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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Aurelia Candido, giusta procura in calce al ricorso;
- attrice -
e
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
[... rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del 27.04.2022 (rep. 55418 – racc. 16104), allegata alla memoria di costituzione;
Per_1
- convenuta - nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo G. Controparte_2 C.F._2
Cofone, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- convenuto - avente ad oggetto: rimborso buono fruttifero postale cointestato – cessata materia del contendere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.01.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e al fine di ottenere lo svincolo del buono postale fruttifero ordinario serie Q, n.
[...] Controparte_2
676, emesso il 21.04.1989 dall'Ufficio Postale di RR d'AC (CS), previo riconoscimento della pagina 1 di 6 contitolarità dello stesso in capo all'istante e a , con conseguente liquidazione della Controparte_2
metà dell'importo maturato a titolo di rimborso del suddetto buono.
A fondamento della domanda deduceva di esser cointestataria con il convenuto ex coniuge, CP_2
, del buono fruttifero postale n. 676 - serie Q dell'importo di £. 2.000.000, emesso dall'Ufficio
[...]
Postale di RR d'AC (CS) in data 21.04.1989; che l'importo complessivo del buono fruttifero postale ammontava alla somma di € 11.470,93 e che la ricorrente aveva diritto a conseguire la quota di propria spettanza, pari al 50% del suddetto importo, in ragione della clausola di pari facoltà di rimborso apposta al predetto titolo;
di aver contratto matrimonio con in data 12.09.1983 e di aver Controparte_2
tentato, nel corso degli anni, di addivenire a una separazione consensuale, anche al fine di definire tutte le posizioni economiche esistenti e cointestate con il marito;
che, non essendoci riuscita, aveva depositato ricorso per separazione giudiziale, iscritto presso il Tribunale di Cosenza al n. R.G.A.C.
801/2018, all'esito del quale, con sentenza n. 3/2023 l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di;
che, nelle more del giudizio Controparte_2
di separazione, il precedente difensore di aveva intimato a Parte_1 Controparte_1
di bloccare i rapporti ancora esistenti e cointestati ai coniugi, in ragione dell'incardinato giudizio di separazione nonché della disponibilità materiale del buono in parola in capo a;
che Controparte_2
l'attrice, in virtù del rapporto ormai deteriorato con l'ex coniuge, detentore del suddetto buono fruttifero postale, non aveva modo di conseguire la riscossione della quota di propria spettanza se non attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio dichiarandosi estranea al dissidio esistente tra gli intestatari Controparte_1
del buono fruttifero postale in ordine alla liquidazione delle rispettive quote e pertanto chiedeva, preliminarmente, di essere estromessa dal giudizio e, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, di determinare la quota da corrispondere a ciascun cointestatario, subordinando il pagamento alla riconsegna dell'originale del buono a carico del detentore.
Si costituiva, altresì, in giudizio il quale, premesso di non opporsi alle richieste Controparte_2
avanzate dalla ricorrente, deduceva di essere effettivamente il detentore del buono oggetto di causa;
di aver appreso, solo a seguito di formale istanza inoltrata a dell'impossibilità di Controparte_1
procedere al rimborso del buono fruttifero in ragione dell'opposizione al pagamento formulata dalla cointestataria del titolo;
che non aveva mai ricevuto da parte della ricorrente alcuna richiesta inerente lo sblocco e il rimborso del titolo in questione e che, pertanto, la stessa aveva adito l'Autorità Giudiziaria benché non ve ne fosse bisogno atteso che, se informato preventivamente, non avrebbe opposto alcuna resistenza alla richiesta di rimborso delle somme.
pagina 2 di 6 Chiedeva, pertanto, di ordinare a lo svincolo del buono fruttifero postale, con Controparte_1
riconoscimento della contitolarità dello stesso in capo a e a , Parte_1 Controparte_2
con conseguente liquidazione delle somme maturate nella misura del 50% ciascuno.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto inammissibile l'espletamento dell'interrogatorio formale chiesto da parte attrice, la causa, istruita in via documentale, con ordinanza del 19.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti mediante note depositate telematicamente, veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
In riferimento al presente giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che all'udienza del 09.10.2023 le parti hanno dato atto di essersi recate congiuntamente presso l'Ufficio postale di competenza e di aver ottenuto la liquidazione del buono fruttifero postale ordinario serie Q, n. 676, emesso il 21.04.1989 dall'Ufficio Postale di RR d'AC (CS).
La cessazione della materia del contendere, malgrado non sia prevista nell'ambito del processo civile da alcuna norma, è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire, nel corso del processo, di fatti od eventi, che, modificando dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controversa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
Insegna la Suprema Corte di Cassazione che “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 16785 dell'8/11/2003; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 5390 del 27/04/2000).
In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione
Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
pagina 3 di 6 Orbene, nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che l'avvenuto rimborso del buono fruttifero postale oggetto del presente giudizio ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice all'accertamento della titolarità del predetto buono e il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, tuttavia, non incide sul regolamento delle spese processuali che, in assenza di una concorde richiesta di compensazione, deve essere determinato secondo il criterio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale occorre valutare la fondatezza dei motivi della domanda.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, si osserva che i buoni fruttiferi postali costituiscono titoli, nominativi e al portatore, il cui rimborso è consentito a chiunque, avendone il possesso materiale, ne faccia richiesta.
Inoltre, i buoni postali muniti della clausola di pari facoltà di rimborso, legittimano ciascuno dei titolari al compimento di qualsivoglia operazione, ivi compresa l'integrale riscossione delle somme.
In materia si è assistito ad un revirement giurisprudenziale, atteso che, a fronte di una pregressa giurisprudenza che negava il diritto al rimborso dei buoni ad uno solo dei cointestatari o dei suoi eredi, in mancanza di quietanza firmata da tutti i coeredi, si è recentemente registrato un mutamento di indirizzo (cfr. Cass. Civ., n. 22577 del 26.7.2023; Corte Appello Milano sentenza n.4504/2017 del
25.10.2017 e vari precedenti di questo Tribunale, cfr. Trib. Cosenza 2.7.2010; Trib. Cosenza
31.1.2011; Trib. Cosenza sent. n. 662/2015 del 5.5.2015 e, da ultimo, n. 521/2021 del 2.3.2021) tendente a riconoscere la legittimazione del cointestatario superstite al prelievo totale delle somme relative a buoni fruttiferi, cointestati ad altro titolare deceduto e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, senza necessità di alcuna quietanza congiuntamente firmata dagli eredi del cointestatario defunto.
Va, quindi, evidenziato che l'emissione del buono fruttifero postale con clausola di pari facoltà di rimborso determina il sorgere di un'obbligazione solidale attiva che consente ad ognuno degli intestatari di riscuotere l'intero importo, liberando il debitore nei confronti di tutti i creditori ai sensi dell'art. 1292 c.c.
La cointestazione del buono tra più persone (nella specie, tra i due ex coniugi) attribuisce a ciascuno di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente.
Ciò premesso, si osserva che ha agito in giudizio al fine di accertare la Parte_1
contitolarità del buono fruttifero postale e conseguire il rimborso della quota del 50%, di propria spettanza, sull'importo complessivo.
pagina 4 di 6 A tal fine, parte attrice ha dedotto di non essere in possesso del suddetto buono in quanto materialmente detenuto dall'ex coniuge con il quale, peraltro, i rapporti risultano essere irrimediabilmente deteriorati.
Tali circostanze non sono state smentite dal convenuto ex coniuge, il quale dal canto suo, pur aderendo alla pretesa avanzata da , ha contestato la superficialità con la quale la stessa ha Parte_1
fatto ricorso all'Autorità giudiziaria in assenza di un preventivo invito bonario o stragiudiziale per la risoluzione della controversia, chiedendone la condanna alle spese di lite.
Orbene, deve ritenersi pacifico il diritto di di agire in via giudiziale per Parte_1
conseguire il rimborso del buono fruttifero postale oggetto di causa, tant'è che pure il convenuto non si è opposto alle richieste di parte attrice, chiedendo a sua volta lo svincolo del Controparte_2
buono fruttifero postale, con riconoscimento della contitolarità dello stesso in capo a Parte_1
e a e conseguente liquidazione delle somme maturate nella misura del 50%
[...] Controparte_2
ciascuno.
Ciò posto, si osserva che l'invio di un invito bonario o stragiudiziale per la risoluzione della controversia preventivo rispetto al ricorso all'Autorità giudiziaria, nel caso di specie, non costituisce un obbligo di legge, bensì una facoltà, la cui omissione non potrebbe determinare a priori la condanna alle spese di lite della parte che agisca in giudizio.
A ciò si aggiunga che, dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli di parte (cfr. in particolare sentenza n. 3/2023 relativa alla separazione personale dei coniugi), risulta che i rapporti tra gli ormai ex coniugi si siano incrinati al punto tale che pare plausibile ritenere che credesse Parte_1
di poter ottenere la liquidazione del buono fruttifero postale cointestato con solo Controparte_2
attraverso un provvedimento reso dall'Autorità giudiziaria.
Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, attesa la fondatezza della domanda proposta da
[...]
, non appaiono ravvisabili i presupposti per la condanna dell'attrice alla rifusione delle Parte_1
spese di lite, in favore del convenuto, in assenza di soccombenza virtuale.
Inoltre, avuto riguardo alla concreta fattispecie ed al comportamento processuale delle parti, nonché tenuto conto della richiesta avanzata dalla stessa attrice, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, anche rispetto alla posizione di Controparte_1
la cui chiamata in causa trova la sua giustificazione nell'oggetto della domanda originariamente
[...]
proposta dall'attrice, in quanto diretta a conseguire l'emissione di un provvedimento giurisdizionale – immediatamente efficace ed opponibile - contenente l'ordine di svincolo del buono e di liquidazione di metà del suo importo, senza dedurre alcuna forma di responsabilità dell'Ufficio postale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Aurelia Candido, giusta procura in calce al ricorso;
- attrice -
e
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
[... rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del 27.04.2022 (rep. 55418 – racc. 16104), allegata alla memoria di costituzione;
Per_1
- convenuta - nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo G. Controparte_2 C.F._2
Cofone, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- convenuto - avente ad oggetto: rimborso buono fruttifero postale cointestato – cessata materia del contendere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.01.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e al fine di ottenere lo svincolo del buono postale fruttifero ordinario serie Q, n.
[...] Controparte_2
676, emesso il 21.04.1989 dall'Ufficio Postale di RR d'AC (CS), previo riconoscimento della pagina 1 di 6 contitolarità dello stesso in capo all'istante e a , con conseguente liquidazione della Controparte_2
metà dell'importo maturato a titolo di rimborso del suddetto buono.
A fondamento della domanda deduceva di esser cointestataria con il convenuto ex coniuge, CP_2
, del buono fruttifero postale n. 676 - serie Q dell'importo di £. 2.000.000, emesso dall'Ufficio
[...]
Postale di RR d'AC (CS) in data 21.04.1989; che l'importo complessivo del buono fruttifero postale ammontava alla somma di € 11.470,93 e che la ricorrente aveva diritto a conseguire la quota di propria spettanza, pari al 50% del suddetto importo, in ragione della clausola di pari facoltà di rimborso apposta al predetto titolo;
di aver contratto matrimonio con in data 12.09.1983 e di aver Controparte_2
tentato, nel corso degli anni, di addivenire a una separazione consensuale, anche al fine di definire tutte le posizioni economiche esistenti e cointestate con il marito;
che, non essendoci riuscita, aveva depositato ricorso per separazione giudiziale, iscritto presso il Tribunale di Cosenza al n. R.G.A.C.
801/2018, all'esito del quale, con sentenza n. 3/2023 l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di;
che, nelle more del giudizio Controparte_2
di separazione, il precedente difensore di aveva intimato a Parte_1 Controparte_1
di bloccare i rapporti ancora esistenti e cointestati ai coniugi, in ragione dell'incardinato giudizio di separazione nonché della disponibilità materiale del buono in parola in capo a;
che Controparte_2
l'attrice, in virtù del rapporto ormai deteriorato con l'ex coniuge, detentore del suddetto buono fruttifero postale, non aveva modo di conseguire la riscossione della quota di propria spettanza se non attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio dichiarandosi estranea al dissidio esistente tra gli intestatari Controparte_1
del buono fruttifero postale in ordine alla liquidazione delle rispettive quote e pertanto chiedeva, preliminarmente, di essere estromessa dal giudizio e, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, di determinare la quota da corrispondere a ciascun cointestatario, subordinando il pagamento alla riconsegna dell'originale del buono a carico del detentore.
Si costituiva, altresì, in giudizio il quale, premesso di non opporsi alle richieste Controparte_2
avanzate dalla ricorrente, deduceva di essere effettivamente il detentore del buono oggetto di causa;
di aver appreso, solo a seguito di formale istanza inoltrata a dell'impossibilità di Controparte_1
procedere al rimborso del buono fruttifero in ragione dell'opposizione al pagamento formulata dalla cointestataria del titolo;
che non aveva mai ricevuto da parte della ricorrente alcuna richiesta inerente lo sblocco e il rimborso del titolo in questione e che, pertanto, la stessa aveva adito l'Autorità Giudiziaria benché non ve ne fosse bisogno atteso che, se informato preventivamente, non avrebbe opposto alcuna resistenza alla richiesta di rimborso delle somme.
pagina 2 di 6 Chiedeva, pertanto, di ordinare a lo svincolo del buono fruttifero postale, con Controparte_1
riconoscimento della contitolarità dello stesso in capo a e a , Parte_1 Controparte_2
con conseguente liquidazione delle somme maturate nella misura del 50% ciascuno.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto inammissibile l'espletamento dell'interrogatorio formale chiesto da parte attrice, la causa, istruita in via documentale, con ordinanza del 19.11.2024, ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti mediante note depositate telematicamente, veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
In riferimento al presente giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che all'udienza del 09.10.2023 le parti hanno dato atto di essersi recate congiuntamente presso l'Ufficio postale di competenza e di aver ottenuto la liquidazione del buono fruttifero postale ordinario serie Q, n. 676, emesso il 21.04.1989 dall'Ufficio Postale di RR d'AC (CS).
La cessazione della materia del contendere, malgrado non sia prevista nell'ambito del processo civile da alcuna norma, è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire, nel corso del processo, di fatti od eventi, che, modificando dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controversa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
Insegna la Suprema Corte di Cassazione che “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 16785 dell'8/11/2003; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 5390 del 27/04/2000).
In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione
Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
pagina 3 di 6 Orbene, nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che l'avvenuto rimborso del buono fruttifero postale oggetto del presente giudizio ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice all'accertamento della titolarità del predetto buono e il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, tuttavia, non incide sul regolamento delle spese processuali che, in assenza di una concorde richiesta di compensazione, deve essere determinato secondo il criterio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale occorre valutare la fondatezza dei motivi della domanda.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, si osserva che i buoni fruttiferi postali costituiscono titoli, nominativi e al portatore, il cui rimborso è consentito a chiunque, avendone il possesso materiale, ne faccia richiesta.
Inoltre, i buoni postali muniti della clausola di pari facoltà di rimborso, legittimano ciascuno dei titolari al compimento di qualsivoglia operazione, ivi compresa l'integrale riscossione delle somme.
In materia si è assistito ad un revirement giurisprudenziale, atteso che, a fronte di una pregressa giurisprudenza che negava il diritto al rimborso dei buoni ad uno solo dei cointestatari o dei suoi eredi, in mancanza di quietanza firmata da tutti i coeredi, si è recentemente registrato un mutamento di indirizzo (cfr. Cass. Civ., n. 22577 del 26.7.2023; Corte Appello Milano sentenza n.4504/2017 del
25.10.2017 e vari precedenti di questo Tribunale, cfr. Trib. Cosenza 2.7.2010; Trib. Cosenza
31.1.2011; Trib. Cosenza sent. n. 662/2015 del 5.5.2015 e, da ultimo, n. 521/2021 del 2.3.2021) tendente a riconoscere la legittimazione del cointestatario superstite al prelievo totale delle somme relative a buoni fruttiferi, cointestati ad altro titolare deceduto e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, senza necessità di alcuna quietanza congiuntamente firmata dagli eredi del cointestatario defunto.
Va, quindi, evidenziato che l'emissione del buono fruttifero postale con clausola di pari facoltà di rimborso determina il sorgere di un'obbligazione solidale attiva che consente ad ognuno degli intestatari di riscuotere l'intero importo, liberando il debitore nei confronti di tutti i creditori ai sensi dell'art. 1292 c.c.
La cointestazione del buono tra più persone (nella specie, tra i due ex coniugi) attribuisce a ciascuno di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente.
Ciò premesso, si osserva che ha agito in giudizio al fine di accertare la Parte_1
contitolarità del buono fruttifero postale e conseguire il rimborso della quota del 50%, di propria spettanza, sull'importo complessivo.
pagina 4 di 6 A tal fine, parte attrice ha dedotto di non essere in possesso del suddetto buono in quanto materialmente detenuto dall'ex coniuge con il quale, peraltro, i rapporti risultano essere irrimediabilmente deteriorati.
Tali circostanze non sono state smentite dal convenuto ex coniuge, il quale dal canto suo, pur aderendo alla pretesa avanzata da , ha contestato la superficialità con la quale la stessa ha Parte_1
fatto ricorso all'Autorità giudiziaria in assenza di un preventivo invito bonario o stragiudiziale per la risoluzione della controversia, chiedendone la condanna alle spese di lite.
Orbene, deve ritenersi pacifico il diritto di di agire in via giudiziale per Parte_1
conseguire il rimborso del buono fruttifero postale oggetto di causa, tant'è che pure il convenuto non si è opposto alle richieste di parte attrice, chiedendo a sua volta lo svincolo del Controparte_2
buono fruttifero postale, con riconoscimento della contitolarità dello stesso in capo a Parte_1
e a e conseguente liquidazione delle somme maturate nella misura del 50%
[...] Controparte_2
ciascuno.
Ciò posto, si osserva che l'invio di un invito bonario o stragiudiziale per la risoluzione della controversia preventivo rispetto al ricorso all'Autorità giudiziaria, nel caso di specie, non costituisce un obbligo di legge, bensì una facoltà, la cui omissione non potrebbe determinare a priori la condanna alle spese di lite della parte che agisca in giudizio.
A ciò si aggiunga che, dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli di parte (cfr. in particolare sentenza n. 3/2023 relativa alla separazione personale dei coniugi), risulta che i rapporti tra gli ormai ex coniugi si siano incrinati al punto tale che pare plausibile ritenere che credesse Parte_1
di poter ottenere la liquidazione del buono fruttifero postale cointestato con solo Controparte_2
attraverso un provvedimento reso dall'Autorità giudiziaria.
Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, attesa la fondatezza della domanda proposta da
[...]
, non appaiono ravvisabili i presupposti per la condanna dell'attrice alla rifusione delle Parte_1
spese di lite, in favore del convenuto, in assenza di soccombenza virtuale.
Inoltre, avuto riguardo alla concreta fattispecie ed al comportamento processuale delle parti, nonché tenuto conto della richiesta avanzata dalla stessa attrice, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, anche rispetto alla posizione di Controparte_1
la cui chiamata in causa trova la sua giustificazione nell'oggetto della domanda originariamente
[...]
proposta dall'attrice, in quanto diretta a conseguire l'emissione di un provvedimento giurisdizionale – immediatamente efficace ed opponibile - contenente l'ordine di svincolo del buono e di liquidazione di metà del suo importo, senza dedurre alcuna forma di responsabilità dell'Ufficio postale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6