Ordinanza collegiale 18 luglio 2019
Ordinanza collegiale 18 marzo 2021
Sentenza 18 gennaio 2022
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- 1. Lottizzazione abusiva: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/01/2022, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00080/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2013, proposto da
AL CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
contro
Comune di Nardo', in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 10903/13 del 27.8.2013 (pratica n. 209/13/conc.), con il quale il Dirigente dell'Area funzionale 2 ° - Sviluppo e Pianificazione del Territorio - Ambiente del Comune di Nardò ha respinto l'istanza del 22.3.2013 per il rilascio del permesso di costruire per realizzare un intervento di ampliamento e il risanamento igienico dell'abitazione del ricorrente;
- ove occorra, della nota prot. n. 17718 del 14.5.2013, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. n. 241/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le ordinanze istruttorie della Sezione nn. 1301/2019 e 405/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Tolomeo, in sostituzione dell'avv.to P. Gaballo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - proprietario (per atto di compravendita del 21/03/2003, rep. n. 50192, raccolta n. 12824) di una civile abitazione, a piano terra, ubicata in Nardò (LE), località “Sarparea”, alla via La Maddalena n. 21, censita in catasto al foglio n. 46, mappale n. 635, per la quale il suo dante causa ha ottenuto concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio) n. 2374 del 22/06/2001 - impugna il provvedimento prot. 10903/13 del 27/08/2013, con cui il Dirigente dello S.U.E. del Comune di Nardò ha respinto l’istanza di permesso di costruire presentata il 22/03/2013 per realizzare l’ampliamento ed il risanamento igienico della predetta abitazione con la seguente motivazione: « La costruzione ricade nella lottizzazione abusiva "Sarparea De Noha " »; nonché il preavviso di diniego prot. 17718 del 14/05/2013 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del gravame interposto, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione e falsa applicazione sentenza del Tribunale penale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, n. 337 del 18.10.2005. Violazione e falsa applicazione L. n. 47/1985. Violazione e falsa applicazione art. 83 delle N.T.A. del P.R.G. di Nardò.
2) Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione del principio dell'affidamento. Violazione art. 97 Costituzione. Irrazionalità ed illogicità dell'azione amministrativa.
3) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria sotto altro profilo. Violazione del principio dell'affidamento. Illogicità dell'azione amministrativa sotto altro profilo.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il 02/05/2019, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
In esito all’udienza pubblica dell’11 giugno 2019, con ordinanza istruttoria n. 1301 del 18/07/2019, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Nardò, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi se l’area de qua rientri tra quelle confiscate con la sentenza del Tribunale penale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, n. 337 del 18/10/2005 ”, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e conseguentemente rinviando la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica del 7 Aprile 2020.
La suddetta ordinanza istruttoria è rimasta, però, ineseguita (senza alcuna giustificazione) dal Comune intimato.
Alla pubblica udienza del 07/04/2020, il Presidente di questa Sezione, in mancanza dell'istanza di decisione prevista dall'art. 84 comma 2 del D.L. n. 18/2020, ha disposto il rinvio alla prima udienza pubblica della Sezione del mese di gennaio 2021.
L’08/01/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza ex articolo 4 D.L. n. 28/2020, chiedendo il passaggio in decisione della causa e l’accoglimento del ricorso.
In esito alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021, con ordinanza istruttoria n. 405 del 18/03/2021, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva ancora matura per la decisione, permanendo la necessità dell’espletamento degli accertamenti istruttori già disposti dalla Sezione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, reiterare gli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza n. 1301 del 18/07/2019, ordinando (nuovamente) al Comune di Nardò l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi se l’area de qua rientri tra quelle confiscate con la sentenza del Tribunale penale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, n. 337 del 18/10/2005, con espresso avvertimento che, in caso di persistente inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a. ”, assegnando all'Amministrazione Comunale intimata il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria per provvedere all’adempimento e conseguentemente rinviando la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica del 3 Novembre 2021.
Il 1°/06/2021, il Comune di Nardò ha depositato in giudizio la chiesta relazione di chiarimenti sulla vicenda in contenzioso del 25/05/2021, recante in allegato la sentenza del Tribunale penale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, n. 337 del 18/10/2005.
L’1/10/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, tra l’altro, ha eccepito l’inammissibilità delle nuove argomentazioni con cui il Comune di Nardò, attraverso la relazione di chiarimenti richiesta da questo Tribunale, “ tenta di integrare, in maniera postuma e, quindi, illegittima, la motivazione del provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo ”, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Nardò.
Nella pubblica udienza del 03/11/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
1. - Con i tre pluriarticolati motivi di gravame, il ricorrente lamenta la illegittimità del gravato provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire (chiesto per realizzate l’ampliamento e il risanamento igienico della casa di abitazione di che trattasi), sotto il profilo della violazione di legge, del difetto di motivazione e dell’eccesso di potere, censurando - essenzialmente - (i) l'asserita erroneità dei presupposti posti a base del provvedimento di diniego impugnato, per l’omessa considerazione del condono edilizio (mai annullato in sede di autotutela) rilasciato nel 2001 in relazione all’abitazione in questione e per l’asserita estraneità dell’area in questione alla "lottizzazione abusiva Sarparea De Noha", sanzionata con la confisca disposta con sentenza penale del Tribunale di Lecce n. 337 del 18/10/2005; (ii) il difetto di adeguata motivazione del diniego impugnato, anche “ in considerazione dell'affidamento generato dallo stesso Comune in capo al ricorrente per effetto del decorso di oltre 10 anni dal rilascio dei titoli attestanti la legittimità e la conformità dell'abitazione alla disciplina urbanistica vigente ”; (iii) la illogicità dell’azione amministrativa, anche in considerazione della totale estraneità del ricorrente, che ha acquistato la sua abitazione nell'anno 2003, successivamente al rilascio della concessione in sanatoria del 2001, alla lottizzazione abusiva indicata nel provvedimento di diniego impugnato.
Tutte le predette censure sono infondate.
Premesso che, secondo l'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, “ Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio ”, osserva il Tribunale che, a seguito dell’ordine istruttorio reiterato dalla Sezione con l’ordinanza n. 405 del 18/03/2021, il Comune di Nardò, in data 01/06/2021, ha depositato la relazione di chiarimenti richiesta dal Tribunale al fine di accertare se l’area de qua rientri tra quelle confiscate con la sentenza del Tribunale penale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, n. 337 del 18/10/2005.
Dalla predetta relazione di chiarimenti si evince che « L'unità immobiliare ed il relativo lotto di pertinenza, sito in Nardò località Sarparea, come attualmente censito in catasto al foglio 46 particella 635, è da ritenersi compresa nella lottizzazione abusiva “Sarparea - De Noha” ovvero confiscata ex art. 44 comma 2 DPR 380/01 per effetto della menzionata sentenza penale n. 337/2005 » (pagina 1 della relazione di chiarimenti) del Tribunale penale di Lecce, Sezione Nardò, riferita all’intero compendio territoriale interessato dall’accertata lottizzazione abusiva comprese le costruzioni ivi edificate (si legge nella menzionata sentenza n. 337/2005: « mette conto precisare che la confisca dei terreni lottizzati ex art. 18 legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve ricomprendere tutta l’area interessata dall’intervento lottizzatorio, ivi compresi i lotti non ancora alienati al momento dell’accertamento del reato; ciò in quanto anche tale residua parte è venuta a perdere la propria originaria vocazione e destinazione a seguito dell’intervenuta lottizzazione del comprensorio interessato alla ripartizione abusiva, nel cui progetto generale comunque rientravano »), all’interno della quale si colloca la particella, attualmente identificata al n. 635 del foglio 46, di proprietà dell'odierno ricorrente (su cui è stata realizzata la casa di abitazione di che trattasi), « in quanto indubbiamente compresa nell'originaria particella 23 inclusa nei richiamati atti di contestazione dell'attività lottizzatoria ovvero catastalmente da essa derivata per effetto dei predetti frazionamenti del 1977 » (pagina 4 della relazione di chiarimenti).
Inoltre, è noto che l’eventuale rilascio di concessione edilizia in sanatoria ovvero di condono edilizio per le costruzioni realizzate su lotti abusivi non esclude e non estingue il reato di lottizzazione abusiva, sicché è irrilevante, ai fini di causa, il condono edilizio rilasciato nel 2001 al dante causa del ricorrente e il suo mancato annullamento in autotutela, avendo la giurisprudenza chiarito l’irrilevanza del rilascio di concessione edilizia sia ex ante che ex post in relazione all’accertamento e alla sanzione per il reato di lottizzazione abusiva (“ la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché la conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire … ”, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3416), in presenza del quale, dunque, appare doveroso l’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di ampliamento de qua .
Né, per quanto sopra detto, occorreva una motivazione rafforzata dell’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di ampliamento in questione in considerazione del decorso di oltre 10 anni dal rilascio del condono edilizio del 2001, ovvero può assumere rilevanza, ai fini dello scrutinio della legittimità del provvedimento impugnato, la dichiarata estraneità del ricorrente alla lottizzazione abusiva indicata, quale unico e dirimente motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, nel provvedimento di diniego impugnato.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
3. - Nulla per le spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Nardò.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO