Art. 109. (Dati statistici relativi all'evento della nascita) 1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonche' per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349 , le modalita' tecniche determinate dall'istituto nazionale ((di statistica, sentiti i Ministri)) della salute, dell'interno e il Garante.
Articolo 109 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 108Articolo 110
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