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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/09/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13931 /2022
Segue verbale di udienza del 18/09/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 13931/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE Parte_1 CESARE GIANLUCA Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1 CASTELLANETA ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 21.12.2022, l'istante in epigrafe indicato, avendo lavorato quale operaio agricolo giornaliero dal 1992 al 1997 e, successivamente, come coltivatore diretto, deduceva di avere presentato all' domanda amministrativa del 10.02.2022 per il riconoscimento di malattia CP_1
1 professionale (“ipoacusia bilaterale”), ma la domanda fu rigettata per inidoneità dell'esposizione a rischio lavorativo a ingenerare la malattia denunciata per intensità e durata;
ritenendo ingiusto tale diniego, chiedeva di accertare e dichiarare che la malattia, avente natura professionale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, ha comportato un'invalidità permanente parametrata a un complessivo grado di menomazione del 22% (tenuto conto della preesistenza lavorativa di danno biologico del 12% per tendinopatia del sovraspinoso, ernie discali, lesione del rachide ed esiti di frattura emitorace, come da provvedimento del 25.6.2021) ovvero a quello eventualmente risultante, comunque CP_1 superiore a quanto già riconosciuto, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di CP_1 indennizzo in capitale o rendita, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio specifico e CP_1 nesso causale, indicando quest'ultimo in una causa esclusiva extralavorativa.
* Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, i testimoni escussi (sigg.ri e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 coniuge e figlio della parte ricorrente) hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di operaio agricolo e coltivatore diretto dedotte in ricorso, nonché l'impiego degli attrezzi e strumenti ivi menzionati.
All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU, nella quale si è osservato “Passando alla valutazione del caso in oggetto vanno puntualizzati alcuni aspetti clinici e medico legali, in funzione della patologia in esame, della storia clinica e dell'evoluzione lavorativa. Va ricordato, dal punto di vista del procedimento medico-legale, che la Commissione preposta ha sostanzialmente CP_1 negato il nesso causale lavorativo. Se la lavorazione è tabellata (tabelle annesse al DPR 1124/65, successivamente modificate con DPR 336 del 13 aprile 1994 e successive modificazioni) e se si diagnostica un'ipoacusia neurosensoriale
2 bilaterale con i caratteri tipici (curve, per grandi linee, sostanzialmente, in discesa) del trauma acustico cronico, il danno deve essere riconosciuto, a meno che non risulti, in modo rigoroso ed inequivocabile, che sia intervenuto un fattore patogeno diverso capace da solo o in misura prevalente a generare la condizione patologica (Cassazione n. 4369, 13.4.94). Se non è tabellata (come chiaramente appare quella del ricorrente) va provata quanto meno l'esposizione ad un rumore potenzialmente lesivo, per entità, durata e abitualità\costanza di esposizione (non occasionale;
tecnicamente, e non per mera impressione soggettiva, poiché del tutto fallace e risibile) e cioè per i suoi aspetti quali-quantitativi. L'attività lavorativa del sig. on appare rientrare tra quelle schematicamente tabellate (DPR Pt_1 1124-65, modificazioni DPR 336 13-04-1994 e DM 9 aprile 2008). Nel DM del 2008, solo per citare l'evoluzione della legislazione in merito, in particolare alla voce 75) (H83.3), comma w) si rileva: altre lavorazioni, svolte in modo non Parte_2 occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).
… Una particolare menzione va assegnata nei riguardi delle “prove testimoniali” come dimostrazione di nesso eziologico. Tali prove, seppur sempre ammesse e indicative di un uso generico di determinati macchinari, per questa particolare tipologia di malattia professionale, non apportano il necessario contributo valutativo e dirimente specifico per le ragioni tecniche sopra esposte. Le prove testimoniali, come sempre accade, indicano, genericamente, un ambiente “rumoroso” o l'uso di macchinari o utensili da parte del lavoratore ricorrente. A tal proposito si obbietta che il dato “ambiente rumoroso” è talmente risibile in termini tecnici (rischio e danno correlato solo a determinati livelli sonori, in termini fisico-acustici, quantificabili e da quantificare in funzione del tempo di esposizione), che si riporta una tabella, scientifica, indicativa di tale “soggettività” e, pertanto, non affidabilità di tali indicazioni “soggettive”. Diverso valore vi sarebbe stato in caso di una specifica ed evidente epidemiologia per una ipoacusia professionale.
… La possibilità che un utensile, un mezzo o un ambiente lavorativo siano dannosi per l'organo uditivo dipende non solo dalla sua rumorosità in termini prettamente fisico-acustici relativi anche ma dal tempo di utilizzo relativo. Tutti subiamo importanti insulti sonori nella vita quotidiana, ma, come è noto, l'udito ha capacità difensive. Solo dopo insulti cronici con determinate intensità ed in periodi di una certa durata si instaura (si potrebbe instaurare....) il danno da esposizione cronica. Si sottolinea ancora, perché, purtroppo, sfugge ai più, per ovvie ragioni professionali e culturali personali, indipendenti dalla volontà, che la patologia audiologica da rumore è, rigorosamente, dose-rumore dipendente e doserumore\tempo di esposizione dipendente. Per questo le rilevazioni fonometriche, aziendali, ove possibile, stilano dei rapporti nei riguardi del lavoratore ed esse indicano i valori di esposizione (dB, LEQ) acustico-temporali. Attualmente se tali valori superano gli 80dB LEQ personali, ragionevolmente iniziano a introdurre un fattore di rischio molto suggestivo e già legislativamente ammissibile. Parallelamente, macchinari e\o utensili utilizzati devono essere valutati sotto tali parametri. Ciò che viene richiesto, pertanto, è il superamento di una soglia di rumorosità (ed in maniera non occasionale) che faccia presumere l'incidenza pregiudizievole sulla salute del lavorare (accertamento squisitamente tecnico). Da quanto osservato, pertanto, il sig. non appare essere un lavoratore a rischio certo per Pt_1 anamnesi lavorativa e mancanza di indicazioni tecniche formali. Infatti il sig. on ha prodotto Pt_1 qualsivoglia documentazione inerente al potenziale rischio personale in termini reali (fisico-acustici, di tipo quali-quantitativo). Il sig. in funzione del procedimento in essere, è affetto, sostanzialmente, da una “Ipoacusia Pt_1 neurosensoriale bilaterale e sostanzialmente simmetrica".
3 L'insieme delle osservazioni cliniche confliggono, inequivocabilmente, con le caratteristiche clinicoaudiologiche dottrinali delle ipoacusie da rumore lavorativo. Il sig, infatti, è affetto da una patologia audio-otologica definibile, in questa sede, come Pt_1 "comune" e non è emerso alcun nesso patogenetico con la sua attività lavorativa”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso che “la malattia denunciata dalla parte ricorrente non ha natura professionale (malattia comune)”.
Con riferimento alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente - con le quali si richiede di
“specificare dettagliatamente quali siano le precise discordanze clinico-audiologiche che, …, precludono il riconoscimento del nesso causale, considerando che la bilateralità e simmetria sono,
…, elementi patognomonici del danno uditivo da rumore” - il CTU ha evidenziato che “1. Dal punto di vista clinico per poter fare diagnosi di ipoacusia da rumore di origine professionale (che è una diagnosi medica ben definita e definibile) vi deve essere l'incontro e, soprattutto, l'inscindibile contemporaneità di tre dati essenziali:
2. anamnesi e valutazione positiva per esposizione ad un rumore potenzialmente dannoso;
3. entità fisico acustica e costanza del tempo di esposizione al rumore tali da poter essere potenzialmente lesivi;
4. riscontro clinico-strumentale di un deficit uditivo riconducibile a tale patogenesi per tempi di insorgenza, caratteristiche evolutive, qualitative e quantitative. Estrapolare un singolo fattore, …, è un errore, medico-specialistico
... omissis … Del tutto fumosa e senza riscontri oggettivi la questione “macchinari e relativa rumorosità” già in reali termini fisico-acustici. Duole sottolineare, ora, un dato storico clinico da me introdotto, pienamente “accettato e riportato”
… , ma che avvalora le mie conclusioni …:
“Lei ha correttamente indicato che il danno uditivo da rumore si evidenzia già nel primo anno espositivo, raggiunge il 90% dell'ampiezza attorno al 5° anno, crescendo infine con andamento asintotico tendente ai 60 dB fino ai 10 anni circa, per poi non evolvere ulteriormente”. Il sig, ora di 65 anni di età, ha iniziato a lavorare come bracciante agricolo in giovane età e Pt_1 sino all'età di 36-37 anni circa e, successivamente, (dal 1997, all'età di 37 anni circa, 28 anni fa circa) come coltivatore diretto con tipologia di attività costante. In anamnesi ha affermato il riscontro soggettivo di una ipoacusia divenuta ingravescente da tre anni circa, a suo dire. Inoltre il primo tracciato audiometrico, testimonianza oggettiva del disturbo insorto, è del 2021, 4 anni fa circa”.
L'ausiliario ha, in proposito, rimarcato, conclusivamente, l'evidenza temporale relativa alla insorgenza della patologia uditiva in epoca assai lontana dall'inizio dell'attività lavorativa e, dunque, dall'inizio della (presunta) esposizione al rischio, come ricavata in anamnesi ed attestata dalla documentazione sanitaria in atti, in difetto - peraltro - di qualsivoglia specifica allegazione sul punto in ricorso.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto insussistente il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia riscontrata, oggetto di denunzia.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni, dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
Ne discende il rigetto del ricorso.
4 Cionondimeno, essendo in atti dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente va esente dal pagamento delle spese processuali. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate con decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 21.12.2022, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 18.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5
Segue verbale di udienza del 18/09/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 13931/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE Parte_1 CESARE GIANLUCA Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1 CASTELLANETA ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 21.12.2022, l'istante in epigrafe indicato, avendo lavorato quale operaio agricolo giornaliero dal 1992 al 1997 e, successivamente, come coltivatore diretto, deduceva di avere presentato all' domanda amministrativa del 10.02.2022 per il riconoscimento di malattia CP_1
1 professionale (“ipoacusia bilaterale”), ma la domanda fu rigettata per inidoneità dell'esposizione a rischio lavorativo a ingenerare la malattia denunciata per intensità e durata;
ritenendo ingiusto tale diniego, chiedeva di accertare e dichiarare che la malattia, avente natura professionale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, ha comportato un'invalidità permanente parametrata a un complessivo grado di menomazione del 22% (tenuto conto della preesistenza lavorativa di danno biologico del 12% per tendinopatia del sovraspinoso, ernie discali, lesione del rachide ed esiti di frattura emitorace, come da provvedimento del 25.6.2021) ovvero a quello eventualmente risultante, comunque CP_1 superiore a quanto già riconosciuto, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di CP_1 indennizzo in capitale o rendita, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio specifico e CP_1 nesso causale, indicando quest'ultimo in una causa esclusiva extralavorativa.
* Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, i testimoni escussi (sigg.ri e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 coniuge e figlio della parte ricorrente) hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di operaio agricolo e coltivatore diretto dedotte in ricorso, nonché l'impiego degli attrezzi e strumenti ivi menzionati.
All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU, nella quale si è osservato “Passando alla valutazione del caso in oggetto vanno puntualizzati alcuni aspetti clinici e medico legali, in funzione della patologia in esame, della storia clinica e dell'evoluzione lavorativa. Va ricordato, dal punto di vista del procedimento medico-legale, che la Commissione preposta ha sostanzialmente CP_1 negato il nesso causale lavorativo. Se la lavorazione è tabellata (tabelle annesse al DPR 1124/65, successivamente modificate con DPR 336 del 13 aprile 1994 e successive modificazioni) e se si diagnostica un'ipoacusia neurosensoriale
2 bilaterale con i caratteri tipici (curve, per grandi linee, sostanzialmente, in discesa) del trauma acustico cronico, il danno deve essere riconosciuto, a meno che non risulti, in modo rigoroso ed inequivocabile, che sia intervenuto un fattore patogeno diverso capace da solo o in misura prevalente a generare la condizione patologica (Cassazione n. 4369, 13.4.94). Se non è tabellata (come chiaramente appare quella del ricorrente) va provata quanto meno l'esposizione ad un rumore potenzialmente lesivo, per entità, durata e abitualità\costanza di esposizione (non occasionale;
tecnicamente, e non per mera impressione soggettiva, poiché del tutto fallace e risibile) e cioè per i suoi aspetti quali-quantitativi. L'attività lavorativa del sig. on appare rientrare tra quelle schematicamente tabellate (DPR Pt_1 1124-65, modificazioni DPR 336 13-04-1994 e DM 9 aprile 2008). Nel DM del 2008, solo per citare l'evoluzione della legislazione in merito, in particolare alla voce 75) (H83.3), comma w) si rileva: altre lavorazioni, svolte in modo non Parte_2 occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).
… Una particolare menzione va assegnata nei riguardi delle “prove testimoniali” come dimostrazione di nesso eziologico. Tali prove, seppur sempre ammesse e indicative di un uso generico di determinati macchinari, per questa particolare tipologia di malattia professionale, non apportano il necessario contributo valutativo e dirimente specifico per le ragioni tecniche sopra esposte. Le prove testimoniali, come sempre accade, indicano, genericamente, un ambiente “rumoroso” o l'uso di macchinari o utensili da parte del lavoratore ricorrente. A tal proposito si obbietta che il dato “ambiente rumoroso” è talmente risibile in termini tecnici (rischio e danno correlato solo a determinati livelli sonori, in termini fisico-acustici, quantificabili e da quantificare in funzione del tempo di esposizione), che si riporta una tabella, scientifica, indicativa di tale “soggettività” e, pertanto, non affidabilità di tali indicazioni “soggettive”. Diverso valore vi sarebbe stato in caso di una specifica ed evidente epidemiologia per una ipoacusia professionale.
… La possibilità che un utensile, un mezzo o un ambiente lavorativo siano dannosi per l'organo uditivo dipende non solo dalla sua rumorosità in termini prettamente fisico-acustici relativi anche ma dal tempo di utilizzo relativo. Tutti subiamo importanti insulti sonori nella vita quotidiana, ma, come è noto, l'udito ha capacità difensive. Solo dopo insulti cronici con determinate intensità ed in periodi di una certa durata si instaura (si potrebbe instaurare....) il danno da esposizione cronica. Si sottolinea ancora, perché, purtroppo, sfugge ai più, per ovvie ragioni professionali e culturali personali, indipendenti dalla volontà, che la patologia audiologica da rumore è, rigorosamente, dose-rumore dipendente e doserumore\tempo di esposizione dipendente. Per questo le rilevazioni fonometriche, aziendali, ove possibile, stilano dei rapporti nei riguardi del lavoratore ed esse indicano i valori di esposizione (dB, LEQ) acustico-temporali. Attualmente se tali valori superano gli 80dB LEQ personali, ragionevolmente iniziano a introdurre un fattore di rischio molto suggestivo e già legislativamente ammissibile. Parallelamente, macchinari e\o utensili utilizzati devono essere valutati sotto tali parametri. Ciò che viene richiesto, pertanto, è il superamento di una soglia di rumorosità (ed in maniera non occasionale) che faccia presumere l'incidenza pregiudizievole sulla salute del lavorare (accertamento squisitamente tecnico). Da quanto osservato, pertanto, il sig. non appare essere un lavoratore a rischio certo per Pt_1 anamnesi lavorativa e mancanza di indicazioni tecniche formali. Infatti il sig. on ha prodotto Pt_1 qualsivoglia documentazione inerente al potenziale rischio personale in termini reali (fisico-acustici, di tipo quali-quantitativo). Il sig. in funzione del procedimento in essere, è affetto, sostanzialmente, da una “Ipoacusia Pt_1 neurosensoriale bilaterale e sostanzialmente simmetrica".
3 L'insieme delle osservazioni cliniche confliggono, inequivocabilmente, con le caratteristiche clinicoaudiologiche dottrinali delle ipoacusie da rumore lavorativo. Il sig, infatti, è affetto da una patologia audio-otologica definibile, in questa sede, come Pt_1 "comune" e non è emerso alcun nesso patogenetico con la sua attività lavorativa”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso che “la malattia denunciata dalla parte ricorrente non ha natura professionale (malattia comune)”.
Con riferimento alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente - con le quali si richiede di
“specificare dettagliatamente quali siano le precise discordanze clinico-audiologiche che, …, precludono il riconoscimento del nesso causale, considerando che la bilateralità e simmetria sono,
…, elementi patognomonici del danno uditivo da rumore” - il CTU ha evidenziato che “1. Dal punto di vista clinico per poter fare diagnosi di ipoacusia da rumore di origine professionale (che è una diagnosi medica ben definita e definibile) vi deve essere l'incontro e, soprattutto, l'inscindibile contemporaneità di tre dati essenziali:
2. anamnesi e valutazione positiva per esposizione ad un rumore potenzialmente dannoso;
3. entità fisico acustica e costanza del tempo di esposizione al rumore tali da poter essere potenzialmente lesivi;
4. riscontro clinico-strumentale di un deficit uditivo riconducibile a tale patogenesi per tempi di insorgenza, caratteristiche evolutive, qualitative e quantitative. Estrapolare un singolo fattore, …, è un errore, medico-specialistico
... omissis … Del tutto fumosa e senza riscontri oggettivi la questione “macchinari e relativa rumorosità” già in reali termini fisico-acustici. Duole sottolineare, ora, un dato storico clinico da me introdotto, pienamente “accettato e riportato”
… , ma che avvalora le mie conclusioni …:
“Lei ha correttamente indicato che il danno uditivo da rumore si evidenzia già nel primo anno espositivo, raggiunge il 90% dell'ampiezza attorno al 5° anno, crescendo infine con andamento asintotico tendente ai 60 dB fino ai 10 anni circa, per poi non evolvere ulteriormente”. Il sig, ora di 65 anni di età, ha iniziato a lavorare come bracciante agricolo in giovane età e Pt_1 sino all'età di 36-37 anni circa e, successivamente, (dal 1997, all'età di 37 anni circa, 28 anni fa circa) come coltivatore diretto con tipologia di attività costante. In anamnesi ha affermato il riscontro soggettivo di una ipoacusia divenuta ingravescente da tre anni circa, a suo dire. Inoltre il primo tracciato audiometrico, testimonianza oggettiva del disturbo insorto, è del 2021, 4 anni fa circa”.
L'ausiliario ha, in proposito, rimarcato, conclusivamente, l'evidenza temporale relativa alla insorgenza della patologia uditiva in epoca assai lontana dall'inizio dell'attività lavorativa e, dunque, dall'inizio della (presunta) esposizione al rischio, come ricavata in anamnesi ed attestata dalla documentazione sanitaria in atti, in difetto - peraltro - di qualsivoglia specifica allegazione sul punto in ricorso.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto insussistente il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia riscontrata, oggetto di denunzia.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni, dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
Ne discende il rigetto del ricorso.
4 Cionondimeno, essendo in atti dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente va esente dal pagamento delle spese processuali. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate con decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 21.12.2022, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 18.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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