Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile rileva esclusivamente la "legitimatio ad causam" e non anche la persistenza di un danno tuttora risarcibile, la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio. (Fattispecie avente ad oggetto la riconosciuta ammissibilità della costituzione di parte civile nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti da parte del danneggiato asseritamente già risarcito).
Commentario • 1
- 1. Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2007, n. 40288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40288 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 27/09/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1387
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 28320/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS IE, n. in San Gimignano il 28.08.1957;
avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo in data 01.12.2004;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle statuizioni civili;
Udito il difensore del ricorrente, avv. ROSSI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 1 dicembre 2004 il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratiea, applicava a IE AS pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 590 c.p.; rigettava una istanza di esclusione della parte civile e condannava l'imputato al rimborso delle spese sostenute dalla stessa parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto da lui e dal suo difensore, denunziando "nullità della sentenza di patteggiamento perché il giudice di primo grado ha consentito la liquidazione della parte civile nonostante che non fosse legittimata attiva in virtù di un pregresso e documentato risarcimento danni già corrisposto": essendo stata prodotta "una quietanza di risarcimento danni che è sottoscritta dalla TI IA e vi è espressa rinuncia ad ogni azione od eccezione sia in sede civile sia in sede penale ..., la parte civile TI IA non ha alcuna legittimazione attiva a costituirsi parte civile ...", e quindi "il giudice non doveva fare costituire la parte civile perché in virtù dell'avvenuto risarcimento essa non aveva legittimazione attiva".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La proposta doglianza non può condividersi.
Deve premettersi, invero, che nel giudizio di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 c.p.p., il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la sua legittimazione alla costituzione, anche ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di essa (Cass., Sez. Un. n. 12/1999). La legittimazione all'azione civile nel processo penale è data, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., al "soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero ai suoi successori universali": in presenza di siffatto presupposto, deve riconoscersi la legitimatio ad causam del danneggiato;
la eventuale persistenza, poi, di un danno tuttora risarcibile attiene "al merito dell'azione risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio", come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Torna opportuno rilevare che altra volta questa Suprema Corte (Sez. 4^, n. 8991/2003) ha ritenuto che non influisce sulla ammissibilità della costituzione di parte civile neppure la circostanza che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto per il decorso dell'intero termine quinquennale stabilito per l'azione civile da responsabilità extracontrattuale, trattandosi di circostanza che rileva ope exceptionis solo nella fase di merito e non nell'ambito delle questioni preliminari, sicché la permanenza in giudizio della parte civile impone la condanna dell'imputato patteggiante alle spese in suo favore, salva la possibilità della compensazione.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007