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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5611 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato, in data 8/07/2025, all' esito della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14781/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Nucifero che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come Controparte_1 in atti, dall'avv. Pasquale D' Onofrio con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ottenuto dalla datrice di lavoro il riconoscimento dell'indennità di vigilanza di cui all'art 37, co. 1 lettera b del CCNL 94/97 (doc. n. 3), così come confermata ed aggiornata dall'art.16 comma 2° CCNL 22.01.2004 (doc. n. 4); che tale indennità gli era stata riconosciuta dalla sino al 28.02.2000, data in Controparte_1 cui l'Ente, nonostante il permanere di tutti i requisiti, l'aveva illegittimamente sospesa per cui aveva chiesto al Tribunale di Napoli di condannare la datrice di lavoro al pagamento delle somme maturate e non pagate;
che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6774/2018, aveva rigettato la domanda giudiziale per cui aveva proposto appello avverso tale sentenza;
che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2344/2021, depositata in data 04.05.2021 (doc. n. 5), aveva accolto l'appello sancendo che: “l'indennità ridotta….prevista dal secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. del 6.7.1995, come integrato dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.1.2004…può essere corrisposta al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza per il solo fatto del profilo posseduto, ovvero anche se non svolge le funzioni, di cui all'art. 5 della L. 65/86” e, per l'effetto, aveva condannato la al pagamento della indennità di vigilanza dalla data dell'illegittima Controparte_1 sospensione;
che la suddetta sentenza di appello n. 2344/2021 non era stata impugnata con ricorso per Cassazione ed era passata in giudicato, come attestato dalla Corte di Appello di Napoli in data 11.03.2024 (doc. n. 6); che, nonostante il formarsi del giudicato, la con provvedimento PG/2021/0631226 (doc. n. 7), Controparte_1 aveva provveduto ad effettuare un pagamento solo parziale sia della sorta che degli interessi spettanti come si evinceva dalla busta paga di febbraio 2022 (doc. n. 8), in palese violazione dei parametri per l'indennità di vigilanza fissati dalle richiamate norme dei CCNL Enti locali 1994/1997 e 2004; che, in merito al suo diritto ad ottenete il corretto pagamento dell'indennità di vigilanza riconosciuta dalla sentenza, come si evinceva testualmente dall'art. 37, co. 1 lettera b (secondo periodo) del CCNL 94/97, l'indennità di vigilanza dovutagli era pari a £ 1.570.000 annue ovvero € 810,84 che corrispondevano ad € 66,56 mensili spettanti sino alla data del 31.12.2002; che, infatti, tale importo era stato successivamente aumentato, a decorrere dal 01.01.2003, dal disposto dell'art. 15 del nuovo CCNL 2004 che aveva rideterminato l'indennità in € 1.110,84 annuali ovvero € 92,57 mensili;
che, applicando tali parametri al calcolo delle spettanze dovutegli in forza della sentenza sino alla data del 27.07.2017, la sorta dovutagli era pari ad € 18.432,53 mentre gli interessi maturati su tale sorta sino alla data del materiale pagamento del 27.02.2022 erano pari ad € 2.770,50, come emergeva dal prospetto contabile allegato;
che, detraendo dalle somme spettanti gli importi netti erogati per sorta ed interessi dalla in data 28.02.2022, Controparte_1 risultava ad oggi ancora creditore della complessiva somma di € 8.545,25 oltre interessi sino al soddisfo;
che gli importi erogati nella busta paga di febbraio 2022 andavano detratti al netto poiché la aveva illegittimamente applicato le Controparte_1 ritenute previdenziali che, invece, erano da considerarsi a totale carico dell'Amministrazione in quanto la tardività del pagamento delle retribuzioni determinava, a carico del datore di lavoro, l'ulteriore sanzione dell'obbligo di versare integralmente i contributi omessi;
che la era, pertanto, tenuta al Controparte_1 pagamento integrale delle differenze lorde ancora dovutegli;
che, a fronte del permanere dei medesimi requisiti che avevano determinato il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità da parte della Corte di Appello, la aveva del Controparte_1 tutto ignorato che tale diritto aveva ad oggetto il rapporto giuridico di durata costituito dal suo contratto di lavoro a tempo indeterminato e la relativa obbligazione periodica retributiva che ne costituiva il contenuto, continuando a non riconoscergli gli effetti esterni del giudicato relativamente al pagamento dell'indennità anche per i periodi successivi alla sentenza;
che aveva diritto, quindi, a percepire l'indennità per i periodi successivi in forza del giudicato esterno formatosi, avendo mantenuto inalterati i requisiti per il pagamento dell'indennità (decreto prefettizio e area vigilanza), con il conseguente diritto ad ottenere, a titolo di indennità di sorveglianza, a far data dal 01.08.2017, il pagamento del complessivo importo di € 277,71 per sorta ed € 0,58 per interessi maturati, il tutto per complessivi € 278,29; che, infine, essendo l'indennità di vigilanza una delle componenti della sua retribuzione, aveva diritto ad ottenere il ricalcolo del TFS mediante computo del complessivo ammontare delle differenze di retribuzione maturate a titolo di indennità di vigilanza;
che, pertanto, come emergeva dai conteggi costituenti parte integrante del ricorso, aveva diritto a percepire, a titolo di differenze sul TFS, la complessiva somma di € 1.007,16, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
che, per le suddette causali, aveva provveduto a costituire in mora la (doc. n. 9) chiedendo il pagamento sia delle Controparte_1 differenze retributive che degli interessi da essa erroneamente calcolati oltre alle indennità maturate successivamente a far data dal 01.08.2017 e sino alla data della sua apposizione in quiescenza del 01.11.2017; che la non aveva in alcun Controparte_1 modo riscontrato la costituzione in mora né aveva provveduto ad erogare l'indennità di vigilanza, come si evinceva dalle sue buste paga relative alle mensilità retributive percepite da agosto 2017 alla data di apposizione in quiescenza (doc. n. 10).
Tanto premesso, conveniva la dinanzi all'adito Tribunale al fine di Controparte_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza per sorta ed interessi maturati alla data del 27.07.2017, pari alla complessiva somma di €. 8.545.25;
B) Dichiarare inoltre l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 2344/2021, in relazione al rapporto di durata costituito dal contratto di lavoro del ricorrente ad alla obbligazione periodica costituita dal pagamento della retribuzione mensile e per l'effetto condannare la
al pagamento in suo favore delle indennità maturate a far data dal Controparte_1
01.08.2017 pari alla complessiva somma €. 278,29, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
C) Dichiarare inoltre il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze TFS sull'indennità di vigilanza maturate pari al complessivo importo di €. 1.007,16;
D) Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente del complessivo importo di € 9.830,70, come da prospetto contabile”.
La costituitasi in giudizio, eccepiva che la richiesta di parte Controparte_1 ricorrente risultava essere assolutamente infondata essendo stato ampiamente soddisfatto nelle sue pretese, avendo richiamato a sostegno delle proprie deduzioni solo apparentemente l'articolo 37 co, 1 lettera b, secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, disapplicandolo totalmente nel calcolo delle relative differenze retributive richieste;
che il ricorrente aveva considerato come base di calcolo l'indennità di vigilanza prevista nel primo periodo del comma 1, lettera b) dell'art. 37 del CCNL del 6.7.1995 e nel successivo articolo comma 1 del CCNL del 22.01.2004 in totale contrasto con quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenze nn. 1869/2017e 2344/2021; che, in particolare, con sentenza n. 1869/2017, la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda da lui presentata relativamente all'indennità di cui all'art. 37 comma 1 lettera b) primo periodo in quanto spettante unicamente al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della l. 469/1978, eserciti in modo concreto tutte le funzioni, previste dall'art. 5 della legge n. 65/1986; che, successivamente, il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, aveva proposto nuovamente ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di vigilanza nella misura indicata dall'art. 37 comma 1 lett. b) secondo periodo del CCNL 6.7.1995; che tale domanda dapprima era stata rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 6774/2018 e, successivamente, era stata, poi, accolta dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2344/2021; che, in linea con quanto statuito nella predetta sentenza ovvero riconoscimento dell'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) secondo periodo e successive integrazioni, la aveva provveduto a quantificare le differenze retributive dovute nei CP_2 confronti dell'ex dipendente, per il periodo 01.02.2000 al 27.10.2017, fino alla data di cessazione del rapporto lavorativo;
che le somme concernenti gli interessi legali erano state calcolate sulla sorta capitale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (D.M.
352/98; C.d.S. sez. VI ^ sentenza n. 3383 del 24 maggio 2004; C.d.S. sez. IV ^ sentenza n. 462 del 3 febbraio 2006); che tali interessi erano stati calcolati dal 01.02.2000 al 31.10.2017 e fino all'effettivo soddisfo, come si evinceva dal prospetto allegato;
che, per mero errore materiale, nella comunicazione nota prot. n. 631226 del 16/12/2021 della 014.02, era stata erroneamente indicata sotto la voce “interessi legali “ la CP_2 data del 27.07.2017; che, in definitiva, al ricorrente - con il cedolino di febbraio 2022 - era stata liquidata la somma di € 12.975,15 a titolo di differenze retributive ed € 1.269,09 a titolo di interessi legali, con applicazione dell'importo a titolo di indennità di vigilanza previsto dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 (€ 780,30 annuo e 65.02 mensili); che, in applicazione della sentenza n. 2344/2021 della Corte d'Appello, si era, altresì, provveduto, nei confronti del ricorrente, alla rideterminazione del TFS;
che, con nota prot. n. 246487 del 12.05.2023, la U.O.D. competente aveva trasmesso all - e per conoscenza al medesimo ricorrente - “il nuovo modello 350/P elaborato CP_3 alla luce dell'indennità di vigilanza ex art. 37 co.1 lett.b) CCNL 6.7.1995 e successive integrazioni riconosciuta con la sentenza di cui all'oggetto” (cfr. allegato3 rideterminazione TFS).
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: “- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Con le note di ts depositate in data 3.2.2025 parte ricorrente, nel prendere atto di quanto dedotto dalla convenuta nella memoria di costituzione e pur volendo ritenere corretta l'applicazione alla fattispecie del secondo periodo dell'art. 37, comma 1, lettera b, ponendo come base di calcolo la relativa indennità, deduceva che, per ciò che concerneva la sorta dovuta, essendo le somme a lui spettanti relative ad arretrati per differenze retributive pagate tardivamente in forza di una sentenza di condanna, aveva diritto a percepire, per ciascun periodo, l'indennità spettante al netto della sola imposta sul reddito, mentre, così come si evinceva dal prospetto di calcolo contenuto nella memoria difensiva, la aveva, invece, illegittimamente applicato le Controparte_1 trattenute previdenziali che, in ragione della tardività dei pagamenti, erano da ritenersi a suo esclusivo carico;
che l'erronea determinazione della sorta determinava, quale diretta conseguenza, l'erronea determinazione degli interessi che, nel caso di specie, oltre ad essere stati calcolati su un importo errato, risultavano calcolati fino all'anno 2017 anziché fino al 2022, data del parziale pagamento;
che, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello, vantava il diritto a percepire l'indennità, pur se commisurata al secondo periodo dell'art. 37, co.1 let. b, sino alla data della sua apposizione in quiescenza;
che, per ciò che concerneva, infine, la rideterminazione del TFS, la convenuta si era limitata a produrre un prospetto nel quale erano riportati i presunti aumenti della retribuzione senza alcuna quantificazione delle differenze di TFS ritenute spettanti e, soprattutto, senza depositare alcuna prova dell'effettivo pagamento del dovuto.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di nuovi conteggi, il Tribunale osserva che:
La domanda può trovare parziale accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.
La ritiene di aver correttamente pagato gli importi dovuti al Controparte_1 ricorrente ma proprio dal prospetto di calcolo riportato nella memoria difensiva emerge che quest'ultimo risulta ad oggi ancora creditore.
Ed, infatti il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive consegue, in primo luogo, dall'illegittima detrazione dalle somme spettanti dei contributi previdenziali che sono, invece, integralmente a carico della datrice di lavoro ed, in secondo luogo, dall'erronea determinazione degli interessi che la convenuta ha conseguentemente conteggiato detraendo illegittimamente dalla base di calcolo le trattenute previdenziali.
In proposito basti considerare che nel conteggio elaborato dalla e riportato CP_1 nella sua memoria di costituzione sono state illegittimamente applicate sulle somme spettanti al ricorrente una pluralità di trattenute contributive (CPDEL; CP_4 CP_5
) ed emerge, altresì, per tabulas, anche l'ulteriore erroneità del calcolo degli CP_6 interessi così come in concreto effettuato dal momento che l'Ente, dopo aver determinato le somme spettanti per sorta ed accessori con provvedimento del 16.12.2021 recante prot. PG/2021/0631226 (doc. n. 7), ha provveduto, poi, ad erogarle materialmente oltre un anno dopo, con la busta paga del febbraio 2022, che entrambe le parti producono in atti.
Sulla scorta di tali elementi risulta incontestabile che il ricorrente avrà diritto a percepire le differenze sia a titolo di sorta mediante restituzione delle trattenute previdenziali illegittimamente applicate dalla sia a titolo di interessi CP_1 erroneamente calcolati.
Va, infatti, in questa sede evidenziato che il thema decidendum va circoscritto, in questo caso, alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale a carico del lavoratore.
Trattasi di una fattispecie in relazione alla quale non è applicabile l'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che attiene, infatti, alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Al riguardo, e', invece, da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...".
Ed, infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione.
Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimita' hanno ribadito, anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi puo' legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale mentre non puo' farlo in caso di intempestivita', da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicche', in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n. 12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore"). Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e (di natura previdenziale); il secondo CP_3 tra lo stesso datore e il lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione.
In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non e' esentata dall'obbligo di versare i contributi ed e' tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013; 6448/2009; 3872/2009; 8800/2008).
Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "e' stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.). Da ultimo, in tal senso, anche Cass. Sez. Lavoro 15.06.2020 n. 12708. Ciò posto, nel nuovo conteggio depositato dal procuratore di parte ricorrente in corso di causa sono stati calcolati gli importi mensili dell'indennità mediante divisione per dodici degli importi annui fissati dai CCNL applicabili ratione temporis, da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi che, sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale lordo dovuto.
Da tale totale lordo è stata, infine, sottratta, a titolo di anticipo, la somma effettivamente pagata in busta paga pari ad € 9.746,49 , ottenendo così la differenza lorda ancora dovuta pari ad € 5.004,93. In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimita' nella materia, la va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 5.004,93, oltre accessori di legge.
Né può essere condivisa l'ulteriore eccezione così come sollevata dalla CP_1 con le note depositate in vista dell' odierna udienza inerente la legittimità
[...] della trattenuta, sull'importo dovuto alla parte ricorrente, dell'IRPEF, medio tempore già versata all'Agenzia delle Entrate, essendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali” ( cfr. Cass. 19790/2011).
Va, invece, rigettato il capo della domanda giudiziale inerente la richiesta di condanna della al pagamento delle differenze conseguentemente maturate a Controparte_1 titolo di TFS per difetto di legittimazione passiva dal momento che, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' CP_3
L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 24.6.2024 nei confronti della
[...] CP_1
in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede:
[...] a) in parziale accoglimento della domanda giudiziale, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 5.004,93, oltre accessori di legge;
b) condanna altresì la al pagamento, nella misura della metà, delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 8/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato, in data 8/07/2025, all' esito della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14781/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Nucifero che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come Controparte_1 in atti, dall'avv. Pasquale D' Onofrio con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ottenuto dalla datrice di lavoro il riconoscimento dell'indennità di vigilanza di cui all'art 37, co. 1 lettera b del CCNL 94/97 (doc. n. 3), così come confermata ed aggiornata dall'art.16 comma 2° CCNL 22.01.2004 (doc. n. 4); che tale indennità gli era stata riconosciuta dalla sino al 28.02.2000, data in Controparte_1 cui l'Ente, nonostante il permanere di tutti i requisiti, l'aveva illegittimamente sospesa per cui aveva chiesto al Tribunale di Napoli di condannare la datrice di lavoro al pagamento delle somme maturate e non pagate;
che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6774/2018, aveva rigettato la domanda giudiziale per cui aveva proposto appello avverso tale sentenza;
che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2344/2021, depositata in data 04.05.2021 (doc. n. 5), aveva accolto l'appello sancendo che: “l'indennità ridotta….prevista dal secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. del 6.7.1995, come integrato dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.1.2004…può essere corrisposta al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza per il solo fatto del profilo posseduto, ovvero anche se non svolge le funzioni, di cui all'art. 5 della L. 65/86” e, per l'effetto, aveva condannato la al pagamento della indennità di vigilanza dalla data dell'illegittima Controparte_1 sospensione;
che la suddetta sentenza di appello n. 2344/2021 non era stata impugnata con ricorso per Cassazione ed era passata in giudicato, come attestato dalla Corte di Appello di Napoli in data 11.03.2024 (doc. n. 6); che, nonostante il formarsi del giudicato, la con provvedimento PG/2021/0631226 (doc. n. 7), Controparte_1 aveva provveduto ad effettuare un pagamento solo parziale sia della sorta che degli interessi spettanti come si evinceva dalla busta paga di febbraio 2022 (doc. n. 8), in palese violazione dei parametri per l'indennità di vigilanza fissati dalle richiamate norme dei CCNL Enti locali 1994/1997 e 2004; che, in merito al suo diritto ad ottenete il corretto pagamento dell'indennità di vigilanza riconosciuta dalla sentenza, come si evinceva testualmente dall'art. 37, co. 1 lettera b (secondo periodo) del CCNL 94/97, l'indennità di vigilanza dovutagli era pari a £ 1.570.000 annue ovvero € 810,84 che corrispondevano ad € 66,56 mensili spettanti sino alla data del 31.12.2002; che, infatti, tale importo era stato successivamente aumentato, a decorrere dal 01.01.2003, dal disposto dell'art. 15 del nuovo CCNL 2004 che aveva rideterminato l'indennità in € 1.110,84 annuali ovvero € 92,57 mensili;
che, applicando tali parametri al calcolo delle spettanze dovutegli in forza della sentenza sino alla data del 27.07.2017, la sorta dovutagli era pari ad € 18.432,53 mentre gli interessi maturati su tale sorta sino alla data del materiale pagamento del 27.02.2022 erano pari ad € 2.770,50, come emergeva dal prospetto contabile allegato;
che, detraendo dalle somme spettanti gli importi netti erogati per sorta ed interessi dalla in data 28.02.2022, Controparte_1 risultava ad oggi ancora creditore della complessiva somma di € 8.545,25 oltre interessi sino al soddisfo;
che gli importi erogati nella busta paga di febbraio 2022 andavano detratti al netto poiché la aveva illegittimamente applicato le Controparte_1 ritenute previdenziali che, invece, erano da considerarsi a totale carico dell'Amministrazione in quanto la tardività del pagamento delle retribuzioni determinava, a carico del datore di lavoro, l'ulteriore sanzione dell'obbligo di versare integralmente i contributi omessi;
che la era, pertanto, tenuta al Controparte_1 pagamento integrale delle differenze lorde ancora dovutegli;
che, a fronte del permanere dei medesimi requisiti che avevano determinato il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità da parte della Corte di Appello, la aveva del Controparte_1 tutto ignorato che tale diritto aveva ad oggetto il rapporto giuridico di durata costituito dal suo contratto di lavoro a tempo indeterminato e la relativa obbligazione periodica retributiva che ne costituiva il contenuto, continuando a non riconoscergli gli effetti esterni del giudicato relativamente al pagamento dell'indennità anche per i periodi successivi alla sentenza;
che aveva diritto, quindi, a percepire l'indennità per i periodi successivi in forza del giudicato esterno formatosi, avendo mantenuto inalterati i requisiti per il pagamento dell'indennità (decreto prefettizio e area vigilanza), con il conseguente diritto ad ottenere, a titolo di indennità di sorveglianza, a far data dal 01.08.2017, il pagamento del complessivo importo di € 277,71 per sorta ed € 0,58 per interessi maturati, il tutto per complessivi € 278,29; che, infine, essendo l'indennità di vigilanza una delle componenti della sua retribuzione, aveva diritto ad ottenere il ricalcolo del TFS mediante computo del complessivo ammontare delle differenze di retribuzione maturate a titolo di indennità di vigilanza;
che, pertanto, come emergeva dai conteggi costituenti parte integrante del ricorso, aveva diritto a percepire, a titolo di differenze sul TFS, la complessiva somma di € 1.007,16, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
che, per le suddette causali, aveva provveduto a costituire in mora la (doc. n. 9) chiedendo il pagamento sia delle Controparte_1 differenze retributive che degli interessi da essa erroneamente calcolati oltre alle indennità maturate successivamente a far data dal 01.08.2017 e sino alla data della sua apposizione in quiescenza del 01.11.2017; che la non aveva in alcun Controparte_1 modo riscontrato la costituzione in mora né aveva provveduto ad erogare l'indennità di vigilanza, come si evinceva dalle sue buste paga relative alle mensilità retributive percepite da agosto 2017 alla data di apposizione in quiescenza (doc. n. 10).
Tanto premesso, conveniva la dinanzi all'adito Tribunale al fine di Controparte_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza per sorta ed interessi maturati alla data del 27.07.2017, pari alla complessiva somma di €. 8.545.25;
B) Dichiarare inoltre l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 2344/2021, in relazione al rapporto di durata costituito dal contratto di lavoro del ricorrente ad alla obbligazione periodica costituita dal pagamento della retribuzione mensile e per l'effetto condannare la
al pagamento in suo favore delle indennità maturate a far data dal Controparte_1
01.08.2017 pari alla complessiva somma €. 278,29, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
C) Dichiarare inoltre il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze TFS sull'indennità di vigilanza maturate pari al complessivo importo di €. 1.007,16;
D) Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente del complessivo importo di € 9.830,70, come da prospetto contabile”.
La costituitasi in giudizio, eccepiva che la richiesta di parte Controparte_1 ricorrente risultava essere assolutamente infondata essendo stato ampiamente soddisfatto nelle sue pretese, avendo richiamato a sostegno delle proprie deduzioni solo apparentemente l'articolo 37 co, 1 lettera b, secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, disapplicandolo totalmente nel calcolo delle relative differenze retributive richieste;
che il ricorrente aveva considerato come base di calcolo l'indennità di vigilanza prevista nel primo periodo del comma 1, lettera b) dell'art. 37 del CCNL del 6.7.1995 e nel successivo articolo comma 1 del CCNL del 22.01.2004 in totale contrasto con quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenze nn. 1869/2017e 2344/2021; che, in particolare, con sentenza n. 1869/2017, la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda da lui presentata relativamente all'indennità di cui all'art. 37 comma 1 lettera b) primo periodo in quanto spettante unicamente al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della l. 469/1978, eserciti in modo concreto tutte le funzioni, previste dall'art. 5 della legge n. 65/1986; che, successivamente, il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, aveva proposto nuovamente ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di vigilanza nella misura indicata dall'art. 37 comma 1 lett. b) secondo periodo del CCNL 6.7.1995; che tale domanda dapprima era stata rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 6774/2018 e, successivamente, era stata, poi, accolta dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2344/2021; che, in linea con quanto statuito nella predetta sentenza ovvero riconoscimento dell'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) secondo periodo e successive integrazioni, la aveva provveduto a quantificare le differenze retributive dovute nei CP_2 confronti dell'ex dipendente, per il periodo 01.02.2000 al 27.10.2017, fino alla data di cessazione del rapporto lavorativo;
che le somme concernenti gli interessi legali erano state calcolate sulla sorta capitale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (D.M.
352/98; C.d.S. sez. VI ^ sentenza n. 3383 del 24 maggio 2004; C.d.S. sez. IV ^ sentenza n. 462 del 3 febbraio 2006); che tali interessi erano stati calcolati dal 01.02.2000 al 31.10.2017 e fino all'effettivo soddisfo, come si evinceva dal prospetto allegato;
che, per mero errore materiale, nella comunicazione nota prot. n. 631226 del 16/12/2021 della 014.02, era stata erroneamente indicata sotto la voce “interessi legali “ la CP_2 data del 27.07.2017; che, in definitiva, al ricorrente - con il cedolino di febbraio 2022 - era stata liquidata la somma di € 12.975,15 a titolo di differenze retributive ed € 1.269,09 a titolo di interessi legali, con applicazione dell'importo a titolo di indennità di vigilanza previsto dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 (€ 780,30 annuo e 65.02 mensili); che, in applicazione della sentenza n. 2344/2021 della Corte d'Appello, si era, altresì, provveduto, nei confronti del ricorrente, alla rideterminazione del TFS;
che, con nota prot. n. 246487 del 12.05.2023, la U.O.D. competente aveva trasmesso all - e per conoscenza al medesimo ricorrente - “il nuovo modello 350/P elaborato CP_3 alla luce dell'indennità di vigilanza ex art. 37 co.1 lett.b) CCNL 6.7.1995 e successive integrazioni riconosciuta con la sentenza di cui all'oggetto” (cfr. allegato3 rideterminazione TFS).
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: “- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Con le note di ts depositate in data 3.2.2025 parte ricorrente, nel prendere atto di quanto dedotto dalla convenuta nella memoria di costituzione e pur volendo ritenere corretta l'applicazione alla fattispecie del secondo periodo dell'art. 37, comma 1, lettera b, ponendo come base di calcolo la relativa indennità, deduceva che, per ciò che concerneva la sorta dovuta, essendo le somme a lui spettanti relative ad arretrati per differenze retributive pagate tardivamente in forza di una sentenza di condanna, aveva diritto a percepire, per ciascun periodo, l'indennità spettante al netto della sola imposta sul reddito, mentre, così come si evinceva dal prospetto di calcolo contenuto nella memoria difensiva, la aveva, invece, illegittimamente applicato le Controparte_1 trattenute previdenziali che, in ragione della tardività dei pagamenti, erano da ritenersi a suo esclusivo carico;
che l'erronea determinazione della sorta determinava, quale diretta conseguenza, l'erronea determinazione degli interessi che, nel caso di specie, oltre ad essere stati calcolati su un importo errato, risultavano calcolati fino all'anno 2017 anziché fino al 2022, data del parziale pagamento;
che, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello, vantava il diritto a percepire l'indennità, pur se commisurata al secondo periodo dell'art. 37, co.1 let. b, sino alla data della sua apposizione in quiescenza;
che, per ciò che concerneva, infine, la rideterminazione del TFS, la convenuta si era limitata a produrre un prospetto nel quale erano riportati i presunti aumenti della retribuzione senza alcuna quantificazione delle differenze di TFS ritenute spettanti e, soprattutto, senza depositare alcuna prova dell'effettivo pagamento del dovuto.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di nuovi conteggi, il Tribunale osserva che:
La domanda può trovare parziale accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.
La ritiene di aver correttamente pagato gli importi dovuti al Controparte_1 ricorrente ma proprio dal prospetto di calcolo riportato nella memoria difensiva emerge che quest'ultimo risulta ad oggi ancora creditore.
Ed, infatti il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive consegue, in primo luogo, dall'illegittima detrazione dalle somme spettanti dei contributi previdenziali che sono, invece, integralmente a carico della datrice di lavoro ed, in secondo luogo, dall'erronea determinazione degli interessi che la convenuta ha conseguentemente conteggiato detraendo illegittimamente dalla base di calcolo le trattenute previdenziali.
In proposito basti considerare che nel conteggio elaborato dalla e riportato CP_1 nella sua memoria di costituzione sono state illegittimamente applicate sulle somme spettanti al ricorrente una pluralità di trattenute contributive (CPDEL; CP_4 CP_5
) ed emerge, altresì, per tabulas, anche l'ulteriore erroneità del calcolo degli CP_6 interessi così come in concreto effettuato dal momento che l'Ente, dopo aver determinato le somme spettanti per sorta ed accessori con provvedimento del 16.12.2021 recante prot. PG/2021/0631226 (doc. n. 7), ha provveduto, poi, ad erogarle materialmente oltre un anno dopo, con la busta paga del febbraio 2022, che entrambe le parti producono in atti.
Sulla scorta di tali elementi risulta incontestabile che il ricorrente avrà diritto a percepire le differenze sia a titolo di sorta mediante restituzione delle trattenute previdenziali illegittimamente applicate dalla sia a titolo di interessi CP_1 erroneamente calcolati.
Va, infatti, in questa sede evidenziato che il thema decidendum va circoscritto, in questo caso, alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale a carico del lavoratore.
Trattasi di una fattispecie in relazione alla quale non è applicabile l'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che attiene, infatti, alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Al riguardo, e', invece, da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...".
Ed, infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione.
Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimita' hanno ribadito, anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi puo' legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale mentre non puo' farlo in caso di intempestivita', da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicche', in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n. 12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore"). Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e (di natura previdenziale); il secondo CP_3 tra lo stesso datore e il lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione.
In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non e' esentata dall'obbligo di versare i contributi ed e' tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013; 6448/2009; 3872/2009; 8800/2008).
Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "e' stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.). Da ultimo, in tal senso, anche Cass. Sez. Lavoro 15.06.2020 n. 12708. Ciò posto, nel nuovo conteggio depositato dal procuratore di parte ricorrente in corso di causa sono stati calcolati gli importi mensili dell'indennità mediante divisione per dodici degli importi annui fissati dai CCNL applicabili ratione temporis, da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi che, sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale lordo dovuto.
Da tale totale lordo è stata, infine, sottratta, a titolo di anticipo, la somma effettivamente pagata in busta paga pari ad € 9.746,49 , ottenendo così la differenza lorda ancora dovuta pari ad € 5.004,93. In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimita' nella materia, la va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 5.004,93, oltre accessori di legge.
Né può essere condivisa l'ulteriore eccezione così come sollevata dalla CP_1 con le note depositate in vista dell' odierna udienza inerente la legittimità
[...] della trattenuta, sull'importo dovuto alla parte ricorrente, dell'IRPEF, medio tempore già versata all'Agenzia delle Entrate, essendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali” ( cfr. Cass. 19790/2011).
Va, invece, rigettato il capo della domanda giudiziale inerente la richiesta di condanna della al pagamento delle differenze conseguentemente maturate a Controparte_1 titolo di TFS per difetto di legittimazione passiva dal momento che, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' CP_3
L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 24.6.2024 nei confronti della
[...] CP_1
in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede:
[...] a) in parziale accoglimento della domanda giudiziale, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 5.004,93, oltre accessori di legge;
b) condanna altresì la al pagamento, nella misura della metà, delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 8/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero