Articolo 12 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 aprile 1973
Art. 12. (Riscossione dei contributi).

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , e' sostituito dal seguente:
"Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara - meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti - saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.
A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perche' siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.
Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza piu' prossima, purche' tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.
I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara".
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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