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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa CL RI Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 20104/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. RAFFAGLIO PAOLA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. MONETTI MAURIZIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2025)
“1. Pronunciare sentenza dello scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gussago (BS).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Gussago (BS) alla via Don Bortolo Cotti n.47 a favore di con tutti gli arredi. CP_1
3. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno di divorzio, che non viene quindi richiesto da nessuna delle parti;
4. Darsi atto che con l'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente atto entrambi i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro
5. I ricorrenti dichiarano inoltre di non aver reciprocamente nulla da contestarsi in ordine alla violazione dei diritti e doveri nascenti dalla norma di cui all'art.143 c.c.
6. Con l'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente atto, i ricorrenti rinunciano sin da ora all'impugnazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31.5.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Borgosatollo (BS) al n. 12, parte II, serie C, anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 554/2025 pubblicata in data 3.5.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa le spese di lite.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
CL RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa CL RI Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 20104/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. RAFFAGLIO PAOLA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. MONETTI MAURIZIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2025)
“1. Pronunciare sentenza dello scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gussago (BS).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Gussago (BS) alla via Don Bortolo Cotti n.47 a favore di con tutti gli arredi. CP_1
3. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno di divorzio, che non viene quindi richiesto da nessuna delle parti;
4. Darsi atto che con l'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente atto entrambi i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro
5. I ricorrenti dichiarano inoltre di non aver reciprocamente nulla da contestarsi in ordine alla violazione dei diritti e doveri nascenti dalla norma di cui all'art.143 c.c.
6. Con l'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente atto, i ricorrenti rinunciano sin da ora all'impugnazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31.5.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Borgosatollo (BS) al n. 12, parte II, serie C, anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 554/2025 pubblicata in data 3.5.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa le spese di lite.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
CL RI