Art. 1814. Scatti demografici 1. ((Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori)) si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall' articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1 . ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018