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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi di C.F._3 Persona_1 rapp.ti e difesi dall'Avv. Pasquale Lipardi con questi elett.te domiciliati in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio
Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti le parti in epigrafe, in qualità di eredi di e viste le risultanze del procedimento per ATP (rg n. Persona_1 78/2023 Tribunale di Avellino conclusosi con decreto di omologa del
28.09.2023), chiedono la condanna dell' al Controparte_2 pagamento della prestazione di accompagnamento con decorrenza dal
10.11.2022 fino al decesso del 30.06.2022 oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. CP_ si è costituito.
2) Parti ricorrenti asseriscono di aver notificato, in data 22.03.2024, ai CP_ domicili digitali dell' di Avellino e di Roma, il decreto di omologa unitamente al modello AP70 e AP23, al fine di ottenere la erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'indennità di accompagnamento.
Affermano che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa (art. 445 bis c.p.c. co. 5) unitamente ai modelli AP70 e AP23, nulla è stato erogato agli istanti nella loro qualità.
3) Il ricorso va rigettato perché non vi è prova della presentazione di domanda amministrativa.
“La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile (con conseguente applicazione della
L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. cod. proc. civ., bensì improponibile, determinandosi una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (ex multis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5149); nè possono trarsi argomenti di segno contrario dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8, che riguardano preclusioni e decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, nè dall'art. 443 cod. proc. civ., che riguarda l'ipotesi del mancato esaurimento del procedimento amministrativo iniziato” (
Cass. 28 novembre 2003 n. 18625).
La necessità della previa presentazione della domanda amministrativa permea l'intero contenzioso previdenziale e si può desumere dalle
Pag. 2 di 4 previsioni generali dell'art. 443 cod. proc. civ. e dell'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533: nell'imporre alla parte privata d'interpellare, in prima battuta, l'ente erogatore, la legge si prefigge di definire in modo sollecito determinate controversie, scongiurando il rischio d'inutili aggravi;
la domanda amministrativa, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria e la mancata presentazione della domanda amministrativa si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l'accertamento.
Occorre aggiungere anche che, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in
L. n. 122/2010, ha previsto all'art. 38 comma 5 che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, … gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi”.
I ricorrenti nulla hanno allegato al riguardo.
4) Al rigetto del ricorso, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento CP_ in solido tra loro delle spese di lite a favore di che, in base al
D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma €#1.030# (milletrenta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. vertente tra Parte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi di ,
[...] Parte_3 Persona_1
Pag. 3 di 4 CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore Parte_3
CP_ di che liquida nella somma €#1.030# (milletrenta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 10 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi di C.F._3 Persona_1 rapp.ti e difesi dall'Avv. Pasquale Lipardi con questi elett.te domiciliati in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio
Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti le parti in epigrafe, in qualità di eredi di e viste le risultanze del procedimento per ATP (rg n. Persona_1 78/2023 Tribunale di Avellino conclusosi con decreto di omologa del
28.09.2023), chiedono la condanna dell' al Controparte_2 pagamento della prestazione di accompagnamento con decorrenza dal
10.11.2022 fino al decesso del 30.06.2022 oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. CP_ si è costituito.
2) Parti ricorrenti asseriscono di aver notificato, in data 22.03.2024, ai CP_ domicili digitali dell' di Avellino e di Roma, il decreto di omologa unitamente al modello AP70 e AP23, al fine di ottenere la erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'indennità di accompagnamento.
Affermano che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa (art. 445 bis c.p.c. co. 5) unitamente ai modelli AP70 e AP23, nulla è stato erogato agli istanti nella loro qualità.
3) Il ricorso va rigettato perché non vi è prova della presentazione di domanda amministrativa.
“La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile (con conseguente applicazione della
L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. cod. proc. civ., bensì improponibile, determinandosi una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (ex multis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5149); nè possono trarsi argomenti di segno contrario dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8, che riguardano preclusioni e decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, nè dall'art. 443 cod. proc. civ., che riguarda l'ipotesi del mancato esaurimento del procedimento amministrativo iniziato” (
Cass. 28 novembre 2003 n. 18625).
La necessità della previa presentazione della domanda amministrativa permea l'intero contenzioso previdenziale e si può desumere dalle
Pag. 2 di 4 previsioni generali dell'art. 443 cod. proc. civ. e dell'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533: nell'imporre alla parte privata d'interpellare, in prima battuta, l'ente erogatore, la legge si prefigge di definire in modo sollecito determinate controversie, scongiurando il rischio d'inutili aggravi;
la domanda amministrativa, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria e la mancata presentazione della domanda amministrativa si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l'accertamento.
Occorre aggiungere anche che, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in
L. n. 122/2010, ha previsto all'art. 38 comma 5 che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, … gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi”.
I ricorrenti nulla hanno allegato al riguardo.
4) Al rigetto del ricorso, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento CP_ in solido tra loro delle spese di lite a favore di che, in base al
D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma €#1.030# (milletrenta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. vertente tra Parte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi di ,
[...] Parte_3 Persona_1
Pag. 3 di 4 CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore Parte_3
CP_ di che liquida nella somma €#1.030# (milletrenta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 10 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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