TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12757 /2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il G.U. decide ex art. 281-sexies c.p.c., nei termini indicati nel verbale d'udienza dell'1.04.2025
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, nella causa civile iscritta al n. 12757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Giuseppe Eboli;
- appellante -
E
; Controparte_1
- appellato contumace –
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- altro appellato contumace - in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza dell'1.04.2025, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza n. 70/2024 resa dal Giudice di Pace di Procida nel giudizio instaurato da (R.G. n.1362/2022), pubblicata in data 26.01.2024, dichiara il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario in relazione alla
1 cartella di pagamento n. 07120120010096181000 sottesa (tra le altre al fermo amministrativo del
31.05.2013, revocando le statuizioni ivi previste relative alla cartella indicata, compresa quella sulle spese di lite pronunciate dal giudice di I grado.
b) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
c) Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore contumace.
Così deciso in Napoli, lì 03.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
CONTESTUALI ALLA DECISIONE X Controparte_3
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso Parte_1 la sentenza n. 70/2024 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Procida, in persona dell'Avv.
Pasquale Amendola, in data 22.11.2023 e pubblicata in data 26.01.2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 1362/2022, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare Controparte_1
l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata da tutte le cartelle esattoriali (n. 8) sottese al fermo amministrativo (del 31.05.2013) iscritto sull'autoveicolo Hyundai Atos tg. DC111SF, di proprietà dell'istante, tra cui la cartella di pagamento n. 07120120010096181000 (ruolo n.
2011/1462) emessa per mancato pagamento della “tassa smaltimento rifiuti” e della “quota provinciale rifiuti indifferenziati”, dovute per l'anno 2010, con ente impositore il CP_2
[...]
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. assumeva di essere venuto a conoscenza CP_1 dell'esistenza di un fermo amministrativo sul proprio autoveicolo in occasione della sua rottamazione per il conseguimento di un bonus; pertanto, a seguito di autonoma verifica, aveva constatato che il fermo era stato iscritto sulla base delle seguenti cartelle: nn.
07120080162716234000, 07120090062516090000, 07120090105240702000; 07120090215707011000;
07120100097500451000; 07120110023226182000; 07120110068068661000; 07120120010096181000.
L'opponente, dunque, dichiarava il proprio interesse ad agire ai fini dell'accertamento della inesistenza e/o illegittimità della pretesa creditoria in considerazione del fatto che alcune cartelle era state annullate ex D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, per altre era intervenuta la sentenza n. 27148/2018 del Giudice di Pace di per cui l'unica cartella esattoriale ancora in CP_2 essere era la n. 07120120010096181000, notificata in data 31.01.2012, il cui credito di € 546,46 era ormai prescritto;
inoltre, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973.
2 Concludeva per l'accertamento negativo della pretesa creditoria di cui alla cartella n.
07120120010096181000 e, in accoglimento dell'opposizione spiegata, per l'annullamento dei titoli e delle cartelle indicate, nonché per la cancellazione del fermo amministrativo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva , la quale evidenziava che la cartella di Parte_1 pagamento n. 07120120010096181000 afferiva a sanzioni dovute per omesso pagamento della TARI per l'anno 2010 e risultava regolarmente notificata in data 31.01.2012; successivamente, in mancanza di pagamento, al sig. veniva notificato, in data 01.02.2013, il preavviso di fermo CP_1 amministrativo n. 07180201300001284000, seguito in data 02.11.2017 dall'avviso di intimazione n.
07120179037377131000, depositando relativa documentazione.
Ciò posto, l eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in Controparte_4 favore di quello tributario ovvero, in via gradata, deduceva l'inammissibilità della domanda per non impugnabilità dell'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973 e della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022.
Deduceva, altresì, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, concludendo per l'accoglimento delle proprie istanze e/o eccezioni, con vittoria di spese.
Non si costituiva il Controparte_2
Con sentenza n. 70/2024, pubblicata in data 26.01.2024, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del e qualificava la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c.; Controparte_2 inoltre, riconosciuta la propria competenza territoriale e la propria giurisdizione per i crediti di natura tributaria, dichiarava sussistente l'interesse ad agire dell'attore e si pronunciava nel merito.
Il primo giudice, quindi, dichiarava la cessazione della materia del contendere ex art. 4 del
D.L. 119/2018, convertito con L. 136/2018, per le cartelle nn. 07120080162716234000,
07120090062516090000, 07120090105240702000; 07120090215707011000 e 07120100097500451000, annullate ex lege; rilevava il comprovato annullamento della cartella n. 07120110068068661000 per effetto della sentenza, passata in giudicato, n. 27148/2018 del 17.07.2018 emessa dal Giudice di
Pace di dott.ssa a definizione del giudizio con RG. n. 81011/2017; con CP_2 CP_5 riferimento alle cartelle nn. 07120110023226182000 e 07120120010096181000 evidenziava che nessuno degli enti convenuti aveva fornito prova della rituale notificazione degli atti presupposti alle predette cartelle, con conseguente vizio della sequenza procedimentale di formazione della pretesa tributaria, da ritenersi conseguentemente prescritta “per decorrenza del termine quinquennale
a cui è soggetto il pagamento della tassa di smaltimento sui rifiuti, trattandosi di credito al quale «si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c.»”. Dunque, accoglieva l'opposizione ed annullava, per l'effetto, “il provvedimento di fermo amministrativo ex articolo 86 D.P.R. n° 602/1973
3 del 31.5.2013, iscritto sull'autoveicolo Hyundai, tg. DC 111SF, di proprietà dell'attore”, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC del 31.05.2024, l
[...]
ha impugnato la suddetta sentenza, individuando le parti e le motivazioni Parte_1 ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma, con accoglimento delle proprie istanze e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Controparte_4 cui: 1) non ha dichiarato il difetto di giurisdizione attesa la natura tributaria dei crediti di cui alla cartella n. 07120120010096181000, assunta come l'unica oggetto di opposizione;
2) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, anche in ragione della ritualità della notificazione e della mancata prova del pregiudizio patito;
3) ha statuito la prescrizione del credito nonostante gli atti interruttivi, ferma la durata decennale del termine e la sospensione COVID ex lege.
Non si sono costituiti e il Controparte_1 Controparte_2
*******
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. e del Controparte_1 CP_2 on costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius.
[...]
§ 2. Passando all'esame dell'impugnazione, questo giudice ritiene preliminare ed assorbente la disamina del motivo di appello con il quale deduce il difetto di giurisdizione del giudice CP_6 ordinario relativamente alla cartella di pagamento n. 07120120010096181000 (ruolo n. 2011/1462) afferente a “tassa smaltimento rifiuti e quota provinciale rifiuti indifferenziati”.
A tal riguardo, si ritiene opportuno premettere talune osservazioni sull'oggetto dell'originaria domanda giudiziale e sui limiti devolutivi dell'appello spiegato.
Malgrado il contenuto farraginoso dell'atto di citazione in opposizione del sig. non CP_1 bilanciato dalla carenza delle produzioni documentali di I grado, allo stato degli atti risulterebbero essere state opposte “tutte” le cartelle sottese al fermo amministrativo sopra indicato, seppur con la precisazione che soltanto per la cartella di pagamento n.
07120120010096181000 (ruolo n. 2011/1462) fosse necessario uno specifico pronunciamento giudiziale di intervenuta prescrizione del relativo credito al fine “precipuo” di ottenere la cancellazione del suddetto fermo (anch'esso oggetto di opposizione).
L'appello in oggetto, però attiene esclusivamente al credito, alla base del fermo di cui alla cartella n. 07120110023226182000, non oggetto della cessata materia del contendere.
Sebbene l'oggetto del giudizio attenga al credito portato da una sola cartella, il pesente procedimento rientra nell'ambito opposizione a fermo amministrativo, al quale va ascritta la
4 natura di giudizio di accertamento negativo del diritto del Concessionario ad iscrivere fermo sui crediti ivi inseriti.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, in linea con quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lett. e-ter), d.lgs. 546/1992, è ormai granitica nel ritenere che: “la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario” (Cass. n. 8952/2016; conf. Cass. S.U. n. 9568/2014).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001” (Cass. n. 27601/2018; cfr. sul preavviso di fermo anche
Cass. n. 701/2014).
Tutto ciò premesso, risulta fondato e va accolto il primo motivo di appello.
Dunque, tenuto conto della natura del tributo, dell'atto impugnato (mero estratto di ruolo) e dei motivi di impugnazione (sopravvenuta prescrizione), questo Giudicante deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito G.O. in favore del giudice tributario, rientrando la controversia in esame nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, in quanto estesa fino all'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione.
Per quanto concerne la natura del credito non v'è dubbio che, nella fattispecie, la pretesa impositiva portata dal ruolo sia di natura tributaria. La TARI, infatti, è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014) quale tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto ai Comuni dai possessori e/o detentori a qualunque titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 49 e ss. del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n.
114 del 2018, “la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria” (Cass. S.U. n.
8465/2022; cfr. anche Cass. S.U. n. 4846/2021 Cass. S.U. n. 7822/2020; conf. Cass. S.U. n.
5 4846/2021; Cass. S.U. n. 21642/2021; Cass. S.U. n. 8465/2022; Cass. S.U. 1394/2022; Cass. S.U. n.
16986/2022).
Inoltre, Trattandosi di impugnazione di un atto non rientrante nell'esecuzione esattoriale, non può farsi applicazione delle norme di cui agli artt. 57 e ss del DPR. 1973 n. 602, avente ad oggetto le contestazioni proposte contro gli atti dell'esecuzione.
Trova applicazione, invece, quanto disposto dagli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, che prevedono l'esclusione della giurisdizione tributaria (a prescindere dall'oggetto della controversia) per gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella, fra i quali non rientra l'iscrizione di ipoteca quale atto conservativo non esecutivo, tra l'altro autonomamente impugnabile ex le per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 (Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; v. anche Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832 e sulla questione specifica, per tutte Cass. S.U. 2014 n. 19668).
Alla luce di tutto quanto detto, risulta oltremodo evidente che, in applicazione dei principi di diritto ut supra richiamati, nel caso di specie debba riconoscersi la giurisdizione del giudice tributario in luogo di quella del giudice ordinario, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure.
Pertanto, non può che dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, territorialmente competente, in relazione al preavviso di fermo per quanto attiene al credito portato dalla cartella di pagamento n. 07120120010096181000.
§ 3. Quanto alle spese di lite, considerata l'evoluzione giurisprudenziale sul tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario che ha generato la necessità, negli ultimi anni, di ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, dell'impossibilità di acquisire piena contezza del tenore della domanda giudiziale di I grado, attesa la carenza documentale sopra indicata, nonché dell'ostica lettura degli atti di causa e della “sostanziale” impugnazione di per la sola cartella di pagamento n. CP_6
07120120010096181000, si ritiene sussistano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 03.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
6
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il G.U. decide ex art. 281-sexies c.p.c., nei termini indicati nel verbale d'udienza dell'1.04.2025
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, nella causa civile iscritta al n. 12757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Giuseppe Eboli;
- appellante -
E
; Controparte_1
- appellato contumace –
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- altro appellato contumace - in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza dell'1.04.2025, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza n. 70/2024 resa dal Giudice di Pace di Procida nel giudizio instaurato da (R.G. n.1362/2022), pubblicata in data 26.01.2024, dichiara il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario in relazione alla
1 cartella di pagamento n. 07120120010096181000 sottesa (tra le altre al fermo amministrativo del
31.05.2013, revocando le statuizioni ivi previste relative alla cartella indicata, compresa quella sulle spese di lite pronunciate dal giudice di I grado.
b) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
c) Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore contumace.
Così deciso in Napoli, lì 03.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
CONTESTUALI ALLA DECISIONE X Controparte_3
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso Parte_1 la sentenza n. 70/2024 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Procida, in persona dell'Avv.
Pasquale Amendola, in data 22.11.2023 e pubblicata in data 26.01.2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 1362/2022, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare Controparte_1
l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata da tutte le cartelle esattoriali (n. 8) sottese al fermo amministrativo (del 31.05.2013) iscritto sull'autoveicolo Hyundai Atos tg. DC111SF, di proprietà dell'istante, tra cui la cartella di pagamento n. 07120120010096181000 (ruolo n.
2011/1462) emessa per mancato pagamento della “tassa smaltimento rifiuti” e della “quota provinciale rifiuti indifferenziati”, dovute per l'anno 2010, con ente impositore il CP_2
[...]
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. assumeva di essere venuto a conoscenza CP_1 dell'esistenza di un fermo amministrativo sul proprio autoveicolo in occasione della sua rottamazione per il conseguimento di un bonus; pertanto, a seguito di autonoma verifica, aveva constatato che il fermo era stato iscritto sulla base delle seguenti cartelle: nn.
07120080162716234000, 07120090062516090000, 07120090105240702000; 07120090215707011000;
07120100097500451000; 07120110023226182000; 07120110068068661000; 07120120010096181000.
L'opponente, dunque, dichiarava il proprio interesse ad agire ai fini dell'accertamento della inesistenza e/o illegittimità della pretesa creditoria in considerazione del fatto che alcune cartelle era state annullate ex D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, per altre era intervenuta la sentenza n. 27148/2018 del Giudice di Pace di per cui l'unica cartella esattoriale ancora in CP_2 essere era la n. 07120120010096181000, notificata in data 31.01.2012, il cui credito di € 546,46 era ormai prescritto;
inoltre, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973.
2 Concludeva per l'accertamento negativo della pretesa creditoria di cui alla cartella n.
07120120010096181000 e, in accoglimento dell'opposizione spiegata, per l'annullamento dei titoli e delle cartelle indicate, nonché per la cancellazione del fermo amministrativo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva , la quale evidenziava che la cartella di Parte_1 pagamento n. 07120120010096181000 afferiva a sanzioni dovute per omesso pagamento della TARI per l'anno 2010 e risultava regolarmente notificata in data 31.01.2012; successivamente, in mancanza di pagamento, al sig. veniva notificato, in data 01.02.2013, il preavviso di fermo CP_1 amministrativo n. 07180201300001284000, seguito in data 02.11.2017 dall'avviso di intimazione n.
07120179037377131000, depositando relativa documentazione.
Ciò posto, l eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in Controparte_4 favore di quello tributario ovvero, in via gradata, deduceva l'inammissibilità della domanda per non impugnabilità dell'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973 e della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022.
Deduceva, altresì, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, concludendo per l'accoglimento delle proprie istanze e/o eccezioni, con vittoria di spese.
Non si costituiva il Controparte_2
Con sentenza n. 70/2024, pubblicata in data 26.01.2024, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del e qualificava la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c.; Controparte_2 inoltre, riconosciuta la propria competenza territoriale e la propria giurisdizione per i crediti di natura tributaria, dichiarava sussistente l'interesse ad agire dell'attore e si pronunciava nel merito.
Il primo giudice, quindi, dichiarava la cessazione della materia del contendere ex art. 4 del
D.L. 119/2018, convertito con L. 136/2018, per le cartelle nn. 07120080162716234000,
07120090062516090000, 07120090105240702000; 07120090215707011000 e 07120100097500451000, annullate ex lege; rilevava il comprovato annullamento della cartella n. 07120110068068661000 per effetto della sentenza, passata in giudicato, n. 27148/2018 del 17.07.2018 emessa dal Giudice di
Pace di dott.ssa a definizione del giudizio con RG. n. 81011/2017; con CP_2 CP_5 riferimento alle cartelle nn. 07120110023226182000 e 07120120010096181000 evidenziava che nessuno degli enti convenuti aveva fornito prova della rituale notificazione degli atti presupposti alle predette cartelle, con conseguente vizio della sequenza procedimentale di formazione della pretesa tributaria, da ritenersi conseguentemente prescritta “per decorrenza del termine quinquennale
a cui è soggetto il pagamento della tassa di smaltimento sui rifiuti, trattandosi di credito al quale «si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c.»”. Dunque, accoglieva l'opposizione ed annullava, per l'effetto, “il provvedimento di fermo amministrativo ex articolo 86 D.P.R. n° 602/1973
3 del 31.5.2013, iscritto sull'autoveicolo Hyundai, tg. DC 111SF, di proprietà dell'attore”, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC del 31.05.2024, l
[...]
ha impugnato la suddetta sentenza, individuando le parti e le motivazioni Parte_1 ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma, con accoglimento delle proprie istanze e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Controparte_4 cui: 1) non ha dichiarato il difetto di giurisdizione attesa la natura tributaria dei crediti di cui alla cartella n. 07120120010096181000, assunta come l'unica oggetto di opposizione;
2) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, anche in ragione della ritualità della notificazione e della mancata prova del pregiudizio patito;
3) ha statuito la prescrizione del credito nonostante gli atti interruttivi, ferma la durata decennale del termine e la sospensione COVID ex lege.
Non si sono costituiti e il Controparte_1 Controparte_2
*******
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. e del Controparte_1 CP_2 on costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius.
[...]
§ 2. Passando all'esame dell'impugnazione, questo giudice ritiene preliminare ed assorbente la disamina del motivo di appello con il quale deduce il difetto di giurisdizione del giudice CP_6 ordinario relativamente alla cartella di pagamento n. 07120120010096181000 (ruolo n. 2011/1462) afferente a “tassa smaltimento rifiuti e quota provinciale rifiuti indifferenziati”.
A tal riguardo, si ritiene opportuno premettere talune osservazioni sull'oggetto dell'originaria domanda giudiziale e sui limiti devolutivi dell'appello spiegato.
Malgrado il contenuto farraginoso dell'atto di citazione in opposizione del sig. non CP_1 bilanciato dalla carenza delle produzioni documentali di I grado, allo stato degli atti risulterebbero essere state opposte “tutte” le cartelle sottese al fermo amministrativo sopra indicato, seppur con la precisazione che soltanto per la cartella di pagamento n.
07120120010096181000 (ruolo n. 2011/1462) fosse necessario uno specifico pronunciamento giudiziale di intervenuta prescrizione del relativo credito al fine “precipuo” di ottenere la cancellazione del suddetto fermo (anch'esso oggetto di opposizione).
L'appello in oggetto, però attiene esclusivamente al credito, alla base del fermo di cui alla cartella n. 07120110023226182000, non oggetto della cessata materia del contendere.
Sebbene l'oggetto del giudizio attenga al credito portato da una sola cartella, il pesente procedimento rientra nell'ambito opposizione a fermo amministrativo, al quale va ascritta la
4 natura di giudizio di accertamento negativo del diritto del Concessionario ad iscrivere fermo sui crediti ivi inseriti.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, in linea con quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lett. e-ter), d.lgs. 546/1992, è ormai granitica nel ritenere che: “la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario” (Cass. n. 8952/2016; conf. Cass. S.U. n. 9568/2014).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001” (Cass. n. 27601/2018; cfr. sul preavviso di fermo anche
Cass. n. 701/2014).
Tutto ciò premesso, risulta fondato e va accolto il primo motivo di appello.
Dunque, tenuto conto della natura del tributo, dell'atto impugnato (mero estratto di ruolo) e dei motivi di impugnazione (sopravvenuta prescrizione), questo Giudicante deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito G.O. in favore del giudice tributario, rientrando la controversia in esame nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, in quanto estesa fino all'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione.
Per quanto concerne la natura del credito non v'è dubbio che, nella fattispecie, la pretesa impositiva portata dal ruolo sia di natura tributaria. La TARI, infatti, è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014) quale tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto ai Comuni dai possessori e/o detentori a qualunque titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 49 e ss. del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n.
114 del 2018, “la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria” (Cass. S.U. n.
8465/2022; cfr. anche Cass. S.U. n. 4846/2021 Cass. S.U. n. 7822/2020; conf. Cass. S.U. n.
5 4846/2021; Cass. S.U. n. 21642/2021; Cass. S.U. n. 8465/2022; Cass. S.U. 1394/2022; Cass. S.U. n.
16986/2022).
Inoltre, Trattandosi di impugnazione di un atto non rientrante nell'esecuzione esattoriale, non può farsi applicazione delle norme di cui agli artt. 57 e ss del DPR. 1973 n. 602, avente ad oggetto le contestazioni proposte contro gli atti dell'esecuzione.
Trova applicazione, invece, quanto disposto dagli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, che prevedono l'esclusione della giurisdizione tributaria (a prescindere dall'oggetto della controversia) per gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella, fra i quali non rientra l'iscrizione di ipoteca quale atto conservativo non esecutivo, tra l'altro autonomamente impugnabile ex le per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 (Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; v. anche Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832 e sulla questione specifica, per tutte Cass. S.U. 2014 n. 19668).
Alla luce di tutto quanto detto, risulta oltremodo evidente che, in applicazione dei principi di diritto ut supra richiamati, nel caso di specie debba riconoscersi la giurisdizione del giudice tributario in luogo di quella del giudice ordinario, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure.
Pertanto, non può che dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, territorialmente competente, in relazione al preavviso di fermo per quanto attiene al credito portato dalla cartella di pagamento n. 07120120010096181000.
§ 3. Quanto alle spese di lite, considerata l'evoluzione giurisprudenziale sul tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario che ha generato la necessità, negli ultimi anni, di ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, dell'impossibilità di acquisire piena contezza del tenore della domanda giudiziale di I grado, attesa la carenza documentale sopra indicata, nonché dell'ostica lettura degli atti di causa e della “sostanziale” impugnazione di per la sola cartella di pagamento n. CP_6
07120120010096181000, si ritiene sussistano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 03.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
6