Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2020 /6093
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 28.1.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6093/2020 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049-2051-2052 cc e vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Pt_1 difesa dall'avv. Pietro Elia in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
in persona dell'Amministratore condominiale, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Fabrizio Tommasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in virtù di mandato in atti
Convenuto
E
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Premesso quanto sopra bisogna rilevare che l' attrice non ha assolto l'onere, che incombeva su di lei, di provare la domanda: la prova orale espletata è del tutto inidonea a dimostrare la causa dell'allagamento e l'origine di essa, così come inidonea allo scopo
è l'allegata relazione di parte attrice ove la documentazione fotografica non consente di risalire all'asserita rottura della tubazione condominiale e quindi dell'effettiva causa da cui si sarebbe originato l'allagamento.
Pt_ Il testimone , marito del legale rappresentante della Società , si è Testimone_1 limitato a dichiarare molto genericamente “di aver visionato l'immobile subito dopo
l'allagamento e vedevo l'acqua che cadeva”. Analogamente il testimone ha semplicemente riferito di aver visto Testimone_2
“per terra sporco”.
Alla mancanza di prove sull'evento e sulle cause che lo hanno determinato segue il rigetto della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Pt_1
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta e della tera chiamata in causa delle spese e cmpetenze di giudizio che liquida per ognuna in complessivi
€.2.500,00, oltre al rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce il 28 gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta