Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
04 17 2 /02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALL OME L POPOLO ITALIANO LA CO• E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14849/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 9836 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 30/11/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA PIZZI LAURA, CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 2001 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati 4643 -1- ALESSANDRO GARLATTI, CORTE CASSAZIONE CANCELLERIA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 4422/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/04/99 R.G.N. 1455/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ---- Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 30 aprile 1999 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività (ritenendo per ciò stesso esclusa la possibilità della invocata pronuncia di estinzione) l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del Pretore che l'aveva condannato a corrispondere a RA PI, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, la cristallizzazione della pensione di reversibilità integrata al minimo. Il Tribunale ha rilevato che, rispetto alla data di notificazione della sentenza di primo grado, risultava ampiamente decorso il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., of osservando quindi che, sulla disciplina comune dei termini di impugnazione, non avevano inciso, disponendone la sospensione, le norme che imponevano la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi pendenti in materia di attribuzione delle prestazioni derivanti dalla sopra citata sentenza costituzionale. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con unico motivo. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione L'INPS, denunciando violazione dei decreti legge numeri 166/96, 296/96, 396/96, 499/96, dell'art. 1, comma 6, legge n.608/96, dell'art. 1, commi 181, 182, 183, 184 legge n.662/96, dell'art.73, comma 4, legge n.448/98, degli artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 22 legge n.903/65, come interpretato dalla sentenza n.495/93 della Corte costituzionale ( in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che tra gli effetti prodotti dai decreti - legge non convertiti (effetti oggetto della sanatoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996) rientra l'inefficacia delle sentenze, la quale necessariamente travolge anche la loro notificazione e ne impedisce il passaggio in giudicato, con conseguente applicabilità dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662del 1996, prevedente, a sua volta, l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto le questioni 3 riguardanti l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Precisa, poi, il ricorrente che questo assunto e' stato definitivamente ed irrefutabilmente avallato dalla norma interpretativa dell'art. 1, comma 6, della legge n.608/96, dettata dall'art. 73, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto. La Corte ha già esaminato questioni identiche, per la soluzione delle quali ha formulato, con la sentenza 22 dicembre 1998, n. 12792, il principio di diritto secondo cui "l'art. 1, comma terzo, di ciascuno dei decreti - legge nn. 166, 295, 396 e 496 del 1996 (gli effetti dei quali provvedimenti, decaduti per mancanza di tempestiva conversione, of sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma sesto, della legge 28 novembre 1966, n. 608), nel prevedere (con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale in materia di notificazione delle sentenze e delle relative conseguenze ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quale disciplinato dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. Pertanto, con riguardo ad appello proposto entro l'anno, ma oltre il termine breve (decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado e non sospeso dalla norma in questione), il giudice di secondo grado non può pronunciare tale estinzione, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravane tardivamente proposto e perciò inammissibile". Il principio, ribadito in successive sentenze (v., fra le tante, Cass. n. 12803 e n. 12811 del 1998), deve essere ancora confermato, non ostandovi lo “ius superveniens” costituito dall'art. 73, quarto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 4 Invero, sul significato della disposizione anzidetta, nella parte in cui stabilisce l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, ancorchè notificati, questa Corte si è pronunciata con numerose decisioni (Cass. 3 febbraio 2000 n.1184, 17 febbraio 2000 n.1781, 8 aprile 2000 n.4474), alla cui motivazione si rinvia, affermando, in particolare, che la prevista inefficacia non può ritenersi tale da sottrarre alla sentenza notificata la sua idoneità a passare formalmente in giudicato allo spirare del termine breve di impugnazione, ove questa non sia stata proposta;
con la conseguenza che, in caso di appello proposto oltre il termine di cui all'art.325 c.p.c., il giudice di secondo grado non può pronunciare l'estinzione, non essendo configurabile pendenza del giudizio di impugnazione in presenza di un gravame tardivamente proposto e perciò inammissibile. Ravvisa la Corte la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 сигис Il Cons.estensoreMercus - f ell ess Il Presidente elle Омане IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 MAR 2002 R E elb B E TL CANCELLIERE luare N : O 5