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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 2520/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
25.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 25.10.2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. RICCIARDI MAURO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NG PA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 15.12.2016; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 19.03.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nel mutuo e reciproco rispetto.
1 2) L'appartamento, già abitazione coniugale, rimarrà nella disponibilità ed onere del marito, mentre il mobilio, in esso contenuto, sarà ripartito come già concordato tra i coniugi. La moglie provvederà a locare nuova abitazione per sé, rinunciando sin da ora a qualsiasi assegno di mantenimento per sé stessa.
3) La moglie provvederà al ritiro di tutti gli effetti personali suoi;
4) I coniugi di comune accordo, nell'anno 2015 decidevano di Parte_3 ristrutturare la casa coniugale, di talché la sig.ra effettuava, a nome proprio, Pt_2 una richiesta di finanziamento presso il proprio Istituto di credito Banca Mediolanum per un importo di euro 49.625,00 oltre interessi, mediante versamento di euro 551,60 mensili, per un totale di N. 122 rate;
5) Il sig. nell' anno 2022 acquistava un'autovettura (BMW tg. FX940GK) di cui Pt_1 attualmente è proprietario e utilizzatore, mediante finanziamento acceso presso
Findomestic per un importo di 36.631,15 intestato alla sig.ra pari ad euro Pt_2
610,00 mensili per un totale di n 60 rate;
6) Il Sig. , pertanto, si obbliga a versare la somma di euro 700,00 mensili Parte_1 direttamente alla sig.ra , per il pagamento del residuo di entrambi i Pt_2 finanziamenti pari ad € 29.090,00 (ventinovemila novanta/00) a partire dal mese di novembre 2024 fino allo scadere dell'ultima rata che corrisponde a marzo 2028 (n.41 rate), tramite bonifico bancario da effettuare ogni 5 del mese.
7) La Sig.ra si impegna a trasferire entro due mesi la propria residenza Parte_2 altrove.
8) I coniugi dichiarano di aver risolto tutte le pendenze immobiliari. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) il
15.12.2016 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
2 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 32, parte II, serie A, anno
2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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