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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/02/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1172 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA , C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/04/2023 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione cat. n. 34024740. Org_1
Lamentava che l' in data in data 10.08.2022 emetteva provvedimento notificato a mezzo CP_1
raccomandata a/r n. 68499536193-0 del 06.09.2022 avente ad oggetto “Rideterminazione
Org_ dell'assegno n. 34024740 codice fiscale ” e gli comunicava che, Org_1 C.F._1
a seguito del ricalcolo della pensione n. 34024740 categoria a far data dal 01.01.2019, sulla Org_1 base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, la stessa veniva ridotta ad € 389,81 e altresì scaturiva un indebito pari ad € 1.076,32, di cui chiedeva la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' restava contumace. CP_1 La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede l'accertamento negativo del diritto dell' di ripetere quanto Parte_1 CP_1
pagato indebitamente sui ratei della prestazione di cui è titolare.
Va, in primo luogo, precisato che il caso che occupa ha ad oggetto un giudizio sul rapporto e non sull'atto, conseguentemente le doglianze relative a vizi formali del provvedimento e presunta violazione di norme sul procedimento amministrativo sono inammissibili in questa sede perché devolute al Giudice amministrativo.
A ciò si aggiunga che l'eventuale azione giudiziaria promossa dall'interessato è diretta non a far dichiarare l'illegittimità del provvedimento di annullamento della prestazione e di recupero di quanto erogato, bensì all'accertamento dei presupposti posti dalla legge a fondamento del diritto preteso dall'attore. In tal senso è stato affermato che “In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto.” (Cass civ. Sez. Un. n. 18046/2010).
Dalla corretta delimitazione del petitum discende la corretta attribuzione degli oneri probatori che, notoriamente, incombono su chi agisce per far valere un proprio diritto (nel caso che occupa, di credito) e, quindi, sulla ricorrente (v. art. 2697 c.c.).
Sul punto, difetta la prova dell'an e del quantum dell'importo richiesto.
Difatti, parte ricorrente nulla deduce e prova in ordine alla fonte dell'obbligazione pensionistica dalla quale discende il vantato credito, a parte limitarsi a contestare la nota del
10.08.2022 e concentrandosi su motivi di doglianza che se non attengono alla legittimità dell'agire amministrativo (motivazione dell'atto), propri della cognizione del Giudice amministrativo, involgono profili quali la disciplina dell'indebito previdenziale, il dolo dell'accipiens, il principio di cassa e di competenza, che non si attagliano al caso di specie.
Oltretutto, occorre precisare che il caso che occupa, avendo ad oggetto un indebito pensionistico da superamento di soglie reddituali, esula dall'accertamento della buona fede o del dolo dell'interessato, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato
o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, CP_1
ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla CP_1 comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ord. n. 15039/2019).
Ai fini del corretto inquadramento normativo della questione, poi, la legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1
pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche
Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio “annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine
(entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Precisa la Suprema corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo
"successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n. 13918/2021). Orbene, applicando il dato normativo ed i suesposti principi ermeneutici al caso di specie, va evidenziato come, (vedasi delibera di respinta del ricorso amministrativo, in atti), il ricorrente abbia presentato all' la comunicazione reddituale relativa ai redditi 2019 soltanto in data 5.3.2022. CP_1
Né parte ricorrente ha documentalmente dimostrato di aver comunicato all' tali redditi CP_1
in data antecedente a quella appena richiamata, a nulla valendo quanto tardivamente depositato in uno alle note conclusive, avente peraltro ad oggetto la sola dichiarazione reddituale del ricorrente, atto unilaterale che in questa sede rileva ai fini indiziari, essendo invece necessaria apposita certificazione rilasciata dall . Organizzazione_3
Ebbene, soltanto nell'anno 2022 l' poteva avere a disposizione il dato reddituale certo e CP_1
consuntivo (non presunto) del 2019, sicché appare tempestiva la richiesta di restituzione che, con riferimento al momento di effettiva conoscibilità dei redditi percepiti dal nel 2019 (il 2022) è Pt_1 stata portata a conoscenza del destinatario entro l'anno seguente (il 2023).
Tanto basta per affermare l'infondatezza della domanda che va, come tale, rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 13/04/2023 , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Rigetta la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/02/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena