Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
10/03/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 1601/2022 a.c. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato SERGIO SICA T_
dell'Avvocatura interna , elett.te domicilia in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Mariella Verdoliva presso Controparte_1
il cui studio elett.te domicilia in Gragnano (NA) alla Via R. Viviani n. 12
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
In particolare, l deduceva che, nonostante il riconoscimento di una percentuale di invalidità CP_2
pari al 76%, idonea, in astratto, a giustificare l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex L.
118/71, non aveva diritto al riconoscimento della prestazione in parola, atteso Controparte_1
il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
, ricorrente nel procedimento per ATP, si costituiva nel giudizio di opposizione Controparte_1
ad ATP e resisteva al ricorso dell , con varie argomentazioni. T_
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto dall è fondato e va accolto. T_
L ha infatti dimostrato, producendo idonea documentazione, che, nonostante l'avvenuto CP_2
riconoscimento del requisito sanitario nel corso del procedimento per ATP, Controparte_1
non ha diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 in quanto supera i limiti di reddito previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione in parola (cfr. documentazione reddituale in atti).
Si osserva, peraltro, che la difesa del non ha prodotto elementi idonei a Controparte_1
confutare la documentazione depositata dall . T_
Le risultanze dell'ATP sono, pertanto, insufficienti a consentire il riconoscimento della prestazione in parola, atteso che l'accertamento del requisito sanitario non può comunque prescindere dall'esistenza di un concreto interesse ad agire finalizzato al riconoscimento di una specifica prestazione assistenziale o previdenziale.
Il ricorso dell va, pertanto, accolto, e va accertato e dichiarato che non sussiste il diritto di T_
a percepire l'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 per superamento Controparte_1
dei limiti reddituali. Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso T_
del 17/3/2022 nei confronti dell così provvede: a)accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara T_
che , riconosciuto invalido nella misura del 76% dal 24/2/2020 (epoca della Controparte_1
visita di revisione), non si trova nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71, per superamento dei limiti reddituali;
b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 24/4/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco