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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 20/01/2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n.
3348 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Sarino Melissari, C.F._1
appellante nei confronti di
(P.I. Controparte_1
, C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Percacciuolo, appellata nonché
(già Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore dott. , rappesentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Anna Romeo, appellata
Sono presenti l'avv. NATALINA LACAMERA, per delega dell'avv.
SARINO MELISSARI, per parte appellante, l'avv. CATERINA PITASI,
1 per delega dell'avv. DANIELE PERCACCIUOLO, per l'appellata
[...]
e l'avv. ANNA ROMEO per la _1 Controparte_4
.
[...]
L'avv. LACAMERA precisa le conclusioni riportandosi all'atto di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'avv. PITASI così precisa le conclusioni: si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, agli atti difensivi ed alle note da ultimo depositate e chiede il rigetto dell'appello.
L'avv. ROMEO precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed alla memoria da ultimo depositata.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 12.15, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3348/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e decisa all'udienza del 20/01/2025, promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Sarino Melissari, C.F._1
appellante nei confronti di
(P.I. Controparte_1
, C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Percacciuolo, appellata nonché
(già Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore dott. , rappesentata e difesa dall'avv. Controparte_3
3 Anna Romeo, appellata
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 853/2023 del 05.05.2023, depositata in cancelleria in data 16.05.2023 e non notificata, il Giudice di Pace di ha Controparte_2
accolto la domanda proposta ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. da
[...]
e per l'effetto ha condannato la convenuta al Parte_1 _1
risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in €1.250,00 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, liquidate in €65,00 per fase di studio, €65,00 per fase introduttiva, €65,00 per fase istruttoria e €135,00 per fase decisoria oltre I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha, infine, rigettato la domanda di manleva spiegata dall nei confronti della terza chiamata e condannato l a _1 _1
pagare le spese processuali in favore della Controparte_2
[...]
§2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione depositato telematicamente il 28.12.2023, ha proposto Parte_1
appello, affidandosi ad un unico motivo e chiedendo di “riformare parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_5
tempore alla refusione delle competenze di lite da rideterminarsi anche sulla base dello scaglione di valore di riferimento, oltre rimborso spese generali IVA e CPA e spese vive di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, come per legge e distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Sarino Melissari il quale ne ha fatto richiesta ed ha reso l'apposita
4 dichiarazione di legge;
il tutto da intendersi sempre e comunque proposto entro i limiti di competenza del Giudice di Pace; di condannare, inoltre, la controparte al pagamento di “spese, competenze del presente grado di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del … Procuratore antistatario”.
§3. Si è costituita in giudizio l resistendo al gravame e _1
chiedendo, in via preliminare, di “accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello promosso con ogni effetto ed onere inclusa la condanna al pagamento delle spese, diritti e competenze processuali”; in subordine,
“nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di improcedibilità dell'appello promosso, …, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con ogni effetto ed onere inclusa la condanna al pagamento delle spese, diritti e competenze del giudizio”.
§4. Si è costituita in giudizio anche la Controparte_2
(già ), deducendo che
[...] Controparte_4
“l'unico motivo di appello riguarda la condanna alle spese nei confronti della sola convenuta e che dunque “nessuna domanda è stata _1
avanzata nei confronti della ”. Ha, ad ogni modo, Controparte_4
assunto l'infondatezza del gravame e chiesto di rigettarlo “e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 853/2023, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
in data 05.05.2023, depositata in data 16.05.2023 e resa pubblica CP_2
in pari data, nel procedimento n. 197/2019 R.G.”, e condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
§5. Discussa la causa all'udienza odierna, la stessa viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi.
5 §6. L ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità _1
dell'appello proposto da perché tardivamente Parte_1
iscritto a ruolo, in violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.
Precisamente, ad avviso dell essendo stato l'atto di citazione _1
notificato, a mezzo pec, in data 18.12.2023, l'iscrizione a ruolo dell'appello sarebbe dovuta avvenire entro il 28.12.2023, ovvero entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'impugnazione.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, a fronte della notifica dell'atto di citazione in appello all' ed alla , _1 Controparte_4
mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata, in data 18 dicembre 2023 (dalla casella pec Email_1
agli indirizzi pec e Email_2
, l'iscrizione della causa a ruolo è Em_3 Email_4 Email_5
stata effettuata in data 28 dicembre 2023, ossia nel rispetto dei termini e delle forme di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ancorché l'atto risulti accettato dalla cancelleria il giorno seguente, ovvero il 29 dicembre 2023.
Com'è noto, “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, …, così che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza…” (cfr. Cass. n. 31592 del 2023; Cass. n. 32296 del
2023; Cass. n. 32287 del 2023)
Si tratta, difatti, di un procedimento a formazione progressiva, che si articola nei seguenti passaggi: 1) il depositante invia il messaggio di posta
6 elettronica certificata;
2) il gestore PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione e invia il messaggio al gestore PEC del Ministero della
Giustizia; 3) il gestore PEC del Ministero della Giustizia restituisce la ricevuta di avvenuta consegna;
4) il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio PEC e verifica che il depositante si trovi su ReGIndE ed effettua i controlli automatici formali;
5) l'esito dei controlli formali è comunicato tramite PEC al depositante;
6) il gestore dei servizi telematici recupera le
PEC di accettazione e consegna e le salva nel fascicolo del procedimento;
7) il cancelliere accetta manualmente il deposito dell'atto; 8) il gestore dei servizi telematici invia una PEC al depositante e recupera l'accettazione e la consegna e le salva nel fascicolo informatico.
Il depositante riceve, perciò, quattro PEC: i) la prima di accettazione;
ii) la seconda di avvenuta consegna;
iii) la terza di esito dei controlli automatici;
iv) la quarta di esito controlli automatici da parte della cancelleria.
Ora, in precedenza, l'art. 16-bis del d.l. 179/2012 stabiliva che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda PEC). Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza».
Tale disposizione è stata recentemente sostituita dall'art. 196- sexies disp. att. c.p.c. il quale dispone testualmente che «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza».
7 In altre parole, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente ed individua il momento in cui il deposito telematico “si ha per avvenuto” ovvero “si perfeziona”.
Ne discende, nel caso in esame, che l'iscrizione a ruolo della causa d'appello deve ritenersi perfezionata in data 28 dicembre 2023 e dunque nel rispetto del termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c.
§7. Venendo ora al merito dell'appello, con l'unico motivo di gravame viene censurata esclusivamente la statuizione sulle spese a favore dell'originario attore, sul presupposto che il giudice di prime cure:
1) avrebbe errato nella liquidazione dei compensi professionali nella complessiva somma di €330,00, che risulta inferiore ai parametri tariffari minimi dello scaglione di riferimento (valore della causa
€1.250,00; scaglione da €1.101,00 a 5.2001,00), tenuto conto delle tabelle applicabili al momento della pubblicazione della sentenza oggetto di gravame;
2) avrebbe poi errato nel non liquidare le spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa (€27,00 per anticipazione forfettaria ed €98,00 per contributo unificato), per un totale di € 125,00.
§8. L'appello è fondato.
§8.1- Si legge nella sentenza impugnata (nella parte che interessa in questa sede): “Le spese di giudizio, non ravvisandosi motivi per derogare ai principi generali in tema di, spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la convenuta _1
, in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno in
[...]
favore di parte attrice, liquidato in Euro 1.250,00 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da motivazione, nonché
8 alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore della parte attrice, che liquida in Euro 65,00 per fase di studio, Euro 65,00 per fase introduttiva, Euro 65,00 per fase istruttoria, Euro 135,00 per fase decisoria oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
§8.2- Si è già detto che l'appellante lamenta che il giudice di pace abbia liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari, in rapporto al valore della causa (€1.250,00) ed allo scaglione di riferimento (ricompreso tra
€1.101,00 e €5.201,00).
Sul punto si rammenta che, nella vigenza delle previsioni di cui al D.M.
n. 55 del 2014, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021;
Cass. n. 89 del 2021; Cass. n. 11601 del 2018; Cass. n. 2386 del 2017). Ha ad ogni modo sottolineato che rimane precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimis Cass. n. 20183 del 2018; Cass n.
2386 del 2017).
Più di recente la S.C. ha affermato che, “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal d.m. n. 37/2018, non è
9 dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. Cass. n. 9815 del 2023), ed ancora che “In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del
2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole
"di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea
l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti” (Cass. n. 24993 del 2023, che ha altresì negato ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria;
cfr., altresì, Cass. n. 10438 del 2023).
Il D.M. n. 55 del 2014 è stato, invero, modificato dapprima a seguito dell'emanazione del D.M. n. 37 del 2018, entrato in vigore il 27 aprile
2018, e successivamente con il D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
In specie, ai fini per cui è causa nel 2018 sono stati integrati i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente, artt. 4 e 19), precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, ed eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure motivando, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
10 La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018 (parere numero 02703/2017 del
27/12/2017), nel quale si mette in evidenza come tra gli obiettivi del
Ministero vi fosse anche quello di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione, non appare poi in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del 2014 dal più recente D.M. n. 147/2022, che, per come desumibile anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
§8.3- In applicazione dei principi che precedono, è allora incontestabile che, trovando applicazione ratione temporis il D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (v. art. 6, secondo cui “Le disposizioni di cui al
11 presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), ed essendo il valore della lite pari ad €1.250,00 (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado), nella sentenza impugnata siano stati liquidati - a titolo di spese processuali - importi inferiori ai minimi tabellari (che per le cause davanti al giudice di pace rientranti nello scaglione compreso tra €1.101 ed €5.200 sono i seguenti: €118,00 per la fase di studio;
€126,00 per la fase introduttiva;
€176,00 per la fase di trattazione;
€213,00 per la fase decisionale).
Ciò posto, avuto riguardo al motivo di appello, la statuizione sulle spese va riformata nel senso di renderla conforme ai minimi tariffari e di includere anche le spese di iscrizione a ruolo (complessivi €125,00).
Non è invece dovuta la somma di €142,00 chiesta per la negoziazione assistita.
In proposito va rimarcato che “Le spese sostenute per
l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (Cass. n. 24481 del 2020, ord.).
Ciò premesso, pur essendo pacifico che sia stata avviata senza esito dall'originario attore la negoziazione assistita, non può sottacersi che nella
12 specie difetta l'allegazione e la prova in ordine all'avvenuto esborso di somme in favore del procuratore per la relativa fase.
Devono pertanto riconoscersi gli importi che seguono: €125,00 per esborsi e complessivi €633,00 per compensi (di cui €118,00 per la fase di studio, €126,00 per la fase introduttiva, €176,00 per la fase di trattazione ed
€213,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario (avv. Sarino Melissari).
§9. Dato l'esito della controversia, l' deve essere condannata _1
al pagamento, in favore dell'appellante e con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Sarino Melissari, oltre che delle spese del giudizio davanti al giudice di pace, nei termini suindicati, anche delle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con riferimento al valore della controversia
(€428,00), ai minimi tariffari data l'estrema semplicità delle questioni affrontate.
Si impone, infine, la compensazione delle spese dell'appello tra l'appellante e la Controparte_2
(già , citata esclusivamente
[...] Controparte_2
perché parte dell'originario giudizio e non destinataria della statuizione impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma in parte qua del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, condanna
13 l' al pagamento, a titolo di spese Controparte_6
del primo grado di giudizio in favore dell'originario attore, di complessivi
€125,00 per esborsi ed €633,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Sarino Melissari;
c) condanna altresì l' al Controparte_6
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore dell'appellante in complessivi €64,50 per esborsi ed €332,00 per compensi (di cui €66,00 per la fase di studio, €66,00 per la fase introduttiva, €100,00 per la fase di trattazione ed €100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Sarino Melissari;
compensa, infine, le spese dell'appello tra l'appellante e la Controparte_2
(già .
[...] Controparte_2
Reggio Calabria, 20 gennaio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
14
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 20/01/2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n.
3348 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Sarino Melissari, C.F._1
appellante nei confronti di
(P.I. Controparte_1
, C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Percacciuolo, appellata nonché
(già Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore dott. , rappesentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Anna Romeo, appellata
Sono presenti l'avv. NATALINA LACAMERA, per delega dell'avv.
SARINO MELISSARI, per parte appellante, l'avv. CATERINA PITASI,
1 per delega dell'avv. DANIELE PERCACCIUOLO, per l'appellata
[...]
e l'avv. ANNA ROMEO per la _1 Controparte_4
.
[...]
L'avv. LACAMERA precisa le conclusioni riportandosi all'atto di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'avv. PITASI così precisa le conclusioni: si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, agli atti difensivi ed alle note da ultimo depositate e chiede il rigetto dell'appello.
L'avv. ROMEO precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed alla memoria da ultimo depositata.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 12.15, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3348/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e decisa all'udienza del 20/01/2025, promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Sarino Melissari, C.F._1
appellante nei confronti di
(P.I. Controparte_1
, C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Percacciuolo, appellata nonché
(già Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore dott. , rappesentata e difesa dall'avv. Controparte_3
3 Anna Romeo, appellata
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 853/2023 del 05.05.2023, depositata in cancelleria in data 16.05.2023 e non notificata, il Giudice di Pace di ha Controparte_2
accolto la domanda proposta ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. da
[...]
e per l'effetto ha condannato la convenuta al Parte_1 _1
risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in €1.250,00 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, liquidate in €65,00 per fase di studio, €65,00 per fase introduttiva, €65,00 per fase istruttoria e €135,00 per fase decisoria oltre I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha, infine, rigettato la domanda di manleva spiegata dall nei confronti della terza chiamata e condannato l a _1 _1
pagare le spese processuali in favore della Controparte_2
[...]
§2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione depositato telematicamente il 28.12.2023, ha proposto Parte_1
appello, affidandosi ad un unico motivo e chiedendo di “riformare parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_5
tempore alla refusione delle competenze di lite da rideterminarsi anche sulla base dello scaglione di valore di riferimento, oltre rimborso spese generali IVA e CPA e spese vive di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, come per legge e distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Sarino Melissari il quale ne ha fatto richiesta ed ha reso l'apposita
4 dichiarazione di legge;
il tutto da intendersi sempre e comunque proposto entro i limiti di competenza del Giudice di Pace; di condannare, inoltre, la controparte al pagamento di “spese, competenze del presente grado di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del … Procuratore antistatario”.
§3. Si è costituita in giudizio l resistendo al gravame e _1
chiedendo, in via preliminare, di “accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello promosso con ogni effetto ed onere inclusa la condanna al pagamento delle spese, diritti e competenze processuali”; in subordine,
“nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di improcedibilità dell'appello promosso, …, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con ogni effetto ed onere inclusa la condanna al pagamento delle spese, diritti e competenze del giudizio”.
§4. Si è costituita in giudizio anche la Controparte_2
(già ), deducendo che
[...] Controparte_4
“l'unico motivo di appello riguarda la condanna alle spese nei confronti della sola convenuta e che dunque “nessuna domanda è stata _1
avanzata nei confronti della ”. Ha, ad ogni modo, Controparte_4
assunto l'infondatezza del gravame e chiesto di rigettarlo “e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 853/2023, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
in data 05.05.2023, depositata in data 16.05.2023 e resa pubblica CP_2
in pari data, nel procedimento n. 197/2019 R.G.”, e condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
§5. Discussa la causa all'udienza odierna, la stessa viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi.
5 §6. L ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità _1
dell'appello proposto da perché tardivamente Parte_1
iscritto a ruolo, in violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.
Precisamente, ad avviso dell essendo stato l'atto di citazione _1
notificato, a mezzo pec, in data 18.12.2023, l'iscrizione a ruolo dell'appello sarebbe dovuta avvenire entro il 28.12.2023, ovvero entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'impugnazione.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, a fronte della notifica dell'atto di citazione in appello all' ed alla , _1 Controparte_4
mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata, in data 18 dicembre 2023 (dalla casella pec Email_1
agli indirizzi pec e Email_2
, l'iscrizione della causa a ruolo è Em_3 Email_4 Email_5
stata effettuata in data 28 dicembre 2023, ossia nel rispetto dei termini e delle forme di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ancorché l'atto risulti accettato dalla cancelleria il giorno seguente, ovvero il 29 dicembre 2023.
Com'è noto, “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, …, così che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza…” (cfr. Cass. n. 31592 del 2023; Cass. n. 32296 del
2023; Cass. n. 32287 del 2023)
Si tratta, difatti, di un procedimento a formazione progressiva, che si articola nei seguenti passaggi: 1) il depositante invia il messaggio di posta
6 elettronica certificata;
2) il gestore PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione e invia il messaggio al gestore PEC del Ministero della
Giustizia; 3) il gestore PEC del Ministero della Giustizia restituisce la ricevuta di avvenuta consegna;
4) il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio PEC e verifica che il depositante si trovi su ReGIndE ed effettua i controlli automatici formali;
5) l'esito dei controlli formali è comunicato tramite PEC al depositante;
6) il gestore dei servizi telematici recupera le
PEC di accettazione e consegna e le salva nel fascicolo del procedimento;
7) il cancelliere accetta manualmente il deposito dell'atto; 8) il gestore dei servizi telematici invia una PEC al depositante e recupera l'accettazione e la consegna e le salva nel fascicolo informatico.
Il depositante riceve, perciò, quattro PEC: i) la prima di accettazione;
ii) la seconda di avvenuta consegna;
iii) la terza di esito dei controlli automatici;
iv) la quarta di esito controlli automatici da parte della cancelleria.
Ora, in precedenza, l'art. 16-bis del d.l. 179/2012 stabiliva che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda PEC). Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza».
Tale disposizione è stata recentemente sostituita dall'art. 196- sexies disp. att. c.p.c. il quale dispone testualmente che «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza».
7 In altre parole, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente ed individua il momento in cui il deposito telematico “si ha per avvenuto” ovvero “si perfeziona”.
Ne discende, nel caso in esame, che l'iscrizione a ruolo della causa d'appello deve ritenersi perfezionata in data 28 dicembre 2023 e dunque nel rispetto del termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c.
§7. Venendo ora al merito dell'appello, con l'unico motivo di gravame viene censurata esclusivamente la statuizione sulle spese a favore dell'originario attore, sul presupposto che il giudice di prime cure:
1) avrebbe errato nella liquidazione dei compensi professionali nella complessiva somma di €330,00, che risulta inferiore ai parametri tariffari minimi dello scaglione di riferimento (valore della causa
€1.250,00; scaglione da €1.101,00 a 5.2001,00), tenuto conto delle tabelle applicabili al momento della pubblicazione della sentenza oggetto di gravame;
2) avrebbe poi errato nel non liquidare le spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa (€27,00 per anticipazione forfettaria ed €98,00 per contributo unificato), per un totale di € 125,00.
§8. L'appello è fondato.
§8.1- Si legge nella sentenza impugnata (nella parte che interessa in questa sede): “Le spese di giudizio, non ravvisandosi motivi per derogare ai principi generali in tema di, spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la convenuta _1
, in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno in
[...]
favore di parte attrice, liquidato in Euro 1.250,00 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da motivazione, nonché
8 alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore della parte attrice, che liquida in Euro 65,00 per fase di studio, Euro 65,00 per fase introduttiva, Euro 65,00 per fase istruttoria, Euro 135,00 per fase decisoria oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
§8.2- Si è già detto che l'appellante lamenta che il giudice di pace abbia liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari, in rapporto al valore della causa (€1.250,00) ed allo scaglione di riferimento (ricompreso tra
€1.101,00 e €5.201,00).
Sul punto si rammenta che, nella vigenza delle previsioni di cui al D.M.
n. 55 del 2014, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021;
Cass. n. 89 del 2021; Cass. n. 11601 del 2018; Cass. n. 2386 del 2017). Ha ad ogni modo sottolineato che rimane precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimis Cass. n. 20183 del 2018; Cass n.
2386 del 2017).
Più di recente la S.C. ha affermato che, “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal d.m. n. 37/2018, non è
9 dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. Cass. n. 9815 del 2023), ed ancora che “In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del
2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole
"di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea
l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti” (Cass. n. 24993 del 2023, che ha altresì negato ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria;
cfr., altresì, Cass. n. 10438 del 2023).
Il D.M. n. 55 del 2014 è stato, invero, modificato dapprima a seguito dell'emanazione del D.M. n. 37 del 2018, entrato in vigore il 27 aprile
2018, e successivamente con il D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
In specie, ai fini per cui è causa nel 2018 sono stati integrati i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente, artt. 4 e 19), precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, ed eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure motivando, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
10 La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018 (parere numero 02703/2017 del
27/12/2017), nel quale si mette in evidenza come tra gli obiettivi del
Ministero vi fosse anche quello di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione, non appare poi in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del 2014 dal più recente D.M. n. 147/2022, che, per come desumibile anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
§8.3- In applicazione dei principi che precedono, è allora incontestabile che, trovando applicazione ratione temporis il D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (v. art. 6, secondo cui “Le disposizioni di cui al
11 presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), ed essendo il valore della lite pari ad €1.250,00 (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado), nella sentenza impugnata siano stati liquidati - a titolo di spese processuali - importi inferiori ai minimi tabellari (che per le cause davanti al giudice di pace rientranti nello scaglione compreso tra €1.101 ed €5.200 sono i seguenti: €118,00 per la fase di studio;
€126,00 per la fase introduttiva;
€176,00 per la fase di trattazione;
€213,00 per la fase decisionale).
Ciò posto, avuto riguardo al motivo di appello, la statuizione sulle spese va riformata nel senso di renderla conforme ai minimi tariffari e di includere anche le spese di iscrizione a ruolo (complessivi €125,00).
Non è invece dovuta la somma di €142,00 chiesta per la negoziazione assistita.
In proposito va rimarcato che “Le spese sostenute per
l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (Cass. n. 24481 del 2020, ord.).
Ciò premesso, pur essendo pacifico che sia stata avviata senza esito dall'originario attore la negoziazione assistita, non può sottacersi che nella
12 specie difetta l'allegazione e la prova in ordine all'avvenuto esborso di somme in favore del procuratore per la relativa fase.
Devono pertanto riconoscersi gli importi che seguono: €125,00 per esborsi e complessivi €633,00 per compensi (di cui €118,00 per la fase di studio, €126,00 per la fase introduttiva, €176,00 per la fase di trattazione ed
€213,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario (avv. Sarino Melissari).
§9. Dato l'esito della controversia, l' deve essere condannata _1
al pagamento, in favore dell'appellante e con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Sarino Melissari, oltre che delle spese del giudizio davanti al giudice di pace, nei termini suindicati, anche delle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con riferimento al valore della controversia
(€428,00), ai minimi tariffari data l'estrema semplicità delle questioni affrontate.
Si impone, infine, la compensazione delle spese dell'appello tra l'appellante e la Controparte_2
(già , citata esclusivamente
[...] Controparte_2
perché parte dell'originario giudizio e non destinataria della statuizione impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma in parte qua del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, condanna
13 l' al pagamento, a titolo di spese Controparte_6
del primo grado di giudizio in favore dell'originario attore, di complessivi
€125,00 per esborsi ed €633,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Sarino Melissari;
c) condanna altresì l' al Controparte_6
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore dell'appellante in complessivi €64,50 per esborsi ed €332,00 per compensi (di cui €66,00 per la fase di studio, €66,00 per la fase introduttiva, €100,00 per la fase di trattazione ed €100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Sarino Melissari;
compensa, infine, le spese dell'appello tra l'appellante e la Controparte_2
(già .
[...] Controparte_2
Reggio Calabria, 20 gennaio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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