Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2011, n. 10653
CASS
Sentenza 19 gennaio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della parte offesa - l'istanza di costituzione di parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto provvedimento - ancorché in violazione dell'art. 82 cod. proc. pen., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 cod. proc. pen., e non già di semplice mancata comparizione all'udienza - nell'esercizio del potere spettantegli in ordine alla verifica della ritualità della costituzione ed immanenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento non è strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di contenuto decisorio e non pregiudicando l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

Commentario1

  • 1Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civile
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2011, n. 10653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10653
Data del deposito : 19 gennaio 2011

Testo completo