di ogni mese, importo che sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, e del 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive ai sensi del Protocollo del Tribunale di Torino);
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori secondo i loro desideri. In mancanza di accordo e di diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
− un week-end a settimane alternate dal venerdì ore 18.00 fino alla domenica ore 21.00, prelievo e riaccompagno presso la casa materna a cura del padre;
nella settimana in cui le figlie non pagina 4 di 6 staranno con il padre per il week end, un pernotto infrasettimanale indicativamente il mercoledì dalle 18.00 con riaccompagno a scuola il giorno successivo;
− Natale: con il padre dal 24 al 31 dicembre e dal 01 al 06 gennaio ad anni alternati. Quando il padre ha il secondo periodo la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il padre;
− Pasqua: la domenica e il Lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
− Estate: due settimane ad agosto, da comunicare entro il 31.05: indicativamente dal 01 al 15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre ad anni alterni;
− ponti con il genitore cui spetta il week-end più vicino;
− festività alternate.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla signora;
Parte_1
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- in ordine alla casa coniugale, sita in AN (TO) alla Via Case Braida n. 6, censita al Catasto Fabbricati del Comune di AN (TO) al Foglio 19 Particella 434 sub 1, categoria A3 Classe 2 consistenza 7 vani Rendita catastale €. 614,58, il sig. si impegna a traferire alla sig.ra CP_1
, che promette di accettare, entro e non oltre sei mesi dal deposito della istanza, e Parte_1 comunque solo dopo l'ottenimento della surroga del mutuo da parte della sig.ra il 50% della Parte_1 piena proprietà dell'immobile coniugale e precisamente:
- al piano primo (secondo fuori terra): alloggio distinto con il numero interno 2 (due), composto di ingresso, quattro camere, tinello con cucina, locale ripostiglio e doppi servizi, posto alle coerenze: altro alloggio del piano, pianerottolo, vano scala ed area condominiale ai restanti lati;
- al piano cantinato: un locale ad uso cantina, distinto con il numero 2 (due), posto alle coerenze: corridoio comune, altra cantina, muro perimetrale, e ancora altra cantina. A tal fine le parti dichiarano:
- la conformità dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile allo stato di fatto;
- la verifica della coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri Immobiliari;
- la provenienza dell'immobile alla parte cedente in forza di Atto Notaio Rep. n. Persona_2 209 Racc. n. 184 registrato in data 06.03.2014 presso l'Ufficio Territoriale Torino 4 al n. 1750. (doc. 5). Detto immobile era pervenuto in capo al sig. e alla sig.ra in CP_1 Parte_1 parte per successione legittima del Sig. , deceduto in AN (TO) il 06.10.1974 Persona_3 (dichiarazione di successione presentata all'Ufficio Territoriale di Rivoli in data 06.08.1977 ed ivi classificata al n. 95 vol. 685) ed in parte per atto ricevuto dal Notaio di AN in Persona_4 data 29.12.1994, rep. n. 6086/1436, registrato a Rivoli il 16.01.1995, ai numeri 392/219 e successiva riunione di usufrutto in seguito al decesso della sig.ra , avvenuto in AN (TO) il Persona_5 27.02.2009;
- sono compresi nella futura cessione tutti i diritti condominiali sulle parti comuni dell'edificio, richiamandosi sulla compartecipazione alla quota l'atto di provenienza;
- il promittente alienante sig. ai sensi del d.p.r. 445/2000, consapevole delle CP_1 conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, dichiara che la costruzione dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di cessione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, in base a licenza edilizia rilasciata dal Comune di AN in data 11.12.1965 n. 206;
pagina 5 di 6 - che, relativamente alla proprietà promessa in cessione, non sono state realizzate opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la presentazione di denunce o comunicazioni alle competenti Autorità, anche in sanatoria;
- parte promittente cedente garantisce la piena proprietà, disponibilità e libertà ipotecaria di quanto ceduto, franco e libero da qualsiasi peso ed onere pregiudizievole, ad eccezione dell'iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado a garanzia del mutuo fondiario di cui alla nota di iscrizione Reg. Gen. n. 5375 Reg. Part. n. 576 presentazione n. 47 del 26.02.2018;
- che il futuro trasferimento avverrà senza corresponsione di denaro e pertanto il valore dell'immobile verrà attribuito ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge 266/2005 e successive modifiche, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale;
- in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, le parti dichiarano che la cessione avverrà senza l'intervento di un mediatore immobiliare;
- il futuro trasferimento immobiliare sarà esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che per il futuro trasferimento immobiliare intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 06 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 2176/2021 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna ad accollarsi l'intero mutuo residuo gravante Parte_1 sull'immobile oggetto di trasferimento a partire dal mese di febbraio 2025;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura FIAT 500 targata DV650EV, attualmente in comproprietà ad entrambi i coniugi, verrà utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra che si Parte_1 occuperà di tutte le spese ordinarie e straordinarie. Il sig. si impegna a rilasciare alla sig.ra CP_1
il suo consenso all'eventuale vendita del mezzo e il ricavato del prezzo verrà incamerato Parte_1 esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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