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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5101/2024 V.G. R.G.
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Fatano, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Ferilli, come da mandato in atti;
CP_1
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.1.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il e la , unitisi in matrimonio in data 10.9.2015, hanno generato un figlio, nato in [...] Parte_1 CP_1
10.7.2018; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n. 379/2023 del
12.1.2023 R.G. n. 6591/2022.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.1.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i coniugi continueranno a vivere separati e chiedono che il Tribunale dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio con ogni conseguenza di legge;
2) il figlio minore , per il quale i coniugi dichiarano di voler adottare il regime Per_1 dell'affidamento condiviso, continuerà a vivere con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Il sig. genitore non collocatario, terrà con sé il figlio a settimane alterne dalle ore Parte_1 14:00 del sabato, quando lo prenderà all'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 della domenica quando lo riporterà presso la residenza della madre, da settembre a giugno, periodo nel quale il minore frequenterà la scuola. A partire dal mese di giugno, successivamente alla fine dell'anno Per_1 scolastico il sig. avrà con sé il minore dalle ore 14.00 del sabato, prendendolo Parte_1 Per_1 dalla residenza materna, e sino alle ore 21.00 della domenica, quando sarà ivi riaccompagnato, e tanto sino all'inizio della scuola a settembre. In ogni caso il padre terrà con sé il figlio ogni settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00, quando lo prenderà dalla residenza materna e sino alle ore 21.00, quando ivi lo riaccompagnerà, tanto dal mese di giugno, quando terminerà la scuola e sino a settembre quando inizierà l'anno scolastico;
successivamente con l'inizio della scuola da settembre sino a Per_1 giugno (ultimo giorno di scuola) il padre terrà con sé il figlio sempre tutte le settimane nei giorni di lunedì, mercoledì, e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sempre prendendolo da casa della madre e ivi riportandolo. Il padre quando starà con avrà cura di accompagnarlo alle varie attività
Per_1 previste (sport, logopedia, psicomotricità, compleanni, feste, doposcuola ect) nonché di seguirlo nei compiti, ove non li abbia completati affinché lo stesso li completi per il rientro a scuola;
3) Nel corso delle vacanze estive il padre trascorrerà con una settimana nel mese di giugno,
Per_1 una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto e tanto farà anche la madre. I genitori concorderanno le rispettive settimane, che ciascuno passerà con entro il 5 maggio di ogni anno, avendo cura
Per_1 di evitare che i periodi di ferie di entrambi i genitori coincidano e/o si sovrappongano. In caso di disaccordo e/o mancato accordo, nel termine suindicato, trascorrerà con la madre sempre la
Per_1 terza settima del mese di giugno, di luglio e di agosto e con il padre la quarta settimana sempre dei mesi di giugno, luglio ed agosto. Nel corso della settimana che il minore trascorrerà con la madre, al pari di quella in cui starà con il padre, i genitori avranno diritto ad avere contatti telefonici con
, anche mediante videochiamate, in funzione delle richieste ed esigenze del minore, in difetto Per_1 ciascun genitore potrà contattare l'altro, anche con videochiamate, per parlare al telefono o videochiamare almeno una volta al giorno, o comunque avere con lui almeno 3 chiamate e/o Per_1 videochiamate durante la settimana di permanenza con il padre e/o la madre, ad orari che saranno di volta in volta concordati d'intesa tra i sigg.ri e come peraltro già avviene Parte_1 CP_1 da qualche mese. Tanto varrà anche nei week-end e nelle festività Natalizie e Pasquali in cui Per_1 starà con il padre e /o con la madre e con lo stesso/a pernotterà;
4) Il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e la Festa del Papà, con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della Mamma, indipendentemente dal diritto di visita. 5) I genitori trascorreranno con il giorno del suo compleanno che verrà comunque Per_1 organizzato di comune accordo. In caso di disaccordo, e ad anni alterni, il sig. Parte_1 trascorrerà il compleanno del figlio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e la sig.ra dalle ore CP_1
18.00 alle ore 20.00 e tanto negli anni dispari. Negli anni pari il sig. trascorrerà il Parte_1 compleanno del figlio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e con la madre dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
6) Nel mese di dicembre il padre starà con durante le vacanze natalizie e precisamente: Per_1
- negli anni dispari: il padre prenderà il figlio all'uscita dell'ultimo giorno di scuola e starà con lui sino alle ore 21.00 del 30.12, quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione della madre. Quando il sig. starà insieme al figlio avrà cura di seguirlo nei compiti affinché lo stesso Parte_1 li completi per il rientro a scuola,
- negli anni pari: il padre prenderà il figlio da casa della madre alle ore 21.00 del 30.12 e starà con lei sino alle ore 20.00 del giorno 6/01 e comunque sino alle ore 20.00 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione della madre. Ovviamente quando il sig. starà insieme al figlio avrà cura di seguirlo nei compiti affinché Parte_1 lo stesso li completi per il rientro a scuola;
7) Il padre trascorrerà le festività pasquali con il figlio ad anni alterni ovvero negli anni dispari, quando lo prenderà all'uscita dell'ultimo giorno di scuola e starà con lui sino alle ore 20.00 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Quando il sig. starà insieme al figlio avrà cura di seguirlo nei compiti affinché lo Parte_1 stesso li completi per il rientro a scuola;
8) Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, educazione, salute e tempo libero del minore tenuto conto delle peculiari necessità dello stesso, delle inclinazioni, capacità e aspirazioni del figlio. Entrambi si impegnano a collaborare nell'interesse primario del figlio minore, fornendosi reciprocamente ogni informazione in merito allo stato di salute, alle necessità mediche, ai supporti scolastici di cui il figlio ha bisogno, agli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e terapeutici. Il sig. avrà cura di richiedere le credenziali per accedere al registro elettronico Parte_1 di prendendo contatti diretti con l'istituzione scolastica. Per_1
9) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 (//euro duecentocinquanta,00//) al mese, da pagarsi entro il 15 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché al pagamento nella misura del 50% del totale delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. La sig.ra resterà CP_1 beneficiaria della totalità dell'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) e di tutte le indennità percepite dal minore a causa della sua condizione di salute. Per_1
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10.9.2015 in
Sogliano Cavour (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2015 n. 6 Parte
II Serie A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.2.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)