Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.1321 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1321 2023 R.G. promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Gatto Luisa, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Oderzo (TV), Piazza Cavalieri Vittorio ET, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv.
Casagrande Michele, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso Via
Pozzobon, n. 3
APPELLATA
1
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 15/2023, resa inter partes nel procedimento R.G. 9362/2018 e pubblicata in data 09/01/2023: in via preliminare: rigettare la domanda ex adverso formulata in merito all'inammissibilità dell'appello proposto da per tutte le causali di cui alle note di trattazione scritta di data Pt_1
14.12.2023; in via principale nel merito: in integrale accoglimento dei motivi di gravame esposti, accertato che l'appellata nulla ha provato in ordine alla quantificazione dei costi dei materiali per la realizzazione del macchinario de quo, rideterminarsi la misura del risarcimento stabilito dal Tribunale di Treviso a favore dell'appellata; avuto inoltre riguardo al valore dei materiali che sono rimasti in proprietà alla stessa per effetto dell'impugnata sentenza e previa determinazione di tale valore, ridursi la misura del risarcimento riconosciuto all'appellata, operando eventualmente la compensazione tra il risarcimento riconosciuto ed il valore dei materiali.
In ogni caso: con ogni diritto di ripetizione delle somme versate e che verranno versate da Pt_1
in esecuzione della sentenza oggi impugnata;
In via istruttoria: disporre CTU diretta ad accertare il valore dei materiali acquistati dall'appellata per la realizzazione del macchinario al fine di operare la compensazione tra detto valore e quello del riconosciuto risarcimento. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso proposta, previa ogni più ampia ed utile declaratoria:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da Pt_1
per tutte le ragioni in atti, confermando, consequenzialmente, la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Treviso n. 15/2023 del 09.01.2023, oggetto di appello;
- in via principale: accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa, rigettare tutti i motivi di appello proposto da in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondati in fatto e in diritto Pt_1
per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso n. 15/2023 del 09.01.2023, oggetto di appello;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
- in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, secondo comma,
n. 2 che qui si riportano integralmente:
2 “Si chiede ammissione di prova per interpello del legale rappresentante della convenuta e testi sui seguenti capitoli da aversi per riprodotti preceduti da Vero che:
1) In data 22.5.2018 unitamente al sig. ha eseguito un sopralluogo Persona_1 Parte_2 presso la sede della ditta per un rilievo dello stato di fatto dell'impianto esistente e per Pt_1
procedere allo studio ed elaborazione di una offerta economica finalizzata a raddoppiare la produzione oraria dell'impianto esistente;
2) Con mail del 21.06.2018 inviava il layout dello studio fatto, precisando di Parte_3 essere in attesa di un ultimo prezzo per definire l'offerta economica (cfr. doc. 13 che si rammostra al teste);
3) Il documento che veniva allegato alla mail 21.06.2018 è il documento che qui si produce (cfr. doc.
13 che si rammostra al teste);
4) In data 02.07.2018 l'impianto fu oggetto di un incendio che lo danneggiò; Pt_1
5) In data 03.07.2018 l'attrice predispose ed inviò a l'offerta 73/18 (cfr. doc. 14 che si Pt_1
rammostra al teste), elaborata a seguito di un esame parziale dei luo-ghi, a causa del recente incendio;
6) Per il ripristino della parte elettrica contattò, subito dopo il verificarsi dell'incendio, Pt_1
precisi il teste quando, la ditta TE di IE (TV)
7) Nei giorni successivi all'incendio del 2 luglio 2018 dell'impianto , precisi i teste quando, Pt_1
commissionò a la predisposizione di una pro-posta per un nuovo impianto a Parte_3
doppia produzione, oggetto della proposta 55/2018 (cfr. docc. 1 , 17 e 18 che si rammostrano al teste);
8) In data 10.07.18 intervenne un incontro tecnico in alla presenza del sig. Pt_1 Persona_1
e del sig. , per definire gli aspetti tecnici e costruttivi dell'impianto da realizzare;
Parte_2
9) In data 12.07.2018 trasmise a la mail (cfr. doc. 15 che si rammostra Pt_1 Parte_3 al teste) contenente gli appunti SUla progettazione e valorizzazione dell'impianto di brillantatura da realizzare;
10) In data 25.07.2018 il sig. della ditta , unitamente al sig. , si recavano Tes_1 Pt_1 Parte_2
presso la ditta Surface Design di Fontane di IL (TV) per visio-nare un impianto galvanico esistente (cfr. doc. 16 che si rammostra al teste);
11) in data 27.7.2018 intervenne un incontro tecnico presso con la presenza di Pt_1 [...]
e di nel quale venne analizzato l'aspetto tec-nico dell'impianto e vennero Per_1 Parte_2
ipotizzate aggiunte quali movimentatori biassiali, etc;
12) In data 27.7.2018 nel corso dell'incontro presso alla presenza di e di Pt_1 Persona_1
venne esaminata la proposta 55/18 rev 1 (cfr. doc. 17 che si rammostra al teste); Parte_2
3 13) In data 20.08.18 si tenne un ulteriore incontro presso alla presenza di Pt_1 Persona_1
e di per esaminare la proposta 55/18 rev 2 nella quale l'attrice concesse, tra l'altro, Parte_2
una riduzione del prezzo da 650mila a 630 mila (cfr. doc. 18 che si rammostra al teste);
14) In data 21.08.18 la offerta revisionata denominata 55/18 rev. 3 (cfr. doc. 1 che si rammostra al teste) è stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti;
15) In data 22.08.18 si recò presso la ditta per ritirare alcuni particolari Persona_1 Pt_1 costruttivi dell'impianto per necessità di progettazione, come da bolla n. 1298/18 (cfr. doc. 19 che si rammostra al teste);
16) In data 31.08.18 con mail (cfr. doc. 20 che si rammostra al teste) richiese, per la prima Pt_1 volta, se fosse possibile certificare la corrispondenza dell'impianto ai requisiti della impresa 4.0;
17) in data 31.08.18 con mail (cfr. doc. 20 che si rammostra al teste) chiese che laddove Pt_1
l'impianto fosse mancante dei requisiti previsti dalla cd. Impresa 4.0, fosse preventivato il costo per il loro adeguamento;
18) in data 04.09.18 con mail (cfr. doc. 21 che si rammostra al teste), precisò Parte_3 che l'impianto aveva i requisiti utili alla impresa 4.0 ma che necessitasse di un adeguamento software per essere integrato con il sistema gestionale e produttivo della azienda;
19) Nella medesima comunicazione chiariva che tale integra-zione era da Parte_3
ritenersi estranea alla fornitura concordata, invitando la committente a rispettare i termini di pagamento convenuti;
20) in data 10.09.19 nel corso di un incontro tenutosi presso alla Pt_1
presenza di e veniva ribadita da parte di Persona_1 Persona_2 [...]
la richiesta di rispettare le modalità di pagamento convenute nel contratto sottoscritto;
Parte_3
21) in data 25.09.18, durante un incontro presso , alla presenza di e Pt_1 Persona_1 [...]
, di e (incaricati della ditta TE) e del sig. CP_1 Persona_3 Persona_4 [...]
la committente rappresentava la pro-pria intenzione di accedere alle agevolazioni previste CP_2
dalla normativa Industria 4.0;
22) durante l'incontro avvenuto in data 25.09.18 di cui al capitolo che precede Persona_1
confermava che le attività di realizzazione del nuovo impianto erano state avviate;
23) in data 26.09.18 a mezzo mail preannunciava che avrebbe richiesto ad Pt_1 [...]
di modificare il contenuto del contratto sottoscritto, preve-dendo il ricorso ad un Parte_3
finanziamento/leasing e la domanda di accesso ai benefici di Industria 4.0 precisando, a tal fine, di essere in attesa di indicazioni tecniche (cfr. doc. 22 che si rammostra al teste);
24) in data 01.10.18, sempre a mezzo mail, formulava proprie richieste di modifica del Pt_1
contratto sottoscritto, precisando di essere a disposizione per ogni chiarimento SUle stesse (cfr. doc.
23 che si rammostra al teste);
4 25) in data 01.10.18, contattava telefonicamente nella per-sona di Persona_1 Pt_1 [...]
rilevando che le modifiche richieste con la mail di pari data di cui al precedente capitolo Tes_2
(cfr. doc. 23 che si rammostra al teste) costituivano circostanze nuove ed estranee alla competenza di;
Parte_3
26) in data 01.10.18, durante la telefonata di cui al capitolo che precede, chiese Persona_1
di poter ottenere ulteriori chiarimenti tecnici ed a tal fine ri-chiese il contatto diretto con il tecnico incaricato da , ing. Pt_1 Persona_5
27) con mail del 5.10.18 (cfr. doc. 24 che si rammostra al teste) l'Ing richiesto da Persona_5
, trasmise i propri contatti a;
Pt_1 Persona_1
28) con mail 11.10.18 (cfr. doc. 25 che si rammostra al teste) , nella persona della signora Pt_1
chiedeva a di sottoscrivere un nuovo documento precisando Testimone_2 Parte_3 trattarsi di un “contratto che dovrà sostituire quello già sottoscritto”;
29) in data 15.10.2018Off sottoponeva a un contratto di ven-dita corredato Parte_3 Pt_1
della offerta 96/18 rev 3 (cfr. doc. 26 che si rammostra al teste) per eventuale assistenza da allegarsi alla già sottoscritta offerta 55/18 rev. 3 (cfr. doc. 1 che si rammostra al teste);
30) in data 17.10.2019 inviava a la raccomandata che si rammostra al Parte_3 Pt_1 teste (cfr. doc. 10), con la quale diffidava la stessa all'adempimento degli obblighi sottoscritti e concedendo disponibilità al cliente di visionare lo stato dei lavori eseguiti;
31) con mail 19.10.2018 (cfr. doc. 9 che si rammostra al teste) off ribadiva sia la Parte_3 rispondenza dell'impianto progettato ai requisiti di Industria 4.0 che la bontà delle proprie soluzioni tecniche;
32) in esecuzione del contratto per cui è causa ha eseguito le lavorazioni e Parte_3
sostenuto i costi di cui al consuntivo spese che si rammostra al teste (cfr. doc. 27 che si rammostra al teste);
Si indicano a testi sui capitoli che precedono (1-30) i signori , residente in [...]
Francesco, 5 31052 AD SU PI (TV), presso ditta Polar chimica RL via della Tes_3
Libertà 5/ABC Spresiano (TV), presso TE RL, presso TE Persona_3 Persona_4 RL;
Ing. presso ditta “Studio di progettazione industriale” via. M. Callegari, 12 31044 CP_2
Montebelluna (TV); presso ditta RI TI & C sas” vicolo Trevisana, 5 Controparte_3
31052 AD SU PI (TV), , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
, , questi ultimi tutti presso Controparte_6 CP_7 CP_8 Pt_3 Parte_4
[...]
5 33) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel luglio 2018 la fornitura di cui alla offerta di (cfr. doc. Controparte_9
28 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso Testimone_4 Controparte_9
[... di LE
34) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel settembre 2018 (precisi il teste quando) la fornitura di cui alla offerta di Industrial
Forniture OR snc (cfr. doc. 29 che si rammostra al te-ste); si indica a teste SU capitolo che precede il legale rappresentante pro tempore presso Industrial
Forniture OR snc di NO ET (TV)
35) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel settembre 2018 (precisi il teste quando) la fornitura di cui alla offerta di FL RL
(cfr. doc. 30 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il legale rappresentante pro tempore presso FL RL di Cornadella (PN)
36) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel settembre 2018 (precisi il teste quando) la fornitura di cui alla offerta di Parte_5
[... (cfr. doc. 31 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il legale rappresentante pro tempore presso Parte_5
di AD
37) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel settembre 2018 (precisi il teste quando) la fornitura di cui alla offerta di Parte_6
[... (cfr. doc. 32 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il legale rappresentante pro tempore presso Parte_6
[... di Treviso
38) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel settembre 2018 (precisi il teste quando) la fornitura di cui alla offerta di UT spa (cfr. doc. 33 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede la signora presso UT spa di Milano, Testimone_5
filiale di Carbonera (TV)
39) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel luglio 2018 la fornitura di cui alla offerta di (cfr. doc. 34 che si rammostra Parte_7
al teste);
6 si indica a testi SU capitolo che precede il signor e presso TE Persona_3 Persona_4
RL di IE di Treviso
40) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3 richiesto nell'agosto 2018 la fornitura di cui alla offerta di (cfr. doc. Controparte_10
35 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso di Breda Testimone_6 Controparte_10
di PI (TV)
41) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel luglio 2018 la fornitura di cui alla offerta di Tecno Eco Impianti RL (cfr. doc. 36 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso Tecno eco Impianti sas Testimone_7 di Vigorovea di S'Angelo di Piove (PD)
42) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto in data 20.06.18 la fornitura di cui alla offerta di Verona Im-pianti 2000 RL (cfr. doc. 37 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor Ing presso Verona Impianti 2000 Persona_6
RL di Colognola ai Colli (VR)
43) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto la fornitura di cui alla offerta di UB AD RL (cfr. doc. 38 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede la signora presso Inox Tubi AD RL Testimone_8
di Limena (PD)
44) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3 richiesto nell'agosto 2018 la fornitura di cui alla offerta di (cfr. doc. 39 Parte_8
che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il legale rappresentante pro tempore presso Parte_8
di di Quarto d'Altino (VE)
[...]
45) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3 richiesto nell'agosto 2018 la fornitura di cui alla offerta di ET RL (cfr. doc. 40 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso ET RL di Noventa Testimone_9
di PI (TV)
46) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel luglio 2018 la fornitura di cui alla offerta di RC RL (cfr. doc. 41 che si rammostra al
7 teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso RC RL di Altavilla CP_11
Vicentina (VI)
47) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel luglio 2018 la fornitura di cui alla offerta di TT snc (cfr. doc. 42 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso TT snc di Catena di Testimone_10
IL (TV)
48) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel settembre 2018 (precisi il teste quando) la fornitura di cui alla offerta di Sew-Eurodrive sas (cfr. doc. 43 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso SewEurodrive sas di Testimone_11
Solaro (MI)
49) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_9
richiesto nel giugno 2018 la fornitura di cui alla offerta di (cfr. doc. 44 che si rammostra Parte_10
al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso di Vedano Testimone_12 Parte_10
Olona
50) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel luglio 2018 la fornitura di cui alla offerta di EX TA (cfr. doc. 45 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il legale rappresentante pro tempore presso EX TA di
Cesano Maderno (MB)
51) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel luglio 2018 la fornitura di cui alla offerta di (cfr. doc. 46 che si Parte_11
rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso di Testimone_13 Parte_11
Caselserugo (PD)
52) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , ha Pt_1 Parte_3
richiesto nel settembre 2018 (precisi il teste quando) la fornitura di cui alla offerta di CP_12
(cfr. doc. 47 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede la signora presso di Carbonera Testimone_14 CP_12
(TV)
8 53) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo ottobre-novembre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine (cfr. doc. 48 che si rammostra al teste); Controparte_9
si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso Testimone_4 Controparte_9
di LE
[...]
54) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo agosto-settembre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine UB AD RL (cfr. doc. 49 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede la signora presso UB AD RL di Testimone_8
Limena (PD)
55) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo agosto-settembre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine (cfr. doc. 50 che si rammostra al teste); CP_12
si indica a teste SU capitolo che precede la signora presso di Carbonera Testimone_14 CP_12
(TV)
56) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo agosto-settembre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine UT (cfr. doc. 51 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede la signora presso UT spa di Milano Testimone_5
57) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo settembre-ottobre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine (cfr. doc. 52 che si rammostra al teste); Parte_12
si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso di Pieve di Soligo Tes_15 Parte_12
(TV)
58) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo ottobre-novembre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine (cfr. doc. 53 che si rammostra al teste); Parte_13
si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso di Controparte_13 Parte_13
SE (PD)
59) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo ottobre-novembre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine IO RL (cfr. doc. 54 che si rammostra al teste); si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso IO RL di RS (UD) Tes_16
9 60) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo ottobre-novembre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine (cfr. doc. 55 che si rammostra al teste); Controparte_14
si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso di Controparte_14 Controparte_15
ZÈ di PI (TV)
61) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo ottobre-novembre 2018 ha ricevuto la fornitura e ha provveduto al relativo saldo di cui all'ordine (cfr. doc. 56 che si rammostra al teste); Controparte_16
si indica a teste SU capitolo che precede il signor presso di Testimone_17 Controparte_16
AD SU PI (TV)
62) nell'ambito della esecuzione del contratto sottoscritto con , nel Pt_1 Parte_3
periodo agosto-settembre 2018 ha eseguito una perizia per valuta-zione industria 4.0 e ha provveduto al relativo saldo di cui alla fattura (cfr. doc. 57 che si rammostra al teste); Persona_7
si indica a teste SU capitolo che precede il signor in via G. M. Longinotti 4 - Brescia Persona_7
si indica a testi sui capitoli che precedono (31-62) i signori , Persona_1 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 Testimone_18 [...]
, tutti presso Tes_19 Pt_3 Parte_4
63) le foto di cui ai documenti 58 e 59 che si rammostrano al teste rappresentano il manufatto parzialmente realizzato da , nel periodo settembre-ottobre 2018, nell'ambito Pt_3 Parte_3
della esecuzione del contratto sottoscritto con per cui è causa;
si indica a testi SU capitolo Pt_1
che precede i signori , , , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , tutti presso CP_7 CP_8 Testimone_18 Testimone_19 Pt_3 [...]
Spresiano (TV), il signor , residente in [...] 31052 Parte_4 Parte_2
AD SU PI
(TV), presso ditta Polar chimica RL via della Libertà 5/ABC Spresiano (TV). Tes_3
******
Si chiede fin d'ora l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare l'entità dei lavori di progettazione ed esecuzione dell'impianto per cui è causa eseguiti dalla ditta attrice, la rispondenza dei requisiti del macchinario progettato e fornito alle condizioni contrattuali previste, la rispondenza del macchinario fornito ai requisiti necessari per l'accesso ai benefici della cd. Industria 4.0 nonché a quantificare gli oneri e i costi tutti sostenuti dalla attrice per la progettazione e realizzazione dell'impianto de quo ed a stabilire il danno dalla medesima patito per il mancato guadagno in termini di danno emergente e lucro cessante e per la perdita di chance”.
10 e le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. che qui si riportano integralmente: “Si contesta estensivamente la ricostruzione operata da controparte e le argomentazioni tutte dedotte. Ci si oppone alla ammissione delle prove testimoniali come ex adverso dedotte, per le ragioni di seguito svolte, chiedendo comunque di essere ammessi a prova contra-ria sui medesimi capitoli, in caso di denegata loro ammissione, con i testimoni tutti già indicati in memoria ex art 183, sesto comma, n. 2, depositata in atti. Controparte insiste su di una tesi insostenibile, giungendo a negare evidenze come, ad esempio, la rilevanza giuridica della avvenuta sottoscrizione del contratto 21.08.18. Riconosce di avere sottoscritto detto documento, SU cui contenuto non solleva contestazioni. Afferma e riconosce di avere introdotto alcune condizioni, accettate dall'attrice. Ammette di avere, in particolare, introdotto una clausola penale che prevede una sanzione a carico del fornitore in caso di ritardo.
La essenziale funzione di una clausola penale, come si è già detto in atti, è quella di rafforzare un obbligo contrattuale perfetto e la sua sottoscrizione, pertanto, costituisce di per sé esplicita conferma della sua esistenza ed efficacia nel mentre non avrebbe avuto significato, invece, in caso di un accordo non formalizzato ovvero di formazione progressiva di un contratto.
Contrariamente a quanto va sostenendo controparte sussistevano, al momento della firma intervenuta il 21.08.19, tutti gli elementi idonei a giustificare la esistenza giuri-dica del contratto.
La volontà contrattuale delle parti si concreta in un accordo pienamente valido ed efficace, profilo del quale già si dà atto nella esposizione attorea.
Che poi questa fosse la precisa volontà delle parti è pure confermato dalla condotta tenuta, successivamente alla firma del contratto, da parte della stessa convenuta, la quale, dopo aver sottoscritto il contratto, ha tranquillizzato circa la imminenza del Controparte_1
versamento dell'acconto previsto. Indipendentemente da tale profilo, attinente all'adempimento degli obblighi assunti, , operando una – diversa e nuova – valutazione di eventuali vantaggi Pt_1
ottenibili, ha, in un secondo momento, dopo la firma del contratto, chiesto all'attrice di preventivare il costo di adeguamento dell'impianto alla certificazione 4.0, qualora esso non dovesse ritenersi già conforme di per sé (doc. 12 di controparte).
Che senso avrebbe una tale richiesta da parte di se tali requisiti (come pretende ora Pt_1
controparte) fossero stati previsti precedentemente come condizione essenziale del contratto: è evidente invece che, dopo avere formalizzato l'accordo, , ha valutato l'opportunità di ottenere Pt_1
diversi ed ulteriori vantaggi e, per tale ragione, si è attivata presso la propria banca e presso la stessa , per verificare Controparte_1
la possibilità di un diverso contratto, che però non ha mai concluso.
Valido ed efficace è invece rimasto l'accordo già definito tra le parti.
11 L'attrice come si è già detto in precedenza, si è sempre dimostrata disponibile ad accontentare ogni richiesta utile del cliente, ma intendendo tenere fermi gli obblighi già assunti da quest'ultimo con il contratto sottoscritto e, in particolare, pretendendo di essere garantita circa ogni obbligo di pagamento ivi previsto.
Che poi siano intercorse trattative tra le parti, successive alla formulazione dell'accordo 21.08.19, finalizzato ad esaminare eventuali variazioni, non modifica la so-stanza delle cose.
Tali trattative non hanno prodotto alcun riSUtato utile, atteso che, pacificamente, le parti non sono addivenute ad alcun ulteriore accordo e, tantomeno, ad una sua formalizzazione.
Nel documento 15.10.2018 (doc. 26 attore), predisposto da parte attrice, questa pur dando atto di una sua disponibilità ad una eventuale integrazione, non ha convenuto alcuna modifica del contratto nè ha mai accettato alcuna proposta di controparte.
Anzi ivi, sub 5.2 e segg, si prevedeva la possibilità, per l'acquirente, qualora interessato, a far subentrare nella propria posizione, una società di leasing ferma, però, la previsione che ogni relativo onere e responsabilità sarebbe rimasto in capo a sia per la perfetta formalizzazione del Pt_1
leasing che del suo buon esito.
Allo stesso modo, nelle previsioni sub 6, parte venditrice si è resa disponibile ad una eventuale predisposizione e presentazione di documenti utili ad accedere ai benefici di Impresa 4.0, ma sempre alla espressa previsione che ogni onere, obbligo e responsabilità relativo alla istruzione delle pratiche, al rispetto di termini e forme ed alla sussistenza dei requisiti di legge si intendesse a carico della acquirente, che vi avrebbe provveduto autonomamente.
non ha mai consentito ad una modifica degli accordi già conclusi, limitandosi Parte_3
a consentire alcune variazioni formali purchè ogni onere ed ogni rischio fosse posto a carico della stessa . Pt_1
Pacifico però, per ammissione di entrambe le parti, che non è mai intervenuto alcun accordo tra le parti e che le modifiche ipotizzate sono rimaste lettera morta.
Il che conferma, una volta di più, la validità ed efficacia degli accordi contenuti nel contratto
21.08.18.
Pretestuoso quindi ogni rilievo operato da controparte, che qui viene formalmente contestato e respinto, anche ed in particolare in relazione alle questioni che attengono all'eccepito errore SUle qualità del contraente o SUle qualità essenziali dell'oggetto.
Si formulano poi le seguenti ulteriori precisazioni, peraltro agevolmente ricavabili da-gli atti e dai documenti già prodotti.
L'impianto descritto nell'offerta 55/18 rev. 3 del 21/08/2018 aveva tutte le componenti meccaniche ed elettroniche soddisfacenti i requisiti per il piano “industria 4.0”.
12 Era invece sprovvisto della interconnessione ai sistemi gestionali di fabbrica perché - evidentemente estranei alla fornitura. Questa è la ragione per cui tale aspetto tecnico è stato discusso nell'incontro del 25/09/2018 con i tecnici del gestionale di . Pt_1
Ma trattasi di valutazioni tecniche che, sia chiaro, erano estranee ed ulteriori rispetto agli accordi intercorsi e definiti tra le parti.
Con tale funzione, peraltro, non ha alcuna attinenza il software Team Viewer che è stato previsto per soddisfare la – ulteriore - richiesta di di poter visualizzare da remoto la gestione dell'impianto Pt_1 così come visualizzata dall'operatore bordo macchina (previa autorizzazione dell'operatore macchina, per ragioni di sicurezza).
Detto software non è però indispensabile o utile a garantire lo scambio dati tra gestionale aziendale e macchina.
Si contestano estensivamente i capitoli avversari, rilevando come il rapporto contrattuale sia (e debba essere) provato documentalmente.
Si contesta altresì la interpretazione della normativa in materia di Impresa 4.0 come formulata da controparte.
La ricostruzione operata con la capitolazione avversaria è contrastante con la documentazione acquisita agli atti ed ipotizza dichiarazioni testimoniali inammissibili in quanto, appunto, contrarie ai documenti ovvero valutative.
Si contesta il documento allegato sub 2 di controparte, in quanto errato. L'allegato corretto è quello prodotto dall'attrice sub doc. 13. In relazione al capitolo sub 25 avversario si chiede l'ammissione del seguente ulteriore capitolo a prova contraria con i testi già indicati dall'attrice nella precedente memoria: Vero che nella circostanza indicate sub capitolo 25 della memoria 17.06.2019 Pt_1
erano presenti, oltre ai soggetti ivi indicati, anche i signori e Persona_4 CP_2 Per_3
Ci si oppone alla ammissione di prova per testi come capitolata da controparte per le
[...]
seguenti ragioni In quanto i capitoli indicati sub. 8, 9, 10, 11, 14, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,
34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, ,47 ,48 ,49 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63, 64, 65, 66, 67, 68,
69 sono generici e/ o valutativi. In quanto le circostanze di cu ai capitoli indicati sub 12, 13, 15, 16,
17, 20, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55 devono essere provate documentalmente. Con ogni riserva di merito ed istruttoria. si eccepisce la tardività di ogni istanza istruttoria o produzione documentale avversaria, da dichiararsi pertanto inammissibile”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
13 di (d'ora in poi per brevità conveniva Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 in giudizio (d'ora in poi per brevità ) chiedendo dichiararsi la risoluzione del Parte_1 Pt_1
contratto stipulato il 21.8.2018, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di elettrolucidatura, per grave inadempimento della committente . Pt_1
Il contratto prevedeva il corrispettivo “a corpo” di euro 630.000, oltre IVA;
era stabilito il termine di consegna del 14.1.2019 ed una penale per il ritardo;
la committente avrebbe dovuto pagare un acconto pari al 30% già al momento dell'ordine.
Considerato il vicino termine di consegna, provvedeva ad acquistare il materiale Controparte_1
necessario per la realizzazione della macchina, ad avviare la progettazione esecutiva e anche la realizzazione del manufatto, nonostante il mancato pagamento dell'acconto.
Nel settembre 2018, sollecitava invano e proseguiva comunque nella Controparte_1 Pt_1 realizzazione dell'impianto ma non provvedeva a saldare l'acconto. Pt_1
Il Tribunale di Treviso, previo esperimento di CTU per la quantificazione del danno, dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento di e condanna quest'ultima al risarcimento Pt_1
del danno per €80.000,00 (comprensivi di costi di studio, progettazione, acquisto materiali e manodopera) SUla base dei valori minimi indicati dal CTU, oltre ristoro di spese legali e di CTU.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale unico motivo di appello viene dedotta l'erronea quantificazione del risarcimento del danno sub specie danno emergente per la sola parte relativa al costo dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto operata dal Tribunale, non avendo parte appellata documentato i costi sostenuti ed avendo altresì trattenuto i materiali utilizzati per la costruzione del macchinario, con ciò eccependo la compensatio lucri cum damno ex art. 1223 c.c.
2.2.Chiede pertanto la rideterminazione della misura del risarcimento stabilito dal Tribunale di
Treviso a favore dell'appellata, anche a mezzo di CTU integrativa;
avuto inoltre riguardo al valore dei materiali che sono rimasti in proprietà alla stessa per effetto dell'impugnata sentenza e previa determinazione di tale valore, chiede la riduzione del danno riconosciuto all'appellata, operando eventualmente la compensazione con il valore dei materiali.
2.3.Il Tribunale di Treviso, ammettendo la CTU SUla quantificazione dei danni asseritamente subiti da controparte e lasciando tale valutazione alla sola esperienza del suo coadiutore, avrebbe permesso di fatto a parte attrice di non assolvere il proprio onere probatorio, in spregio all'art. 2967 c.c., rimettendo la quantificazione dei danni ad una CTU meramente esplorativa, inutilizzabile.
2.4.L'errore determinante nel calcolo del quantum sarebbe quello di aver riconosciuto all'appellata sia il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali da utilizzare per la costruzione del
14 macchinario sia il diritto a trattenersi i materiali stessi, venendosi così a creare un evidente ingiusto ed ingiustificato doppio vantaggio per la , che, dopo essersi vista Controparte_1
riconoscere il diritto al pagamento del valore dei materiali, sarebbe libera di rivenderli a un terzo o di riutilizzarli per la fabbricazione di ulteriori macchinari, realizzando un ulteriore vantaggio economico.
2.5.Il Tribunale avrebbe invece dovuto operare la compensatio lucri cum danno o condannare la a restituire a il materiale. (Cass. civ. 992/2014 e 533/2014). Controparte_1 Pt_1
2.6.Chiede il ricalcolo del danno emergente, anche utilizzando il valore medio di mercato dell'acciaio inossidabile con cui sono stati costruiti i manufatti predisposti dall'appellata, pari ad €. 2300/2400 euro/ton, (doc. 2).
2.7.Documenta di aver corrisposto a favore di la somma di € 60.556,68 in Controparte_1
esecuzione della sentenza impugnata (doc. 3).
3.Si è costituita instando in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
3.1.L'appellante si sarebbe limitata a redigere un motivo di appello generico, fondato SUl'interpretazione e non SUl'analisi delle riSUtanze istruttorie, in particolare della CTU dimessa, dalle quali emergerebbe la prova del grave inadempimento posto in essere da nel contratto Pt_1
sottoscritto con e la conseguente dichiarazione di risoluzione del medesimo oltre Controparte_1
alla quantificazione del risarcimento del danno in capo a così come determinato dal Giudice in Pt_1
base alle riSUtanze della espletata CTU.
3.2.In via ulteriormente preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione di compensatio lucri cum damno quale domanda nuova formulata in appello, fondata su di una diversa allegazione di fatti ovvero di una diversa causa petendi, ed in ogni caso inammissibile, incompatibile con quanto dedotto nel corso del giudizio di primo grado.
3.3.Mentre la domanda risarcitoria svolta da parte appellata in primo grado, accolta, troverebbe fondamento SUl'inadempimento colpevole di e SUla conseguente risoluzione per fatto e colpa Pt_1 di quest'ultima, invece la compensatio invocata da controparte deriverebbe il proprio titolo ipotetico
(perché in realtà non sussistente) SUl'adempimento del contratto de quo.
3.4.Quanto alla espletata CTU deduce che non vi sarebbe stata alcuna indagine esplorativa da parte del conSUente tecnico, posto che quest'ultimo avrebbe svolto i propri accertamenti ed eseguito la propria stima sugli elementi documentali e SU manufatto parziale.
3.5.Il fondamento normativo della compensatio lucri cum damno, infatti, individuato nell' art. 1223
(cfr. C. civ., 12.5.2014, n. 10289, C. civ. , 20.5.2013, n. 12248; C. civ., 2.3.2010, n. 4950) troverebbe applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che
15 ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso, come nel caso di specie( C. civ., 19.6.1996, n. 5650) e la pretesa avversaria pretenderebbe di trovare un fondamento – non ammissibile – nell'obbligazione risarcitoria addebitata a in Pt_1
conseguenza del suo inadempimento e della risoluzione per fatto e colpa alla medesima addebitabile.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 9.12.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è fondato per i motivi che seguono.
1.1.Deve in via preliminare essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di restituzione del manufatto realizzato, formulata da solo in grado di appello. Pt_1
1.2.Invero la risoluzione del contratto, pur comportando - per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c. - l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cassazione civile sez. II, 23/04/2025, n.10555).
2.Il motivo di censura è fondato.
2.1.Deve premettersi che il perimetro entro il quale delibare la doglianza è rappresentato dalla sola quota di danno patrimoniale, sub specie danno emergente, liquidata dal giudice di primo grado e relativa ai costi sostenuti per l'acquisto del materiale utilizzato da per la Controparte_1
realizzazione del prototipo, il quale, secondo quanto emerge dalle produzioni fotografiche prodotte da parte appellata (docc. 58-59 fascicolo di primo grado) e per come confermato dal CTU, si presentava in avanzato stato di realizzazione (cfr. pag. 11 e 13 CTU) solo sotto il profilo strutturale
(non impiantistico né elettrico) e composto prevalentemente da acciaio inossidabile.
2.2. Rileva la Corte come in tema di responsabilità contrattuale, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto, non sia sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma debba altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente SUla sfera patrimoniale del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante ex art 1223 c.c., nonchè la sua precisa entità ai sensi dell'art. 2967 c.c. (Cass. n. 24632/2015;
Cass., 5 marzo 1973, n. 608).
2.3.Quanto alla dimostrazione dei costi sostenuti per il materiale, il Collegio osserva come
[...]
non abbia assolto all'onere probatorio SUla stessa gravante, avendo prodotto un mero CP_1
consuntivo (elenco) delle spese asseritamente sostenute per la realizzazione del macchinario (cfr. doc.
27), i preventivi chiesti alle ditte fornitrici (cfr. doc. 28-47), le relative fatture con i relativi documenti
16 di trasporto (cfr. doc.ti 48-57), documenti che, per essere di formazione unilaterale, non dimostrano nè il loro collegamento con la commessa in oggetto nè l'effettivo pagamento degli importi ivi indicati e quindi l'effettiva diminuzione patrimoniale asseritamente subita da Controparte_1
2.4. Tale considerazione è confermata dal tenore della conSUenza tecnica, la quale addiviene ad una mera stima del valore del materiale-prototipo oggetto di sopralluogo (“quanto visto SU campo”, sub pagg. 27 e 28 CTU) e SUla base del doc. n.27 come “traccia descrittiva”, materiale peraltro rimasto nella disponibilità dell'appellata.
2.5. Né poteva SU punto essere ammessa la richiesta prova testimoniale ex art. 2721 c.c. in ragione dell'indicazione, nelle fatture, di specifiche modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario
(RI.BA.), da comprovare per tabulas.
2.6.
Ritenuto che
la quota relativa ai costi del materiale possa essere quantificata in €30.000, vale a dire il valore minimo indicato dal CTU, la misura del risarcimento deve essere ridotta ad €50.000,00
(€80.000,000-30.000,00).
2.7.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
2.8. Si deve pertanto procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 31.7.2015, n.
16279).
2.9. In ragione del parziale accoglimento delle domande attoree di primo grado all'esito della lite, le spese processuali dei due gradi di merito possono essere compensate per 1/3, mentre i restanti 2/3 delle stesse spese, come liquidate in dispositivo, vanno posti a carico dell'appellante.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti con ripartizione pro quota di 1/3 a e di 2/3 a carico di Controparte_17 Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 15/2023 del 09.01.2023, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di €50.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
[...]
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per 1/3 e condanna
[...]
al pagamento in favore di , dei restanti 2/3 delle Pt_1 Controparte_1
medesime spese, che liquida per l'intero, per il primo grado, in complessivi €7.616,00, oltre
17 rimborso spese generali (15%) IVA e CPA;
per il secondo grado, in complessivi €6.946, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti
(con ripartizione pro quota di 1/3 a carico di e 2/3 a carico Controparte_1
di . Parte_1
così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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