Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 03/04/2026, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5098 del 2025, proposto dalla Signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato UC EL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
nei confronti
IV SRL rappresentata e difesa dall'avvocato RO SA , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Per l'annullamento -previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 2025 del 2/3/2025 emesso dall'MB d'Italia a Teheran.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI ) e di IV SR L
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. ER IA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’attuale ricorrente – cittadina iraniana - ha presentato la necessaria istanza di visto d’ingresso per turismo all’MB d'Italia a Teheran. Richiesta motivata con l’intento di partecipare - nel periodo 15 - 17/7/2025 - alla celebrazione in Italia delle nozze della propria nipote.
Nondimeno la relativa istanza è stata respinta - con provvedimento n.2025 del 2/3/2025 - prospettando dubbi sull’effettiva motivazione della relativa richiesta nonché il collegato rischio migratorio.
Con ricorso – notificato il 23 e depositato il successivo 24/4/2025 – l’interessata ha impugnato, previa tutela cautelare, il diniego della Rappresentanza Diplomatica in Iran, denunciandone. in sintesi, carenza istruttoria e difetto di motivazione congrua.
Si è costituito in resistenza il MAECI - a mezzo della difesa erariale - depositando la relativa documentazione.
Con Ordinanza n. 2759 del 21/5/2025 , il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, disponendo il riesame - entro il 15/6/2025 - dell’impugnato provvedimento di non spettanza del visto turistico.
A seguito del relativo remand, la Se de Diplomatica in Iran ha convocato - con PEC del 3/6/2025 - l’istante per il successivo 16/6/2025, al fine di procedere al riesame cautelare. Ma – a seguito delle prime operazioni belliche avviate in Persia dal tandem Stati Uniti d’America/Israele - la competente Rappresentanza Diplomatica a Teheran è stata chiusa - per ragioni di sicurezza - dal 15/6 al 2/7/2025. Con conseguente, graduale spostamento degli appuntamenti - inclusa l’ormai vana convocazione della ricorrente - a date da destinarsi.
Parte ricorrente, in proposito - con memoria depositata il 5/2/2026 - pur prendendo atto del venir meno del motivo sul quale aveva basato la propria domanda di visto - ha ribadito la richiesta di annullamento del diniego del 2/3/2025, per ottenere la conseguente cancellazione dal Sistema di informazione visti (VIS). Invero, una siffatta segnalazione negativa sul VIS – di per sé – sarebbe idonea a pregiudicare eventuali, successive richieste d’ingresso dell’interessata nella cd . area Schengen (Cfr. TAR Lazio – Sez. V Quater, n. 4830/2025).
Inoltre, la ricorrente si riserva l’azione di condanna al risarcimento del danno a carico del MAECI.
Nell’ udienza pubblica del 10/3/2026 , la causa è stata trattenuta in decisione .
Ciò premesso, le risultanze in atti confermano il carattere meramente ipotetico - in quanto sfornito di idoneo supporto probatorio - dei dubbi prospettati dalla SE sull’ effettiva motivazione della richiesta di visto nonché il collegato rischio migratorio . Né la competente MB - che avrebbe dovuto decidere sul riesame entro il 15/6/2025 (giorno iniziale della
chiusura, sino al 2/7/2025, della SE di Teheran) , conformemente all’ Ordinanza cautelare n. 2759/2025 -ha potuto corroborare con adeguati, ulteriori elementi istruttori l’originario diniego del Visto.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e , per l’effetto , annulla il provvedimento gravato, benché ormai irreversibile – al solo fine di consentirne la cancellazione dal Sistema Informazione Visti - comunque disponendo la liquidazione delle spese di lite - in misura forfettaria - a carico del soccombente MAECI.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, ove versato - in
€ 1.500 (millecinquecento), a carico del MAECI e a favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LL, Presidente
ER IA NO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA NO | RA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.