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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7767/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Sonia Piccinni Giudice relatore dott.ssa Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7767 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cantore, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 2.12.2024, con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.12.2021 adiva l'intestato Tribunale Parte_2
chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in DE (RM) il 31.10.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2012, n. 75, parte I. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli (25.03.2013) e (19.05.2018); Per_1 Per_2
- la ricorrente si era allontanata dalla casa coniugale unitamente ai figli nel mese di agosto
2021;
- il resistente non aveva mai corrisposto somme di denaro per il mantenimento dei figli;
- la ricorrente lavora come banconista in un forno e percepisce la somma di € 600,00 mensili, oltre al reddito di cittadinanza per un importo pari a € 500,00 mensili;
- il marito è un piccolo imprenditore edile;
- il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi giustifica la domanda di separazione.
Sulla base di dette allegazioni, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e , ordinandone Parte_2 Controparte_1
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di DE (RM);
2. Ai sensi della l. n. 54 del 2006 stabilire l'affido condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
con collocazione degli stessi presso il domicilio materno.
[...]
3. Determinare, in capo al sig. , quale contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
minore la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), da versarsi anticipatamente Per_3
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie quali, a titolo esemplificativo, le spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, gite di istruzione, sportive e ludico-ricreative, purché previamente concordate e documentate;
4. Regolare come segue il diritto di visita in favore del Sig. : CP_1
- Il sig. terrà con sé i figli un giorno a settimana, il mercoledì', dall'uscita di scuola CP_1
fino alla sera alle 20,00 salvo diversi accordi concordati tra i coniugi. Tuttavia, in ordine al diritto dei minori di un rapporto continuativo ed equilibrato con il padre, il Sig. potrà CP_1
vedere i figli liberamente durante i pomeriggi dei giorni feriali, nel pieno rispetto delle sue esigenze scolastiche e di svago, previo avviso telefonico. I minori trascorreranno con il padre alternativamente un fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, quando il sig.
riaccompagnerà i piccoli e , al domicilio materno. CP_1 Per_1 Per_2
- In ordine alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di
Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, iniziando dalla madre;
pertanto, il genitore con cui i minori trascorreranno il lunedì dell'Angelo potrà andare a prenderli la sera della domenica pasquale e riportarli dopo cena il giorno seguente, salvo diversi accordi concordati tra i coniugi. - Le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi, il primo dal 23 al 30 dicembre, il secondo dal 31 dicembre al 06 gennaio: i minori trascorreranno alternativamente ogni anno
l'uno o l'altro periodo con il padre e con la madre.
- Durante le vacanze estive il padre potrà passare con i figli anche due settimane consecutive, coincidenti con il periodo di ferie. Le date dovranno essere preventivamente comunicate alla sig.ra entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno.”. Pt_2
All'udienza presidenziale compariva la sola ricorrente, motivo per il quale non si procedeva al tentativo di conciliazione tra le parti. Con ordinanza del 26.01.2023 il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al
Giudice istruttore con assegnazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa depositata in data 13.02.2023, la ricorrente ribadiva le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata e all'udienza del 2.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
2. Tanto premesso si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi sono dubbi in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Non vi è, infatti, alcun elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro alla luce delle deduzioni poste alla base della domanda di separazione personale, che individuano le ragioni della fine dell'affectio coniugalis.
In ragione di ciò, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e – per l'effetto – deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, sussistendo in modo pacifico i presupposti per l'emissione della relativa pronuncia.
2.2 Sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole
Avuto riguardo all'affidamento della prole, ritiene il Collegio che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, considerato che il Per_1 Per_2 regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori stessi, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Deve essere altresì disposto il collocamento dei figli presso la madre, con la quale i minori hanno sempre vissuto sin dalla interruzione della convivenza dei genitori, e regolamentato il diritto di visita da parte del padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 20:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
- il giorno della Festa del Papà e il giorno della Festa della Mamma, rispettivamente, con il padre e con la madre;
- il giorno del compleanno dei genitori, con il genitore di riferimento.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà i figli a scuola o presso l'abitazione materna e li riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo per il mantenimento dei figli minori da parte del genitore non collocatorio, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione allegata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età dei minori e delle loro presumibili esigenze di vita, il Collegio reputa congruo porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, il complessivo importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 77767/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_2
27.11.1989 (C.F.: , e , nato a [...] il [...] C.F._2 Controparte_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in DE (RM) il 31.10.2012; C.F._1
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
DE (Anno 2012, n. 75, parte 1);
c) affida i figli e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per i minori
- riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
d) dispone che i figli siano collocati in via prevalente presso la madre;
e) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, in difetto di diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 20:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
- il giorno della Festa del Papà e il giorno della Festa della Mamma, rispettivamente, con il padre e con la madre;
- il giorno del compleanno dei genitori, con il genitore di riferimento.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà i figli a scuola o presso l'abitazione materna e li riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
f) dispone che versi a , a titolo di mantenimento dei figli Controparte_1 Parte_2
e il complessivo importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
g) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
h) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_2 liquidano nella complessiva somma di € 2.750,41, di cui € 210,41 per esborsi (spese di notifica, contributo unificato, marca da bollo) ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Sonia Piccinni Giudice relatore dott.ssa Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7767 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cantore, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 2.12.2024, con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.12.2021 adiva l'intestato Tribunale Parte_2
chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in DE (RM) il 31.10.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2012, n. 75, parte I. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli (25.03.2013) e (19.05.2018); Per_1 Per_2
- la ricorrente si era allontanata dalla casa coniugale unitamente ai figli nel mese di agosto
2021;
- il resistente non aveva mai corrisposto somme di denaro per il mantenimento dei figli;
- la ricorrente lavora come banconista in un forno e percepisce la somma di € 600,00 mensili, oltre al reddito di cittadinanza per un importo pari a € 500,00 mensili;
- il marito è un piccolo imprenditore edile;
- il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi giustifica la domanda di separazione.
Sulla base di dette allegazioni, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e , ordinandone Parte_2 Controparte_1
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di DE (RM);
2. Ai sensi della l. n. 54 del 2006 stabilire l'affido condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
con collocazione degli stessi presso il domicilio materno.
[...]
3. Determinare, in capo al sig. , quale contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
minore la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), da versarsi anticipatamente Per_3
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie quali, a titolo esemplificativo, le spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, gite di istruzione, sportive e ludico-ricreative, purché previamente concordate e documentate;
4. Regolare come segue il diritto di visita in favore del Sig. : CP_1
- Il sig. terrà con sé i figli un giorno a settimana, il mercoledì', dall'uscita di scuola CP_1
fino alla sera alle 20,00 salvo diversi accordi concordati tra i coniugi. Tuttavia, in ordine al diritto dei minori di un rapporto continuativo ed equilibrato con il padre, il Sig. potrà CP_1
vedere i figli liberamente durante i pomeriggi dei giorni feriali, nel pieno rispetto delle sue esigenze scolastiche e di svago, previo avviso telefonico. I minori trascorreranno con il padre alternativamente un fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, quando il sig.
riaccompagnerà i piccoli e , al domicilio materno. CP_1 Per_1 Per_2
- In ordine alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di
Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, iniziando dalla madre;
pertanto, il genitore con cui i minori trascorreranno il lunedì dell'Angelo potrà andare a prenderli la sera della domenica pasquale e riportarli dopo cena il giorno seguente, salvo diversi accordi concordati tra i coniugi. - Le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi, il primo dal 23 al 30 dicembre, il secondo dal 31 dicembre al 06 gennaio: i minori trascorreranno alternativamente ogni anno
l'uno o l'altro periodo con il padre e con la madre.
- Durante le vacanze estive il padre potrà passare con i figli anche due settimane consecutive, coincidenti con il periodo di ferie. Le date dovranno essere preventivamente comunicate alla sig.ra entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno.”. Pt_2
All'udienza presidenziale compariva la sola ricorrente, motivo per il quale non si procedeva al tentativo di conciliazione tra le parti. Con ordinanza del 26.01.2023 il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al
Giudice istruttore con assegnazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa depositata in data 13.02.2023, la ricorrente ribadiva le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata e all'udienza del 2.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
2. Tanto premesso si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi sono dubbi in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Non vi è, infatti, alcun elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro alla luce delle deduzioni poste alla base della domanda di separazione personale, che individuano le ragioni della fine dell'affectio coniugalis.
In ragione di ciò, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e – per l'effetto – deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, sussistendo in modo pacifico i presupposti per l'emissione della relativa pronuncia.
2.2 Sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole
Avuto riguardo all'affidamento della prole, ritiene il Collegio che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, considerato che il Per_1 Per_2 regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori stessi, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Deve essere altresì disposto il collocamento dei figli presso la madre, con la quale i minori hanno sempre vissuto sin dalla interruzione della convivenza dei genitori, e regolamentato il diritto di visita da parte del padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 20:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
- il giorno della Festa del Papà e il giorno della Festa della Mamma, rispettivamente, con il padre e con la madre;
- il giorno del compleanno dei genitori, con il genitore di riferimento.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà i figli a scuola o presso l'abitazione materna e li riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo per il mantenimento dei figli minori da parte del genitore non collocatorio, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione allegata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età dei minori e delle loro presumibili esigenze di vita, il Collegio reputa congruo porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, il complessivo importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 77767/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_2
27.11.1989 (C.F.: , e , nato a [...] il [...] C.F._2 Controparte_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in DE (RM) il 31.10.2012; C.F._1
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
DE (Anno 2012, n. 75, parte 1);
c) affida i figli e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per i minori
- riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
d) dispone che i figli siano collocati in via prevalente presso la madre;
e) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, in difetto di diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 16:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 20:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
- il giorno della Festa del Papà e il giorno della Festa della Mamma, rispettivamente, con il padre e con la madre;
- il giorno del compleanno dei genitori, con il genitore di riferimento.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà i figli a scuola o presso l'abitazione materna e li riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
f) dispone che versi a , a titolo di mantenimento dei figli Controparte_1 Parte_2
e il complessivo importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
g) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
h) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_2 liquidano nella complessiva somma di € 2.750,41, di cui € 210,41 per esborsi (spese di notifica, contributo unificato, marca da bollo) ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi