Articolo 1814 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1813Articolo 1815
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
7 luglio 2017
Art. 1814. Scatti demografici 1. ((Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori)) si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall' articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1 . ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente