Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice esclude la costituzione della parte civile per la mancanza di un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all'imputazione, in quanto rientra nel potere - dovere del giudice valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI EDo - Consigliere - N. 97
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 21192/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Caravaggio Domenico, difensore di fiducia di NI EF XE, n. in Germania l'8.12.1960;
avverso l'ordinanza in data 1.4.2011 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, con la quale è stata esclusa la costituzione di parte civile del predetto NI nel procedimento penale a carico di GA EFo, GA TR, FO ED, ZI BE, GN ND, EO ED, De CA IE, US AR, TO IZ e IC HA.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, ha escluso la costituzione di parte civile di NI EF XE nel procedimento penale a carico di GA EFo, GA TR, FO ED, ZI BE, GN ND, EO ED, De CA IE, US AR, TO IZ e IC HA. L'ordinanza ha affermato che la condotta, che secondo la parte civile costituirebbe fonte del danno del quale viene chiesto il risarcimento, non appare oggetto di imputazione nell'ambito del presente procedimento penale.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del NI EF XE, che la denuncia per violazione di legge. Si deduce che l'abuso edilizio oggetto di contestazione nel capo di imputazione, sottaciuto dagli imputati in sede di compravendita, ha determinato il sequestro penale dell'immobile pagato 238.000,00 euro in assegni circolari.
Si sostiene, quindi, che tale prospettazione è eziologicamente connessa all'imputazione.
Con memoria depositata il 23.12.2011 il difensore dell'imputato ZI BE ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendo la rifusione delle spese del grado.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento con il quale viene esclusa la parte civile ha natura ordinatoria, sicché lo stesso, in assenza di un'apposita previsione normativa, non è ricorribile per cassazione.
Detto provvedimento inoltre non incide sul diritto sostanziale della parte ad ottenere il risarcimento dei danni, in quanto preclude solo l'esperibilità della relativa azione in sede penale, (cfr. sez. 1, 8.11.2007 n. 4060 del 2008, Sommer e altri, RV 239188; conf. sez. un.n. 12 del 1999, RV 213858; n. 12970 del 2000 RV. 218093, n. 13159 del
2000 RV. 219191, n. 30045 del 2003 RV. 226680, n. 35604 del 2003 RV. 226372)
Peraltro, l'ordinanza di esclusione della costituzione di parte civile, nel caso in esame, non costituisce neppure un provvedimento abnorme, avendo il giudice di merito escluso un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all'imputazione. Tale giudizio, seppure risultasse errato, non può certamente attribuire all'ordinanza i caratteri del provvedimento abnorme, rientrando nel potere-dovere del giudice valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile, alla quale si erano opposte le difese degli imputati.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge.
Non sussistono invece le condizioni per la rifusione delle spese sostenute nel grado dall'imputato, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 541 c.p.p., comma 2, e non rivestendo il ricorrente neppure la qualità di parte civile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012