Art. 12.
L'opzione e' fatta mediante dichiarazione resa, davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed e' irretrattabile. ((Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra venisse a risultare piu' favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento piu' favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalita' previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra)) ((Nell'eventualita' che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volonta', sia gia' stata liquidata una indennita' in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la somma per tale titolo corrisposta e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno)) Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Cosi' anche, se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.
((Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101))
L'opzione e' fatta mediante dichiarazione resa, davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed e' irretrattabile. ((Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra venisse a risultare piu' favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento piu' favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalita' previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra)) ((Nell'eventualita' che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volonta', sia gia' stata liquidata una indennita' in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la somma per tale titolo corrisposta e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno)) Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Cosi' anche, se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.
((Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101))