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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17687/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Amina Simonetti Presidente dott.ssa Daniela Marconi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17687/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. D'AMELIO ANTONELLA e Parte_1 dell'avv. MUSACCHIO GIUSEPPE PIO
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. CAMPANA ANDREA Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. CAMPANA ANDREA Controparte_2
RINNOVABILI contumace Parte_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 11.9.2024 mediante scambio di note di trattazione scritta.
CONCLUSIONI ATTORE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare:
pagina 1 di 16 «PRELIMINARMENTE dichiarare la nullità per indeterminatezza del quantum della domanda subordinata di controparte di pagamento del prezzo, per le ragioni già indicate nella memoria 183 n. 1 di questa difesa;
NEL MERITO
Con sentenza parziale da rendersi nell'immediatezza, respingendo ogni domanda avversaria in contrario senso:
A) Accertato che l'attrice ha esercitato in data 12 agosto Parte_1
2021 il diritto di acquisto del 100% delle quote della società che nel Parte_1
registro delle imprese di Milano risultano attualmente nella titolarità rispettivamente di
[...]
per il 70% e di per il 30%; CP_1 Controparte_3 accertato altresì che l'attrice convocava con nota del Parte_1
7.12.2021 e a comparire in data 14 Controparte_1 Controparte_3
dicembre 2021 dinanzi al notaio di Potenza per procedere alla stipula in forma Persona_1
autentica del trasferimento 100% delle quote della società in favore di Parte_1
Pt_1 Parte_1 accertato che l'attrice ha fatto regolare offerta del Prezzo Parte_1 dell'Opzione di IS (dal quale detrarre l'eventuale indebitamento ed eventuali finanziamenti secondo la formula convenuta al punto 4.2 (i) dell'Accordo Quadro) mediante deposito presso il suddetto notaio degli assegni circolari emessi in favore della e della Controparte_1
per l'importo complessivo “lordo” di € 2.650.000,00; Controparte_3
IN PRINCIPALITA'
B) Dichiarare con sentenza che, mediante l'esercizio del diritto di opzione ex art. 1331 c.c. di cui al punto 9.3. dell'Accordo Quadro del 18 aprile 2018, avvenuto mediante comunicazione recettizia indirizzata in data 12 agosto 2021 da a Parte_1 [...]
e e da queste ultime ricevuto in pari data, si è verificato il CP_1 Controparte_3
trasferimento inter partes delle partecipazioni già detenute da e Controparte_1
con effetto immediato in data 12 agosto 2021 ovvero, in subordine, in Controparte_3
data 14 dicembre 2021;
C) accertare e dare atto che il corrispettivo del trasferimento in favore di
[...] per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al punto 9.3 dell'Accordo Parte_1
Quadro del 18 aprile 2018 è costituito, così come previsto dal punto 4.2 (i) dell'Accordo Quadro, dalla somma di € 2.650.000,00 da cui detrarre l'eventuale indebitamento della Parte_1
e gli eventuali finanziamenti soci risultanti dalla contabilità di quest'ultima alla data
[...]
pagina 2 di 16 in cui avverrà l'iscrizione di nell'elenco soci della Parte_1 [...] come titolare del 100% delle quote sociali di quest'ultima in Parte_2
sostituzione di e ; Controparte_1 Controparte_3
E) ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di iscrivere
[...] nell'elenco soci della Società come titolare del Parte_1 Parte_1
100% delle quote sociali di quest'ultima, a fare data dal 12 agosto 2021 ovvero, in subordine, in data
14 dicembre 2021, in sostituzione di e ; Controparte_1 Controparte_3
F) ordinare a di consentire esclusivamente a Parte_1 [...]
a fare data dal 12 agosto 2021 ovvero, in subordine, in data 14 dicembre 2021, Parte_1
l'esercizio di tutti i diritti sociali, amministrativi e patrimoniali, inerenti alla partecipazione sociale del
100% nel capitale di in luogo dei precedenti titolari Parte_1 [...]
e ; CP_1 Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
G) Dato atto che è pronta a corrispondere a Parte_1 [...]
e il Prezzo dell'Opzione di IS di cui al punto 9.3. CP_1 Controparte_3 dell'Accordo Quadro del 18 aprile 2018, come già offerto, e da liquidarsi così come previsto dal punto
4.2 (i) dell'Accordo Quadro nella somma di € 2.650.000,00 da cui detrarre l'eventuale indebitamento della e gli eventuali finanziamenti soci risultanti dalla contabilità di Parte_1 quest'ultima alla data in cui avverrà l'iscrizione di Parte_1 nell'elenco soci della Società ome titolare del 100% delle quote sociali Parte_1
di quest'ultima in sostituzione di e ; Controparte_1 Controparte_3 emanare sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., condizionata al pagamento del Prezzo dell'Opzione di IS, del trasferimento, rispettivamente, delle partecipazioni sociali di
[...]
(pari al 70% del capitale di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
(pari al 30% del capitale di in favore di CP_3 Parte_1 [...]
Parte_1
H) ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di iscrivere nel registro delle imprese la sentenza e a iscrivere nell'elenco soci della Parte_1
Società come titolare del 100% delle quote sociali di quest'ultima, a Parte_1
fare data dalla pubblicazione della sentenza;
I) ordinare a di consentire esclusivamente a Parte_1 [...]
a fare data dalla pubblicazione della sentenza, l'esercizio di tutti i diritti Parte_1
sociali, amministrativi e patrimoniali, inerenti alla partecipazione sociale del 100% nel capitale di
pagina 3 di 16 in luogo dei precedenti titolari e Parte_1 Controparte_1
; Controparte_3
Previa successiva istruttoria:
IN OGNI CASO
L) condannare e , in solido tra loro e/o Controparte_1 Controparte_3
ciascuno per quanto di ragione, a risarcire a ogni Parte_1 pregiudizio derivato a quest'ultima dal ritardo nel trasferimento della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sulla quota del 100% del capitale di e dalla conseguente Parte_1 impossibilità e/o ritardo nel dare impulso alla costruzione del progetto eolico “ Controparte_4
”, nella misura da determinarsi in corso di causa e, occorrendo, anche equitativamente ai
[...] sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa».
CONCLUSIONI CONVENUTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria o accertamento, in via principale
- rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi di cancellare
l'iscrizione nel Registro medesimo della citazione introduttiva del presente giudizio, effettuata con comunicazione del 25 maggio 2022, prot. n. 273731/2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata
- nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare
[...]
a pagare, a titolo di prezzo previsto dall'art.
9.3 dell'Accordo Quadro, a Parte_1
un importo pari a Euro 1.472.669,26 (o quel diverso importo che sarà Controparte_1 determinato all'esito del giudizio) e a un importo pari a Euro 631.143,97 (o Controparte_3 quel diverso importo che sarà determinato all'esito del giudizio), oltre interessi di mora nella misura di legge e rivalutazione monetaria in base all'indice Istat FOI dal dì del dovuto al saldo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso
pagina 4 di 16 - con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili.
1. Le vicende processuali
(di seguito solo ) con atto di citazione depositato in data Parte_1 Pt_1
6.5.2022, ha convenuto in giudizio (appartenente all'omonimo gruppo Controparte_1 CP_1 operante a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, di seguito solo ) CP_1 [...]
(affiliata tedesca della prima, di seguito solo ”) e (di CP_3 CP_3 Parte_1 seguito ) al fine di ottenere l'accertamento del valido esercizio di opzione call del 100% Parte_1
delle partecipazioni detenute dalle prime due convenute nella Società ed il relativo trasferimento a proprio favore.
L'attrice ha premesso di avere ceduto, in data 18.4.2021 con un Accordo Quadro, le partecipazioni sociali da essa detenute a favore di e in qualità di cessionarie rispettivamente del 70% CP_1 CP_3
e del 30% delle quote di NO, quest'ultima società “veicolo” titolare del progetto eolico denominato ”, avente ad oggetto l'installazione di undici aerogeneratori per Controparte_4
una potenza complessiva pari a 41,55 MW da realizzarsi in Basilicata nel Comune di (il Pt_1
“Progetto Eolico”).
Parte attrice ha sostenuto di avere correttamente esercitato il diritto di opzione call in data 12.8.2021 a seguito dell'asserito verificarsi delle condizioni descritte dal punto 9.3 dell'Accordo Quadro, non essendosi verificata l'aggiudicazione a favore di NO dell'incentivo per il progetto “Monte
Cervaro” e non avendo comunicato NO di avviare la realizzazione anche in assenza dell'incentivo stesso.
Ha lamentato che, a seguito dell'esercizio di tale diritto d'opzione call, le acquirenti si erano rese adempienti rispetto agli obblighi posti a loro carico al fine del ritrasferimento delle azioni.
ha chiesto dunque: Pt_1
a. l'accertamento dell'esercizio del diritto di opzione call del 100% delle partecipazioni sociali di esercitato mediante deposito presso il notaio designato di assegni circolari destinati Parte_1
al pagamento del prezzo;
b. l'accertamento del trasferimento a suo favore delle partecipazioni avvenuto a seguito della comunicazione, recettizia, dell'esercizio del diritto di opzione in data 12.8.2021, con conseguente ordine di iscrizione al Conservatore dei registri delle Imprese;
c. l'accertamento che il corrispettivo per il ri-trasferimento delle quote sociale è costituito dalla pagina 5 di 16 somma di € 2.650.000,00 detratti eventuali indebitamenti della società o finanziamenti soci;
d. di ordinare a di consentire esclusivamente alla società attrice di esercitare Parte_1
tutti i diritti sociali, amministrativi e patrimoniali inerenti alla partecipazione sociale da essa detenuta;
e. in via subordinata, una pronuncia costitutiva, condizionata al pagamento del prezzo dell'opzione di acquisto, con conseguente onere di iscrizione a cura del Conservatore ed esclusivo esercizio dei diritti sociali e patrimoniali a carico di Parte_1
f. in ogni caso, la condanna in solido di e al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento a favore dell'attrice di ogni giorno di pregiudizio derivato dal mancato trasferimento della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sul 100% del capitale di Parte_1
[...]
Si sono costituite con un'unica difesa le due convenute e , chiedendo, in via CP_1 CP_3
principale, il rigetto delle domande attoree ed, in subordine, la condanna al pagamento, a titolo CP_5 di prezzo per il trasferimento delle quote, di un importo pari ad € 1.794.100,80 a favore di e pari CP_1 ad € 631.143,97 a favore di , oltre interessi e rivalutazione. CP_3
Il giudice istruttore, all'udienza del 31.1.2023 ha dichiarato la contumacia di e, Parte_1
senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria, ha successivamente fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28 gennaio 2025.
Con istanza del 10.4.2024 le convenute hanno chiesto una anticipazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni avendo ottenuto la proroga delle relative autorizzazioni- Valutazione
d'Impatto Ambientale, Autorizzazione Unica e Dichiarazione di Pubblica Utilità- fino al 22 novembre
2026 ai fini dell'esecuzione del Progetto Eolico, specificando che:
(a) quanto alla valutazione di impatto ambientale (VIA), con D.M. 240 del 21 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologia aveva prorogato sino al 22 maggio 2024 il termine di validità della stessa.
Con lettera dell'8 aprile 2024 le convenute - usufruendo della facoltà di cui all'art. 10-septies D.L. 21 marzo 2022 n. 21- hanno prorogato tale termine di ulteriori trenta mesi, con la conseguente validità della VIA sino al 22 novembre 2026;
(b) quanto all'Autorizzazione Unica, con Determina Dirigenziale n. 1175 del 25 ottobre 2023 la
Regione Basilicata ha prorogato il termine di fine dei lavori sino al giorno di scadenza della validità della VIA e, quindi, sino al predetto 22 novembre 2026;
(c) quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sempre con la Determina
Dirigenziale di cui alla lettera precedente, la Regione Basilicata ne ha prorogato la validità sino al 4 aprile 2026.
pagina 6 di 16 Il giudice istruttore, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 11.9.2024, ove ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Quanto al perimetro oggettivo della lite: l'accordo quadro del 10.4.2018
operante nel settore energetico, è stata titolare del 100% delle quote sociali di Pt_1 Parte_1 società “veicolo” titolare -quale suo unico asset- del progetto eolico denominato Controparte_4
”, avente ad oggetto l'installazione di undici aerogeneratori per una potenza complessiva pari a
[...]
41,55 MW da realizzarsi in Basilicata nel Comune di (già indicato come il “Progetto Eolico”), Pt_1
(cfr. doc. 1 di parte attrice).
Lo stesso giorno è stato sottoscritto l'atto di cessione (cfr. doc.2 di parte attrice).
Al momento della cessione era titolare di una serie di provvedimenti amministrativi per la Pt_1
costruzione del . CP_6
Si tratta in particolare della:
(i) valutazione di impatto ambientale positiva del 22 maggio 2014 (D.G.R. n. 607/2014, di seguito la “VIA”, doc. 2 di parte convenuta);
(ii) l'autorizzazione unica per la costruzione del parco eolico del 20 giugno 2014 (D.D. n.
585/2014, di seguito l'“Autorizzazione Unica”, doc. 3 di parte convenuta);
(iii) la rideterminazione del termine di validità del Giudizio favorevole di Compatibilità
Ambientale dell'11 settembre 2015 (D.G.R. n. 1159/2015, doc. 4 di parte convenuta);
(iv) l'autorizzazione ad una variante non sostanziale relativa al del 20 ottobre 2016 CP_6
(D.D. n. 220/2016, doc. 5 di parte convenuta);
(v) la proroga del termine per l'avvio e la conclusione dei lavori del 21 marzo 2018 (D.D. n.
292/2018, doc. 6 di parte convenuta).
Come già accennato, con accordo Quadro sottoscritto in data 10.4.2018 ha pattuito la Pt_1
compravendita del 70% delle quote sociali di NO a favore di e del restante 30% a CP_1
favore di , interessate allo sviluppo del progetto eolico. CP_3
Per meglio comprendere l'oggetto della lite, occorre di seguito richiamare le clausole negoziali che vengono in rilievo. Ed in particolare:
• il prezzo dell'operazione è stato definito al punto 4 dell'accordo, parametrato all'incentivo ottenuto ed alle ore equivalenti effettuate per il periodo di riferimento1. 1 “pari all'importo calcolato in base all'Incentivo ed alla rilevazione delle ore equivalenti effettive computate per 60 mesi a partire dal quarto mese di funzionamento operativo dell'Impianto Monte Cervaro (ossia da quando è stato immesso in rete pagina 7 di 16 In particolare, il corrispettivo è stato individuato in via alternativa a seconda dell'ammontare dell'incentivo stesso eventualmente riconosciuto a favore di (cfr. lett. da a) ad f) Parte_1
del punto 4).
Sono state altresì disciplinate le ipotesi in cui nessun incentivo venisse riconosciuto, prevedendo in tal caso una specifica modalità di determinazione del prezzo (cfr. lett. g) ed h) del punto 4)2;
Il contratto prevede insomma una partecipazione dell'attrice ai possibili futuri utili, attraverso due meccanismi un sopraprezzo rispetto al corrispettivo, sia nel caso di assegnazione degli incentivi
(art.
4.1.lett. a-f) sia nel caso di mancata assegnazione degli stessi (art.
4.1. lett- g e h).
A ciò è stato aggiunto l'affidamento dei lavori civili relativi al Piano eolico a favore di una società riferibile all'attrice ( cfr. art .10). Pt_3
• le parti hanno previsto sia una opzione di vendita (put) sia una opzione di acquisto (call), pattuizione che, come noto, normalmente accede ai contratti di cessioni di quote sociali (cfr. cap.
2.9 dell'accordo).
✓ Tali diritti di opzione sono stati sottoposti entrambi a condizione sospensiva, ed in particolare:
(i) Il diritto di opzione put (disciplinato dal punto 9.1) è stato sottoposto alle condizioni sospensive cumulative, formulate negativamente, ossia il non verificarsi dei seguenti eventi, di cui:
a. nel caso in cui il provvedimento di accoglimento dell'istanza di variante AU, dell'istanza di proroga del VIA e dell'istanza di proroga AU non fossero stati ottenuti entro il
10 novembre 2018 (evento futuro ed incerto, condizione
il primo kWh prodotto dall'Impianto) (“il Periodo di Riferimento”) e rilevate dalla produzione fatturata da Parte_1
determinato dalle parti e da queste comunicato a entro 30 giorni successivi al periodo di riferimento”)
[...] CP_1 Pt_1 (cfr. doc.1 parte attrice). 2 (g) “successivamente al 30 settembre 2019, qualora a tale data il Progetto fosse stato aggiudicatario di CP_4 alcun incentivo per l'intera capacità andata in asta, potrà decidere di procedere con la realizzazione Parte_1 dell'impianto anche in assenza di incentivo. In tal caso, il Prezzo sarà determinato sulla base dei paragrafi da (a) a (c) che precedono, ipotizzando un importo del prezzo corrispondente alla riga 50€/MWh della tabella di cui all'articolo (a) che precede, diminuito di € 5.000,00 per ogni MW di potenza (pari a 34 MW, come eventualmente variata ai sensi del successivo paragrafo (h)).” (…) (h) “Successivamente al 30 settembre 2019, qualora a tale data il Progetto fosse stato aggiudicatario di CP_4 alcun incentivo per l'intera capacità andata in asta, le parti e si impegnano a discutere in buona fede delle CP_1 Pt_1 ottimizzazioni del layout per permettere una maggiore competitività del Progetto in asta per l'Incentivo CP_4 preservando comunque la sostenibilità economica dell'investimento ai sensi del piano economico-finanziario per la banca.”;
pagina 8 di 16 mista);
b. nel caso in cui entro il 30 dicembre 2020 (ovvero nell'ipotesi in cui in tale data si fosse ancora in attesa dell'esito di una richiesta di Incentivo ovvero alla data di pubblicazione da parte di GSE S.p.A. dell'esito di tale gara) non fosse risultata aggiudicataria Parte_1 dell'Incentivo per il Progetto (evento futuro CP_4
ed incerto, condizioni mista);
Al verificarsi delle condizioni sospensive -negative- cumulative a) e b)
(ossia se alla data del 30.12.2020 gli acquirenti non hanno ottenuto la proroga delle autorizzazioni oppure se non sono risultate aggiudicatarie dell'incentivo) agli stessi acquirenti è stato attribuito il diritto di opzione put entro 30 giorni dalla verificazione delle stesse. È stato dunque pattuito il diritto delle cessionarie di attendere l'esito dell'asta, ottenendo gli incentivi, per valutare se proseguire nel progetto del , ovvero rivendere le CP_6
partecipazioni.
(ii) Il diritto di opzione call a favore di parte venditrice, disciplinato dal punto 9.3, è stato sottoposto al termine iniziale del 1.8.2021 e subordinato alla condizione sospensiva cumulativa che:
a. non si sia resa aggiudicataria degli Parte_1
incentivi (evento futuro ed incerto, condizione mista);
b. non abbia deciso di avviarne la Parte_1 realizzazione anche in assenza dell'Incentivo (evento futuro ed incerto, condizione potestativa).
✓ entrambi i diritti di opzione, una volta verificatesi le condizioni sospensive, sono stati limitati temporalmente ed in particolare:
- rispetto all'opzione put, l'art.
9.2 prevede un limite temporale di trenta giorni successivi alla data indicata al punto a) -del 10 novembre 2018- e al punto b) -al 30 dicembre 2020-;
- rispetto all'opzione call, l'art.
9.3 parte seconda, contempla come limite temporale i trenta giorni successivi al 30 luglio 2021;
- questi termini sono stati contemplati come rimodulabili, alla luce una lettura pagina 9 di 16 sistematica degli artt. 9.2, 9.3 e dell'art. 9.11: le parti hanno ritenuto la prima data del 30 dicembre 2020 come meramente ipotetica, letteralmente “definita immaginando che a tale data si sia svolta l'ultima asta per l'aggiudicazione dell'incentivo ai sensi dei Nuovi Decreti”.
Nell'ipotesi invece in cui l'ultima asta fosse definita per una data successiva, le parti si sono impegnate a discutere in buona fede una possibile ridefinizione di tale data e conseguentemente delle date previste agli artt.
9.3 e 9.8.3
E ciò in quanto, come sottolineato dalle convenute, al momento della conclusione dell'accordo le parti non erano in grado di conoscere la data dell'ultima asta, essendo stato pubblicato il relativo decreto solo il 4.7.2019 (cfr. doc. 13 di parte convenuta).
3. L'interpretazione del contratto
Ritiene il Collegio che il testo negoziale azionato sia da collocare nell'ambito di una cessione dell'intera partecipazione di una società -NO- con la previsione, consueta di tali tipi di operazioni, di un diritto di opzione call a favore del cedente ed un di opzione put a favore dei cessionari, al verificarsi di determinate condizioni.
Non si verte, dunque, nell'ipotesi di accordo diretto a conseguire gli investimenti necessari, sia in equity
3 (9.1.) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1331 c.c., concede alle parti il diritto CP_7 CP_1 irrevocabile di vendere tutte le quote a , che sarà quindi tenuta, corrispondentemente, ad acquistare le quote CP_7 dalle parti ad un prezzo complessivo pari al prezzo alla data di esecuzione, nel caso in cui: CP_1 a) il provvedimento di accoglimento dell'Istanza di Variante AU, dell'Istanza proroga VIA e dell'Istanza proroga AU non siano stati ottenuti alla data del 10 novembre 2018; b) entro il 30 dicembre 2020 (ovvero se a tale data si fosse in attesa dell'esito di una richiesta di Incentivo da parte di per il Progetto , alla data di pubblicazione da parte di GSE S.p.A. dell'esito di tale gara) Parte_1 CP_4 non risultasse aggiudicataria dell'Incentivo per il Progetto . Parte_1 CP_4 (9.2.) Le parti dovranno esercitare il diritto di opzione di vendita entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di CP_1 cui ai precedenti punti a) e b). La volontà di esercitare il diritto di opzione dovrà essere comunicata da parte delle parti a mediante Raccomandata A.R., anticipata via fax ed email, entro il suddetto termine”. CP_1 CP_7 (9.3.) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1331 c.c., le parti concedono a il diritto CP_1 CP_7 irrevocabile di acquistare tutte le quote delle parti che saranno quindi tenute, corrispondentemente, a vendere le CP_1 quote a , ad un prezzo complessivo pari al “Prezzo alla data di Esecuzione”, nel caso in cui entro il 31 luglio CP_7 2021 (ovvero, se a tale data si fosse in attesa dell'esito di una richiesta di inventivo da parte di per il Parte_1 Progetto , alla data di pubblicazione da parte di GSE S.p.A. dell'esito di tale gara) non CP_4 Parte_1 risultasse aggiudicataria dell'incentivo per il Progetto ovvero non ne abbiano deciso di avviarne la Parte_4 realizzazione anche in assenza dell'Incentivo. dovrà esercitare il diritto di opzione di acquisto entro e non oltre i 30 giorni successivi. La volontà di esercitare il Pt_1 diritto di opzione dovrà essere comunicata da parte di alle parti mediante Raccomandata A.R., CP_7 CP_1 anticipata via fax ed email, entro il suddetto termine.” (…) (9.11.) Le parti prendono atto che la data del 30 dicembre 2020 di cui al precedente articolo 9.1.b) è stata definita immaginando che a tale data si sia svolta l'ultima asta per l'aggiudicazione dell'incentivo ai sensi dei Nuovi Decreti. Qualora l'ultima asta fosse definita per una data successiva, le parti e si impegnano a discutere in CP_1 CP_7 buona fede una possibile ridefinizione di tale data e conseguentemente delle date previste agli artt.
9.3 e 9.8”. pagina 10 di 16 sia in debito, per la realizzazione della centrale terminca eolica attraverso l'alleanza di LF con un importante gruppo tedesco, con facoltà di riacquistare le relative partecipazioni ove le condizioni finanziare della cedente lo avessero consentito.
Invero:
• le convenute hanno acquistato NO al fine evidentemente di completare la fase autorizzativa e realizzare a proprio rischio gli impianti.
Come accennato, il contratto prevedeva una partecipazione ai possibili futuri utili dell'attrice, attraverso i due meccanismi sopra richiamati.
• Ai fini della partecipazione ai bandi pubblici per gli incentivi da parte di e per Parte_1
costruire in tempo utile il parco, le parti hanno previsto che presentasse presso i Parte_1
competenti enti pubblici:
1. una proroga della Valutazione di Impatto Ambientale -VIA, in quanto ormai prossima alla conclusione (art. 3.1);
2. un'istanza di proroga dell'Autorizzazione
Unica, anch'essa in scadenza (art.3.1);
3. una variante del progetto Eolico, relativo al cambio di layout ed all'installazione di meno aerogeneratori più performanti (art. 8.4).
• È stato previsto a favore delle cessionarie un diritto di opzione put ed a favore della cedente un diritto di opzione call, a condizione, in entrambi i casi, che gli incentivi non fossero stati conseguiti e che NO non decidesse di procedere alla realizzazione del Parco Eolico anche senza incentivi.
Sul punto, l'avere previsto l'opzione put e quella call non in una dinamica per così dire simultanea, ma una a monte e la seconda a valle consente di comprendere quale fosse la reale dinamica sottesa.
• Inoltre, l'impegno a ridiscutere una nuova scansione temporale dei diritti d'opzione cristallizzato dal punto 9.11. va ritenuto un preciso e reciproco obbligo contrattuale, non potendo essere attribuito altro significato giuridico alla locuzione inserita nel negozio, che rende ancora più chiara la ratio sottesa all'operazione: l'interpretazione fornita da parte attrice non consente di interpretare in modo coerente tale disposizione, centrale invece nella dinamica negoziale, diretta a consentire agli acquirenti di valutare, all'esito delle gare sugli incentivi, se esercitare o meno a monte l'opzione put.
4. L'interpretazione delle clausole azionate
Il Collegio, avvalendosi dei consueti criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e s.s., con particolare riguardo all'intenzione dei contraenti -comprensiva del comportamento complessivo dagli stessi tenuto sin dalla fase di formazione che a seguito della conclusione del contratto-, al raccordo sistematico tra le pagina 11 di 16 clausole del contratto -in chiave teleologica- ed alla buona fede -quale insieme di regole comportamentali di lealtà e correttezza- ritiene che:
1. il diritto dell'opzione put può ritenersi consumato solo dopo che si siano verificate le due condizioni sospensive e scaduto il termine di 30 giorni dopo il loro avveramento;
2. all'esercizio del diritto di opzione put è stato posto un termine finale anteriore al sorgere del diritto di esercitare l'opzione call, alla quale è stato posto un corrispondente termine iniziale.
Nell'ipotesi di mancato avveramento delle due condizioni, entrambe le parti si sono obbligate a rinegoziare -in avanti- i termini.
Questa interpretazione è peraltro conforme alla causa in concreto del contratto che non è di finanziamento -come asserito da parte attrice- ma è diretta all'esecuzione del progetto -come del resto dimostrato dalle convenute- e ciò stante l'interpretazione sistematica del contratto e la condotta delle parti.
5. La concreta modulazione del rapporto negoziale
Nel caso in esame, non è contestato che le condizioni sospensive prevista dall'art.
9.1 a cui è sottoposta l'efficacia del diritto di opzione put non si siano verificate e non sia dunque ancora scaduto il successivo termine di 30 giorni di cui al punto sub.
9.2. entro il quale esercitare il diritto di opzione stesso.
Invero:
a. entro il 18 novembre 2018 non si è verificato l'evento -futuro ed incerto- sub. lett. a), parte attrice non aveva ancora ricevuto il provvedimento di accoglimento delle istanze di proroga delle autorizzazioni e non aveva, pertanto, ancora partecipato alle gare di cui al punto b) il cui esito favorevole è stato dedotto con condizione:
• La proroga di VIA -il cui termine era fissato per il 25.5.2019 è stata ottenuta, dopo un complesso iter seguito da e di cui si dà conti Parte_1
agli atti- solo il 21.6.2022 con DM 240/2022 che ha prorogato di 60 mesi il termine di validità della VIA stessa (cfr. doc. 9 di parte convenuta), ora ulteriormente prorogato fino al 22.11.2026 (come specificato dalle convenute negli scritti difensivi finali);
• Parte convenuta ha documentato di essersi attivita tempestivamente per ottenere le relaive autorizzaioni presso le competenti autorità.
E sul punto, la doglianza dell'attrice secondo la quale le controparti non avrebbero rispettato il termine del 20.4.2018 preccritto dalla disposizione di pagina 12 di 16 cui al punto 8.4. dell'Accordo Quadro per il deposito dell'istanza di variante relativa al layout con 10 aerogeneratori in luogo degli originari 12) è tardiva, essendo stata sollevata solo negli scritti difensivi finali.
b. Entro il 30 dicembre 2020 a valle, non si è verificata la condizione sospensiva sub. lett. b), temporalmente e logicamente subordinata all'efficacia della condizione a), ossia la partecipazione all'ultima asta di NO e la non aggiudicazione.
Infatti:
• NO non aveva avuto la possibilità di partecipare alle aste per gli incentivi di cui al Decreto Del Ministero dello Sviluppo Economico del 4.7.2019 FER
1(cfr. doc. 12 di parte convenuta) (e successivi) non essendo provvista delle autorizzazioni in corso di validità ed in particolare della autorizzazione unica
(“cfr. art. 3 comma 5, lett. a Decreto FER1 che prescrive, ai fini della partecipazione all'asta, dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011);
• L'ultima asta non era stata ancora espletata, considerato che quella all'epoca bandita, per il 30 settembre 2021, contemplava quale termine finale per il 30 ottobre 2021, mentre l'ultima si è tenuta solo il 30.10.2022.
L'attuale pendenza delle condizioni alla data del 30.12.2020 ha reso efficace la clausola n. 9.11, che obbliga le parti a definire in buona fede un nuovo termine finale per esercitare il diritto di opzione put: le convenute il successivo 28 luglio 2021 avvalendosene hanno chiesto a parte attrice di rinegoziare, in buona fede, il termine per l'Ultima Asta e conseguentemente le date previste dagli articoli 9.3 e 9.8 dell'Accordo Quadro (cfr. doc.6 parte attrice).
Parte attrice ha giudicato tardiva tale richiesta, ritenendo spirato il termine per esercitare il diritto di opzione put e dichiarando, a sua volta, di esercitare l'opzione call.
Ritiene tuttavia il Collegio che il diritto di opzione call non si ancora venuto ad esistenza in quanto sospensivamente condizionato cumulativamente al fatto che:
a. NO non si sia resa aggiudicataria degli incentivi. Infatti:
- NO non aveva avuto la possibilità di partecipare alle aste per gli incentivi di cui al
Decreto Del Ministero dello Sviluppo Economico del 4.7.2019 FER 1(cfr. doc. 12 di parte convenuta) (e successivi) non essendo provvista delle autorizzazioni in corso di validità ed in particolare della autorizzazione unica (“cfr. art. 3 comma 5, lett a Decreto FER1 che
pagina 13 di 16 prescrive, ai fini della partecipazione all'asta, dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011);
- non erano ancora state ancora espletate le gare in corso (l'unica bandita era quella del
30.9.2021, con termine finale del 30.9.2022) a questa ne sono seguite altre nel corso del
2022 (cfr. doc. 13 delle convenute)
b. non abbia deciso di avviarne la realizzazione anche in assenza dell'Incentivo. Parte_1
La condizione sospensiva sub a) è tuttavia ancora pendente non essendosi tenuta l'ultima aggiudicazione e non essendo quindi ancora possibile conoscerne l'esito.
Invero, le società convenute hanno allegato di essersi attivate per ottenere i provvedimenti amministrativi necessari per partecipare alla gara in oggetto, senza aver ottenuto tempestivi riscontri
(cfr. doc. 16 parte convenuta).
Dunque, anche la condizione sospensiva sub b) è attualmente pendente, seppure già la stessa società abbia dichiarato di intendere procedere anche senza incentivi.
Peraltro, le convenute, come sopra esposto, hanno dato atto, nel corso del giudizio, della sopravvenienza delle autorizzazioni funzionali alla partecipazione alla gara di appalto, presupposto per l'esercizio delle opzioni sospensive qui azionate4 ed elementi idonei a manifestare la volontà -degli acquirenti- di proseguire l'iter per l'ottenimento dei titoli amministrativi volti alla realizzazione dell'impianto eolico, dando peraltro conto di voler realizzare il progetto anche in assenza di incentivi.
La dinamica negoziale ha avuto un ulteriore sviluppo giacchè le cessionarie -si rammenta titolari del
100% di hanno espresso la volontà di procedere alla realizzazione dell'Impianto anche Parte_1
senza gli incentivi.
I competenti enti allo scopo preposti hanno nel frattempo rilasciato le relative autorizzazioni, specificando che:
(a) quanto alla valutazione di impatto ambientale (VIA), con D.M. 240 del 21 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologia aveva prorogato sino al 22 maggio 2024 il termine di validità della stessa.
Con lettera dell'8 aprile 2024 le convenute - usufruendo della facoltà di cui all'art. 10-septies D.L. 21 marzo 2022 n. 21- hanno prorogato tale termine di ulteriori trenta mesi, con la conseguenza validità della VIA sino al 22 novembre 2026;
(b) quanto all'Autorizzazione Unica, con Determina Dirigenziale n. 1175 del 25 ottobre la Regione
Basilicata ha prorogato il termine di fine dei lavori sino al giorno di scadenza della validità della VIA e, quindi, sino al predetto 22 novembre 2026;
(c) quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sempre con la Determina
Dirigenziale di cui alla lettera precedente, la Regione Basilicata ne ha prorogato la validità sino al 4 aprile 2026.
6. (segue) Le considerazioni dell'Ufficio
Ciò posto, tenuto conto dell'interpretazione del contratto e della scansione temporale del rapporto, come sopra esposto, il Collegio osserva quanto segue.
La domanda formulata da volta all'accertamento dell'efficacia dell'esercizio dell'opzione call Pt_1
nei confronti delle convenute, è infondata.
Invero, il diritto di opzione put non può dirsi spirato entro la data dei trenta giorni successivi al 30 dicembre 2020, giacchè tale data deve essere rinegoziata in buona fede ai sensi dell'art.
9.11 non essendosi ancora realizzate le condizioni sospensive dalla cui verificazione scatta il termine per esercitare l'opzione.
A valle, dunque, non è ancora diventato efficace il diritto di opzione call previsto dal punto 9.3 perché non si sono verificate le condizioni sospensive con conseguente onere per le parti di rinegoziazione dei termini.
7. Il comando giudiziale
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di parte attrice va rigettata.
Va dato altresì atto che a cura della parte interessata la presente sentenza è iscrivibile -secondo l'orientamento del Giudice del Registro di questo Ufficio che il Collegio condivide, in relazione agli artt. 1188 e 2470 c.c.- presso il competente Registro delle Imprese, ove è stata annotata a citazione introduttiva del presente giudizio (cfr. comunicazione del 25 maggio 2022, prot. n. 273731/2022 (cfr. doc. 1 delle convenute).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice alla luce del valore della lite e sono liquidate d'ufficio, non essendo stata depositata la relativa nota spesa, secondo i valori medi, tenuto conto delle questioni trattate e della rapida scansione del giudizio.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Sezione XV civile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei Parte_1
confronti di e , con atto di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
citazione depositato in data 6.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande promosse da Parte_1
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 [...]
e delle spese di lite, che si liquidano in € 5.900,00, oltre spese Controparte_1 Controparte_3
forfettarie (15%), IVA e CPA e spese di registrazione come per legge;
3. dà atto che la presente sentenza è iscrivibile, a cura della parte interessata, nel competente Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.
Così deciso in Milano, il 19 dicembre 2024
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice istruttore
Alima Zana
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 (a) quanto alla VIA, con D.M. 240 del 21 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologia aveva prorogato sino al 22 maggio 2024 il termine di validità della stessa. Con lettera dell'8 aprile 2024 le convenute - usufruendo della facoltà di cui all'art. 10-septies D.L. 21 marzo 2022 n. 21- hanno prorogato tale termine di ulteriori trenta mesi, con la conseguenza validità della VIA sino al 22 novembre 2026; (b) quanto all'Autorizzazione Unica, con Determina Dirigenziale n. 1175 del 25 ottobre la Regione Basilicata ha prorogato il termine di fine dei lavori sino al giorno di scadenza della validità della VIA e, quindi, sino al predetto 22 novembre 2026;
(c) quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sempre con la Determina Dirigenziale di cui alla lettera precedente, la Regione Basilicata ne ha prorogato la validità sino al 4 aprile 2026. pagina 14 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Amina Simonetti Presidente dott.ssa Daniela Marconi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17687/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. D'AMELIO ANTONELLA e Parte_1 dell'avv. MUSACCHIO GIUSEPPE PIO
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. CAMPANA ANDREA Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. CAMPANA ANDREA Controparte_2
RINNOVABILI contumace Parte_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 11.9.2024 mediante scambio di note di trattazione scritta.
CONCLUSIONI ATTORE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare:
pagina 1 di 16 «PRELIMINARMENTE dichiarare la nullità per indeterminatezza del quantum della domanda subordinata di controparte di pagamento del prezzo, per le ragioni già indicate nella memoria 183 n. 1 di questa difesa;
NEL MERITO
Con sentenza parziale da rendersi nell'immediatezza, respingendo ogni domanda avversaria in contrario senso:
A) Accertato che l'attrice ha esercitato in data 12 agosto Parte_1
2021 il diritto di acquisto del 100% delle quote della società che nel Parte_1
registro delle imprese di Milano risultano attualmente nella titolarità rispettivamente di
[...]
per il 70% e di per il 30%; CP_1 Controparte_3 accertato altresì che l'attrice convocava con nota del Parte_1
7.12.2021 e a comparire in data 14 Controparte_1 Controparte_3
dicembre 2021 dinanzi al notaio di Potenza per procedere alla stipula in forma Persona_1
autentica del trasferimento 100% delle quote della società in favore di Parte_1
Pt_1 Parte_1 accertato che l'attrice ha fatto regolare offerta del Prezzo Parte_1 dell'Opzione di IS (dal quale detrarre l'eventuale indebitamento ed eventuali finanziamenti secondo la formula convenuta al punto 4.2 (i) dell'Accordo Quadro) mediante deposito presso il suddetto notaio degli assegni circolari emessi in favore della e della Controparte_1
per l'importo complessivo “lordo” di € 2.650.000,00; Controparte_3
IN PRINCIPALITA'
B) Dichiarare con sentenza che, mediante l'esercizio del diritto di opzione ex art. 1331 c.c. di cui al punto 9.3. dell'Accordo Quadro del 18 aprile 2018, avvenuto mediante comunicazione recettizia indirizzata in data 12 agosto 2021 da a Parte_1 [...]
e e da queste ultime ricevuto in pari data, si è verificato il CP_1 Controparte_3
trasferimento inter partes delle partecipazioni già detenute da e Controparte_1
con effetto immediato in data 12 agosto 2021 ovvero, in subordine, in Controparte_3
data 14 dicembre 2021;
C) accertare e dare atto che il corrispettivo del trasferimento in favore di
[...] per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al punto 9.3 dell'Accordo Parte_1
Quadro del 18 aprile 2018 è costituito, così come previsto dal punto 4.2 (i) dell'Accordo Quadro, dalla somma di € 2.650.000,00 da cui detrarre l'eventuale indebitamento della Parte_1
e gli eventuali finanziamenti soci risultanti dalla contabilità di quest'ultima alla data
[...]
pagina 2 di 16 in cui avverrà l'iscrizione di nell'elenco soci della Parte_1 [...] come titolare del 100% delle quote sociali di quest'ultima in Parte_2
sostituzione di e ; Controparte_1 Controparte_3
E) ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di iscrivere
[...] nell'elenco soci della Società come titolare del Parte_1 Parte_1
100% delle quote sociali di quest'ultima, a fare data dal 12 agosto 2021 ovvero, in subordine, in data
14 dicembre 2021, in sostituzione di e ; Controparte_1 Controparte_3
F) ordinare a di consentire esclusivamente a Parte_1 [...]
a fare data dal 12 agosto 2021 ovvero, in subordine, in data 14 dicembre 2021, Parte_1
l'esercizio di tutti i diritti sociali, amministrativi e patrimoniali, inerenti alla partecipazione sociale del
100% nel capitale di in luogo dei precedenti titolari Parte_1 [...]
e ; CP_1 Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
G) Dato atto che è pronta a corrispondere a Parte_1 [...]
e il Prezzo dell'Opzione di IS di cui al punto 9.3. CP_1 Controparte_3 dell'Accordo Quadro del 18 aprile 2018, come già offerto, e da liquidarsi così come previsto dal punto
4.2 (i) dell'Accordo Quadro nella somma di € 2.650.000,00 da cui detrarre l'eventuale indebitamento della e gli eventuali finanziamenti soci risultanti dalla contabilità di Parte_1 quest'ultima alla data in cui avverrà l'iscrizione di Parte_1 nell'elenco soci della Società ome titolare del 100% delle quote sociali Parte_1
di quest'ultima in sostituzione di e ; Controparte_1 Controparte_3 emanare sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., condizionata al pagamento del Prezzo dell'Opzione di IS, del trasferimento, rispettivamente, delle partecipazioni sociali di
[...]
(pari al 70% del capitale di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
(pari al 30% del capitale di in favore di CP_3 Parte_1 [...]
Parte_1
H) ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di iscrivere nel registro delle imprese la sentenza e a iscrivere nell'elenco soci della Parte_1
Società come titolare del 100% delle quote sociali di quest'ultima, a Parte_1
fare data dalla pubblicazione della sentenza;
I) ordinare a di consentire esclusivamente a Parte_1 [...]
a fare data dalla pubblicazione della sentenza, l'esercizio di tutti i diritti Parte_1
sociali, amministrativi e patrimoniali, inerenti alla partecipazione sociale del 100% nel capitale di
pagina 3 di 16 in luogo dei precedenti titolari e Parte_1 Controparte_1
; Controparte_3
Previa successiva istruttoria:
IN OGNI CASO
L) condannare e , in solido tra loro e/o Controparte_1 Controparte_3
ciascuno per quanto di ragione, a risarcire a ogni Parte_1 pregiudizio derivato a quest'ultima dal ritardo nel trasferimento della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sulla quota del 100% del capitale di e dalla conseguente Parte_1 impossibilità e/o ritardo nel dare impulso alla costruzione del progetto eolico “ Controparte_4
”, nella misura da determinarsi in corso di causa e, occorrendo, anche equitativamente ai
[...] sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa».
CONCLUSIONI CONVENUTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria o accertamento, in via principale
- rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi di cancellare
l'iscrizione nel Registro medesimo della citazione introduttiva del presente giudizio, effettuata con comunicazione del 25 maggio 2022, prot. n. 273731/2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata
- nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare
[...]
a pagare, a titolo di prezzo previsto dall'art.
9.3 dell'Accordo Quadro, a Parte_1
un importo pari a Euro 1.472.669,26 (o quel diverso importo che sarà Controparte_1 determinato all'esito del giudizio) e a un importo pari a Euro 631.143,97 (o Controparte_3 quel diverso importo che sarà determinato all'esito del giudizio), oltre interessi di mora nella misura di legge e rivalutazione monetaria in base all'indice Istat FOI dal dì del dovuto al saldo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso
pagina 4 di 16 - con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili.
1. Le vicende processuali
(di seguito solo ) con atto di citazione depositato in data Parte_1 Pt_1
6.5.2022, ha convenuto in giudizio (appartenente all'omonimo gruppo Controparte_1 CP_1 operante a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, di seguito solo ) CP_1 [...]
(affiliata tedesca della prima, di seguito solo ”) e (di CP_3 CP_3 Parte_1 seguito ) al fine di ottenere l'accertamento del valido esercizio di opzione call del 100% Parte_1
delle partecipazioni detenute dalle prime due convenute nella Società ed il relativo trasferimento a proprio favore.
L'attrice ha premesso di avere ceduto, in data 18.4.2021 con un Accordo Quadro, le partecipazioni sociali da essa detenute a favore di e in qualità di cessionarie rispettivamente del 70% CP_1 CP_3
e del 30% delle quote di NO, quest'ultima società “veicolo” titolare del progetto eolico denominato ”, avente ad oggetto l'installazione di undici aerogeneratori per Controparte_4
una potenza complessiva pari a 41,55 MW da realizzarsi in Basilicata nel Comune di (il Pt_1
“Progetto Eolico”).
Parte attrice ha sostenuto di avere correttamente esercitato il diritto di opzione call in data 12.8.2021 a seguito dell'asserito verificarsi delle condizioni descritte dal punto 9.3 dell'Accordo Quadro, non essendosi verificata l'aggiudicazione a favore di NO dell'incentivo per il progetto “Monte
Cervaro” e non avendo comunicato NO di avviare la realizzazione anche in assenza dell'incentivo stesso.
Ha lamentato che, a seguito dell'esercizio di tale diritto d'opzione call, le acquirenti si erano rese adempienti rispetto agli obblighi posti a loro carico al fine del ritrasferimento delle azioni.
ha chiesto dunque: Pt_1
a. l'accertamento dell'esercizio del diritto di opzione call del 100% delle partecipazioni sociali di esercitato mediante deposito presso il notaio designato di assegni circolari destinati Parte_1
al pagamento del prezzo;
b. l'accertamento del trasferimento a suo favore delle partecipazioni avvenuto a seguito della comunicazione, recettizia, dell'esercizio del diritto di opzione in data 12.8.2021, con conseguente ordine di iscrizione al Conservatore dei registri delle Imprese;
c. l'accertamento che il corrispettivo per il ri-trasferimento delle quote sociale è costituito dalla pagina 5 di 16 somma di € 2.650.000,00 detratti eventuali indebitamenti della società o finanziamenti soci;
d. di ordinare a di consentire esclusivamente alla società attrice di esercitare Parte_1
tutti i diritti sociali, amministrativi e patrimoniali inerenti alla partecipazione sociale da essa detenuta;
e. in via subordinata, una pronuncia costitutiva, condizionata al pagamento del prezzo dell'opzione di acquisto, con conseguente onere di iscrizione a cura del Conservatore ed esclusivo esercizio dei diritti sociali e patrimoniali a carico di Parte_1
f. in ogni caso, la condanna in solido di e al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento a favore dell'attrice di ogni giorno di pregiudizio derivato dal mancato trasferimento della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sul 100% del capitale di Parte_1
[...]
Si sono costituite con un'unica difesa le due convenute e , chiedendo, in via CP_1 CP_3
principale, il rigetto delle domande attoree ed, in subordine, la condanna al pagamento, a titolo CP_5 di prezzo per il trasferimento delle quote, di un importo pari ad € 1.794.100,80 a favore di e pari CP_1 ad € 631.143,97 a favore di , oltre interessi e rivalutazione. CP_3
Il giudice istruttore, all'udienza del 31.1.2023 ha dichiarato la contumacia di e, Parte_1
senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria, ha successivamente fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28 gennaio 2025.
Con istanza del 10.4.2024 le convenute hanno chiesto una anticipazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni avendo ottenuto la proroga delle relative autorizzazioni- Valutazione
d'Impatto Ambientale, Autorizzazione Unica e Dichiarazione di Pubblica Utilità- fino al 22 novembre
2026 ai fini dell'esecuzione del Progetto Eolico, specificando che:
(a) quanto alla valutazione di impatto ambientale (VIA), con D.M. 240 del 21 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologia aveva prorogato sino al 22 maggio 2024 il termine di validità della stessa.
Con lettera dell'8 aprile 2024 le convenute - usufruendo della facoltà di cui all'art. 10-septies D.L. 21 marzo 2022 n. 21- hanno prorogato tale termine di ulteriori trenta mesi, con la conseguente validità della VIA sino al 22 novembre 2026;
(b) quanto all'Autorizzazione Unica, con Determina Dirigenziale n. 1175 del 25 ottobre 2023 la
Regione Basilicata ha prorogato il termine di fine dei lavori sino al giorno di scadenza della validità della VIA e, quindi, sino al predetto 22 novembre 2026;
(c) quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sempre con la Determina
Dirigenziale di cui alla lettera precedente, la Regione Basilicata ne ha prorogato la validità sino al 4 aprile 2026.
pagina 6 di 16 Il giudice istruttore, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 11.9.2024, ove ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Quanto al perimetro oggettivo della lite: l'accordo quadro del 10.4.2018
operante nel settore energetico, è stata titolare del 100% delle quote sociali di Pt_1 Parte_1 società “veicolo” titolare -quale suo unico asset- del progetto eolico denominato Controparte_4
”, avente ad oggetto l'installazione di undici aerogeneratori per una potenza complessiva pari a
[...]
41,55 MW da realizzarsi in Basilicata nel Comune di (già indicato come il “Progetto Eolico”), Pt_1
(cfr. doc. 1 di parte attrice).
Lo stesso giorno è stato sottoscritto l'atto di cessione (cfr. doc.2 di parte attrice).
Al momento della cessione era titolare di una serie di provvedimenti amministrativi per la Pt_1
costruzione del . CP_6
Si tratta in particolare della:
(i) valutazione di impatto ambientale positiva del 22 maggio 2014 (D.G.R. n. 607/2014, di seguito la “VIA”, doc. 2 di parte convenuta);
(ii) l'autorizzazione unica per la costruzione del parco eolico del 20 giugno 2014 (D.D. n.
585/2014, di seguito l'“Autorizzazione Unica”, doc. 3 di parte convenuta);
(iii) la rideterminazione del termine di validità del Giudizio favorevole di Compatibilità
Ambientale dell'11 settembre 2015 (D.G.R. n. 1159/2015, doc. 4 di parte convenuta);
(iv) l'autorizzazione ad una variante non sostanziale relativa al del 20 ottobre 2016 CP_6
(D.D. n. 220/2016, doc. 5 di parte convenuta);
(v) la proroga del termine per l'avvio e la conclusione dei lavori del 21 marzo 2018 (D.D. n.
292/2018, doc. 6 di parte convenuta).
Come già accennato, con accordo Quadro sottoscritto in data 10.4.2018 ha pattuito la Pt_1
compravendita del 70% delle quote sociali di NO a favore di e del restante 30% a CP_1
favore di , interessate allo sviluppo del progetto eolico. CP_3
Per meglio comprendere l'oggetto della lite, occorre di seguito richiamare le clausole negoziali che vengono in rilievo. Ed in particolare:
• il prezzo dell'operazione è stato definito al punto 4 dell'accordo, parametrato all'incentivo ottenuto ed alle ore equivalenti effettuate per il periodo di riferimento1. 1 “pari all'importo calcolato in base all'Incentivo ed alla rilevazione delle ore equivalenti effettive computate per 60 mesi a partire dal quarto mese di funzionamento operativo dell'Impianto Monte Cervaro (ossia da quando è stato immesso in rete pagina 7 di 16 In particolare, il corrispettivo è stato individuato in via alternativa a seconda dell'ammontare dell'incentivo stesso eventualmente riconosciuto a favore di (cfr. lett. da a) ad f) Parte_1
del punto 4).
Sono state altresì disciplinate le ipotesi in cui nessun incentivo venisse riconosciuto, prevedendo in tal caso una specifica modalità di determinazione del prezzo (cfr. lett. g) ed h) del punto 4)2;
Il contratto prevede insomma una partecipazione dell'attrice ai possibili futuri utili, attraverso due meccanismi un sopraprezzo rispetto al corrispettivo, sia nel caso di assegnazione degli incentivi
(art.
4.1.lett. a-f) sia nel caso di mancata assegnazione degli stessi (art.
4.1. lett- g e h).
A ciò è stato aggiunto l'affidamento dei lavori civili relativi al Piano eolico a favore di una società riferibile all'attrice ( cfr. art .10). Pt_3
• le parti hanno previsto sia una opzione di vendita (put) sia una opzione di acquisto (call), pattuizione che, come noto, normalmente accede ai contratti di cessioni di quote sociali (cfr. cap.
2.9 dell'accordo).
✓ Tali diritti di opzione sono stati sottoposti entrambi a condizione sospensiva, ed in particolare:
(i) Il diritto di opzione put (disciplinato dal punto 9.1) è stato sottoposto alle condizioni sospensive cumulative, formulate negativamente, ossia il non verificarsi dei seguenti eventi, di cui:
a. nel caso in cui il provvedimento di accoglimento dell'istanza di variante AU, dell'istanza di proroga del VIA e dell'istanza di proroga AU non fossero stati ottenuti entro il
10 novembre 2018 (evento futuro ed incerto, condizione
il primo kWh prodotto dall'Impianto) (“il Periodo di Riferimento”) e rilevate dalla produzione fatturata da Parte_1
determinato dalle parti e da queste comunicato a entro 30 giorni successivi al periodo di riferimento”)
[...] CP_1 Pt_1 (cfr. doc.1 parte attrice). 2 (g) “successivamente al 30 settembre 2019, qualora a tale data il Progetto fosse stato aggiudicatario di CP_4 alcun incentivo per l'intera capacità andata in asta, potrà decidere di procedere con la realizzazione Parte_1 dell'impianto anche in assenza di incentivo. In tal caso, il Prezzo sarà determinato sulla base dei paragrafi da (a) a (c) che precedono, ipotizzando un importo del prezzo corrispondente alla riga 50€/MWh della tabella di cui all'articolo (a) che precede, diminuito di € 5.000,00 per ogni MW di potenza (pari a 34 MW, come eventualmente variata ai sensi del successivo paragrafo (h)).” (…) (h) “Successivamente al 30 settembre 2019, qualora a tale data il Progetto fosse stato aggiudicatario di CP_4 alcun incentivo per l'intera capacità andata in asta, le parti e si impegnano a discutere in buona fede delle CP_1 Pt_1 ottimizzazioni del layout per permettere una maggiore competitività del Progetto in asta per l'Incentivo CP_4 preservando comunque la sostenibilità economica dell'investimento ai sensi del piano economico-finanziario per la banca.”;
pagina 8 di 16 mista);
b. nel caso in cui entro il 30 dicembre 2020 (ovvero nell'ipotesi in cui in tale data si fosse ancora in attesa dell'esito di una richiesta di Incentivo ovvero alla data di pubblicazione da parte di GSE S.p.A. dell'esito di tale gara) non fosse risultata aggiudicataria Parte_1 dell'Incentivo per il Progetto (evento futuro CP_4
ed incerto, condizioni mista);
Al verificarsi delle condizioni sospensive -negative- cumulative a) e b)
(ossia se alla data del 30.12.2020 gli acquirenti non hanno ottenuto la proroga delle autorizzazioni oppure se non sono risultate aggiudicatarie dell'incentivo) agli stessi acquirenti è stato attribuito il diritto di opzione put entro 30 giorni dalla verificazione delle stesse. È stato dunque pattuito il diritto delle cessionarie di attendere l'esito dell'asta, ottenendo gli incentivi, per valutare se proseguire nel progetto del , ovvero rivendere le CP_6
partecipazioni.
(ii) Il diritto di opzione call a favore di parte venditrice, disciplinato dal punto 9.3, è stato sottoposto al termine iniziale del 1.8.2021 e subordinato alla condizione sospensiva cumulativa che:
a. non si sia resa aggiudicataria degli Parte_1
incentivi (evento futuro ed incerto, condizione mista);
b. non abbia deciso di avviarne la Parte_1 realizzazione anche in assenza dell'Incentivo (evento futuro ed incerto, condizione potestativa).
✓ entrambi i diritti di opzione, una volta verificatesi le condizioni sospensive, sono stati limitati temporalmente ed in particolare:
- rispetto all'opzione put, l'art.
9.2 prevede un limite temporale di trenta giorni successivi alla data indicata al punto a) -del 10 novembre 2018- e al punto b) -al 30 dicembre 2020-;
- rispetto all'opzione call, l'art.
9.3 parte seconda, contempla come limite temporale i trenta giorni successivi al 30 luglio 2021;
- questi termini sono stati contemplati come rimodulabili, alla luce una lettura pagina 9 di 16 sistematica degli artt. 9.2, 9.3 e dell'art. 9.11: le parti hanno ritenuto la prima data del 30 dicembre 2020 come meramente ipotetica, letteralmente “definita immaginando che a tale data si sia svolta l'ultima asta per l'aggiudicazione dell'incentivo ai sensi dei Nuovi Decreti”.
Nell'ipotesi invece in cui l'ultima asta fosse definita per una data successiva, le parti si sono impegnate a discutere in buona fede una possibile ridefinizione di tale data e conseguentemente delle date previste agli artt.
9.3 e 9.8.3
E ciò in quanto, come sottolineato dalle convenute, al momento della conclusione dell'accordo le parti non erano in grado di conoscere la data dell'ultima asta, essendo stato pubblicato il relativo decreto solo il 4.7.2019 (cfr. doc. 13 di parte convenuta).
3. L'interpretazione del contratto
Ritiene il Collegio che il testo negoziale azionato sia da collocare nell'ambito di una cessione dell'intera partecipazione di una società -NO- con la previsione, consueta di tali tipi di operazioni, di un diritto di opzione call a favore del cedente ed un di opzione put a favore dei cessionari, al verificarsi di determinate condizioni.
Non si verte, dunque, nell'ipotesi di accordo diretto a conseguire gli investimenti necessari, sia in equity
3 (9.1.) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1331 c.c., concede alle parti il diritto CP_7 CP_1 irrevocabile di vendere tutte le quote a , che sarà quindi tenuta, corrispondentemente, ad acquistare le quote CP_7 dalle parti ad un prezzo complessivo pari al prezzo alla data di esecuzione, nel caso in cui: CP_1 a) il provvedimento di accoglimento dell'Istanza di Variante AU, dell'Istanza proroga VIA e dell'Istanza proroga AU non siano stati ottenuti alla data del 10 novembre 2018; b) entro il 30 dicembre 2020 (ovvero se a tale data si fosse in attesa dell'esito di una richiesta di Incentivo da parte di per il Progetto , alla data di pubblicazione da parte di GSE S.p.A. dell'esito di tale gara) Parte_1 CP_4 non risultasse aggiudicataria dell'Incentivo per il Progetto . Parte_1 CP_4 (9.2.) Le parti dovranno esercitare il diritto di opzione di vendita entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di CP_1 cui ai precedenti punti a) e b). La volontà di esercitare il diritto di opzione dovrà essere comunicata da parte delle parti a mediante Raccomandata A.R., anticipata via fax ed email, entro il suddetto termine”. CP_1 CP_7 (9.3.) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1331 c.c., le parti concedono a il diritto CP_1 CP_7 irrevocabile di acquistare tutte le quote delle parti che saranno quindi tenute, corrispondentemente, a vendere le CP_1 quote a , ad un prezzo complessivo pari al “Prezzo alla data di Esecuzione”, nel caso in cui entro il 31 luglio CP_7 2021 (ovvero, se a tale data si fosse in attesa dell'esito di una richiesta di inventivo da parte di per il Parte_1 Progetto , alla data di pubblicazione da parte di GSE S.p.A. dell'esito di tale gara) non CP_4 Parte_1 risultasse aggiudicataria dell'incentivo per il Progetto ovvero non ne abbiano deciso di avviarne la Parte_4 realizzazione anche in assenza dell'Incentivo. dovrà esercitare il diritto di opzione di acquisto entro e non oltre i 30 giorni successivi. La volontà di esercitare il Pt_1 diritto di opzione dovrà essere comunicata da parte di alle parti mediante Raccomandata A.R., CP_7 CP_1 anticipata via fax ed email, entro il suddetto termine.” (…) (9.11.) Le parti prendono atto che la data del 30 dicembre 2020 di cui al precedente articolo 9.1.b) è stata definita immaginando che a tale data si sia svolta l'ultima asta per l'aggiudicazione dell'incentivo ai sensi dei Nuovi Decreti. Qualora l'ultima asta fosse definita per una data successiva, le parti e si impegnano a discutere in CP_1 CP_7 buona fede una possibile ridefinizione di tale data e conseguentemente delle date previste agli artt.
9.3 e 9.8”. pagina 10 di 16 sia in debito, per la realizzazione della centrale terminca eolica attraverso l'alleanza di LF con un importante gruppo tedesco, con facoltà di riacquistare le relative partecipazioni ove le condizioni finanziare della cedente lo avessero consentito.
Invero:
• le convenute hanno acquistato NO al fine evidentemente di completare la fase autorizzativa e realizzare a proprio rischio gli impianti.
Come accennato, il contratto prevedeva una partecipazione ai possibili futuri utili dell'attrice, attraverso i due meccanismi sopra richiamati.
• Ai fini della partecipazione ai bandi pubblici per gli incentivi da parte di e per Parte_1
costruire in tempo utile il parco, le parti hanno previsto che presentasse presso i Parte_1
competenti enti pubblici:
1. una proroga della Valutazione di Impatto Ambientale -VIA, in quanto ormai prossima alla conclusione (art. 3.1);
2. un'istanza di proroga dell'Autorizzazione
Unica, anch'essa in scadenza (art.3.1);
3. una variante del progetto Eolico, relativo al cambio di layout ed all'installazione di meno aerogeneratori più performanti (art. 8.4).
• È stato previsto a favore delle cessionarie un diritto di opzione put ed a favore della cedente un diritto di opzione call, a condizione, in entrambi i casi, che gli incentivi non fossero stati conseguiti e che NO non decidesse di procedere alla realizzazione del Parco Eolico anche senza incentivi.
Sul punto, l'avere previsto l'opzione put e quella call non in una dinamica per così dire simultanea, ma una a monte e la seconda a valle consente di comprendere quale fosse la reale dinamica sottesa.
• Inoltre, l'impegno a ridiscutere una nuova scansione temporale dei diritti d'opzione cristallizzato dal punto 9.11. va ritenuto un preciso e reciproco obbligo contrattuale, non potendo essere attribuito altro significato giuridico alla locuzione inserita nel negozio, che rende ancora più chiara la ratio sottesa all'operazione: l'interpretazione fornita da parte attrice non consente di interpretare in modo coerente tale disposizione, centrale invece nella dinamica negoziale, diretta a consentire agli acquirenti di valutare, all'esito delle gare sugli incentivi, se esercitare o meno a monte l'opzione put.
4. L'interpretazione delle clausole azionate
Il Collegio, avvalendosi dei consueti criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e s.s., con particolare riguardo all'intenzione dei contraenti -comprensiva del comportamento complessivo dagli stessi tenuto sin dalla fase di formazione che a seguito della conclusione del contratto-, al raccordo sistematico tra le pagina 11 di 16 clausole del contratto -in chiave teleologica- ed alla buona fede -quale insieme di regole comportamentali di lealtà e correttezza- ritiene che:
1. il diritto dell'opzione put può ritenersi consumato solo dopo che si siano verificate le due condizioni sospensive e scaduto il termine di 30 giorni dopo il loro avveramento;
2. all'esercizio del diritto di opzione put è stato posto un termine finale anteriore al sorgere del diritto di esercitare l'opzione call, alla quale è stato posto un corrispondente termine iniziale.
Nell'ipotesi di mancato avveramento delle due condizioni, entrambe le parti si sono obbligate a rinegoziare -in avanti- i termini.
Questa interpretazione è peraltro conforme alla causa in concreto del contratto che non è di finanziamento -come asserito da parte attrice- ma è diretta all'esecuzione del progetto -come del resto dimostrato dalle convenute- e ciò stante l'interpretazione sistematica del contratto e la condotta delle parti.
5. La concreta modulazione del rapporto negoziale
Nel caso in esame, non è contestato che le condizioni sospensive prevista dall'art.
9.1 a cui è sottoposta l'efficacia del diritto di opzione put non si siano verificate e non sia dunque ancora scaduto il successivo termine di 30 giorni di cui al punto sub.
9.2. entro il quale esercitare il diritto di opzione stesso.
Invero:
a. entro il 18 novembre 2018 non si è verificato l'evento -futuro ed incerto- sub. lett. a), parte attrice non aveva ancora ricevuto il provvedimento di accoglimento delle istanze di proroga delle autorizzazioni e non aveva, pertanto, ancora partecipato alle gare di cui al punto b) il cui esito favorevole è stato dedotto con condizione:
• La proroga di VIA -il cui termine era fissato per il 25.5.2019 è stata ottenuta, dopo un complesso iter seguito da e di cui si dà conti Parte_1
agli atti- solo il 21.6.2022 con DM 240/2022 che ha prorogato di 60 mesi il termine di validità della VIA stessa (cfr. doc. 9 di parte convenuta), ora ulteriormente prorogato fino al 22.11.2026 (come specificato dalle convenute negli scritti difensivi finali);
• Parte convenuta ha documentato di essersi attivita tempestivamente per ottenere le relaive autorizzaioni presso le competenti autorità.
E sul punto, la doglianza dell'attrice secondo la quale le controparti non avrebbero rispettato il termine del 20.4.2018 preccritto dalla disposizione di pagina 12 di 16 cui al punto 8.4. dell'Accordo Quadro per il deposito dell'istanza di variante relativa al layout con 10 aerogeneratori in luogo degli originari 12) è tardiva, essendo stata sollevata solo negli scritti difensivi finali.
b. Entro il 30 dicembre 2020 a valle, non si è verificata la condizione sospensiva sub. lett. b), temporalmente e logicamente subordinata all'efficacia della condizione a), ossia la partecipazione all'ultima asta di NO e la non aggiudicazione.
Infatti:
• NO non aveva avuto la possibilità di partecipare alle aste per gli incentivi di cui al Decreto Del Ministero dello Sviluppo Economico del 4.7.2019 FER
1(cfr. doc. 12 di parte convenuta) (e successivi) non essendo provvista delle autorizzazioni in corso di validità ed in particolare della autorizzazione unica
(“cfr. art. 3 comma 5, lett. a Decreto FER1 che prescrive, ai fini della partecipazione all'asta, dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011);
• L'ultima asta non era stata ancora espletata, considerato che quella all'epoca bandita, per il 30 settembre 2021, contemplava quale termine finale per il 30 ottobre 2021, mentre l'ultima si è tenuta solo il 30.10.2022.
L'attuale pendenza delle condizioni alla data del 30.12.2020 ha reso efficace la clausola n. 9.11, che obbliga le parti a definire in buona fede un nuovo termine finale per esercitare il diritto di opzione put: le convenute il successivo 28 luglio 2021 avvalendosene hanno chiesto a parte attrice di rinegoziare, in buona fede, il termine per l'Ultima Asta e conseguentemente le date previste dagli articoli 9.3 e 9.8 dell'Accordo Quadro (cfr. doc.6 parte attrice).
Parte attrice ha giudicato tardiva tale richiesta, ritenendo spirato il termine per esercitare il diritto di opzione put e dichiarando, a sua volta, di esercitare l'opzione call.
Ritiene tuttavia il Collegio che il diritto di opzione call non si ancora venuto ad esistenza in quanto sospensivamente condizionato cumulativamente al fatto che:
a. NO non si sia resa aggiudicataria degli incentivi. Infatti:
- NO non aveva avuto la possibilità di partecipare alle aste per gli incentivi di cui al
Decreto Del Ministero dello Sviluppo Economico del 4.7.2019 FER 1(cfr. doc. 12 di parte convenuta) (e successivi) non essendo provvista delle autorizzazioni in corso di validità ed in particolare della autorizzazione unica (“cfr. art. 3 comma 5, lett a Decreto FER1 che
pagina 13 di 16 prescrive, ai fini della partecipazione all'asta, dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011);
- non erano ancora state ancora espletate le gare in corso (l'unica bandita era quella del
30.9.2021, con termine finale del 30.9.2022) a questa ne sono seguite altre nel corso del
2022 (cfr. doc. 13 delle convenute)
b. non abbia deciso di avviarne la realizzazione anche in assenza dell'Incentivo. Parte_1
La condizione sospensiva sub a) è tuttavia ancora pendente non essendosi tenuta l'ultima aggiudicazione e non essendo quindi ancora possibile conoscerne l'esito.
Invero, le società convenute hanno allegato di essersi attivate per ottenere i provvedimenti amministrativi necessari per partecipare alla gara in oggetto, senza aver ottenuto tempestivi riscontri
(cfr. doc. 16 parte convenuta).
Dunque, anche la condizione sospensiva sub b) è attualmente pendente, seppure già la stessa società abbia dichiarato di intendere procedere anche senza incentivi.
Peraltro, le convenute, come sopra esposto, hanno dato atto, nel corso del giudizio, della sopravvenienza delle autorizzazioni funzionali alla partecipazione alla gara di appalto, presupposto per l'esercizio delle opzioni sospensive qui azionate4 ed elementi idonei a manifestare la volontà -degli acquirenti- di proseguire l'iter per l'ottenimento dei titoli amministrativi volti alla realizzazione dell'impianto eolico, dando peraltro conto di voler realizzare il progetto anche in assenza di incentivi.
La dinamica negoziale ha avuto un ulteriore sviluppo giacchè le cessionarie -si rammenta titolari del
100% di hanno espresso la volontà di procedere alla realizzazione dell'Impianto anche Parte_1
senza gli incentivi.
I competenti enti allo scopo preposti hanno nel frattempo rilasciato le relative autorizzazioni, specificando che:
(a) quanto alla valutazione di impatto ambientale (VIA), con D.M. 240 del 21 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologia aveva prorogato sino al 22 maggio 2024 il termine di validità della stessa.
Con lettera dell'8 aprile 2024 le convenute - usufruendo della facoltà di cui all'art. 10-septies D.L. 21 marzo 2022 n. 21- hanno prorogato tale termine di ulteriori trenta mesi, con la conseguenza validità della VIA sino al 22 novembre 2026;
(b) quanto all'Autorizzazione Unica, con Determina Dirigenziale n. 1175 del 25 ottobre la Regione
Basilicata ha prorogato il termine di fine dei lavori sino al giorno di scadenza della validità della VIA e, quindi, sino al predetto 22 novembre 2026;
(c) quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sempre con la Determina
Dirigenziale di cui alla lettera precedente, la Regione Basilicata ne ha prorogato la validità sino al 4 aprile 2026.
6. (segue) Le considerazioni dell'Ufficio
Ciò posto, tenuto conto dell'interpretazione del contratto e della scansione temporale del rapporto, come sopra esposto, il Collegio osserva quanto segue.
La domanda formulata da volta all'accertamento dell'efficacia dell'esercizio dell'opzione call Pt_1
nei confronti delle convenute, è infondata.
Invero, il diritto di opzione put non può dirsi spirato entro la data dei trenta giorni successivi al 30 dicembre 2020, giacchè tale data deve essere rinegoziata in buona fede ai sensi dell'art.
9.11 non essendosi ancora realizzate le condizioni sospensive dalla cui verificazione scatta il termine per esercitare l'opzione.
A valle, dunque, non è ancora diventato efficace il diritto di opzione call previsto dal punto 9.3 perché non si sono verificate le condizioni sospensive con conseguente onere per le parti di rinegoziazione dei termini.
7. Il comando giudiziale
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di parte attrice va rigettata.
Va dato altresì atto che a cura della parte interessata la presente sentenza è iscrivibile -secondo l'orientamento del Giudice del Registro di questo Ufficio che il Collegio condivide, in relazione agli artt. 1188 e 2470 c.c.- presso il competente Registro delle Imprese, ove è stata annotata a citazione introduttiva del presente giudizio (cfr. comunicazione del 25 maggio 2022, prot. n. 273731/2022 (cfr. doc. 1 delle convenute).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice alla luce del valore della lite e sono liquidate d'ufficio, non essendo stata depositata la relativa nota spesa, secondo i valori medi, tenuto conto delle questioni trattate e della rapida scansione del giudizio.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Sezione XV civile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei Parte_1
confronti di e , con atto di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
citazione depositato in data 6.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande promosse da Parte_1
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 [...]
e delle spese di lite, che si liquidano in € 5.900,00, oltre spese Controparte_1 Controparte_3
forfettarie (15%), IVA e CPA e spese di registrazione come per legge;
3. dà atto che la presente sentenza è iscrivibile, a cura della parte interessata, nel competente Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.
Così deciso in Milano, il 19 dicembre 2024
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice istruttore
Alima Zana
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 (a) quanto alla VIA, con D.M. 240 del 21 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologia aveva prorogato sino al 22 maggio 2024 il termine di validità della stessa. Con lettera dell'8 aprile 2024 le convenute - usufruendo della facoltà di cui all'art. 10-septies D.L. 21 marzo 2022 n. 21- hanno prorogato tale termine di ulteriori trenta mesi, con la conseguenza validità della VIA sino al 22 novembre 2026; (b) quanto all'Autorizzazione Unica, con Determina Dirigenziale n. 1175 del 25 ottobre la Regione Basilicata ha prorogato il termine di fine dei lavori sino al giorno di scadenza della validità della VIA e, quindi, sino al predetto 22 novembre 2026;
(c) quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sempre con la Determina Dirigenziale di cui alla lettera precedente, la Regione Basilicata ne ha prorogato la validità sino al 4 aprile 2026. pagina 14 di 16