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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/07/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
RUBBO LUIGI, con domicilio elettivo presso il suo studio, in Treviglio (BG), Via F.lli
Galliari n. 7
RICORRENTE
Contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“pronunziare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
21.06.2014 tra i coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
CONDIZIONI
1) il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con collocamento e Per_1 residenza presso l'abitazione della madre sita in Peschiera del Garda (37019-VR) viale
1 Indipendenza n. 1F;
2) il padre potrà vederlo ogni volta che lo desidererà, previo congruo avviso e compatibilmente con impegni scolastici del figlio;
a fine settimana alterni dalle ore
18:00 del sabato quando il padre andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre alle ore 20:00 della domenica quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Ciascun genitore durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé si impegna a rispettare gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Per quanto riguarda le festività natalizie il figlio ad anni alterni rimarrà dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, salvo diversa regolamentazione da concordare di volta in volta fra i coniugi.
Per quanto riguarda le festività pasquali, il figlio trascorrerà metà dei giorni con il padre e metà con la madre facendo in modo che il giorno di Pasqua venga dallo stesso trascorso un anno con il padre e un anno con la madre salvo diversa regolamentazione da concordare di volta in volta fra i coniugi. Per quanto riguarda i soli mesi di luglio e ad agosto il figlio rimarrà per periodi alterni non superiori a 15 giorni Per_1 anche non consecutivi rispettivamente con il padre e con la madre;
periodi da concordare fra i coniugi con ampio preavviso di almeno 20 giorni. Resta inteso che i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita compatibilmente con gli obblighi scolastici e impegni ricreativi del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di concorso al CP_1 mantenimento per il figlio la somma mensile di euro 300,00 da Per_1 corrispondere alla signora mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di Pt_1 ogni mese. Tale assegno di mantenimento verrà corrisposto sino a quando Per_1 non diverrà economicamente autosufficiente. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di emissione della sentenza di divorzio.
4) porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al versamento nella CP_1 misura del 50% delle spese che si rendessero necessarie per il figlio secondo lo schema previsto e adottato dal Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito;
schema che è già stato adottato dai coniugi in fase di separazione degli stessi avanti il Tribunale di
Bergamo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le sopra evidenziate spese dovranno essere rimborsate alla signora nei mese Pt_1 in cui vengono dalla medesima sostenute previa esibizione della documentazione complessiva afferente dette spese e con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato detto consenso da entrambi i genitori e laddove l'importo della spesa sia consistente, chi l'ha effettuata potrà richiedere all'altro il versamento in via anticipata del 50% della quota di competenza della somma necessaria con l'obbligo di documentarne successivamente l'avvenuto pagamento.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a cui perviene, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere
3 rimborsata, per la quota di spettanza o secondo quanto concordato con il presente ricorso entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
5) In riferimento all'assegno unico per il minore, lo stesso dovrà essere percepito nella misura del 100% della signora . Ordinare, pertanto, al resistente di rilasciare Pt_1 la documentazione tutta necessaria a che si possa provvedere a tale domanda/richiesta presso gli istituti e o enti preposti.
6) sin da ora la da autorizzazione a che il figlio minore sia iscritto sui Pt_1 passaporti dei genitori per viaggi all'estero e o il rilascio di documenti equipollenti validi per l'espatrio.
7) Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di comunicazione di Cancelleria, di provvedere alla relativa trascrizione sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di rispettiva residenza.
*********
Con vittoria di spese diritti ed onorari a favore dell'avvocato antistatario.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con oltre a formulare ulteriori domande. Controparte_1
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
A fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la giudice delegata ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti, di fatto in continuità con le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, omologate nel luglio 2019, salvo un aumento del contributo al mantenimento del figlio , Per_1 nato il [...]:
“La Giudice delegata in via temporanea ed urgente, rilevato:
L'opportunità di confermare l'affido condiviso di , con residenza Per_1 prevalente presso la madre;
L'opportunità di confermare le modalità di frequentazione padre figlio, come anche il riparto dei periodi di vacanza, di cui alle condizioni di separazione, da
4 intendersi qui richiamate per relationem, con ampia possibilità di diversi accordi tra le parti;
L'opportunità di determinare a far data dal deposito del ricorso in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento del figlio
, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre la rivalutazione annuale Per_1
ISTAT e il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona. Ciò è a dirsi, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale rappresentata, in ragione dell'accresciuta a età del minore, che, come da giurisprudenza consolidata comporta di per sé maggiori spese, senza necessità di istruttoria sul punto;
Assegno Unico Universale per AL integralmente attribuito alla madre, collocataria in via prevalente.”
Si premette che già in prima udienza la Giudice delegata ha rilevato l'inammissibilità in questa sede di determinazioni circa l'assenso al rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio, non solo in assenza di un attuale dissenso tra le parti, ma soprattutto in ragione della competenza speciale in capo al Giudice Tutelare ed al diverso procedimento di volontaria giurisdizione previsto dal legislatore.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
21/06/2014 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO Di OM (BG), (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata nel luglio 2019 (v. allegato) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Bergamo nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Ritiene il Collegio che vadano recepite e confermate in sentenza le determinazioni assunte in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti. Al riguardo si evidenzia come la determinazione dell'importo dovuto dal resistente alla ricorrente per il contributo al mantenimento del figlio , stabilito in euro 300,00 mensili (a fronte di euro Per_1
200,00 previste in separazione), sia stato indicato dalla stessa ricorrente, la quale ha aggiornato anche circa la propria attività lavorativa di receptionist (in passato insegnava
5 quale supplente), destinata dal prossimo autunno a trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si precisa, però, che per mero refuso, quanto al riparto delle spese accessorie, è stato richiamato nei provvedimenti temporanei ed urgenti il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, anziché lo schema predisposto dal Tribunale di
Bergamo (che ha omologato la separazione), già noto e da tempo applicato dalle parti ed indicato nelle conclusioni della ricorrente.
Viene per il resto confermato l'affido condiviso del figlio minore e la regolamentazione delle visite, come già prevista in sede di separazione, dandosi peraltro atto che la ricorrente ha riferito di grande disponibilità tra le parti nel declinare le frequentazioni di con il padre anche in base a reciproche esigenze (il Per_1 resistente/convenuto vive nel bergamasco).
Va altresì confermata l'attribuzione integrale dell'AUU per il figlio alla ricorrente.
Si precisa che non si è ritenuto né necessario, né opportuno procedere all'ascolto di (di anni 10), viste le determinazioni assunte in continuità con le Per_1 condizioni di separazione.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, ne va disposta la compensazione per i 2/3, visti la natura neutra della pronuncia sullo status, l'affido condiviso e la conferma delle condizioni di separazione quanto a residenza prevalente del minore e regime di visita, e la soccombenza del resistente/convenuto quanto ad aumento del contributo per il mantenimento del figlio. Il resistente/convenuto va quindi condannato a rifondere alla ricorrente la quota residua di 1/3, al netto della compensazione, liquidata come in dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in NO Di OM
(BG) il 21/06/2014 tra , e Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO di
OM (BG) – (Anno 2014, Parte I, numero 12);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
6 Comune di NO di OM (BG) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il figlio minore in via condivisa alle parti;
Persona_2
4) conferma la residenza prevalente del minore presso la madre;
5) conferma la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio e del riparto dei periodi di vacanza, come da condizioni di separazione consensuale omologate, da intendersi qui espressamente richiamate per relationem;
6) pone a carico del resistente/convenuto, a far data dal deposito del ricorso,
l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio , da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 oltre la rivalutazione annuale ISTAT e il 50 % delle spese straordinarie come da schema determinato dal Tribunale di Bergamo (recepito in separazione) già applicato dalle parti, come riportato nelle conclusioni della ricorrente;
7) AUU integralmente assegnato alla ricorrente;
8) dichiara l'inammissibilità delle domande relative al rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio;
9) previa compensazione delle spese di lite per i 2/3, condanna il resistente al pagamento della quota residua di 1/3, che liquida, al netto della compensazione, in euro 1.452,66 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
Il Presidente
Massimo Vaccari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
RUBBO LUIGI, con domicilio elettivo presso il suo studio, in Treviglio (BG), Via F.lli
Galliari n. 7
RICORRENTE
Contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“pronunziare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
21.06.2014 tra i coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
CONDIZIONI
1) il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con collocamento e Per_1 residenza presso l'abitazione della madre sita in Peschiera del Garda (37019-VR) viale
1 Indipendenza n. 1F;
2) il padre potrà vederlo ogni volta che lo desidererà, previo congruo avviso e compatibilmente con impegni scolastici del figlio;
a fine settimana alterni dalle ore
18:00 del sabato quando il padre andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre alle ore 20:00 della domenica quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Ciascun genitore durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé si impegna a rispettare gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Per quanto riguarda le festività natalizie il figlio ad anni alterni rimarrà dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, salvo diversa regolamentazione da concordare di volta in volta fra i coniugi.
Per quanto riguarda le festività pasquali, il figlio trascorrerà metà dei giorni con il padre e metà con la madre facendo in modo che il giorno di Pasqua venga dallo stesso trascorso un anno con il padre e un anno con la madre salvo diversa regolamentazione da concordare di volta in volta fra i coniugi. Per quanto riguarda i soli mesi di luglio e ad agosto il figlio rimarrà per periodi alterni non superiori a 15 giorni Per_1 anche non consecutivi rispettivamente con il padre e con la madre;
periodi da concordare fra i coniugi con ampio preavviso di almeno 20 giorni. Resta inteso che i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita compatibilmente con gli obblighi scolastici e impegni ricreativi del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di concorso al CP_1 mantenimento per il figlio la somma mensile di euro 300,00 da Per_1 corrispondere alla signora mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di Pt_1 ogni mese. Tale assegno di mantenimento verrà corrisposto sino a quando Per_1 non diverrà economicamente autosufficiente. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di emissione della sentenza di divorzio.
4) porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al versamento nella CP_1 misura del 50% delle spese che si rendessero necessarie per il figlio secondo lo schema previsto e adottato dal Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito;
schema che è già stato adottato dai coniugi in fase di separazione degli stessi avanti il Tribunale di
Bergamo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le sopra evidenziate spese dovranno essere rimborsate alla signora nei mese Pt_1 in cui vengono dalla medesima sostenute previa esibizione della documentazione complessiva afferente dette spese e con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato detto consenso da entrambi i genitori e laddove l'importo della spesa sia consistente, chi l'ha effettuata potrà richiedere all'altro il versamento in via anticipata del 50% della quota di competenza della somma necessaria con l'obbligo di documentarne successivamente l'avvenuto pagamento.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a cui perviene, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere
3 rimborsata, per la quota di spettanza o secondo quanto concordato con il presente ricorso entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
5) In riferimento all'assegno unico per il minore, lo stesso dovrà essere percepito nella misura del 100% della signora . Ordinare, pertanto, al resistente di rilasciare Pt_1 la documentazione tutta necessaria a che si possa provvedere a tale domanda/richiesta presso gli istituti e o enti preposti.
6) sin da ora la da autorizzazione a che il figlio minore sia iscritto sui Pt_1 passaporti dei genitori per viaggi all'estero e o il rilascio di documenti equipollenti validi per l'espatrio.
7) Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di comunicazione di Cancelleria, di provvedere alla relativa trascrizione sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di rispettiva residenza.
*********
Con vittoria di spese diritti ed onorari a favore dell'avvocato antistatario.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con oltre a formulare ulteriori domande. Controparte_1
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
A fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la giudice delegata ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti, di fatto in continuità con le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione, omologate nel luglio 2019, salvo un aumento del contributo al mantenimento del figlio , Per_1 nato il [...]:
“La Giudice delegata in via temporanea ed urgente, rilevato:
L'opportunità di confermare l'affido condiviso di , con residenza Per_1 prevalente presso la madre;
L'opportunità di confermare le modalità di frequentazione padre figlio, come anche il riparto dei periodi di vacanza, di cui alle condizioni di separazione, da
4 intendersi qui richiamate per relationem, con ampia possibilità di diversi accordi tra le parti;
L'opportunità di determinare a far data dal deposito del ricorso in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento del figlio
, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre la rivalutazione annuale Per_1
ISTAT e il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona. Ciò è a dirsi, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale rappresentata, in ragione dell'accresciuta a età del minore, che, come da giurisprudenza consolidata comporta di per sé maggiori spese, senza necessità di istruttoria sul punto;
Assegno Unico Universale per AL integralmente attribuito alla madre, collocataria in via prevalente.”
Si premette che già in prima udienza la Giudice delegata ha rilevato l'inammissibilità in questa sede di determinazioni circa l'assenso al rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio, non solo in assenza di un attuale dissenso tra le parti, ma soprattutto in ragione della competenza speciale in capo al Giudice Tutelare ed al diverso procedimento di volontaria giurisdizione previsto dal legislatore.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
21/06/2014 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO Di OM (BG), (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata nel luglio 2019 (v. allegato) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Bergamo nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Ritiene il Collegio che vadano recepite e confermate in sentenza le determinazioni assunte in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti. Al riguardo si evidenzia come la determinazione dell'importo dovuto dal resistente alla ricorrente per il contributo al mantenimento del figlio , stabilito in euro 300,00 mensili (a fronte di euro Per_1
200,00 previste in separazione), sia stato indicato dalla stessa ricorrente, la quale ha aggiornato anche circa la propria attività lavorativa di receptionist (in passato insegnava
5 quale supplente), destinata dal prossimo autunno a trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si precisa, però, che per mero refuso, quanto al riparto delle spese accessorie, è stato richiamato nei provvedimenti temporanei ed urgenti il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, anziché lo schema predisposto dal Tribunale di
Bergamo (che ha omologato la separazione), già noto e da tempo applicato dalle parti ed indicato nelle conclusioni della ricorrente.
Viene per il resto confermato l'affido condiviso del figlio minore e la regolamentazione delle visite, come già prevista in sede di separazione, dandosi peraltro atto che la ricorrente ha riferito di grande disponibilità tra le parti nel declinare le frequentazioni di con il padre anche in base a reciproche esigenze (il Per_1 resistente/convenuto vive nel bergamasco).
Va altresì confermata l'attribuzione integrale dell'AUU per il figlio alla ricorrente.
Si precisa che non si è ritenuto né necessario, né opportuno procedere all'ascolto di (di anni 10), viste le determinazioni assunte in continuità con le Per_1 condizioni di separazione.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, ne va disposta la compensazione per i 2/3, visti la natura neutra della pronuncia sullo status, l'affido condiviso e la conferma delle condizioni di separazione quanto a residenza prevalente del minore e regime di visita, e la soccombenza del resistente/convenuto quanto ad aumento del contributo per il mantenimento del figlio. Il resistente/convenuto va quindi condannato a rifondere alla ricorrente la quota residua di 1/3, al netto della compensazione, liquidata come in dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in NO Di OM
(BG) il 21/06/2014 tra , e Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO di
OM (BG) – (Anno 2014, Parte I, numero 12);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
6 Comune di NO di OM (BG) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il figlio minore in via condivisa alle parti;
Persona_2
4) conferma la residenza prevalente del minore presso la madre;
5) conferma la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio e del riparto dei periodi di vacanza, come da condizioni di separazione consensuale omologate, da intendersi qui espressamente richiamate per relationem;
6) pone a carico del resistente/convenuto, a far data dal deposito del ricorso,
l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio , da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 oltre la rivalutazione annuale ISTAT e il 50 % delle spese straordinarie come da schema determinato dal Tribunale di Bergamo (recepito in separazione) già applicato dalle parti, come riportato nelle conclusioni della ricorrente;
7) AUU integralmente assegnato alla ricorrente;
8) dichiara l'inammissibilità delle domande relative al rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio;
9) previa compensazione delle spese di lite per i 2/3, condanna il resistente al pagamento della quota residua di 1/3, che liquida, al netto della compensazione, in euro 1.452,66 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
Il Presidente
Massimo Vaccari
7