Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/03/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01787/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05391/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5391 del 2022, proposto da SC ON, MA IA Di IN, CO DE, IM OR, LA FA, rappresentati e difesi dall'avvocato Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Guglielmo Melisurgo n. 4;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Asl 107 - Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva:
a) del Bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) posti di Dirigente Biologo – Dirigenza Sanitaria non medica, da assegnare a tutte le strutture della Asl Napoli 2 Nord” pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 in data 16.08.2022 ed in G.U. il 04.10.2022, nella parte in cui non dispone, tra i requisiti di ammissione, la partecipazione, per i candidati in possesso del Diploma di laurea in Chimica; b) ove necessario, e per quanto occorra, della deliberazione n. 726 del 09.05.2022 con il quale veniva indetto il concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) posti di Dirigente Biologo – Dirigenza Sanitaria non medica, da assegnare a tutte le strutture della Asl Napoli 2 Nord”; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.
Nonché
per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare, ancorché con riserva, alla procedura concorsuale in oggetto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 107 - Napoli 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti in possesso del diploma di Laurea in Chimica (vecchio Ordinamento) e iscritti all’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, hanno impugnato, previa richiesta di sospensiva, il bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) posti di Dirigente Biologo 2 – Dirigenza Sanitaria non medica, da assegnare a tutte le strutture della Asl Napoli 2 Nord” pubblicato in G.U. il 04.10.2022, nella parte in cui non dispone, tra i requisiti di ammissione, la partecipazione per i candidati in possesso del Diploma di laurea in Chimica.
Avverso l’atto impugnato articolano i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione della legge n. 3 dell’11.01.2018 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3-octies del d.lgs. n. 502/1992 - violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 2433/1946 – violazione d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. – violazione degli artt. 3, 4, e 97 della costituzione – violazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento - violazione del giusto procedimento – violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa - eccesso di potere – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta
L’esclusione del possesso del Dilomba di Laurea in Chimica, tra i requisiti di ammissione per l’accesso ai posti messi a concorso per il profilo di Dirigente Biologo, sarebbe illogica e del tutto arbitraria. La professione di chimico, infatti, in quanto inserita tra le professioni sociosanitarie avrebbe dovuto indurre l’ASL Napoli 2 Nord a consentire l’accesso alla partecipazione alla tornata concorsuale in discorso anche a tale figura professionale. Considerato che non vi sarebbe alcuna legge impeditiva di tale partecipazione, la scelta operata dall’Amministrazione sarebbe stata frutto di un eccesso di potere e esulerebbe dall’ambito della discrezionalità riconosciutale.
II. Violazione di legge – violazione art. 3 l. 241/1990 – difetto di motivazione - eccesso di potere per omessa motivazione
La scelta del Amministrazione sarebbe illegittima anche sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, dagli atti della procedura, non sarebbe desumibile la ragione per cui sarebbe stato escluso, ai fini della partecipazione al concorso, il possesso della laurea in Chimica.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 24.11.2022 ha controdedotto alle censure dei ricorrenti, chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. I ricorrenti, in data 24.11.2022, ha rinunciato all’istanza cautelare.
4. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'art. 15 del D. Lgs. n. 502 del 1992 - intitolato "Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie" - ha disposto che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo (distinto per profili professionali) ed in un unico livello (articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali), demandando alla contrattazione collettiva la regolamentazione in dettaglio.
Gli art. 15 e 18 del D. Lgs. n. 502 del 1992 hanno previsto che i concorsi pubblici fossero disciplinati dai DD.PP.RR. nn. 483 e 484 del 1997.
In particolare, il Titolo I e il Titolo II del D.P.R. n. 483 del 1997 - rubricato "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale " - contiene le norme regolamentari che trovano applicazione per tutti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il personale dirigenziale del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo.
Per il profilo professionale di Dirigente Biologo, l'art. 40 del predetto D.P.R. n. 483 del 1997 dispone, “i requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in scienze biologiche; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale [...]" .
Il profilo di Chimico, invece, viene disciplinato dal successivo art. 44 del predetto DPR 483/1997 e, pertanto, esula dall’ambito della figura professionale richiesta dal bando.
Il bando di concorso, dunque, nel richiedere la figura professionale di Dirigente Biologo, correttamente all’art. 2, avente ad oggetto l’indicazione dei requisiti specifici di ammissione, ha riprodotto la normativa nazionale, prevedendo che “ Possono partecipare alla selezione pubblica, altresì coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: a) Possesso di un Diploma di Laurea in Scienze Biologiche conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M n. 509/1999 e ss.mm. ii. oppure di una Laurea Specialistica di cui al D.M. n. 509/1999 e ss.mm.ii. o di una Laurea Magistrale di cui al D.M. n. 270/2004 e ss.mm.ii. Nel caso di conseguimento del titolo di studio all' estero, il candidato dovrà allegare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii., il decreto di riconoscimento del titolo di studio abilitante ali 'esercizio dell'attività professionale di Biologo. b) Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione oppure Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica oppure Specializzazione in Microbiologia e Virologia oppure Specializzazione in Genetica Medica. c) Iscrizione all'ordine dei Biologi. "
3. Le censure dei ricorrenti, dunque, sono del tutto infondate, sia in quanto la disciplina di concorso ha riprodotto la disciplina primaria, prevedendo per la figura di dirigente biologo i requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 40 del DPR 483/1997, sia sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, da un lato, stante la predetta normativa, non era onere dell’Amministrazione motivare in ordine all’individuazione dei requisiti di ammissione, dall’altro perché l’art. 2 del bando richiamava espressamente la disciplina di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 483/1997, con ciò rendendo chiara la fonte normativa di riferimento.
4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO