Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere validamente riproposta dall'imputato fino all'esaurirsi degli atti preliminari al dibattimento, anche se si tratti di istanza già avanzata e respinta dal G.u.p.
Commentari • 2
- 1. Art. 87 - Esclusione di ufficio del responsabile civilehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 88 - Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civilehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 37593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37593 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI IO - Consigliere - N. 945
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 42860/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CI EP, nato ad [...] il [...], parte civile;
avverso l'ordinanza in data 08/10/2012 del Tribunale di Agrigento nel procedimento penale;
nei confronti di:
LA IO ER e altri;
esaminati gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
lette le richieste del Procuratore Generale (sost. P.G. Dott. FRATICELLI Mario), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fase di atti preliminari al giudizio di primo grado (art. 491 c.p.p.) nei confronti di CA IO ER e altri,
imputati dei reati - commessi nelle loro qualità di dipendenti comunali- di abuso di ufficio, turbativa d'asta e falsità in atti pubblici, il Tribunale di Agrigento, decidendo sulle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati avverso le costituzioni di parte civile del Comune di Agrigento e -in proprio e quale consigliere comunale dello stesso Comune - di De FR EP, costituzioni già ammesse in udienza preliminare dal g.u.p. (ordinanza 27.3.2012 reiettiva delle omologhe eccezioni difensive), con ordinanza dibattimentale pronunciata l'8.10.2012 ha disposto l'esclusione dal giudizio della parte civile EP De FR.
Decisione assunta, sul presupposto che l'esclusione della parte civile costituita in udienza preliminare possa essere richiesta e disposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in base al rilievo che è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale soltanto chi abbia sofferto un danno diretto e immediato dal reato e non chi sia portatore di un interesse di fatto al corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche, poiché la lesione di situazioni soggettive proprie ed esclusive della P.A., quali il diritto all'immagine e alla reputazione, non comporta per ciò solo, neppure potenzialmente, una lesione risarcibile della sfera giuridica dei membri degli organi collegiali dell'ente pubblico. Con la conseguenza, quindi, che il De FR è "privo di legittimazione sostanziale" a costituirsi parte civile.
2. Con il ministero del difensore EP De FR, già costituito parte civile, impugna per cassazione l'ordinanza de qua, deducendo i seguenti due motivi di censura.
2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 c.p.p., comma 2 e art. 586 c.p.p.. Se l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre - come afferma la giurisprudenza di legittimità- inoppugnabile, non è revocabile in dubbio che l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta dell'imputato di esclusione della parte civile è impugnabile dall'imputato soltanto in via differita con l'impugnazione della sentenza. Ciò non esclude che l'ordinanza del primo tipo, come pure ritenuto dalla S.C., diviene ricorribile per cassazione quando presenti caratteri di abnormità funzionale, come nel caso di specie.
Il Tribunale ha ignorato, infatti, che già il g.u.p. nel corso della udienza preliminare aveva respinto la richiesta di esclusione della parte civile De FR. Sicché gli imputati non avrebbero potuto rinnovare la richiesta nelle fasi preliminari del dibattimento, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite Penali della S.C., che con decisione impropriamente richiamata dallo stesso Tribunale di Agrigento (Cass. S.U., 19.5.1999 n. 12, Pediconi, rv. 213858) ha chiarito come l'art. 80 c.p.p., comma 2, attribuisca all'imputato una "facoltà di scelta alternativa" circa il momento entro cui far valere le eccezioni relative alla costituzione di parte civile, "sempreché tale opzione difensiva venga esercitata entro la fase degli atti preliminari al dibattimento". Nel caso in esame, avendo gli imputati chiesto l'esclusione della parte civile nell'udienza preliminare ed essendosi già pronunciato negativamente il g.u.p., la questione poteva essere riproposta dagli imputati con la sola impugnazione della sentenza di primo grado, perché l'ordinanza reiettiva (dell'esclusione della p.c.) emessa dal g.u.p. aveva acquisito - come precisano le Sezioni Unite - stabilità decisoria idonea a giustificare una "limitata preclusione endoprocessuale".
2.2. Violazione degli artt. 74, 76 e 77 c.p.p., e illogicità della motivazione. Ritenuta l'ammissibilità del presente ricorso, va rilevato che il Tribunale di Agrigento ha esercitato arbitrariamente il potere di esclusione dal processo della parte civile. Ciò pur ricorrendo i presupposti di legge per riconoscere la legittimazione attiva quale parte civile del consigliere comunale EP De FR, che anche con atti da lui compiuti nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni consiliari (due interrogazioni consiliari) aveva denunciato le irregolarità divenute oggetto di indagini preliminari e poi trasfuse nelle imputazioni elevate contro gli imputati dipendenti del Comune siciliano.
2.3. Con memoria depositata in cancelleria il 5.3.2013 il difensore del ricorrente riprende entrambi gli indicati profili di censura, in particolare ribadendo la sicura ammissibilità della proposta impugnazione per cassazione del provvedimento adottato dal Tribunale agrigentino in data 8.10.2012 ai sensi dell'art. 80 c.p.p., comma 4. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di EP De FR deve essere dichiarato inammissibile per infondatezza manifesta e indeducibilità dei dedotti motivi di doglianza. Segnatamente del pregiudiziale motivo attinente alla legittimità della impugnata ordinanza dibattimentale sulla preliminare eccezione di inammissibilità della costituzione del De FR quale autonoma parte civile, nella sua veste di consigliere comunale, nel giudizio di merito pendente nei confronti di più imputati dipendenti del Comune di Agrigento.
3.1. Il provvedimento impugnato è inoppugnabile, non essendo affetto da alcuna violazione di legge, in particolare dell'art. 80 c.p.p., comma 2, e - tanto meno - da alcun profilo di abnormità,
riconducibile alla latitudine che di tale categoria processuale è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (provvedimento dal "contenuto talmente incongruo e singolare, da risultare avulso dall'intero ordinamento processuale": così, da ultimo, Cass. Sez. 6^, 17.1.2011 n. 8942, P.O. in proc. Mancini, rv. 249727). La diversa prospettazione del ricorrente, che adduce l'abnormità dell'ordinanza escludente la costituzione di parte civile, già ammessa nel corso dell'udienza preliminare (avendo il g.u.p. rigettato l'istanza di esclusione del De FR come parte civile avanzata dagli imputati in quella sede) in base all'assunto che gli imputati avrebbero "consumato" la loro facoltà di invocare l'esclusione della parte civile, sì che il Tribunale avrebbe dovuto dichiararla inammissibile (id est improponibile) in fase di atti preliminari al dibattimento del giudizio di merito di primo grado, è prospettazione erronea che nasce da una fuorviante lettura della citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (Cass. S.U., 19.5.1999 n. 12, Pediconi, rv. 213858 - 213859).
3.1.2. Nè il dictum delle Sezioni Unite ne' altre decisioni di legittimità autorizzano, infatti, una simile interpretazione dell'art. 80 c.p.p., comma 2, che fissa come perentorio termine di decadenza della richiesta di esclusione della parte civile il compimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti processuali nel giudizio di primo grado (atti preliminari al dibattimento: art. 484 c.p.p., in rei. art. 491 c.p.p., comma 1). La lettura della decisione Pediconi delle Sezioni Unite operata con il ricorso scaturisce dalla impropria interpretazione del passaggio della sentenza che descrive in termini di "alternatività" il momento in cui l'imputato, in giudizi di merito preceduti dall'udienza preliminare, è legittimato ad eccepire la costituzione di parte civile, ritenendola possibile o nella stessa udienza preliminare o nel corso degli atti preliminari al dibattimento, fase - questa - che definisce il termine ultimo di decadenza dall'esercizio dello specifico diritto processuale dell'imputato ex art. 80 c.p.p.. Ma l'alternatività dell'opzione difensiva di cui ragionano le Sezioni Unite, come è ben chiaro dalla lettura della motivazione della sentenza, ha una connotazione meramente temporale o diacronica. Nel senso che l'imputato, nel caso in cui la costituzione di parte civile intervenga già in sede di udienza preliminare, ha facoltà di contestarla (eccependone la regolarità e la pertinenza alla regiudicanda penale, sia in termini di legitimatio ad processum che ad causam, appunto con la richiesta di esclusione ex art. 80 c.p.p., comma 1) o nel corso dell'udienza preliminare o fino all'esaurirsi degli atti preliminari al dibattimento (termine finale). Non già, invece, nel senso di una alternatività modale e funzionale, sì che l'imputato non possa riproporre al giudice del dibattimento la questione della esclusione della parte civile già respinta dal giudice dell'udienza preliminare, beninteso entro il termine di cui agli artt. 484 e 491 c.p.p. (come prescrive l'art. 80 c.p.p., comma 2). È soltanto dopo lo spirare di questo termine di decadenza ("ad quem per proporre un'ammissibile richiesta di esclusione", così le SS.UU.) che l'ammissione della costituzione di parte civile (anche sub specie di rigetto della richiesta di esclusione), assume quei caratteri di stabilità decisoria allo stato degli atti e di limitata preclusione endoprocessuale segnalati dalle Sezioni Unite, che hanno affermato l'impugnabilità differita del provvedimento ammissivo unitamente alla sentenza ex art. 586 c.p.p., comma 1. 3.1.3. La genetica inoppugnabilità, viceversa, del provvedimento escludente la parte civile e la persistente facoltà dell'imputato di proporre la relativa eccezione fino allo spirare del ridetto termine di decadenza ad quem è, del resto, agevolmente ripercorribile nella stessa sentenza Pediconi delle S.U..
Vuoi perché le Sezioni Unite escludono (anche richiamando la sentenza n. 166/1975 della Corte Costituzionale) qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento tra il danneggiato dal reato (potenziale parte civile) e l'imputato (soltanto il secondo essendo legittimato a impugnare l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile unitamente alla sentenza, al primo non consentendosi in alcun caso di impugnare l'ordinanza che lo esclude dal processo), dal momento che "il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato". Ciò tanto più che l'esclusione della parte civile in sede penale non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, come stabilisce l'art. 88 c.p.p., commi 2 e 3, con coeva inoperatività della preclusione (sospensione del giudizio civile) ex art. 75 c.p.p., comma 3 (v., in linea con la decisione delle S.U. : Cass.
Sez. 3,12.3.2003 n. 30045, Orsini, rv. 226680; Cass. Sez. 1^, 8.11.2007 n. 4060/08, Sommer, rv. 239188; Cass. Sez. 3^, 4.3.2010 n. 14332, P.C. in proc. c/ignoti, rv. 246609). Vuoi soprattutto perché sono le stesse Sezioni Unite a mettere in relazione con la disciplina dettata dall'art. 80 c.p.p., comma 2, le disposizioni di cui al 5 comma dello stesso art. 80 c.p.p., e dell'art. 81 c.p.p.. Disposizioni che renderebbero incoerente e illogica, sul piano concettuale e sistematico, la tesi del ricorrente della improponibilità (non rinnovabilità), fino all'esaurirsi delle formalità di apertura del dibattimento (art. 484 c.p.p., art. 491 c.p.p., comma 1), di una richiesta di esclusione della parte civile già respinta in altra prodromica fase processuale quale quella dell'udienza preliminare.
Per vero, se l'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione della stessa parte civile prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di merito (art. 80 c.p.p., comma 5), costituzione che nessuno dubita possa essere attinta da nuova e tempestiva richiesta di esclusione dell'imputato, non è ragionevole ipotizzare l'esaurirsi o la perenzione del diritto dell'imputato di rinnovare la richiesta di esclusione della parte civile per il solo fatto che questa sia stata respinta da altro giudice in altra fase processuale, anch'essa antecedente al termine di decadenza ex art. 80 c.p.p., comma 4. E altresì di ipotizzare preclusa all'imputato la possibilità di eccepire (a sua volta e specularmente) ex novo la pur già ammessa costituzione (rectius di contestare il pregresso rigetto della invocata esclusione). D'altra parte la logicità di tale conclusione riceve puntuale riscontro nell'autonomo potere del giudice di merito (g.u.p. o giudice dibattimentale) previsto dall'art. 81 c.p.p., di escludere di ufficio la costituzione di parte civile (per difetto di legitimatio ad causam o ad processum) in qualunque momento anteriore all'esaurirsi delle formalità di apertura del dibattimento. E ciò che maggiormente rileva è che l'art. 81 c.p.p., comma 2, prevede che il giudice (in questo caso dibattimentale) emette l'ordinanza di esclusione di ufficio della parte civile "anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nell'udienza preliminare". È facile inferire, allora, come non vi sia seria ragione per ritenere interdetta all'imputato la possibilità di sollecitare siffatto potere di ufficio ad excludendum del giudice dibattimentale anche mediante, per l'appunto, una "nuova" formale richiesta di esclusione della parte civile già rigettata dal g.u.p..
3.2. L'impugnata ordinanza del Tribunale di Agrigento, lungi dal configurarsi come abnorme, deve - dunque - considerarsi legittimamente emessa (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 3^, 9.7.2009 n. 39321, Ambrosino, rv. 244610; Cass. Sez. 6^, 17.1.2011 n. 8942, Mancini, rv. 249727; Cass. Sez. 4^, 19.1.2011 n. 10653, P.C. in proc. Biancalani, rv. 249837). Per mera completezza espositiva e ad ulteriore sostegno della palese infondatezza del motivo di censura delineato con il ricorso, può osservarsi come, sebbene in modo incidentale, questa stessa S.C. abbia già ritenuto ammissibile - proprio alla luce dell'appena citato art. 81 c.p.p., comma 2 - la riproponibilità da parte dell'imputato della eccezione relativa alla costituzione di parte civile già respinta nell'udienza preliminare (Cass. Sez. 3^, 6.2.2008 n. 12423, Di Bernardino, rv. 239336, in motivazione).
3.3. La ribadita pregiudiziale inoppugnabilità dell'ordinanza oggetto di ricorso preclude l'esame del secondo motivo di impugnazione afferente al merito della decisione con cui il Tribunale di Agrigento, con la stessa ordinanza, ha escluso l'esistenza della legitimatio ad causarti del De FR per costituirsi parte civile in qualità di consigliere comunale in concomitanza con la confermata costituzione di parte civile del Comune di Agrigento. Per quanto valer possa, è appena il caso di aggiungere che tale decisione non presenta, a sua volta, alcuna traccia di eventuale abnormità, non apparendo scrutinabile in questa sede la valutazione in base alla quale il giudice dibattimentale ha ritenuto non ravvisabile per la posizione del De FR un rapporto di diretta e immediata causalità tra l'addotto danno (all'immagine e al ruolo consiliare) e i fatti reato ascritti agli imputati (v.: Cass. Sez. 4^, 27.9.2007 n. 40288, Pasqualetti, rv. 237888; Cass. Sez. 3^, 18.1.2012 n. 4364, Domenighini, rv. 251917). All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013