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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 14.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1733 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Angela Giovanna Panzarino;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 premetteva: di Parte_1 aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile ex lege 118/1971; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c..
Dunque, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti dell'assegno mensile ex lege
118/1981, sin dalla data della istanza amministrativa di aggravamento.
Ricostituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica (essendovi necessità di una rivalutazione del complessivo stato patologico della parte attrice, anche in ragione dei deficit visivi dell'assistibile), all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il c.t.u. nominato nella presente fase processuale, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha appurato che parte ricorrente è affetta da depressione endogena di grado medio (cod. 2205 – Sindrome depressiva endoreattiva media – 25), cardiopatia infartuale con funzione diastolica del ventricolo sinistro ai limiti bassi della norma;
forame ovale pervio (classe NYHA 2)
(cod. 6442 – Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe Nyha) – valore 41-50); esiti di disturbo di circolo cerebrale in sede talamica;
ipercolesterolemia; esiti di distacco di retina in occhio destro (5103 – Distacco di retina operato con recupero della funzione
– valore 5); glaucoma bilaterale (cod. 5106 – Glaucoma acquisito – valore
11-20) restringimento del campo visivo (cod. 5027 – Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in un solo occhio – valore 15); deficit visivo visus occhio destro corretto 1/10 con visione distorta dell'immagine a causa del pucker maculare, visus occhio sinistro corretto 7/10 (cod. 5031).
Pag. 2 di 3 In tale quadro patologico, parte istante è da riconoscere invalida nella misura dell'80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento.
Alla stregua delle conclusioni peritali, che vanno accettate in pieno, il ricorso va pertanto accolto e, in conformità con quanto richiesto in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c., deve dichiararsi la sussistenza del (solo) requisito sanitario dell'assegno mensile ex lege 118/1971.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, seguono la soccombenza.
Anche i compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara, in capo ad Parte_1
, la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno mensile
[...] ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (9.1.2024);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 14.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1733 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Angela Giovanna Panzarino;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 premetteva: di Parte_1 aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile ex lege 118/1971; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c..
Dunque, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti dell'assegno mensile ex lege
118/1981, sin dalla data della istanza amministrativa di aggravamento.
Ricostituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica (essendovi necessità di una rivalutazione del complessivo stato patologico della parte attrice, anche in ragione dei deficit visivi dell'assistibile), all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il c.t.u. nominato nella presente fase processuale, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha appurato che parte ricorrente è affetta da depressione endogena di grado medio (cod. 2205 – Sindrome depressiva endoreattiva media – 25), cardiopatia infartuale con funzione diastolica del ventricolo sinistro ai limiti bassi della norma;
forame ovale pervio (classe NYHA 2)
(cod. 6442 – Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe Nyha) – valore 41-50); esiti di disturbo di circolo cerebrale in sede talamica;
ipercolesterolemia; esiti di distacco di retina in occhio destro (5103 – Distacco di retina operato con recupero della funzione
– valore 5); glaucoma bilaterale (cod. 5106 – Glaucoma acquisito – valore
11-20) restringimento del campo visivo (cod. 5027 – Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in un solo occhio – valore 15); deficit visivo visus occhio destro corretto 1/10 con visione distorta dell'immagine a causa del pucker maculare, visus occhio sinistro corretto 7/10 (cod. 5031).
Pag. 2 di 3 In tale quadro patologico, parte istante è da riconoscere invalida nella misura dell'80%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento.
Alla stregua delle conclusioni peritali, che vanno accettate in pieno, il ricorso va pertanto accolto e, in conformità con quanto richiesto in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c., deve dichiararsi la sussistenza del (solo) requisito sanitario dell'assegno mensile ex lege 118/1971.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, seguono la soccombenza.
Anche i compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara, in capo ad Parte_1
, la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno mensile
[...] ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (9.1.2024);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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