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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/09/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 12 settembre 2025, alle ore 12:31, di fronte al G.O.P. dott. AO Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 5311/2019 Ruolo Generale, promossa da avv. Nicola Mininni) Parte_1
- opponente - nei confronti di avv. Eleonora Costa) Controparte_1
- opposta -
Per parte opponente è presente l'avv. Nicola Mininni, nonché l'amministratore delegato della società , il quale esibisce in copia digitale delega per presenziare all'odierna Controparte_2 udienza rilasciata a suo favore da parte della legale rappresentante della società Parte_1
[...]
Per parte opposta è presente l'avv. Eleonora Costa.
Preliminarmente, le difese si riportano a quanto già dedotto in atti e nel corso della precedente udienza del 18/07/2025.
Il giudice invita le difese alla discussione orale.
L'avv. Costa discute la causa trattando i vari aspetti di rilievo, peraltro già sviluppati in atti e dal proprio consulente di parte e, in particolare, contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte opponente, in particolare, i dipendenti della società nonché, Parte_1 preliminarmente, la tardività della denuncia dei presunti vizi, peraltro avvenuta solo a seguito di dichiarati interventi di modifica da parte di altre ditte dell'impianto eseguito dalla società opposta e dopo la consegna della fattura di cui è causa;
pertanto, ribadendo che non vi è prova né dell'esistenza dei vizi contestati da controparte, né della tempestività della loro denuncia né la prova dei danni subiti dall'opponente, conclude come da conclusioni già in atti e, in via istruttoria, in ipotesi insiste per il richiamo del CTU per le motivazioni già esposte precedentemente in udienza.
Pag. 1 di 37 L'avv. Minnini, a sua volta, discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e ribadendo, nello specifico, che è stata raggiunta la prova dell'inadempimento della società opposta e la tempestività della denuncia dei vizi, nonché la prova del nesso causale;
per cui conclude per la condanna della società opposta alla restituzione delle somme versate alla società a CP_3 seguito della pronuncia di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e alla refusione delle spese di lite, compreso l'acconto versato al CTU;
chiede inoltre la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti e dei costi sostenuti per ovviare alle problematiche, come quantificati in atti e al risarcimento del danno all'immagine subito da Parte_1
L'avv. Costa chiede il rigetto delle conclusioni avversarie.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, a ciò espressamente autorizzate, Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 281 sexies ed allegata al presente verbale.
Il Giudice Onorario di Pace
AO Sconocchia
Pag. 2 di 37
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a d.i. Prestazione d'opera TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Vizi dell'opera Quantificazione Seconda Sezione Civile corrispettivo
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. AO Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
5311/2019 Ruolo Generale, promossa da avv. Nicola Mininni) Parte_1
- opponente - nei confronti di avv. Eleonora Costa) Controparte_1
- opposta - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 12 settembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/06/2019 la società si è rivolta al Controparte_1
Tribunale civile di Perugia chiedendo che venisse ingiunto alla società il Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 7.374,23, pretesa a titolo di corrispettivo per interventi eseguiti sull'impianto e sulla piscina interna della SPA della e per Parte_1
i costi del materiale impiegato.
A sostegno della domanda, la società ha prodotto, in copia, la visura Controparte_1 camerale della società ingiunta, la fattura n. 810 del 31/12/2017, l'estratto conforme del registro
IVA vendite e una pec del 05/05/2018 contenente intimazione stragiudiziale di pagamento.
Con decreto n. 1267/19, del 24/07/2019, notificato in data 02/08/2019, il Tribunale di Perugia ha ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 7.374,23, oltre Parte_1 interessi per ritardato pagamento ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, come da domanda.
Pag. 3 di 37 Con atto di citazione notificato in data 07/10/2019, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore del Tribunale Civile di Perugia adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In Via preliminare:
- rigettare ogni eventuale avversa richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto essendo
l'opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la mancata esecuzione a regola d'arte della in ordine ai lavori commissionati dalla società opponente;
Controparte_1
- dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1267/2019 del 24/07/2019 e per l'effetto annullarlo/revocarlo perché emesso senza la necessaria sussistenza dei presupposti di legge non essendo la somma ingiunta dovuta da alla per i motivi Parte_1 Controparte_1 di fatto e diritto di cui alla narrativa che precede. Con ogni consequenziale statuizione di rigetto anche in ordine alle spese del giudizio monitorio. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio”.
Confermato di avere commissionato alla società i lavori riportati nella Controparte_1 fattura n. 810/2017, ricevuta in data 28/02/2018, consistenti nella fornitura e montaggio della cascata della piscina interna e nella realizzazione del relativo impianto, oltre che nel montaggio delle tubazioni per i lettini della SPA aziendale, la società opponente ha lamentato il parziale inadempimento contrattuale della società ingiungente sostenendo che i lavori commissionati alla società opposta non erano stati eseguiti a regola d'arte in quanto l'impianto installato da quest'ultima aveva manifestato diverse problematiche, contestate con pec del 08/03/2018 entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della fattura n. 810 del 31/12/2017.
Nello specifico, la società opponente ha dedotto che, dopo l'esecuzione dei lavori da parte della Part società ingiungente, l'acqua della non raggiungeva mai la temperatura ottimale e che le modifiche apportate dalla società all'impianto originario Controparte_1
(precedentemente realizzato dalla medesima impresa) avevano comportato continui Part allagamenti della per fuoriuscita di acqua dalla vasca di compenso dovuti all'omessa installazione di una valvola di non ritorno.
Pag. 4 di 37 Ha sostenuto di aver ricevuto, a causa dei suddetti inconvenienti, numerose lamentele e Part recensioni negative sui siti internet da parte dei clienti della , derivandone perdita di immagine e un ingente danno economico, essendo anche lievitati i costi per il consumo di acqua, per l'acquisto di prodotti chimici per la piscina, per l'energia elettrica ed il gas, oltre che per i lavori eseguiti da ditte esterne e propri dipendenti allo scopo di ovviare a dette problematiche, non avendo sortito effetti positivi i plurimi interventi posti in essere dalla società su sollecito della committente. Controparte_1
In secondo luogo, precisato che tra le parti del contratto d'opera non era stato concordato il prezzo dei lavori commissionati alla società la società opponente ha, Controparte_1 comunque, eccepito l'eccessiva onerosità e sproporzione dei costi, peraltro riportati genericamente in fattura, sia con riferimento al materiale impiegato sia con riferimento alle ore e al costo della manodopera dei tecnici specializzati, sia con riferimento ai tempi necessari per l'esecuzione dei singoli interventi.
In data 12/11/2020 si è costituita in giudizio la società la quale, illustrato Controparte_1 il pluriennale rapporto contrattuale intercorso tra le parti sin dal 2007 (che, tra l'altro, aveva comportato l'esecuzione da parte dell'ingiungente di pregressi e mai contestati lavori sull'impianto idraulico della piscina interna dell'area SPA), ha dedotto di avere, nel periodo maggio-agosto 2017, in occasione della ristrutturazione dell'area SPA, provveduto sia alla realizzazione della cascata della piscina interna, sia alla sostituzione dei pulsanti di comando dell'impianto di idromassaggio della piscina esterna, evidenziando la presenza in loco di altre imprese che avevano eseguito distinte lavorazioni.
Ha lamentato di avere ricevuto in data 08/03/2018 - vale a dire, a ridosso della scadenza prevista per il pagamento del primo acconto dell'importo di cui alla fattura n. 810/2017 - una comunicazione pec della società con cui quest'ultima, non solo aveva Parte_1 denunciato malfunzionamenti dell'impianto della piscina interna riguardanti l'intervento eseguito 10 anni prima (vale a dire, le “pompe soprabattente” e l'impianto di idromassaggio) o lavorazioni poste in essere da altre ditte, ma l'aveva anche informata di aver già provveduto alla ” impedendole, in tal modo, di verificare gli asseriti vizi Parte_3 ed intervenire per porvi rimedio;
era poi seguita ulteriore corrispondenza tra le parti.
Evidenziate talune contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la società nella Parte_1 ricostruzione dei fatti, la società opposta, ritenuto di inquadrare la fattispecie nel contratto di appalto ha, anzitutto, eccepito la decadenza della società opponente dall'azione di garanzia ex
Pag. 5 di 37 art. 1667 del Codice civile, sostenendo non solo che le contestazioni contenute nella pec del
08/03/2018, perlopiù, farebbero riferimento a lavori eseguiti 10 anni prima ma anche che, ove riferibili ai lavori eseguiti nel 2017, tale denuncia sarebbe tardiva in quanto dagli atti risulterebbe che gli interventi “riparatori” delle ditte sarebbero Parte_4 collocabili tra agosto 2017 e novembre 2017, a fronte dei lavori affidati alla società
[...] il cui completamento sarebbe avvenuto in data 11/08/2017. CP
Nel merito, la società opposta ha contestato sia la sussistenza dei vizi denunciati dalla committente, sia l'eccezione sull'incongruità dell'importo richiesto in pagamento, ribadendo che le contestazioni sollevate dalla committenza, in realtà, sarebbero riferibili a lavori ed interventi eseguiti e di competenza di altre ditte, sia la sussistenza e la quantificazione dei danni subiti dalla società in conseguenza degli asseriti vizi e difetti alla medesima Parte_1 addebitati, difettandone idonea prova.
Descrittene le componenti, la società ha, inoltre, affermato la congruità CP CP dei costi esposti in fattura, evidenziando che detto documento fiscale farebbe riferimento anche a interventi non contestati (sostituzione dei pulsanti di comando delle pompe di idromassaggio della piscina esterna) e di avere, anzi, riservato un trattamento economico di favore ad un cliente
“affezionato”.
Su tali premesse, la società ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della svolta opposizione, per tutti i motivi svolti nella narrativa che precede, rigettare la medesima opposizione;
Confermare il decreto ingiuntivo n. 1267/2019 – RG 3294/2019 del Tribunale di Perugia e, per
l'effetto,
Condannare società P. IV , corrente in San Martino in Parte_1 P.IVA_1
Campo (PG), alla via Deruta 43, CAP 06132, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore SI.ra , C.F. nata a [...] C.F._1
Perugia (PG) il 22.05.1953 e residente a[...], Perugia (PG), CAP
06121, a pagare in favore di l'importo di € 7.374,23 oltre interessi per Controparte_1 ritardato pagamento ex D.lgs. 231/02 maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché spese e competenze del procedimento monitorio come ivi liquidate per €
Pag. 6 di 37 140,00 per esborsi ed € 600,00 per compensi, oltre C.A.P. e I.V.A. e rimborso forfettario come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
Concessa dall'originaria giudice assegnataria la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata poi riassegnata allo scrivente ed è stata istruita mediante prova testimoniale, all'esito della quale, è stato disposto l'espletamento di una CTU.
La causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies del c.p.c., in occasione della quale le parti hanno avuto modo di confrontarsi oralmente in maniera ampia sui numerosi profili relativi alla res controversa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti
Sebbene non sia stato consacrato per iscritto, è circostanza pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto, anche in base a quanto riportato nella fattura n.
810/2017 del 31/12/2017, la realizzazione (e posa in opera) dei seguenti interventi: Part
- Installazione tubi areazione lettini della;
- Impianto idraulico per cascata della SPA;
- tubazioni in pvc per collegamento pompa alla cascata con modificazione del collettore di aspirazione;
- Passaggio cavo elettrico per faro della SPA;
- Sostituzione pulsanti comando pompa idromassaggio piscina esterna;
- Messa in funzione e collaudo positivo.
Secondo la difesa di parte opponente tale rapporto contrattuale sarebbe qualificabile come contratto d'opera di cui all'art. 2222 del Codice civile, mentre secondo la difesa della società opposta allo stesso sarebbe applicabile la disciplina del contratto di appalto ex art. 1665 e seguenti del Codice civile.
Preliminarmente, occorre, quindi, procedere alla corretta qualificazione della natura giuridica del contratto intercorso tra le parti.
Come noto, è costante in giurisprudenza l'affermazione per cui la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il
Pag. 7 di 37 perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Né, in difetto di questo requisito, è sufficiente ad escludere la figura contrattuale dell'appalto la modesta entità delle opere (Sez. 2, Sentenza n. 5451 del
04/06/1999).
Pertanto, il contratto d'opera, a differenza del contratto di appalto, si caratterizza per il prevalente lavoro dell'obbligato preposto, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che “…il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato
è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa…” (cfr., ad esempio, Cassazione Sez. 2, n. 12519 del 21/05/2010).
La distinzione tra i due contratti assume rilievo ai fini dell'azione diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità dell'opera, e ai fini della prescrizione annuale ex art. 2226, comma 2, del
Codice civile o della prescrizione biennale prevista dall'art. 1667 del Codice civile.
Nel caso di specie, deve concludersi che la società sia per la forma Controparte_1 societaria, sia per la prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari, sia per lo stesso ricorso a collaboratori esterni (circostanza che lascia presumere la prevalenza dell'apporto lavorativo personale rispetto ad una complessa organizzazione imprenditoriale) presenta tutte le caratteristiche della piccola impresa in cui prevale ed è necessario il lavoro dei componenti di una famiglia e il ricorso estemporaneo a collaboratori esterni rispetto all'organizzazione di impresa, con la conseguenza che lo scrivente, nel caso di specie, ritiene di qualificare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in termini di contratto d'opera, con conseguente applicazione della disciplina prevista dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile.
Il contratto d'opera ex art. 2222 del Codice civile, all'interno del quale è, dunque, inquadrabile il rapporto intercorso tra le parti del presente giudizio, ricorre nel caso in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Nello specifico, il rapporto contrattuale insorto tra le parti presenta le seguenti caratteristiche:
Pag. 8 di 37 - il prestatore d'opera (al pari, del resto, dell'appaltatore) è gravato, verso il committente, dell'obbligazione consistente nel compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera a regola d'arte, senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue;
- il prestatore d'opera (al pari dell'appaltatore) assume nei confronti del committente una obbligazione di risultato;
- colui che si è obbligato a compiere l'opera, non solo deve portare l'incarico a termine a regola d'arte, ma deve anche, e quantomeno, controllare che il lavoro eseguito sia idoneo al raggiungimento del risultato voluto;
- al prestatore d'opera (al pari dell'appaltatore) è applicabile il principio che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, del Codice civile, nel modo più intenso e concreto proprio del lavoratore qualificato, non essendo sufficiente la generica diligenza del buon padre di famiglia occorrendo, invece, la diligenza più intensa e concreta che incombe al lavoratore qualificato ed esperto in una certa attività professionale e con riferimento al risultato specifico che comporta l'obbligazione da lui assunta;
- in particolare, il prestatore d'opera (al pari dell'appaltatore), in quanto dotato di per sé di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa, è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del contratto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente e perciò, in ragione delle proprie necessarie competenze tecniche nel settore in cui opera, risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4361 del 02/03/2005; Cass. n. 1965/2000; Cass. n. 1449/2000; Cass. n. 1920/1995; Cass. n.
1781/1980; Cass. n. 1606/1976; cfr. anche Cass. n. 169/96; Cass. n. 10580/94; Cass. n. 1391/92; cfr. anche Cass. n. 1608/2000).
Ne consegue che caratteristica propria della fattispecie negoziale oggetto della presente controversia è l'autonomia del prestatore d'opera, che comporta la assunzione del rischio a suo carico, caratteristica che distingue il rapporto contrattuale de quo da quello del lavoro subordinato.
02. Qualificazione giuridica e perimetrazione della domanda di parte opponente
Dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e tenuto conto anche delle successive allegazioni difensive su cui si sono confrontate le parti del presente giudizio,
Pag. 9 di 37 sembrerebbe possibile concludere che la società opponente abbia azionato la garanzia per i vizi e difetti prevista dalla legge in favore del committente e, in particolare, tenuto conto di quanto appena sopra osservato, della tutela approntata dall'art. 2226 del Codice civile.
Peraltro, nelle conclusioni formulate dalla società opponente, mantenute ferme anche nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., non viene fatto alcuno specifico accenno ai due principali rimedi previsti dall'art. 1668 del Codice civile (norma applicabile anche al contratto d'opera), vale a dire al rimedio della eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore- prestatore d'opera e al rimedio della riduzione proporzionale del prezzo, peraltro non concordato per iscritto e, dunque, non risultante in maniera certa.
Tuttavia, il riferimento da parte della società opponente alla mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera commissionata e la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, unitamente alle rimostranze sulla congruità del prezzo applicato in fattura sia per la presenza di vizi sia per la non adeguatezza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, induce a qualificare l'iniziativa giudiziale avviata in termini di domanda volta ad ottenere la riduzione del prezzo rispetto all'importo fatturato, se non persino in termini di totale o parziale inesigibilità dello stesso in considerazione dell'inadempimento posto in essere dalla società opposta;
e tale tipologia di domanda, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 2226 del Codice civile, trova la sua disciplina legislativa nell'art. 1668 del Codice civile.
Come risulta testualmente, l'art. 1668 del Codice civile attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. 18 febbraio 2016, n. 3199).
È, altresì, opportuno evidenziare che l'art. 1668, comma primo, del Codice civile si interpreta nel senso che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi di correzione e di riparazione dell'opera senza diritto ad alcun ulteriore compenso, salva la possibilità per il committente, in caso di rifiuto del primo, di avvalersi del procedimento per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di incaricare un terzo dell'eliminazione dei vizi, con conseguente obbligo a carico dell'appaltatore di rimborso delle spese sostenute dal committente (Cass. 16 settembre 2014, n.
19482).
Inoltre, va segnalato che il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui al primo comma dell'art. 1668 del Codice civile deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui
Pag. 10 di 37 determinazione va commisurata nei limiti del valore dell'opera o del servizio al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica maggiore (Cass. 2 marzo 2015, n. 4161).
Secondo l'opinione dominante, le norme speciali in materia di contratto di appalto, compresa quella contenuta nell'art. 1668 del Codice civile, ovvero in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera, integrano ma non escludono quelle generali in materia di inadempimento contrattuale, che continueranno a trovare applicazione al di fuori dei casi contemplati dalla normativa speciale.
L'attuale orientamento giurisprudenziale, su impulso della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 13533 del 30/10/2001), confermato anche in successive e più recenti pronunce
(cfr. Cass. civ. sez. III 12/02/2010 n. 3373, sez. II 04/01/2013 n. 98, n. 98/2019), ha elaborato infatti un criterio di massima caratterizzato dal maggior grado possibile di omogeneità, equiparando, sotto il profilo dell'onere probatorio, tutte e tre le azioni riconosciute dall'art. 1453 del Codice civile (adempimento, risoluzione e risarcimento del danno), che hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente.
Ne consegue che se il committente agisce per l'accertamento degli errori compiuti dal prestatore d'opera, ad esso non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 del Codice civile, che il provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo, invece, sulla controparte, che ambisca ad ottenere il pagamento del corrispettivo,
l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria.
Assolto, infatti, da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile” (cfr. Corte di Cassazione 05/10/09 n. 21269; n. 19146/2013).
Pag. 11 di 37 In conclusione, stante il richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 2226 del Codice civile all'art. 1668 del Codice civile, nel contratto d'opera (al pari del contratto d'appalto) il committente, il quale lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere l'eliminazione degli stessi a spese del prestatore d'opera o la riduzione del prezzo ovvero, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi.
A tal ultimo proposito, occorre doverosamente evidenziare che sebbene la società opponente abbia sviluppato nei propri scritti difensivi argomentazioni anche in ordine ad asseriti danni economici e di immagine subiti, tali pregiudizi non risultano essere stati fatti oggetto di specifiche domande e conclusioni nell'atto introduttivo del presente giudizio (come già accennato, rimaste immutate anche a seguito del deposito della prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., norma che, peraltro, sancisce il principio di preclusione alla modifica delle domande, eccezioni e conclusioni, essendo consentito alla parte “le sole precisazioni” delle stesse).
Pertanto, in applicazione del principio della domanda e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 99 e ex art. 112 del Codice di rito, su tale aspetto questo giudicante non potrebbe pronunciarsi.
Senonché, come riportato nel verbale dell'udienza di discussione orale tenutasi in data odierna, la difesa della parte opponente ha anche concluso per “… la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti e dei costi sostenuti per ovviare alle problematiche, come quantificati in atti e al risarcimento del danno all'immagine subito da . Parte_1
Occorre, dunque, verificare se tali conclusioni, rassegnate nel momento finale del procedimento giudiziale, siano o meno legittime e, dunque, se debbano o meno essere prese in considerazione dal giudicante in fase di definizione del giudizio.
Preliminarmente, si osserva che la difesa dell'opposta, nella propria comparsa di costituzione, con riferimento al dedotto danno all'immagine della struttura recettiva e all'esborso economico da essa sostenuta per fronteggiare le problematiche e porvi rimedio, pur eccependone la pretestuosità e l'infondatezza ha, ancor prima, osservato che “dette considerazioni risultano del tutto incomprensibili ai fini della domanda di cui è stato investito il Tribunale”; tuttavia, poi, in sede di discussione orale non ha sollevato questioni sull'eventuale inammissibilità delle conclusioni precisate dalla difesa di controparte.
Tuttavia, siccome il sistema delle preclusioni processuali previste per l'esercizio del potere dispositivo - abbia esso ad oggetto, indifferentemente, sia le allegazioni fattuali sia le istanze
Pag. 12 di 37 istruttorie - non è disponibile né per le parti né per il giudice, essendo un sistema dettato da norme di natura pubblicistica dirette al perseguimento dell'interesse superindividuale del corretto esercizio della giurisdizione, è necessario verificare d'ufficio l'ammissibilità di tali conclusioni, aventi ad oggetto anche la le domande di refusione delle spese sostenute ed il risarcimento del danno subito dalla società opponente.
Le stesse, sebbene risultino basate su allegazioni difensive sviluppate dalla società opponente in punto di fatto sin dall'atto di citazione, sono sicuramente diverse e nuove rispetto allo specifico petitum riportato nelle conclusioni già rassegnate in atti, in particolare, nell'ultimo alinea laddove è stato chiesto al Tribunale di “dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo
n. 1267/2019 del 24/07/2019 e per l'effetto annullarlo/revocarlo perché emesso senza la necessaria sussistenza dei presupposti di legge non essendo la somma ingiunta dovuta da
[...] alla per i motivi di fatto e diritto di cui alla narrativa che precede. Parte_1 Controparte_1
Con ogni consequenziale statuizione di rigetto anche in ordine alle spese del giudizio monitorio. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio”.
Infatti, tali nuove domande si fondano sul fatto costitutivo dell'esistenza di un'obbligazione rimasta inadempiuta e le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'inadempimento; l'originaria domanda, per come sopra qualificata in base al dato letterale ricavabile dagli scritti difensivi della società opponente e per come delimitabile in base alla domanda ricavabile dalle conclusioni, ha quale fatto costitutivo l'inesistenza, puranche solo parziale, di un'obbligazione pecuniaria atta a giustificare il diritto della società opposta ad ottenere il pagamento della fattura n. 810 del 31/12/2017.
Tali domande, per come precisate dalla difesa dell'opponente in sede di odierna udienza discussione, sono pertanto inammissibili perché tardive.
Occorre, infatti, osservare che ai fini della configurabilità di una mutatio libelli è necessario che la parte abbia avanzato una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e/o più ampio, oppure anche una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, e segnatamente su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo tale da proporre un nuovo tema d'indagine e da spostare i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e di alterare il regolare svolgimento del processo.
Qualora invece la parte si sia limitata ad intervenire sulla causa petendi, modificando soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum,
Pag. 13 di 37 nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, si è in presenza di una mera emendatio libelli, consentita anche nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. V, 20/07/2012, n. 12621; Cass., Sez.
III, 12/04/2005, n. 7524; Cass., Sez. lav., 19/08/2003, n. 12133).
Nel medesimo senso, si sono d'altronde pronunciate in epoca più recente anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato che le modificazioni della domanda ammesse ai sensi dell'art. 183 c.p.c., possono riguardare uno o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum
e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr.
Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310; Cass., Sez. VI, 30/09/2020, n. 20898; Cass., Sez. III,
14/02/2019, n. 4322).
Rispetto ad fattispecie analoghe a quella oggetto della presente decisione, giova ricordare che la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente una mutatio libelli anche nel caso in cui tali fatti nuovi costitutivi erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, escludendo tuttavia che essi, successivamente, potessero essere dedotti a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-
2, ord. 11 gennaio 2018, n. 535, ma nello stesso senso già Cass. Sez. Lav., sent. 12 luglio 2010,
n. 16298, Cass. Sez. Lav., sent. 8 aprile 2010, n. 8342; Cass. Sez. Lav., sent. 23 marzo 2006, n.
6431; Cass. Sez. 1, sent. 29 novembre 2004, n. 22473).
In altri termini, si ha una inammissibile mutatio libelli nei casi in cui sia avanzata una pretesa differente, in quanto dissimile o più ampia rispetto al petitum originario.
Anche recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul punto riaffermando, nella sostanza, i suddetti principi, sebbene con riferimento alla possibilità o meno per la parte di restringere l'originario thema decidendum anche in sede di precisazione delle conclusioni:
“Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria
Pag. 14 di 37 di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997,
n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.
Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda
o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo
2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda).
Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa.
Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda rinunciati” (Corte di Cassazione, Sezione U Civile, Sentenza 07 febbraio 2024, n. 3453).
Tale pronuncia, neppure troppo implicitamente, ribadisce e presuppone che, “a preclusioni ormai maturate”, vige principio del divieto di domande nuove e più ampie rispetto a quelle formulate originariamente dalle parti, con la conseguenza che, ove il giudicante si pronunciasse su di esse, incorrerebbe in una violazione del divieto di ultrapetizione del citato art. 112 del
Codice di procedura civile.
Ciò premesso, richiamando quanto già anticipato, l'unica domanda proposta dall'opponente su cui lo scrivente può essere dunque chiamato a pronunciarsi riguarda la garanzia per i vizi dell'opera realizzata dal prestatore d'opera che, nello specifico, ha ad oggetto la riduzione del prezzo.
Tuttavia, per un verso, va ribadito che non esiste alcun contratto con cui le parti abbiano concordato l'importo dell'opera commissionata dalla società alla società Parte_1
e, per altro verso, che la committente ha lamentato l'eccessività e la Controparte_1 sproporzione dei costi (di materiale e di manodopera) riportati nella fattura poi azionata in sede monitoria, con la conseguenza che, a stretto rigore, la pronuncia giudiziale sulla domanda svolta dalla società opponente, per come formulata e precisata nelle conclusioni dell'atto introduttivo richiamate anche nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., può persino
Pag. 15 di 37 prescindere dagli accertamenti relativi alla garanzia per i vizi e difetti dell'opera che, altrimenti, necessariamente competerebbero al giudice ai fini della decisione della controversia: deve infatti ritenersi che, a fronte dell'inesistenza di un contratto scritto in cui le parti abbiano specificamente quantificato il compenso e i costi dell'opera commissionata, e della contestazione da parte della committenza della congruità di quelli riportati (genericamente) in fattura, con l'opposizione a decreto ingiuntivo la società di fatto, abbia Parte_1 chiesto ex art. 2225 del Codice civile l'accertamento del corrispettivo dovuto all'impresa prestatrice d'opera.
In ogni caso, per mero dovere di completezza argomentativa e tenuto conto del fatto che entrambe le difese vi si sono soffermate approfonditamente nel corso della discussione orale svoltasi all'odierna udienza, nel paragrafo che segue, lo scrivente ritiene opportuna una trattazione anche della disciplina della garanzia per i vizi e difformità dell'opera approntata dall'art. 2225 del Codice civile che, come già anticipato, rimanda alle previsioni contenute nell'art. 1668 del Codice civile.
03. Denuncia dei vizi
Come noto, il termine decadenziale di legge previsto per la denuncia dei vizi dell'opera (art. 2226 del Codice civile) è di 8 giorni dalla scoperta, mentre in tema di appalto l'art. 1667 del
Codice civile stabilisce il maggior termine di 60 giorni;
come già anticipato, diverso è anche il termine di prescrizione dell'azione contro il prestatore d'opera e l'appaltatore (rispettivamente, un anno o due anni).
In termini generali, va opportunamente precisato che, come noto, il suddetto termine di decadenza (al pari di quello di prescrizione) inizia a decorrere solo dalla scoperta, cioè a dire dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. n.
81 del 2000).
Proprio in considerazione di ciò, la giurisprudenza ha, altresì, ritenuto che “... la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali ... (Cass. n. 11740 del 2003), non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo …” (cfr. sempre Cass. civ., sez. II, 18 giugno 2014, n. 13882).
Pag. 16 di 37 Ne discende che la prova della sussistenza di un diverso e preciso momento temporale di maturazione del grado di conoscenza sopra descritto (e consistente, giova ribadire, nella consapevolezza della esistenza dei vizi e difetti dell'opera in un momento antecedente all'espletamento, su loro incarico, degli accertamenti da parte del tecnico di parte) deve essere offerta dall'appaltatore o dal prestatore d'opera che intenda invocare, a danno del committente,
l'inutile decorso del termine decadenziale per l'attivazione delle relative tutele: solo una volta che sia stato positivamente assolto tale onere di allegazione, la parte committente dovrà (e sarà messa nelle condizioni di) dimostrare l'avvenuto rispetto del termine di decadenza e prescrizione.
Va inoltre precisato che, con riferimento alla possibilità di dedurre la sussistenza dei vizi, deve ritenersi priva di rilievo l'accettazione del bene o, ancora, la data di ultimazione dei lavori e l'esecuzione del relativo collaudo, circostanze queste che, peraltro, nel caso di specie non risultano essersi chiaramente manifestate né enucleate e oggetto di precisazione dalle parti.
L'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce - difatti - sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario.
Solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera.
Va anche ricordato che mentre l'art. 1665 del Codice civile, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la
“ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo “ancorché non si sia proceduto alla verifica”,
l'art. 2226 prevede che l'accettazione dell'opera comporta la liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera laddove questi erano noti al committente o facilmente conoscibili, salvo che gli stessi fossero stati dolosamente occultati a quest'ultimo.
Va anche doverosamente precisato che l'atto di consegna è concetto distinto dall'accettazione: infatti, il primo costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con una manifestazione
Pag. 17 di 37 negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore o del prestatore d'opera da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo (Corte di Cassazione n.
5131/2007; Corte di Cassazione, 13/03/2023, n. 7267).
Poste tali premesse, è, altresì, decisivo ribadire che - a prescindere dall'accettazione - ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 del Codice civile), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. n. 19146/2013).
Per completezza d'analisi sul punto, infine, occorre sottolineare che la decadenza non si verifica e che, per l'effetto, non si ha neppure la prescrizione del diritto del committente nel caso in cui ci sia un impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente, in quanto il riconoscimento dei vizi, espresso o tacito che sia, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella preesistente legale di garanzia.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6263/12, fatta propria dalla giurisprudenza successiva, ha infatti statuito che “in tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di facere, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, con la conseguenza che tale obbligazione è soggetta non già ai termini di prescrizione
e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. E ciò sul presupposto che il riconoscimento dei vizi
- che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini - non è soggetto a una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi…”.
La ragione di quanto sopra viene rinvenuta dai Giudici di legittimità nella ricostruzione del riconoscimento dei vizi denunciati in termini di nuovo rapporto di garanzia che si sostituisce a quello originario impedendo il decorso della prescrizione dell'azione di responsabilità stabilita in un anno dalla denuncia
Pag. 18 di 37 Il riconoscimento dei vizi determina, conseguentemente, il venir meno di ogni eventuale problematica inerente alla decadenza e/o prescrizione della denuncia e della relativa azione.
Tanto premesso, e ribadito e fatto salvo quanto già esposto in ordine alla qualificazione della domanda, al fine di una ipotetica applicazione dei suddetti principi al caso di specie, occorre prendere le mosse da quanto risultante dagli atti di causa per verificare in che momento la società opponente possa avere acquisito la piena consapevolezza dei vizi lamentati.
Parte opponente ha depositato documentazione contenente alcune recensioni pubblicate sul web da parte dei suoi clienti, che possono essere compendiate come di seguito:
- 19/09/2017: Unico punto negativo la spa bellissima ma con grossi problemi alla piscina interna;
- 26/10/2017: Peccato per la piscina con temperatura non adeguata e la continua fuoriuscita d'acqua dalla zona idromassaggio;
- 24/11/2017: Da rivedere funzionamento piscina interna sempre fredda;
- 26/11/2017: Inadeguatezza funzionamento della piscina interna con acqua fredda,
-16/12/2017: Un solo appunto: va migliorato il funzionamento della piscina interna.
Inoltre, in una e-mail inviata dalla società in data 09/01/2018 è riportato che Parte_1
“Solamente la piscina della sarà momentaneamente indisponibile”. CP_4
Nelle e-mail della società del 09 e 10 gennaio 2018 viene annunciato ad Parte_1 alcuni clienti la manutenzione straordinaria “nella zona piscina del centro benessere CP_4
, mentre nella e-mail del 26/01/2018 viene fatto riferimento ad un appunto sollevato da un
[...] cliente sulla piscina non attiva;
infine, nel questionario 20/01/2018 compilato da un cliente della società viene fatto cenno “a lavori nella piscina idromassaggio”. Parte_1
A ciò si aggiunga che le stesse bollette relative alle utenze dell'elettricità e del gas di cui la società opponente è titolare riportano i consumi prima e dopo gli interventi eseguiti dalla società
Controparte_1
A tale compendio documentale, vanno aggiunte la fattura Chiocci Impianti n. 225 del
07/12/2017 in cui è allegato un consuntivo per interventi di manutenzione straordinaria e ricerca guasti (il primo intervento eseguito in data 02/08/2017 e l'ultimo in data 18/11/2017) per Part controllare problematiche bassa temperatura piscina della , e la fattura della Termosanitaria
S.r.l. n. 199 del 31/10/2017 avente ad oggetto interventi effettuati per problemi alla SPA legati al funzionamento della piscina nei mesi di settembre e ottobre 2017 (rispettivamente, documenti n. 9 e 10 del fascicolo di parte opponente).
Pag. 19 di 37 Dall'analisi della suddetta documentazione è possibile ricavare che le problematiche relative al funzionamento della SPA aziendale fossero già nella sfera di piena conoscibilità della società quantomeno dall'autunno del 2017. Parte_1
Al di là delle contraddittorietà sottolineate dalla difesa di parte opposta in ordine a alcune affermazioni di parte opponente, appare dunque impossibile e contrario alla disciplina legislativa dettata in materia ritenere che, come invece letteralmente dedotto dalla società opponente nell'atto di citazione, il termine per la denuncia dei vizi possa essere stato tempestivamente rispettato mediante invio di pec entro gli 8 giorni dal ricevimento della fattura oggetto di successiva azione monitoria: peraltro, sempre nello stesso atto di citazione la società opponente ha anche fatto riferimento ai successivi sollecitati interventi eseguiti dalla società per tentare, senza esito, di risolvere le problematiche manifestatesi e, del Controparte_1 resto, nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., e nelle successive memorie,
l'opponente ha ribadito di avere manifestato in più occasioni alla società opposta il proprio disappunto per i lavori mal eseguiti contattando ed intimando la prestatrice d'opera di provvedere a risolvere i vizi e difetti causati dalle lavorazioni di cui alla fattura n. 810 del
31/12/2017.
Per quanto sopra detto, deve infatti concludersi che, nel caso di specie, è stata raggiunta la prova, incombente sulla società opposta, che la committente fosse sicuramente venuta adeguatamente e pienamente a conoscenza dei vizi sin subito dopo la consegna dei lavori eseguiti dalla società con conseguente decorso del termine decadenziale Controparte_1 di legge, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale.
Ma tale conclusione non è sufficiente per affermare l'intervenuta decadenza della società committente dalla possibilità di far valere le garanzie di legge in quanto, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti, è altresì necessario verificare se la società committente abbia comunque denunciato i vizi subito dopo l'ultimazione dei lavori e se, in ogni caso, la società abbia riconosciuto l'esistenza di vizi impegnandosi ad eliminarli. Controparte_1
Occorre, dunque, verificare anche gli esiti delle prove testimoniali.
Il teste dichiaratosi dipendente, dall'aprile 2009, della società Testimone_1 opponente quale “capo ricevimento clienti” ha affermato che dopo i lavori eseguiti dalla società
l'acqua della SPA “risultava fredda” e debordava dalla piscina. Controparte_1
Ha poi confermato che, a seguito dei lavori eseguiti dalla società opposta, i dipendenti di Pt_1
Part addetti alla gestione della avevano effettuato interventi di pulizia e manutenzione
[...]
Pag. 20 di 37 ordinari e, soprattutto, straordinari e che si era verificato un maggiore consumo d'acqua rispetto a prima dell'esecuzione degli interventi di nonché un aumento dei Controparte_1 consumi di prodotti chimici per la “per sanificare l'acqua, tipo cloro e altri sali”, Parte_6 nonché di energia elettrica.
Per quel che maggiormente interessa ai fini della suddetta verifica, il teste ha poi dichiarato di avere, dopo la metà di luglio 2017, contattato personalmente più volte telefonicamente la
[...]
riferendole che, subito dopo l'esecuzione dei lavori dalla medesima eseguiti, si CP erano verificati malfunzionamenti alla SPA, e chiedendole di intervenire per porvi rimedio;
ha precisato che “tali richieste sono iniziate già nel mese di luglio 2017”, negando che altre ditte avessero eseguito modifiche e/o lavori sull'impianto realizzato/modificato dalla odierna società opposta.
Il teste ha, altresì, confermato che, a seguito della denuncia, la società Controparte_1 per mezzo dei sig.ri e , era più volte intervenuta nella seconda Parte_7 PA metà di luglio 2017 e nei primi giorni di agosto 2017 effettuando interventi diretti all'eliminazione dei vizi e dei difetti all'impianto e alla SPA, avendone potuto verificare l'esistenza ed avendo riconosciuto che gli stessi derivavano dai lavori da essa eseguiti mesi di maggio-giugno-luglio 2017.
Il teste ha precisato:
- che “… il riconoscimento dei vizi è avvenuto anche in mia presenza da parte di Parte_7
e anche dal figlio AO che erano intervenuti”;
[...]
- che l'impresa esecutrice aveva assicurato la società committente che avrebbe provveduto ad eliminare ogni vizio e/o difetto;
- che, per quanto a sua conoscenza, i lavori riportati sotto la data del 11/08/2017 della fattura n.
810/2017 mostratagli “… erano finalizzati a risolvere la problematica denunciata;
ricordo la circostanza in quanto era la data del mio compleanno”;
- che dopo tali interventi, i vizi e difetti non erano stati eliminati.
Anche il teste dichiaratosi “dipendente da circa 23 anni della società Testimone_2 con mansioni di manutenzione degli impianti”, ha confermato: Parte_1
- che “Dopo gli interventi della l'acqua all'interno della vasca della piscina CP spa non raggiungeva mai la temperatura idonea in quanto rimaneva fredda ed entrava sempre acqua fredda di riempimento. A.D.R.: per misurare la temperatura dell'acqua disponiamo di
Pag. 21 di 37 apposito termometro;
essendo passati degli anni, non ricordo quale fosse la temperatura misurata dal termometro”;
- che “Il livello dell'acqua era sempre alto e l'acqua fuoriusciva dai bordi della vasca”;
- di avere sempre effettuato assieme ad altri dipendenti “… regolari interventi di pulizia e manutenzione;
la pulizia ha riguardato il risciacquo dei filtri e la pulizia del fondo e delle pareti”;
- che “… l'acqua fuoriusciva dai bordi della vasca e quindi ne deriva ovviamente un maggior consumo rispetto alla situazione in cui l'acqua non fuoriesce;
specifico di non avere mai visto le bollette precedenti e successive all'intervento eseguito da , so che ne parlavano i CP
Par proprietari”; che “… fuoriuscendo acqua, i prodotti che vengono messi nell'acqua della
(sale e acido), andavano rimessi con maggiore frequenza”;
- che “… essendo l'acqua sempre fredda, per alzarne la temperatura, l'impianto di riscaldamento era sempre funzionante”.
- di avere contattato, dopo la metà di luglio 2017, più volte telefonicamente CP riferendo alla medesima che subito dopo l'esecuzione dei propri interventi si erano verificati malfunzionamenti alla SPA, chiedendole di intervenire per eliminarli e precisando di avere “… personalmente … chiamato parecchie volte sia che ; Parte_7 PA
- che, dopo gli interventi effettuati da altre ditte non avevano effettuato CP modifiche e/o eseguito lavori sull'impianto realizzato/modificato da;
CP
- che, a seguito della denuncia delle problematiche alla SPA e all'impianto realizzato e/o alle modifiche eseguite da quest'ultima era più volte intervenuta, per mezzo di CP
e , in giorni diversi nella seconda metà di luglio 2017 e nei Parte_7 PA primi giorni di agosto 2017 per effettuare interventi diretti ad eliminare i vizi e difetti lamentati da all'impianto e alla SPA, ma che “… il problema non è stato mai risolto”; Parte_1
- che la società aveva verificato l'esistenza dei vizi e difetti lamentati da Controparte_1 all'impianto della SPA realizzato/montato da riconoscendo come Parte_1 CP
i vizi e difetti derivassero dai lavori dalla stessa eseguiti mesi di maggio-giugno-luglio 2017 ed assicurando che avrebbe provveduto ad eliminare ogni vizio e/o difetto: “Vero quanto mi si chiede, io ero sempre lì presente quando facevano gli interventi successivamente eseguiti, come del resto ero presente durante i primi interventi”;
- che “…nel mese di agosto 2017 la è venuta presso per eseguire gli CP Parte_1 interventi per risolvere i suddetti problemi della piscina spa”.
Pag. 22 di 37 A sua volta, il teste , che ha precisato di essere “dipendente di Testimone_3 [...] mi sembra dal 2016, con mansioni di responsabile eventi”, ha dichiarato: Parte_1
- che “… l'acqua non raggiungeva mai la temperatura corretta, che quanto a mia conoscenza dovrebbe essere di circa 29 gradi, e poi ricordo che c'erano problemi di muffe sulle pareti interne della piscina e l'acqua si presentava anche di un colore verdastro. Quanto sopra lo so sia per conoscenza diretta sia perché mi è stato riferito”;
- che “Il livello dell'acqua strabordava dalla vasca per problemi relativi alla sua compensazione”;
- che a seguito dei lavori effettuati da i dipendenti di addetti alla CP Parte_1 gestione della SPA avevano effettuato interventi di pulizia e manutenzione ordinari: “… lo so in quanto esistendo i suddetti problemi, interveniva il personale addetto”;
- che si era verificato un maggior consumo di acqua, prodotti chimici, energia elettrica e gas, avendo visto le relative fatture;
- che la società aveva contattato più volte telefonicamente Parte_1 CP riferendogli che subito dopo l'esecuzione dei propri interventi si erano verificati malfunzionamenti alla SPA e chiedendogli di intervenire per eliminarli: “Vero quanto mi si chiede, ciò lo so in quanto mi veniva riferita l'esistenza di problemi alla intervenisse al più presto possibile e posso dire che la è stata da loro chiamata in quanto le chiamate sono CP avvenute anche in mia presenza. (avv. Costa): invitavo gli addetti a chiamare la Tes_4 CP in quanto era da anni la nostra ditta di riferimento ed era quella che si era occupata dei lavori”;
- che a seguito degli interventi effettuati da , non erano intervenute altre ditte CP
“… per effettuare modifiche e lavori di cui mi si chiede”, mentre erano intervenuti
[...]
e più volte in giorni diversi nella seconda metà di luglio 2017 e nei Parte_7 PA primi giorni di agosto 2017 per effettuare interventi diretti ad eliminare i vizi e difetti lamentati da all'impianto e alla SPA, a mezzo dei quali la società opposta aveva riconosciuto Parte_1 che i vizi e difetti derivavano dai lavori dalla stessa eseguiti, con impegno ad eliminarli: “Vero quanto mi si chiede: mi è stato riferito dai miei colleghi che gli stessi avevano parlato con i signori dell'argomento”. Pt_7
- che l'intervento della di cui alla fattura n. 810 datata 11/08/2017 era Controparte_1 stato effettuato allo scopo di cercare di eliminare i problemi all'impianto e alla SPA.
Anche la teste dichiaratasi “dipendente della dal 2008, Testimone_5 Parte_1 con mansioni di receptionist” ha confermato quanto affermato dai suoi colleghi di lavoro sia
Pag. 23 di 37 per quanto concerne le problematiche che avevano interessato la SPA, sia che, a causa dei malfunzionamenti alla SPA verificatisi dopo i lavori eseguiti dalla aveva Controparte_1 anche lei contattato quest'ultima esponendo dette problematiche: “Vero quanto mi si chiede;
anche io li ho chiamati molto spesso;
ciò è avvenuto subito dopo l'inaugurazione, vale a dire dopo metà luglio. Nell'occasione io ho interloquito sia con sia con il padre PA
, e che costoro erano “… venuti ogni volta che li chiamavamo nel periodo di Persona_1 cui mi si chiede”, avendo avuto modo di appurare l'esistenza dei vizi, che avevano riconosciuto impegnandosi a risolverli, ma con esito negativo.
Il teste dichiaratosi “dipendente della , con mansioni di PA CP tecnico specializzato di quinto livello” e figlio di , legale rappresentante Persona_2 della società, non ha apportato particolari elementi utili ai fini della decisione, avendo tuttavia precisato dell'esistenza di pregressi rapporti contrattuali tra le parti del giudizio e di un periodico “un servizio di controllo dell'impianto” da parte della e di altri Controparte_1
“interventi sporadici per ovviare alle problematiche in corso” da egli stesso eseguiti in quanto
“quando c'era qualcosa che non andava chiamavano me”.
Il testimone dichiaratosi “dipendente della con Parte_7 Controparte_1 mansioni di responsabile tecnico e con procura speciale per il montaggio e l'installazione degli impianti”, nonché coniuge della legale rappresentante della in regime di Controparte_1 separazione dei beni, ha deposto sugli interventi dallo stesso eseguiti anche unitamente all'apporto di , collaboratore esterno alla società, e sui relativi orari;
in Testimone_6 particolare, il teste ha dichiarato di essere intervenuto in data 11/08/2017 per procedere alla messa in funzione degli impianti della piscina, presenti i proprietari e il personale di
[...]
Parte_1
Sentito a prova contraria sui capitoli di parte opponente, il teste ha dichiarato:
- di non sapere rispondere sulla circostanza se a seguito degli interventi effettuati da CP nei mesi di maggio-giugno-luglio 2017 l'acqua della SPA raggiungesse o meno la
[...] temperatura desiderata “… in quanto non siamo intervenuti sull'impianto di riscaldamento;
l'acqua calda viene portata dalla centrale termica generale, non oggetto del nostro intervento”; Part
- di non essere stato contattato riguardo al livello dell'acqua della , né di risultargli che per la medesima ragione fosse stata contattata la ma di essere a conoscenza Controparte_1 che il livello dell'acqua si alzava “…in quanto non funzionavano le sonde poste all'interno della vasca di compenso, di competenza della ditta Chicci che seguiva la parte elettrica;
sono
Pag. 24 di 37 a conoscenza di tale circostanza in quanto il mi chiamava per avere consigli sul tipo Pt_4 di sonde da installare”;
- che la società non era intervenuta, suo tramite come anche a mezzo di Controparte_1
, più volte in giorni diversi nella seconda metà di luglio 2017 e nei primi giorni PA di agosto 2017 per effettuare interventi diretti ad eliminare i vizi e difetti lamentati dalla committente, né di essere stato a tal scopo più volte contattato.
Il teste ha poi dichiarato, rispetto agli interventi eseguiti nel mese di agosto 2017, che “A quel che io ricordo i lavori sul cantiere fino ad agosto non erano ancora stati ultimati, per cui gli stessi hanno riguardato, con riferimento a detto periodo, il completamento dei suddetti lavori.
Preciso che io alla materiale esecuzione dei lavori non ho partecipato non essendo mia mansione, al più ho trasportato i materiali, secondo quanto ho già sopra detto, per cui, io in cantiere sono stato solo sporadicamente per tale limitato incombente”, negando che l'intervento eseguito dalla in data 11/08/2017 e riportato nella fattura n. Controparte_1
810 fosse stato attuato allo scopo di porre rimedio i problemi riscontrati sull'impianto e sulla
SPA.
Dagli esiti della prova testimoniale, come sopra riassunti, è emerso che i testimoni di parte opponente, dipendenti della stessa, hanno rilasciato concordi dichiarazioni sulla tempestiva denuncia dei vizi alla società nonché che il personale di quest'ultima ne CP CP aveva appurato l'esistenza impegnandosi a risolvere le problematiche mediante diversi accessi, ma con esito negativo.
Invece, i due testimoni di parte opponente, e , hanno negato PA Parte_7 tali circostanze.
A fronte di tale dato istruttorio contrastante, è necessario osservare che, come più volte enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in applicazione del principio generale di cui all'art. 116 del c.p.c., spetta al giudice il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
La norma sopra richiamata sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e
Pag. 25 di 37 la formula del “prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione).
Pertanto, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, con la conseguenza che i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. n.
9662 del 2001; n. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996).
Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
Di conseguenza, il giudice ha grande margine di valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale e la più ampia libertà di apprezzamento, costituendo questa una prova semplice, in considerazione di potenziali influenze od interessi di carattere soggettivo del testimone, della fallacità della memoria umana, nonché del fatto che si tratta pur sempre di una ricostruzione soggettiva dei fatti.
Pag. 26 di 37 In tal senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha chiarito che “… in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale
Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità…” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, sent. n.
20865/ 2019).
La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 del
Codice di procedura civile, dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004, Rv. 576066 – 01 ove la Suprema Corte ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante ed ha sul punto cassato la decisione impugnata).
Nel caso di specie, ad esclusione dei testi e i testi escussi hanno indubbi Tes_7 Tes_6 collegamenti con entrambe le società costituite in giudizio, essendo quelli di parte opposta strettamente legati alla società, che si presenta, di fatto, come una sorta di impresa familiare, poggiante sull'apporto lavorativo dei suoi componenti, mentre quelli di parte opponente sono dipendenti della medesima.
Pag. 27 di 37 Pur ribadendo i limiti e la funzione da attribuire alla trattazione contenuta nel presente paragrafo, a parere dello scrivente, il giudizio di credibilità e di prevalenza di talune dichiarazioni rispetto a quelle di altre deve essere eseguito sulla base del contenuto concreto delle deposizioni.
Le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte opponente in ordine al momento della scoperta dei difetti e della loro denuncia alla società oggi parte opposta, come anche l'impegno assunto per la loro eliminazione, presentano caratteristiche di precisione e concordanza intrinseca ed estrinseca a fronte delle dichiarazioni rilasciate sul punto dai testi di parte opposta e, pertanto, le prime possono essere poste alla base del convincimento dello scrivente in quanto ritenute maggiormente attendibili sia sotto il profilo intrinseco, sia sotto quello estrinseco.
Ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opponente abbia tempestivamente denunciato i vizi subito dopo esserne venuta compiutamente a conoscenza e, comunque, gli stessi devono considerarsi riconosciuti dalla società opposta e oggetto di impegno alla loro eliminazione.
Dalle prove testimoniali sopra trascritte emerge, altresì, quella dell'esistenza delle problematiche lamentate dalla società opponente rispetto ai lavori eseguiti dalla Controparte_1 sugli impianti della piscina interna della SPA aziendale.
[...]
Le testimonianze rese hanno anche dato conferma della mancanza di ulteriori interventi da parte di ditte terze sui lavori di modifica dei lavori originariamente eseguiti dalla società
[...]
circostanza che trova conferma anche nella deposizione del teste CP [...]
, dichiaratosi “imprenditore che si occupa della realizzazione di piscine e centri Tes_8 benessere” chiamato dalla società nel mese di agosto 2017 successivamente Parte_1 ai lavori eseguiti dalla società opposta “… per verificare il funzionamento degli impianti” e per apportare modifiche agli impianti realizzati da quest'ultima, avendo anch'egli dichiarato che
“Dopo l'intervento di , per quanto da me potuto rilevare sul posto, nessun altro poteva CP essere intervenuto sui lavori eseguiti da ”. CP
Part Il teste ha, altresì, confermato che la temperatura dell'acqua della di era Parte_1 fredda e che detto ambiente “… o risultava allagato in quanto l'acqua esondava dalla vasca di compenso e dalla piscina, oppure la piscina si trovava svuotata per metà”.
04. Esiti della CTU
Va ribadito che l'esposizione di quanto riportato nel paragrafo che precede è stata ritenuta opportuna dallo scrivente per completezza argomentativa.
Pag. 28 di 37 Infatti, tenuto conto della già accennata qualificazione della domanda di parte opponente e dell'individuazione del petitum, l'accertamento che questo giudicante è chiamato ad eseguire può essere limitato ex art. 2225 del Codice civile (profilo che esula dal rispetto dei termini decadenziali previsti per la denuncia dei vizi) alla determinazione del corrispettivo della prestazione resa e alla quantificazione dei relativi costi sostenuti dalla società Controparte_1 per i lavori effettivamente eseguiti nell'espletamento di quanto commissionatole dalla
[...] società non ostando a ciò una prestazione che, per quanto emerso, è risultata Parte_1 parziale.
Soccorre sul punto la Consulenza tecnica disposta, complessivamente, sui seguenti quesiti:
“Letti gli atti di causa e le risultanze dell'attività istruttoria espletata, verifichi il CTU:
a) se i lavori esposti nella fattura n. 810 del 31/12/2017, con particolare riferimento a quelli relativi alla modifica del collettore di aspirazione, siano stati eseguiti a regola d'arte da parte della società Controparte_1
b) la riferibilità dei vizi e difetti lamentati da ai commissionati lavori e/o Parte_1 modifiche agli impianti della spa, effettuati da tenendo in particolar conto Controparte_1 quanto riportato nella fattura 810/2017 e nel preventivo n. 10141/2017;
c) l'esistenza o meno del nesso causale tra le lavorazioni eseguite da di Controparte_1 cui alla fattura n. 810 e i vizi e difetti lamentati da secondo quanto riportato Parte_1 nella perizia del tecnico;
Testimone_8
d) la congruità dei costi e del numero di ore della manodopera impiegata da Controparte_1 nonché la congruità dei costi relativi al materiale da quest'ultima impiegato, il tutto come
[...] esposto nella fattura 810/2017 e nei rapporti di intervento prodotti in giudizio dalla società opposta;
e) quantifichi separatamente il costo relativo all'intervento di “sostituzione pulsanti comando pompa idromassaggio piscina esterna”.
Il consulente nominato, geom. con Relazione scritta depositata in data Persona_3
11/01/2025, facendo anche ricorso, a ciò espressamente autorizzato dal giudice, alla consulenza esterna di un'impresa specializzata reperita fuori Regione in considerazione dell'indisponibilità
o dell'incompatibilità ad assumere tale veste da parte di altre ditte contattate (come precisato nella relazione scritta a firma dell'Ausiliario nominato), ha fornito le risposte sui singoli quesiti.
Partendo dal primo quesito, il CTU ha collegato causalmente le problematiche di allagamento Part della alla esecuzione non a norma dell'intervento relativo alla modifica del collettore di
Pag. 29 di 37 aspirazione per la mancanza della valvola di ritegno su tubazione tra il collettore di aspirazione e la pompa di filtraggio dell'impianto, come desunto dal fatto che tale componente non era riportata nell'elenco dei materiali di cui alla fattura n. 810 del 31/12/2017.
In particolare, ha evidenziato che “… le valvole di ritegno unidirezionali da installare dovevano essere 3 (tre): una sulla tubazione di aspirazione della vasca di compenso, una nella tubazione tra la pompa di filtraggio e il collettore di aspirazione e una tra la pompa della cascata ed il collettore di aspirazione
La valvola di ritegno sulla tubazione della vasca di compenso serve a impedire che l'acqua della piscina torni in vasca di compenso quando le pompe sono ferme.
Le due valvole sulle pompe, sia quella di filtraggio che quella della cascata, servono a impedire che le due pompe si “rubino” l'acqua quando sono accese”.
Il Consulente ha, invece, ritenuto che gli altri lavori esposti nella fattura n. 810 del 31/12/2017 sono stati eseguiti a norma da parte della società opposta.
In ordine al quesito sub lettera d) relativo alla “congruità dei costi e del numero di ore della manodopera impiegata da nonché la congruità dei costi relativi al Controparte_1 materiale da quest'ultima impiegato, il tutto come esposto nella fattura 810/2017 e nei rapporti di intervento prodotti in giudizio dalla società opposta”, il Consulente nominato, premesso che per taluni materiali “la fattura n. 810 del 31/12/2017, è risultata carente per la mancanza di prezzi unitari dei materiali, della tipologia e marca impiegati, nonché del costo orario per
l'impiego di manodopera”, sulla base dei suddetti materiali esposti nella fattura n. 810 del
31/12/2024, applicati i prezzi medi riportati nei “listini di aziende specializzate del settore in vigore all'epoca della realizzazione dei lavori”, ha quantificato il relativo importo in complessivi euro 677,00, oltre iva.
L'Ausiliario del giudice ha poi proceduto alla quantificazione del numero delle ore di manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori da parte della Controparte_1
Sul punto, va premesso che sono stati sentiti quali testi sia sia . Parte_7 Testimone_6
Ciò detto, il Consulente nominato ha opportunamente osservato che “Nei rapporti della società
versati in atti, risultano impiegate per gli interventi all'interno della spa n. CP
111 ore e n. 14 ore per quelli nella piscina esterna per un totale di n. 125 ore lavorative.
Nulla risulta per quanto concerne la specifica del costo orario.
Pag. 30 di 37 Tali rapporti giornalieri sono stati redatti e sottoscritti solamente dal tecnico di
[...]
manca in tutti la firma ed accettazione da parte della Committenza, e CP oltretutto sono risultati privi di numerazione progressiva”.
Sulla base delle informazioni raccolte sul punto, il Consulente ha stimato in 64 ore, pari ad 8 giorni, le ore necessarie per eseguire tutti gli interventi effettuati dalla società Controparte_1 all'interno della struttura della società opponente, indicando in euro 25/h oltre iva al 22%
[...] il relativo costo, secondo i prezzi in vigore all'epoca dell'esecuzione dei lavori: ha pertanto, nella propria bozza, concluso che “l'importo complessivo stimato per tutte le ore lavorative all'interno della spa e nella piscina esterna, da parte della è pari ad €. CP
1.600,00 (€ 25,00 x h 64) esclusa IVA”; aderendo, infine, all'osservazione sollevata sul punto dal consulente di parte opposta, nella propria relazione finale ha ritenuto di indicare in euro
28,00 il costo orario della manodopera, quantificando conseguentemente il complessivo costo della manodopera occorsa per i lavori interni alla struttura della società opponente in complessivi euro 1.792,00, iva esclusa.
Ha poi determinato la congruità dei costi relativi agli ulteriori materiali impiegati (vale a dire, quelli riportati in fattura dalla società opposta con l'indicazione del costo unitario) quantificandoli in euro 1.380,00, iva esclusa.
Infine, in risposta al quesito sub lett. e), anche in questo caso applicando al costo orario della manodopera l'importo di euro 28 invece di quello originariamente indicato di euro 25,00, il
Consulente ha quantificato i costi relativi all'intervento di sostituzione pulsanti comando pompa idromassaggio piscina esterna in complessivi euro 514,00, di cui euro 122,00 per materiali ed euro 392,00 per impiego di manodopera della durata di 14 ore.
In sintesi, l'Ausiliario nominato ha fornito le seguenti conclusioni:
“1) Il costo stimato ritenuto congruo dei materiali indicati nella fattura n. 810 del 31/12/2017
è di € 677,00
2) Il costo stimato ritenuto congruo delle ore lavorative impiegate da è di € CP
1.792,00
3) Il costo stimato ritenuto congruo degli ulteriori materiali indicati nella fattura n. 810 del
31/12/2017 è di € 1.380,00
4) Il costo complessivo di tutti i materiali e le ore impiegate dalla società è di CP
€ 3.849,00 (oltre IVA € 846,78) PER UN TOTALE DI € 4.695,78
Pag. 31 di 37 5) Il costo quantificato relativo all'intervento di sostituzione dei pulsanti comando pompa dell'idromassaggio della piscina esterna è di € 514,00”.
Considerato che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni ai fini della decisione.
A tal ultimo proposito, è doveroso rimarcare che già nel corso dell'udienza del 21/02/2025 la difesa di parte opposta ha chiesto il richiamo del Consulente tecnico nominato, evidenziando:
1) che lo stesso Ausiliario nominato dal giudice aveva sottolineato che lo stato dei luoghi era risultato alterato;
2) che il Consulente avrebbe redatto la consulenza sulla scorta di documentazione fotografica contenuta nella perizia di parte opponente;
3) che il Consulente avrebbe concluso per l'inesistenza della valvola di ritegno sulla scorta del fatto che essa non era riportata tra i costi riportati nella fattura n. 810/2017, omettendo di considerare che già 10 anni prima la società l'aveva installata;
CP
4) che sarebbero oscuri i criteri di quantificazione dei materiali, in quanto basati su un generico riferimento a non meglio specificati listini;
5) che il calcolo del costo della manodopera specializzata sarebbe incomprensibile in quanto aumentato di soli 3,00 euro rispetto al costo della manodopera non specializzata.
Va premesso che il giudice, solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU, è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del Consulente nominato un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici;
così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla consulenza soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e, comunque, nel solo caso in cui un adeguato riscontro a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di sodisfacente spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione, nella relazione rassegnata dal consulente d'ufficio.
In particolare, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“… il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se
Pag. 32 di 37 non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ…”
(cfr. Cass. 8355-2007).
Più nel dettaglio, nella giurisprudenza della Suprema Corte si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal
Consulente d'ufficio: si ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
non può invece esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 26694 del
13/12/2006).
Infatti, qualora il giudice del merito aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Sez. 1, n. 15147 del 11/06/2018; Sez. 1, n. 23637 del 21/11/2016; Sez.
3, n. 12703 del 19/06/2015).
Tuttavia, allorché il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di
Pag. 33 di 37 parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 - 3, n. 1815 del 02/02/2015; Sez. 1, n. 8355 del 03/04/2007; Sez. 3, n. 10688 del 24/04/2008); in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1, n. 282 del 09/01/2009; Cass. civ. sez. I, 10/06/2020, n. 11081;
Cassazione civile sez. I, 18/05/2022, n. 16075).
Ciò precisato, quanto al primo punto oggetto di critiche da parte della difesa della società opposta, appare evidente che dal 2017 lo stato dei luoghi non potesse che essere mutato ma ciò non esclude la possibilità di svolgimento di un'indagine peritale, le cui conclusioni possono essere utilizzate ai fini della decisione ove coerenti con le premesse in fatto poste alla base delle conclusioni raggiunte dal Consulente.
Né assume rilievo dirimente la censura che l'ausiliario nominato dal giudice abbia tenuto in considerazione anche documentazione fotografica, sospettata anche di dubbia collocazione cronologica, allegata dal tecnico a cui la società opponente si era rivolta, trattandosi comunque di materiale documentale acquisito al giudizio mediante rituale produzione e su cui, peraltro, il redattore ha rilasciato in data 10/03/2023 dichiarazioni dietro assunzione Testimone_8 dell'impegno e delle responsabilità proprie del testimone: del resto, lo stesso Consulente ha dichiarato avere preso in considerazione quanto risultante dalla documentazione versata in atti, compreso quello risultante dalle fotografie e, tenuto conto dello stato modificato dei luoghi, di essere pervenuto ad una conclusione che ha cercato di rapportare ad un criterio di equità.
Quanto, poi, alla indagine sull'esistenza o meno della valvola di ritegno, occorre osservare che il Consulente a pag. 6 della propria relazione scritta ha precisato che “procedeva, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, alla verifica del funzionamento dell'impianto nonché Par all'ispezione del pozzetto, posto all'interno della , per accertare la presenza o meno della valvola di ritegno unidirezionale.
Tale indagine non generava alcun esito della presenza o meno di tale valvola per l'impossibilità della vasca colma di acqua.
Tuttavia le parti e i Consulenti ritenevano di non effettuare ulteriori accertamenti in merito”.
Seppure appaia corretta l'osservazione della difesa di parte opposta secondo cui il Consulente ha tratto la conclusione dell'inesistenza (o, se si vuole, della mancata installazione) della valvola di ritegno (anche) dalla circostanza che il suo costo non risultava tra quelli esposti nella
Pag. 34 di 37 fattura n. 810/2017, appare evidente che la scelta di non effettuare ulteriori accertamenti sia stato sostanzialmente condiviso tra tutte le parti, con la conseguenza che la censura poi sollevata dalla difesa della nel corso dell'udienza del 21/02/2025, appare Controparte_1 quantomeno contraddittoria se non privata di interesse in conseguenza della scelta condivisa anche dal tecnico dell'opposta nel corso delle operazioni peritali.
Osserva, ulteriormente, lo scrivente che, come risulta testualmente dalla fattura n. 810/2017, la società si era impegnata alla “MESSA IN FUNZIONE IMPIANTI E Controparte_1
COLLAUDO CON ESITO POSITIVO” dei lavori eseguiti anche a modificazione dell'impianto originario: deve pertanto ritenersi, in ipotesi e anche a voler prescindere dall'ambito di indagine occorrente per la definizione della presente controversia per come sopra qualificata, che anche il semplice non funzionamento della valvola di ritorno (ove se ne ritenesse sussistente la precedente installazione), finisce per proiettarsi indirettamente sulla conformità dei lavori di modifica dell'impianto originario ai patti contrattuali, concretizzando un impedimento all'impegno di regolare messa in funzione e di collaudo con esito positivo degli impianti.
Del resto, sul punto, può essere ulteriormente osservato che la società opposta, nel prendere espressamente posizione sul punto all'atto della costituzione in giudizio, ha sottolineato che nel preventivo n. 141/2007 del 27/10/2007 (doc. 2 del fascicolo di parte opposta) erano riportati tutti i precedenti lavori eseguiti (“il preventivo 141/2007 redatto a tal fine da e CP firmato per accettazione da (All.2) evidenzia non solo tutti i materiali forniti, ma Parte_1 anche le lavorazioni commissionate ovvero l'impianto idraulico e la messa in funzione degli impianti a fine lavori”): tuttavia, dalla lettura di detto preventivo non è possibile ricavare alcuno specifico riferimento alla valvola (o valvole) di non ritorno, né l'opposta, al di là delle deduzioni sul punto, ha offerto specifica prova circa l'avvenuta installazione, già dieci anni prima, della valvola di non ritorno non era stata installata.
Infine, con riferimento alle restanti censure sollevate dalla difesa della società opposta, si osserva che il Consulente nominato, per un verso, rispetto alla quantificazione dei costi dei materiali, ha adeguatamente dichiarato di avere “fatto riferimento ai listini di aziende specializzate del settore in vigore all'epoca della realizzazione dei lavori applicando i prezzi medi” e, per altro verso, con riferimento al costo orario del lavoro, di averlo “… dedotto da prezzi medi applicati nell'anno 2017, periodo nel quale sono stati eseguiti i lavori, stimato in
€ 25,00/h (oltre I.V.A. 22%)”, riquantificandolo, come già detto, in euro 28,00/h a seguito di una specifica osservazione sollevata sul punto dal consulente di parte opposta.
Pag. 35 di 37 Del resto, sebbene nei propri scritti difensivi, la società opposta abbia anche eccepito l'eccessività dei costi addebitati per i materiali, facendo riferimento al prezziario regionale, e seppur è vero che il CTU non ha indicato quali fossero i listini utilizzati di aziende specializzate, nella sostanza, l'eccezione sollevata dalla difesa della società opposta risulta del tutto generica in quanto, trattandosi di un proprio credito, avrebbe potuto dimostrarne la congruità indicando i criteri di calcolo sottesi alla fattura, atteso che, a contrario, non vi è alcuna scrittura privata o altro documento scritto da cui ricavare l'esistenza di un accordo tra le parti sulla quantificazione del costo dei lavori commissionati dalla società opponente alla società opposta.
Analogo ragionamento può essere sviluppato per il costo orario del lavoro, calcolato dal
Consulente sulla base di dichiarati prezzi medi applicati, dovendosi oltretutto osservare che nella propria Relazione scritta il Consulente ha precisato che vi era stato un previo confronto tra le parti e di avere, comunque, accolto parzialmente le osservazioni del consulente di parte opposta modificando le proprie conclusioni sul punto.
Ritenendo pertanto questo giudicante valide le conclusioni a cui è giunto il CTU, le stesse possono essere e sono utilizzate ai fini della presente decisione.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione e ribadita la qualificazione della domanda giudiziale introdotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo in termini di domanda volta all'esatta quantificazione del corrispettivo e dei costi dei materiali, è accertato e dichiarato che la società opposta è creditrice di quella opponente della somma complessiva di euro
5.322,86 iva compresa (euro 4.363,00 al netto dell'iva al 22%), dovendosi osservare che anche il costo relativo all'intervento di sostituzione dei pulsanti comando pompa dell'idromassaggio della piscina esterna, separatamente quantificato dal CTU in euro 514,00 oltre iva, deve rientrare nell'importo dovuto dalla società committente alla società Controparte_1 poiché, se è vero che l'opponente non ha contestato la corretta esecuzione dei lavori con riferimento a detto parziale intervento esterno alla SPA, ciò non significa che abbia accettato la quantificazione del relativo costo nella misura esposta nella fattura n. 810 del 31/12/2017.
Stante quanto sopra esposto, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
05. Spese di lite
Ritiene il giudicante che, anche alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018, sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite: infatti, per un verso, l'inesistenza di una parte minore del maggior credito azionato a suo tempo comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo e la società creditrice ha dovuto,
Pag. 36 di 37 comunque, attivarsi per ottenere il pagamento delle proprie spettanze pur se risultate inferiori a quanto richiesto;
per altro verso, quanto all'attività svolta nel presente giudizio, deve essere tenuto conto della necessità per la società opponente di proporre opposizione al fine di impedire che il decreto ingiuntivo opposto, recante un'erronea quantificazione del dovuto, divenisse definitivo: del resto, in assenza di un patto scritto e altre circostanze univoche da cui ricavare il prezzo concordato, il caso di specie, nei termini entro il quale è stato circoscritto, è caratterizzato proprio dall'assenza, imputabile ad entrambi i contraenti, di un accordo specifico sull'importo dovuto all'impresa prestatrice di opera.
Fatto salvo il vincolo di solidarietà delle parti nei confronti del CTU nominato, per le medesime ragioni sopra esposte, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti del presente giudizio nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e/o assorbite, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1267/2019, emesso dal Tribunale di Perugia in data
24/07/2019;
- dichiara che la società è creditrice della società del Controparte_1 Parte_1 minore importo di euro 5.322,86 iva compresa, oltre interessi per ritardato pagamento ex
Decreto legislativo n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo effettivo e, per l'effetto, condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società della suddetta somma;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
- fatto salvo il vincolo di solidarietà delle parti nei confronti del CTU nominato, le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti del presente giudizio nella misura del 50% ciascuna.
Perugia, 12 settembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
AO Sconocchia
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