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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
3778/2021, pubblicata il 18.11.2021, iscritto al n. 2126/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra
(p.i. ), con sede in , Via Unità Italiana n° Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
28, in persona del Direttore Generale, dott. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_2 procura da intendersi in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Antonia Sarro (c.f.
[...]
), C.F._1
appellante e
(p. iva ), con sede in , Viale Lincoln n° 2, in persona degli CP_1 P.IVA_2 Pt_1
amministratori unici, avv. e dott. , rappresentata e difesa - giusta Controparte_2 Controparte_3
procura in calce del D.I. n° 2337/2019 del Tribunale di S. Maria C.V. - dall'avv. Ennio Romano (c.f.
), elettivamente domiciliato in Napoli, Via Roma n° 22, presso lo studio CodiceFiscale_2 dell'Avv. Vittorio Lamberti,
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 6.12.2019, la ha impugnato Parte_3
davanti a questa Corte la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di aveva Controparte_4 respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2337/2019 dell'importo di 43.316,35 € oltre interessi moratori, per saldo di prestazioni di cardiologia rese nell'anno 2010 in favore di utenti del servizio sanitario nazionale.
Aveva affermato il Tribunale che era infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del
G.O., come pure quella di applicazione dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, non essendo la scontistica applicabile oltre il triennio di scadenza del 2009 e non essendo stata contrattualizzata;
che era generica l'eccezione di decurtazione dell'importo dovuto nel mese di novembre per mancata emissione di note di credito, non essendo stati specificati i motivi delle decurtazioni operate a seguito di controlli analitici;
che era parimenti infondata l'eccezione di inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002.
Deduceva l'appellante con un primo motivo di appello l'erroneità della sentenza per non essere stata riconosciuta la giurisdizione del G.A., con un secondo e terzo motivo per non aver correttamente valutato l'eccezione di applicazione della scontistica di cui alla legge n. 296/2006, quantomeno per essere lo sconto tariffario stato contrattualizzato, come rilevabile dalla lettura del contratto, e per essersi verificato negli anni in oggetto il superamento del tetto di spesa, con un quarto motivo per non essere stata valutato l'altrimenti superamento del tetto di spesa, ancora per la inapplicabilità degli interessi moratori.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda del Centro sanitario, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e opponendosi all'esame di domande ed eccezioni nuove e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa sostituzione del consigliere relatore, per esigenze di ruolo, e concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
In relazione ai motivi di appello inerenti lo sconto tariffario, va detto che questa Corte si è già occupata più volte della questione, inerente l'applicazione dello sconto tariffario in oggetto oltre il limite triennale 2007/2009, affermandone la temporaneità nel triennio suddetto, con interpretazione che ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021).
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello
Parte sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed invero la ha richiamato in motivo di appello la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni. La interpretazione in ordine alla portata della fonte contrattuale depone però nel senso della sua inutilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa.
Recita infatti l'art. 5 del contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti
e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge
296/2006.
Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione. L'affermazione non è condivisibile. Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege
296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe
-sempre entro i limiti di spesa fissati- ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006
(che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alle retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Parte Nessuna contraddizione è poi ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che nella Parte fattispecie concreta è mancata di prova, alla luce anche della possibilità per l in caso di superamento dei tetti di spesa, di operare la regressione tariffaria, del cui esperimento non è stata fornita prova. Invero, ai sensi dell'art. 5 dei contratti sottoscritti dalle parti, solo l'esecuzione di prestazioni dopo la data comunicata di presunto esaurimento dei budget di spesa avrebbe potuto comportare la mancata retribuzione delle prestazioni, altrimenti dovendosi operare con il meccanismo della regressione tariffaria, del cui espletamento non è stata fornita prova.
Inammissibile è poi il motivo di appello inerente i tagli richiesti a seguito di controlli analitici, neanche in grado di appello venendo maggiormente specificato da cosa essi derivino.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n.
231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra
l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità
(sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”). Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
L'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 3778/2021, Parte_3
pubblicata il 18.11.2021, in contraddittorio con la così provvede: CP_1
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Ennio Romano, dichiaratosi antistatario.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo