Sentenza 17 gennaio 2011
Massime • 1
L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il profilo dell'abnormità, in quanto il provvedimento era stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra il preteso danno ed il reato posto in essere dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2011, n. 8942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8942 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/01/2011
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 57
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16249/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2010 emessa dal Tribunale di Campobasso;
nel processo a carico di:
IN LI;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la richiesta del sostituto procuratore generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR IE, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza dibattimentale con cui il Tribunale di Campobasso, nell'udienza del 10 febbraio 2010, aveva escluso la sua costituzione come parte civile nel processo a carico di LI IN, ispettore della Polizia di Stato, imputato del reato di abuso d'ufficio, commesso nel corso di indagini svolte nei confronti del sindaco di Roccaraso, VA CA, difeso all'epoca dallo stesso IE.
Il ricorrente, premesso di essersi costituito parte civile in quanto danneggiato dalla condotta delittuosa del IN che, nel corso delle indagini svolte in qualità di appartenente alla Sezione criminalità organizzata della Questura dell'Aquila, avrebbe formulato nei suoi confronti accuse gravissime di concussione, in concorso con il suo assistito VA, accuse risultate in seguito infondate, ha censurato l'ordinanza del Tribunale sotto il duplice profilo della sua sostanziale inesistenza e abnormità. In particolare, lamenta la mancanza di un provvedimento formale, avendo il Presidente del collegio dettato l'ordinanza, che sarebbe contenuta unicamente nella trascrizione stenotipia.
Con un altro articolato motivo il ricorrente ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato per eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Tribunale escluso la costituzione della parte civile senza esaminare ovvero confutare le ragioni poste a base della richiesta di costituzione. Più precisamente, assume che il giudice, al momento della presentazione dell'atto di costituzione, avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'azione risarcitoria e dei requisiti formali dell'azione, mentre nel caso di specie il Tribunale di Campobasso, prescindendo da quanto rappresentato dall'interessato, avrebbe escluso la costituzione in base ad una valutazione apodittica e arbitraria, peraltro motivata in maniera del tutto inconferente, motivazione che il ricorrente ha censurato punto per punto. Il ricorrente, infine, ha precisato che l'abnormità dell'ordinanza, rilevabile dalla stessa incongruità e singolarità della motivazione, che le conferisce una posizione di assoluta extra- vaganza rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo, ne giustifica l'impugnazione.
Successivamente, il difensore del IE ha depositato una memoria con cui ha replicato alle conclusioni del procuratore generale. Anche il difensore del IN ha depositato una memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p., censurando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (v., Sez. un. 19 maggio 1999, n. 12, Pediconi), anche perché il soggetto escluso non ha la qualità di parte e quindi non è legittimato all'impugnazione;
inoltre, è stato anche messo in evidenza che l'inoppugnabilità deriva dal fatto che tale ordinanza è priva di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile (Sez. 3, 4 marzo 2010, n. 14332, Comune di Roma). Ciò premesso, la questione che residua è, secondo la stessa impostazione difensiva contenuta nel ricorso, quella della ricorribilità del provvedimento emesso dal Tribunale di Campobasso sotto il profilo della inesistenza ovvero dell'abnormità. Va innanzitutto escluso che possa parlarsi di atto inesistente, cioè appartenente a quella specie di invalidità che riguarda atti privi dei requisiti elementari e impliciti, che possano essere riconosciuti come riferibili ad un procedimento giudiziario. Come è noto, la categoria della inesistenza giuridica, di creazione giurisprudenziale ed estranea alle cause di invalidità degli atti disciplinati dal codice, è configurabile nei casi in cui l'atto, "per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema", non essendo ad esso pertinente, ne' riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia all'interno che al di fuori del processo (Sez. 6, 4 gennaio 2000, n. 3683, P.G. in proc. Rizzo). Sicché si ritiene che tale categoria non resti limitata dal principio di tassatività e in quanto tale nemmeno dal giudicato della sentenza.
È evidente che gli atti cd. inesistenti finiscono per costituire ipotesi eccezionali, tra cui si segnalano i casi scolastici della sentenza pronunciata da un non giudice ovvero dell'ordinanza emessa nel corso del processo dal cancelliere.
Sulla base di queste osservazioni deve senz'altro escludersi che l'ordinanza impugnata possa rientrare in questa categoria, risultando pacifico che il provvedimento di esclusione delle parti civili è stato dettato a verbale dal presidente del Tribunale nel corso dell'udienza, come ha riconosciuto lo stesso ricorrente (pag. 8 del ricorso), per cui non vi è dubbio che l'atto debba essere attribuito all'organo giurisdizionale.
D'altra parte, non può neppure ritenersi l'inesistenza in senso formale dell'atto in questione, da intendere come mancanza fisica del provvedimento, in quanto nel verbale sintetico dell'udienza è riportato che il "Tribunale sulle eccezioni difensive emette l'ordinanza di cui alla trascrizione stenotipica rigettando le richieste di costituzione di parte civile proposte per ZO, IE e CO, sicché il provvedimento è da ritenere "esistente", tanto è vero che le censure del ricorrente finiscono per riguardare la forma adottata, orale anziché scritta. Con riferimento alla "forma" deve affermarsi che l'avere il Tribunale deciso l'esclusione della parte civile, adottando un provvedimento che è stato "dettato" dal presidente del collegio a verbale e riportato anche in versione stenotipia, non lo trasforma certamente in atto reso in forma orale, in quanto la decisione del collegio risulta agli atti del processo per iscritto e prova ne sia che nella specie il provvedimento è ampiamente motivato, sicché possiede tutte le caratteristiche formali dell'ordinanza, cioè dell'atto tipico disciplinato dall'art. 125 c.p.p., che il giudice deve adottare per decidere le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., commi 1 e 5, tra cui quelle che riguardano la costituzione di parte civile, compresa la sua esclusione ai sensi dell'art. 81 c.p.p.. Ne deriva che anche sotto questo profilo deve escludersi ogni ipotesi di inesistenza dell'atto (e di abnormità).
Quanto alla dedotta abnormità, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603). Peraltro, l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale, che attiene al caso in cui l'atto si pone al di fuori del sistema normativo, quanto il profilo funzionale, che concerne l'ipotesi in cui, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini comunque una stasi del processo, con impossibilità di proseguirlo (Sez. un., 21 gennaio 2010, n. 12822, Marcarono;
Sez. un., 20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella). Va anche detto che la giurisprudenza di legittimità ha, cautamente, fatto uso di questa categoria nel tentativo di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per Cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili, conseguenti ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema.
È evidente, alla luce dei principi indicati, che il provvedimento impugnato non può essere ritenuto abnorme.
Deve, infatti, escludersi che l'atto in esame provochi una stasi del processo non altrimenti superabile;
ma, soprattutto, deve escludersi che vi sia stata una violazione di norma processuale, non potendosi ritenere tale la "dettatura" a verbale dell'ordinanza, per le ragioni che si sono sopra illustrate;
ne', infine, può ritenersi che il provvedimento in questione sia "avulso dall'intero ordinamento processuale", posto che con esso il Tribunale ha risolto una questione preliminare e disposto il proseguimento del dibattimento. In sostanza, sotto nessun profilo è riscontrabile il carattere abnorme dell'ordinanza in oggetto.
Invero, il ricorrente ha sostenuto che la motivazione dell'ordinanza fosse talmente incongrua e singolare da poter essere considerata abnorme, citando al riguardo una decisione di questa Corte (Sez. 3, 9 luglio 2009, n. 39321, Ambrosino ed altri). Invero, questa sentenza ha ritenuto l'abnormità del provvedimento di esclusione della parte civile, perché la motivazione era effettivamente eccentrica rispetto al sistema processuale e ordinamentale, avendo i giudici di merito deciso l'esclusione sulla base di vaghe e indefinite ragioni di "economia processuale", dietro cui affioravano ragioni di mera opportunità, che hanno fatto ritenere del tutto arbitraria la fuoriuscita della parte civile dal processo, attuata attraverso un vero e proprio sviamento della funzione giurisdizionale. Ma, come ha rilevato correttamente il procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, la fattispecie all'esame di questa Corte si presenta in termini del tutto diversi: il provvedimento di esclusione della parte civile è stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra danno vantato dalla parte civile e reato posto in essere dall'imputato, quindi ponendo in atto il controllo che l'art.74 c.p.p. attribuisce al giudice circa la legittimazione all'azione civile.
In questo caso invocare l'abnormità dell'atto è del tutto fuorviante, in quanto il ricorso alla categoria dell'abnormità finisce per essere solo strumentale ad ottenere un inammissibile controllo sulla motivazione dell'esclusione della parte civile in relazione ad un atto inoppugnabile.
In conclusione, non essendo il provvedimento impugnabile il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in considerazione delle questioni poste.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011