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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17567 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30752/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
AR TI e DE PA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
EL IA FLORIANA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.07.2024 , ha chiesto al Tribunale Parte_1 la pronuncia della separazione da , con la quale aveva CP_1 contratto matrimonio il 14.05.2014 precisando che dalla detta unione erano nati i figli
(n. il 26.10.2012) ed (n. il 07.02.2017). Il ricorrente in particolare Per_1 Per_2 chiedeva: che i figli fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento principale degli stessi presso la madre presso la casa coniugale sita in
Roma, Viale Gino Cervi n. 5; che la casa familiare fosse assegnata alla;
che CP_1
1 fossero fissate ampie modalità di visita come indicate in ricorso;
che fosse stabilito che avrebbe dovuto versare alla , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli la somma di € 800,00 (400,00 euro cadauno), da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da quello successivo alla dichiarazione di separazione;
che fosse disposto a carico di entrambi i coniugi il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei minori e che fosse stabilito che ciascun coniuge avrebbe dovuto provvedere al proprio mantenimento, percependo sufficienti redditi derivanti da lavoro dipendente ovvero da lavoro autonomo.
Si costituiva la quale premettendo di essere allo stato disoccupata e CP_1 di non aver presentato, perciò, negli ultimi 3 anni alcuna dichiarazione dei redditi, rappresentava che i coniugi, nell'interesse preminente dei figli comuni ed Per_1
erano addivenuti ad una definizione consensuale delle condizioni relative Per_2 alla loro separazione.
Le parti pertanto depositavano l'accordo raggiunto in cui chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale dei Sigg.ri e CP_1 Parte_1
, con ordine di annotazione della emanando Provvedimento a margine
[...] dell'atto del matrimonio civile celebrato, a Roma (RM), il 14.05.2014;
- dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento, essendo il
Sig. indipendente economicamente, anche se la Sig.ra é tuttora in Pt_1 CP_1 cerca di una nuova occupazione;
- disporre l'assegnazione della casa familiare, sita a Roma (RM), in Viale Gino Cervi
n. 5, di proprietà del Sig. , fratello del Sig. , ceduta Parte_2 Parte_1
a quest'ultimo a titolo di comodato d'uso a titolo gratuito, alla Sig.ra CP_1
che continuerà a viverci con i due figli minori ed
[...] Persona_3 Per_4
, sino a quando la minore , nata in data [...], non
[...] Persona_4 avrà compiuto la maggiore età;
- disporre che il Sig. potrà avere con sé i figli, un pomeriggio a settimana, Pt_1 compatibilmente con i suoi turni lavorativi e le esigenze dei ragazzi, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori;
a fine settimana alterni, partendo dal sabato pomeriggio alle 17:30 alla domenica alle ore 17:00 o, in alternativa, partendo dal venerdì pomeriggio alle 19:00 al sabato alle 19:00, con pernottamento presso la residenza dei nonni paterni, fino a quando il padre non avrà reperito una sistemazione adeguata alle esigenze dei figli. Nelle festività natalizie, ad anni alterni: il 24 dicembre pomeriggio e cena con la madre, il 25 dicembre a pranzo, con il padre
- cena con la madre, con rientro presso il domicilio materno alle ore 18:00-, e il 26 dicembre a pranzo con la madre e a cena con il padre - posto che é l'onomastico del figlio salvo e diversi e migliorativi accordi tra i genitori;
il 31 dicembre Per_1 sera con il padre e il primo dell'anno con la madre, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, e compatibilmente con le esigenze professionali del padre e gli impegni assunti dai ragazzi. Per le festività pasquali, ad anni alterni: dalla mattina
2 alle 12:00 della domenica di Pasqua alle ore 18:00 del Lunedì dell'Angelo, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori. Durante la stagione estiva (intesi dal 10 giugno al 10 settembre), salvo diversi impegni ed esigenze personali dei figli comuni
e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre: i ragazzi potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno, di volta in volta, l'organizzazione dei figli in osservanza delle reali esigenze personali e professionali di ciascuno e dei figli comuni che si presenteranno, ma sempre garantendo una concreta bigenitorialità.
- disporre che il Sig. continui a contribuire al mantenimento dei figli minori Pt_1
ed , con il versamento in favore della Sig.ra Persona_3 Persona_4
della somma mensile di € 1.000,00, per i mesi di febbraio e marzo CP_1
2025 e dell'importo di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), a far data dal mese di aprile 2025, mediante bonifico sul c.c. bancario IBAN
[...], entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per Legge, oltre alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli comuni nella misura del 50% (medico; sportive, ricreative, etc.), preventivamente concordate tra i genitori, da versarsi con le modalità e nei termini supra indicati;
per quanto sopra le parti dovranno fare riferimento al Protocollo redatto dal Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma con il Tribunale di Roma, di cui i Sigg.ri e CP_1 Pt_1 hanno preso visione;
- il Sig. si obbliga alla restituzione dell'importo totale di € 500,00, quale Pt_1 quota parte di sua spettanza nella misura del 50% delle spese straordinarie anticipate dalla Sig.ra nell'interesse esclusivo dei figli minori e CP_1 Per_1
; la restituzione del suddetto importo avverrà, in due rate mensili Per_2 dell'importo di € 250,00 cadauna, nei mesi di febbraio e marzo 2025, mediante bonifico a favore della Sig.ra utilizzando le coordinate di cui al punto CP_1 sopra o altre nuove che la Sig.ra comunicherà, in caso di estinzione del CP_1 conto corrente bancario cointestato di cui al punto precedente. Inoltre, il Sig. Pt_1 si obbliga alla restituzione del 50% delle spese straordinarie già risapute, relative alle due discipline sportive praticate dai figli minori, anticipate dalla Sig.ra
previa esibizione delle relative quietanze di pagamento. CP_1
- i Sigg.ri e provvederanno, con reciproco impegno e obbligo, CP_1 Pt_1 all'estinzione del conto corrente cointestato N. 4427, radicato presso l'Istituto di
Credito Banca del Credito Cooperativo, Filiale di Roma n. 121, Piazza Monte
Gennaro nn. 49/51 o, in alternativa, a sottoscrivere la documentazione necessaria a rimuovere dal conto il Sig. che non sarà più intestatario del predetto. Pt_1
Nell'ipotesi di estinzione del predetto corrente, sarà onere della Sig.ra CP_1 comunicare al Sig. , tempestivamente le coordinate bancarie o postali da Pt_1 utilizzare per gli accrediti dei contributi e delle spese relative ai minori, successivi alla predetta estinzione;
3 - disporre che i Sigg.ri e richiederanno e percepiranno nella CP_1 Pt_1 misura del 50% ciascuno, l'assegno universale per i figli ed Persona_3
, per tutta la durata del beneficio di Legge, ricorrendone i Persona_4 presupposti, previo cambio di residenza della stessa e dei minori, dall'indirizzo di
Viale Carmelo Bene n. 320 a Viale Gino Cervi n. 5, e previo immediato cambiamento di residenza da parte dei Sigg.ri e , Parte_2 Parte_3 dall'indirizzo di Viale Gino Cervi n. 5 a Viale Carmelo Bene n. 320 o altro che vorranno decidere;
- obbligare i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle loro carte d'identità
e passaporti e quelle dei figli valide anche per l'espatrio e dei passaporti;
- disporre che i genitori si impegnino, affinché tutte le decisioni incidenti in maniera significativa nella vita dei figli comuni ed Persona_3 Persona_4 dovranno essere prese di comune accordo da entrambi (es. linee educative, scelta istituto scolastico, sottoposizione a visite specialistiche, svolgimento di sport, viaggi e vacanze, etc.). Eventuali dinieghi in merito alle predette decisioni riguardanti i figli dovranno essere motivati, adeguatamente, dai genitori.”
Il Giudice, in data 02.09.2025, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.06.2025, riservava la decisione al Collegio.
La domanda di separazione personale proposta da deve essere Parte_1 accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto oramai consolidato nel tempo. Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse, come da dispositivo.
Deve inoltre ritenersi che l'assegno per i figli minori posto a carico del padre sia conforme alle lor esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
Deve darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio anche ulteriori aspetti di natura economico-patrimoniale, onde dare definitivo assetto ai reciproci rapporti come dinnanzi riportato.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra , e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 14.05.2014; CP_1
4 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 00046, parte I, serie 23);
- affida i figli minori ed ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- statuisce che i figli rimarranno collocati presso la madre;
- dispone che la casa coniugale sita in Roma, Viale Gino Cervi n. 5 resterà assegnata alla sig.ra , con quanto in essa contenuto;
CP_1
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, compatibilmente con i suoi turni lavorativi e le esigenze dei ragazzi, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori;
a fine settimana alterni, partendo dal sabato pomeriggio alle 17:30 alla domenica alle ore 17:00 o, in alternativa, partendo dal venerdì pomeriggio alle 19:00 al sabato alle 19:00, con pernottamento presso la residenza dei nonni paterni, fino a quando il padre non avrà reperito una sistemazione adeguata alle esigenze dei figli. Nelle festività natalizie, ad anni alterni: il 24 dicembre pomeriggio e cena con la madre, il 25 dicembre a pranzo, con il padre - cena con la madre, con rientro presso il domicilio materno alle ore 18:00-, e il 26 dicembre a pranzo con la madre e a cena con il padre - posto che é l'onomastico del figlio salvo e diversi e Per_1 migliorativi accordi tra i genitori;
il 31 dicembre sera con il padre e il primo dell'anno con la madre, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, e compatibilmente con le esigenze professionali del padre e gli impegni assunti dai ragazzi. Per le festività pasquali, ad anni alterni: dalla mattina alle 12:00 della domenica di Pasqua alle ore 18:00 del Lunedì dell'Angelo, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori. Durante la stagione estiva (intesi dal 10 giugno al 10 settembre), salvo diversi impegni ed esigenze personali dei figli comuni e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre: i ragazzi potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno, di volta in volta, l'organizzazione dei figli in osservanza delle reali esigenze personali e professionali di ciascuno e dei figli comuni che si presenteranno, ma sempre garantendo una concreta bigenitorialità;
- dispone che corrisponderà a per il Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 1.000,00, per i mesi di febbraio e marzo 2025 e dell'importo di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), a far data dal mese di aprile 2025, mediante bonifico sul c.c. bancario IBAN
5 [...], entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT come per Legge, oltre alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli comuni nella misura del 50% (medico; sportive, ricreative, etc.), preventivamente concordate tra i genitori, da versarsi con le modalità e nei termini supra indicati;
per quanto sopra le parti dovranno fare riferimento al Protocollo redatto dal Consiglio degli
Ordine degli Avvocati di Roma con il Tribunale di Roma, di cui i Sigg.ri e hanno preso visione;
CP_1 Pt_1
- statuisce che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
01.12.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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