TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 260/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. BARATTO CRISTINA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 12/06/2005.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 18/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
1 del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/06/2005 da nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. Controparte_2
17, Parte II, Serie A, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
RONCADE alle seguenti condizioni:
1. La ex casa coniugale di Roncade, Via Piave, 20 rimarrà assegnata al marito che
ER continuerà ad abitarvi con il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
2. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con la modalità ER_2
dell'affidamento condiviso e residenza prevalente presso la madre;
starà con il ER_2
padre a weekend alterni, dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Inoltre, il IG. trascorrerà con la figlia parte delle vacanze natalizie secondo CP_2
un calendario che i coniugi stabiliranno di anno in anno, dividendo tra loro, anche alla luce degli impegni lavorativi di entrambi, i giorni in cui starà con la madre da ER_2
quelli che passerà con il padre. Con riferimento alle vacanze estive, alla luce della particolare condizione di salute di , i coniugi si accorderanno, entro il 30 aprile di ER_2
ciascun anno, circa il periodo in cui il IG. intenderà tenere la ragazzina, in CP_2
modo che entrambi i genitori possano organizzarsi.
Ciascun coniuge potrà portare la figlia all'estero, sia in Europa che fuori Europa, durante le vacanze estive o per brevi soggiorni o gite, dando comunicazione preventiva all'altro genitore dell'esatta destinazione anche per le vacanze trascorse in Italia;
in ogni caso,
ciascuno dei due ricorrenti si impegna a garantire la propria reperibilità telefonica, salvo casi di forza maggiore e a consentire la comunicazione telefonica della figlia con l'altro
2 genitore nei periodi a lui/lei assegnati.
Entrambi i genitori si adopereranno affinché continui ad intrattenere rapporti ER_2
significativi con ambedue i rami familiari, mantenendo le attuali modalità e tempistiche di visita e/o frequentazione. Tutte le decisioni afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute della minore – salvi i casi di indifferibile urgenza - saranno assunte, di comune accordo, dai genitori.
3. Il IG. verserà alla IG.ra , a partire dal mese di gennaio 2025, CP_2 CP_1
entro il giorno 15 del mese e a mezzo bonifico bancario, la somma, indicizzabile annualmente in base agli indici Istat, di € 460,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore . Il IG. provvederà invece, in via ER_2 CP_2
ER autonoma, al mantenimento del figlio .
4. Con riferimento all'Assegno Unico, il IG. percepirà quello per il figlio CP_2
ER
mentre la IG.ra quello attribuito a . Entrambi i genitori si CP_1 ER_2
impegnano, altresì, a sottoscrivere qualsivoglia modulo e/o richiesta presso l' e/o CP_3
il proprio datore di lavoro al fine di rendere effettiva tale previsione.
5. La pensione di invalidità di verrà percepita dalla che ha la ER_2 Parte_1
residenza prevalente della figlia e si occupa di lei per la maggior parte del tempo.
6. Le spese straordinarie, afferenti i figli, individuate come da Protocollo vigente,
verranno sostenute, per la quota del 50% ciascuno, da entrambi i genitori. Tuttavia i ricorrenti concordano che, fino a quando il IG. godrà del regime fiscale CP_2
forfettario, le spese straordinarie saranno scaricate, nella misura del 100% dalla sola
IG.ra . CP_1
In ordine a tutte le spese che sono a carico dei genitori ma che devono essere previamente concordate, il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare – entro e non oltre giorni 10 – un motivato dissenso scritto, in mancanza del quale s'intenderà raggiunto l'accordo in ordine alla spesa straordinaria in questione.
Tutte le predette spese dovranno essere documentate e ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro la quota parte di sua spettanza entro e non oltre giorni 15 dall'esibizione e/o invio delle relative attestazioni di pagamento (ricevute, fatture,
scontrini ecc.); nell'ipotesi di spese superiori ad € 200,00, le stesse dovranno essere anticipate da ciascun genitore, per la propria quota, sempre precisando che, salvo che non
3 rientrino in quelle obbligatorie, saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Le altre spese, (vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, gite scolastiche giornaliere,
mensa scolastica, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici e di ciò che è
necessario per curare patologie ordinarie o stagionali, spese di trasporto urbano -
abbonamento e/o biglietti autobus - spese carburante, quando l'acquisto dei mezzi sia stato concordato tra i genitori;
ricarica cellulare acquistato su decisione di entrambi i genitori) sono invece comprese nell'assegno di mantenimento. Si ribadisce che le spese per pannolini e salviettine igieniche afferenti la figlia saranno ad esclusivo carico della
IG.ra in quanto utilizzatrice della pensione INAIL di Con riferimento CP_1 ER_2
alla terapia antiepilettica della minore, fino a quando i costi della stessa – estremamente onerosi - saranno coperti quasi interamente dalla Regione Veneto e/o dal sistema sanitario nazionale la sola IG.ra provvederà a pagare il residuo;
nella CP_1
denegata ipotesi in cui i predetti farmaci non fossero più pagati dalla Regione e/o dal
Sistema Sanitario Nazionale, i loro costi saranno suddivisi tra i genitori in ragione del
50% ciascuno.
7. Con riferimento ai BPF intestati alla sola figlia minore , attualmente custoditi ER_2
presso l'abitazione paterna, le parti concordano che, all'atto del deposito del presente ricorso, il IG. consegnerà alla IG.ra parte dei BPF in questione, CP_2 CP_1
per la metà del valore complessivo degli stessi: i ricorrenti danno atto che, al 07.01.2025,
il IG. ha già consegnato alla IG.ra parte dei predetti BPF per un CP_2 CP_1
valore nominale di € 34.500,00.
Ciascuno dei genitori curerà la custodia della parte a lui/lei affidata nell'interesse della figlia.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 260/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. BARATTO CRISTINA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 12/06/2005.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 18/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
1 del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/06/2005 da nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. Controparte_2
17, Parte II, Serie A, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
RONCADE alle seguenti condizioni:
1. La ex casa coniugale di Roncade, Via Piave, 20 rimarrà assegnata al marito che
ER continuerà ad abitarvi con il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
2. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con la modalità ER_2
dell'affidamento condiviso e residenza prevalente presso la madre;
starà con il ER_2
padre a weekend alterni, dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Inoltre, il IG. trascorrerà con la figlia parte delle vacanze natalizie secondo CP_2
un calendario che i coniugi stabiliranno di anno in anno, dividendo tra loro, anche alla luce degli impegni lavorativi di entrambi, i giorni in cui starà con la madre da ER_2
quelli che passerà con il padre. Con riferimento alle vacanze estive, alla luce della particolare condizione di salute di , i coniugi si accorderanno, entro il 30 aprile di ER_2
ciascun anno, circa il periodo in cui il IG. intenderà tenere la ragazzina, in CP_2
modo che entrambi i genitori possano organizzarsi.
Ciascun coniuge potrà portare la figlia all'estero, sia in Europa che fuori Europa, durante le vacanze estive o per brevi soggiorni o gite, dando comunicazione preventiva all'altro genitore dell'esatta destinazione anche per le vacanze trascorse in Italia;
in ogni caso,
ciascuno dei due ricorrenti si impegna a garantire la propria reperibilità telefonica, salvo casi di forza maggiore e a consentire la comunicazione telefonica della figlia con l'altro
2 genitore nei periodi a lui/lei assegnati.
Entrambi i genitori si adopereranno affinché continui ad intrattenere rapporti ER_2
significativi con ambedue i rami familiari, mantenendo le attuali modalità e tempistiche di visita e/o frequentazione. Tutte le decisioni afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute della minore – salvi i casi di indifferibile urgenza - saranno assunte, di comune accordo, dai genitori.
3. Il IG. verserà alla IG.ra , a partire dal mese di gennaio 2025, CP_2 CP_1
entro il giorno 15 del mese e a mezzo bonifico bancario, la somma, indicizzabile annualmente in base agli indici Istat, di € 460,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore . Il IG. provvederà invece, in via ER_2 CP_2
ER autonoma, al mantenimento del figlio .
4. Con riferimento all'Assegno Unico, il IG. percepirà quello per il figlio CP_2
ER
mentre la IG.ra quello attribuito a . Entrambi i genitori si CP_1 ER_2
impegnano, altresì, a sottoscrivere qualsivoglia modulo e/o richiesta presso l' e/o CP_3
il proprio datore di lavoro al fine di rendere effettiva tale previsione.
5. La pensione di invalidità di verrà percepita dalla che ha la ER_2 Parte_1
residenza prevalente della figlia e si occupa di lei per la maggior parte del tempo.
6. Le spese straordinarie, afferenti i figli, individuate come da Protocollo vigente,
verranno sostenute, per la quota del 50% ciascuno, da entrambi i genitori. Tuttavia i ricorrenti concordano che, fino a quando il IG. godrà del regime fiscale CP_2
forfettario, le spese straordinarie saranno scaricate, nella misura del 100% dalla sola
IG.ra . CP_1
In ordine a tutte le spese che sono a carico dei genitori ma che devono essere previamente concordate, il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare – entro e non oltre giorni 10 – un motivato dissenso scritto, in mancanza del quale s'intenderà raggiunto l'accordo in ordine alla spesa straordinaria in questione.
Tutte le predette spese dovranno essere documentate e ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro la quota parte di sua spettanza entro e non oltre giorni 15 dall'esibizione e/o invio delle relative attestazioni di pagamento (ricevute, fatture,
scontrini ecc.); nell'ipotesi di spese superiori ad € 200,00, le stesse dovranno essere anticipate da ciascun genitore, per la propria quota, sempre precisando che, salvo che non
3 rientrino in quelle obbligatorie, saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Le altre spese, (vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, gite scolastiche giornaliere,
mensa scolastica, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici e di ciò che è
necessario per curare patologie ordinarie o stagionali, spese di trasporto urbano -
abbonamento e/o biglietti autobus - spese carburante, quando l'acquisto dei mezzi sia stato concordato tra i genitori;
ricarica cellulare acquistato su decisione di entrambi i genitori) sono invece comprese nell'assegno di mantenimento. Si ribadisce che le spese per pannolini e salviettine igieniche afferenti la figlia saranno ad esclusivo carico della
IG.ra in quanto utilizzatrice della pensione INAIL di Con riferimento CP_1 ER_2
alla terapia antiepilettica della minore, fino a quando i costi della stessa – estremamente onerosi - saranno coperti quasi interamente dalla Regione Veneto e/o dal sistema sanitario nazionale la sola IG.ra provvederà a pagare il residuo;
nella CP_1
denegata ipotesi in cui i predetti farmaci non fossero più pagati dalla Regione e/o dal
Sistema Sanitario Nazionale, i loro costi saranno suddivisi tra i genitori in ragione del
50% ciascuno.
7. Con riferimento ai BPF intestati alla sola figlia minore , attualmente custoditi ER_2
presso l'abitazione paterna, le parti concordano che, all'atto del deposito del presente ricorso, il IG. consegnerà alla IG.ra parte dei BPF in questione, CP_2 CP_1
per la metà del valore complessivo degli stessi: i ricorrenti danno atto che, al 07.01.2025,
il IG. ha già consegnato alla IG.ra parte dei predetti BPF per un CP_2 CP_1
valore nominale di € 34.500,00.
Ciascuno dei genitori curerà la custodia della parte a lui/lei affidata nell'interesse della figlia.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4