Sentenza 19 gennaio 2011
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della parte offesa - l'istanza di costituzione di parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto provvedimento - ancorché in violazione dell'art. 82 cod. proc. pen., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 cod. proc. pen., e non già di semplice mancata comparizione all'udienza - nell'esercizio del potere spettantegli in ordine alla verifica della ritualità della costituzione ed immanenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento non è strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di contenuto decisorio e non pregiudicando l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.
Commentario • 1
- 1. Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2011, n. 10653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10653 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 19/01/2011
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - N. 90
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 23234/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT TI N. il 08-06-1973 Parte civile Ric.;
nei confronti di:
2) CA IM N. il 18-11-1967 Imputato N.R.;
3) Assicurazioni Generali S.P.A. Trieste Responsabile Civile N.R.;
avverso l'ordinanza n 386/2005 del Giudice di Pace di Olbia in data 21704/2008;
udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Galbiati;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente Avv.to Chiossi Roberto. RITENUTO IN FATTO
1. TI IT proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice di Pace di Olbia in data 3-5-2010 con la quale era stata rigettata l'istanza di costituzione di parte civile da lui presentata. Al riguardo, il Giudice aveva motivato che non erano presenti all'udienza ne' il difensore che aveva sottoscritto l'atto di costituzione ne' la parte offesa. Rappresentava il ricorrente che sia esso istante che il difensore avevano presenziato a due udienze del processo a carico di CA IM instaurato per il reato di lesioni colpose volontarie perpetrato a danno del IT, avevano depositato l'atto di costituzione di parte civile e la richiesta di citazione del responsabile civile;
nelle successive udienze era stato sempre presente un sostituto processuale del difensore regolarmente nominato per iscritto secondo quanto previsto nella procura speciale. Ne discendeva che il provvedimento adottato dal Giudice si palesava del tutto anomalo, atteso che la parte civile non era tenuta ad essere presente alle udienze avendo nominato un difensore e procuratore speciale, e, a sua volta, quest'ultimo aveva legittimamente nominato un sostituto processuale. L'ordinanza del Giudice di Pace era affetta da abnormità in quanto presentante un contenuto del tutto singolare e caratterizzato da stranezza tale da risultare avulso dall'ordinamento processuale: il che giustificava la ricorribilità della stessa in considerazione dello sviamento giurisdizionale determinatosi e della grave lesione infetta al diritto del danneggiato di partecipare al processo penale per il conseguimento della tutela degli interessi civili connessi al reato commesso dall'imputato. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Il ricorso si palesa inammissibile perché manifestamente infondato e avente per oggetto un provvedimento non impugnabile. Si osserva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è conforme nel ritenere non impugnabile il provvedimento del Giudice di esclusione della parte civile. Difatti, nessuna disposizione di legge consente l'impugnazione autonoma ed immediata del provvedimento ma neppure l'impugnazione differita unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p., comma 1. Invero, il codice di rito all'art. 88, comma 2 stabilisce espressamente che "l'esclusione della parte civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno"; perciò
l'inoppugnabilità delle decisioni al riguardo non lede i relativi diritti.
Si aggiunge che il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione. Questo non ha carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti, (v. così, Cass. S.U. 19/05/1999 - Pediconi;
Cass.09/07/2009 n 39321; Cass. 04/03/2010 n 14332).
1.2 Nè d'altro canto, può ravvisarsi abnormità nel provvedimento in esame oggetto della presente impugnazione.
Invero, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza in data 26-3-2009 n. 25957, hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all'individuazione del cd. provvedimento abnorme che consente, come è noto, l'impugnazione dello stesso anche al di fuori del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Al riguardo, è stata ribadita la distinzione tra abnormità strutturale o per motivi di funzione, da un verso, e l'abnormità cd. funzionale, dall'altro. Nel primo caso, si configura l'ipotesi di esercizio di un potere da parte del Giudice non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto:
abnormità strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto: abnormità di funzione). Nella seconda ipotesi (abnormità funzionale) si verifica una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo. In particolare, l'atto non è qualificabile come abnorme se assunto nell'ambito dei poteri riconosciuti al Giudice dall'ordinamento, (anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione sono stati ritenuti sussistenti in modo errato): in tal caso, si ha un atto eventualmente illegittimo ma non abnorme.
2. Nel caso di specie, il Giudice ha sicuramente emesso il provvedimento contestato nell'esercizio del potere a lui spettante di verificare la ritualità della costituzione ed immanenza della parte civile, anche se ha errato nella determinazione di esclusione violando il disposto ex art. 82, comma 2, che prevede la revoca della costituzione solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., e non di semplice mancata comparizione della parte all'udienza
(diversamente, v. art. 102 cod. proc. pen. previgente.). Peraltro, il provvedimento di esclusione adottato non appare strutturalmente e funzionalmente abnorme: esso manca di contenuto decisorio e non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011