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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/09/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Loretta Russo;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore;
C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore; tutte rappresentate e difese, come da procure in atti, dagli avvocati Michele Mauceri e
1 Salvatore Maiolino;
RECLAMATE
E CONTRO in persona del curatore, Controparte_4 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Guarnaccia;
RECLAMATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ed società semplice proponevano ricorso Parte_2 Controparte_2 per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
Nel corso del giudizio spiegava intervento volontario , Controparte_3 insistendo anch'essa per l'apertura della procedura predetta.
Con sentenza n. 102/2025 del 16 giugno 2025 il Tribunale di Catania dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
Avverso la sentenza la società ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 51 CCII, sulla base di tre motivi.
Si sono costituiti in giudizio la liquidazione giudiziale di Parte_1 [...]
, ed , resistendo al reclamo. Controparte_3 Controparte_5 Controparte_2
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico, va innanzitutto osservato che la è stata dal Parte_1
Tribunale assoggettata alla liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'esistenza di cospicui debiti risultanti da tre decreti ingiuntivi emessi in favore delle società istanti (degli importi, rispettivamente, di €. 298.894,15 in favore di
; di €. 271.461,50 in favore di;
di €. 213.000,00 in Pt_2 Controparte_2 favore di ), nonché di un debito esattoriale scaduto, pari ad €. Controparte_3
263.943,01; b) l'avere la effettuato il pagamento solo parziale del decreto Parte_1 ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) di €. 213.000,00, estinguendo il debito per la sola
2 sorte capitale, con esclusione degli interessi;
c) la persistenza di rilevanti debiti, e ciò anche a volere escludere il credito vantato da per effetto della sospensione della Pt_2 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed il credito erariale per la somma di €.
179.980,95, di cui la debitrice, pur non provandolo, aveva dedotto di aver richiesto la rateizzazione); d) l'irrilevanza della mancanza di protesti o di altre procedure esecutive ai fini della verifica dello stato di insolvenza, nella specie comprovato tanto dall'avvenuto pagamento parziale di uno dei crediti litigiosi, in assenza di motivate giustificazioni, quanto dall'assenza di giustificazioni in ordine al mancato pagamento dei crediti di cui non era disconosciuta l'esistenza; e) dalla mancata produzione in atti del bilancio 2024 e di una relazione aggiornata da cui evincere la capacità dell'impresa ad adempiere i debiti scaduti.
Tanto premesso, con il primo ed il secondo motivo la reclamante critica la decisione impugnata, assumendo non sussistere il requisito dell'insolvenza.
Deduce di essere in grado di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, siccome dimostrato con la relazione di parte allegata;
che i flussi di cassa prospettici sono sufficienti a coprire i debiti in scadenza;
che gli inadempimenti sono occasionali e parziali.
I motivi sono infondati.
Rileva, innanzitutto, la Corte che è assai generica la dedotta inesistenza del credito per interessi (ex d.lgs. 231/2002) in capo all'azienda agricola , essendo pacifico CP_3
l'intervenuto pagamento dell'intera sorte capitale e l'emissione della fattura alla data del
10/7/2023.
Quanto all'affermazione in base alla quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto della possibilità di far fronte ai debiti con le scorte di magazzino o con i fidi (invero revocati), trattasi di circostanze che, lungi dall'escludere lo stato di insolvenza, dimostrano propriamente l'incapacità di adempiere dell'impresa, priva di liquidi e di risorse dalle quali attingere per i pagamenti correnti.
Del tutto irrilevante, poi, è l'assenza di protesti o di pignoramenti, la quale, per giurisprudenza costante, non esclude in alcun modo la sussistenza dello stato di insolvenza.
Quanto all'esatta consistenza dei debiti, osserva la Corte che: a) il debito erariale
(anche a voler considerare, in assenza di prova, la richiesta di rottamazione per le ulteriori somme pari ad €. 179.980,95) e quello per interessi nei confronti di CP_3 ammontano ad €. 134.012,61, per come precisato dal Tribunale;
b) le ragioni di contestazione del credito vantato da non Parte_3 risultano concretamente articolate, né è stata versata in atti la citazione in opposizione a
3 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, dalla predetta ottenuto per €. 271.461,50.
Ora, la reclamante tace sulle modalità con le quali dovrebbe apprestarsi a pagare sì ingenti crediti, mentre irrilevanti si appalesano le deduzioni afferenti la consistenza del patrimonio sociale, atteso che il principio della c.d. insolvenza statica secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della verifica dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, è applicabile unicamente per le società in stato di scioglimento e liquidazione e non anche per le altre società, per le quali invece vale il generale principio secondo cui lo stato di insolvenza deve essere desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato (v., per tutte, Cass. n. 32280/2022).
Con l'ultimo motivo viene ribadito il difetto di legittimazione ad agire “del ricorrente”, a dire della reclamante privo di un credito certo, liquido ed esigibile perché oggetto di contestazione.
Anche tale motivo, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si appalesa infondato, noto essendo che ai fini della – preliminare – verifica della legittimazione attiva del creditore che ricorra per la dichiarazione di fallimento del debitore insolvente (e oggi per l'apertura della liquidazione giudiziale) non è necessario che il credito sia stato accertato in via definitiva in sede giudiziale, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, rimanendo peraltro impregiudicata ogni valutazione in sede di accertamento del passivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., sent. n.1521 del 23/1/13; Cass. civ., Sez. I, ord. n.30827 del 28/11/18).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 102/2025 in data 16 giugno 2025 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta il reclamo e condanna la reclamante a rifondere, in favore di ciascuno dei reclamati, le spese del grado, che liquida nella misura di €. 6.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura
4 del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
18 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Giuseppe Ferreri)
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