Art. 9. Indennita' militare 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di
cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:
a) ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . . . L. 75.000; b) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000.
2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita'
militare forfettaria prevista dall' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 .
3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:
a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;
b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;
c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all' art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , e' soppressa".
cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:
a) ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . . . L. 75.000; b) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000.
2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita'
militare forfettaria prevista dall' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 .
3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:
a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;
b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;
c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all' art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , e' soppressa".