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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 06/11/2024, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3819 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gianluca Viscardi, presso il quale elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Renino, presso il quale elettivamente domicilia;
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato – senza soluzione di continuità - alle dipendenze della signora dal 01/03/2006 al 05/11/2021 con mansioni di collaboratrice CP_1
domestica; di aver svolto la propria attività lavorativa sotto il potere gerarchico, direttivo e disciplinare della convenuta;
di essersi occupata delle pulizie della casa, della preparazione dei pasti, dell'acquisto dei beni alimentari e della stiratura dei vestiti;
di avere lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro il Martedì, dalle ore
15:00 alle ore 18:00, ed il Venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 12:30, per un totale di circa 35 ore al mese, percependo la somma di € 192,00 mensili, pari ad € 6 all'ora; di essere stata licenziata oralmente in data 5.11.2021.
1 Tanto premesso, lamentando di non essere stata correttamente retribuita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
di non aver percepito alcunché a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi retributivi non goduti, per 13^ mensilità e
TFR, lamentando altresì il mancato versamento dei contributi previdenziali, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare intercorso con la convenuta un rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/2006 al 05/11/2021, con qualifica di Colf, livello 1 per il periodo 01/03/2006 – 28/02/2007 ed livello D per il periodo 01/03/2007 –
05/11/2021 o, in subordine, nel diverso livello e da altra data che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria; riconoscere il proprio diritto alle differenze retributive e contributive indicate nel ricorso;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di Euro 28.770,65 di cui Euro 4.713,98 a titolo di TFR, per le causali descritte nel conteggio allegato al ricorso, oltre interessi legali ex articolo
1284, I° e IV° comma, c.c., e rivalutazione monetaria. Spese vinte.
Nel resistere alla domanda ne ha dedotto l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per inesistenza della procura ad litem.
Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti così come operata nel ricorso, precisando di avere contattato di volta in volta e senza sistematicità la ricorrente per attività di stiratura di abiti e biancheria, dietro pagamento a forfait di euro 15,00 per ogni singola prestazione concordata;
ha evidenziato che non era preordinato tra le parti un giorno o un orario fisso di intervento e che, in media, la ricorrente ha eseguito la prestazione occasionalmente richiesta un paio di volte al mese. Ha poi precisato che tale attività, sporadica, occasionale e svolta in autonomia, senza vincolo di subordinazione, non è stata resa dalla ricorrente nel corso del 2011 ed a fine 2019, in particolare dal primo novembre 2019 al 15 gennaio 2020, allorquando l'immobile della stessa è stato interessato da lavori di ristrutturazione. CP_1
******
Sono infondate le eccezioni sollevate sulla procura alle liti depositata agli atti dal procuratore della ricorrere, vertendosi in tema di procura 'digitalizzata', ossia di procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale.
La firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale
2 collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio in questione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”
La normativa cui fa riferimento art. 83 terzo comma cpc va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. A norma dell'art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti “si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine” Occorre poi considerare che l'art. 13 del d.m. n. 44 del
2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario, all'interno della c.d. “busta telematica”. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato ( cfr Cass SU 2077/2024; SU
36057/2022 ).
Ciò posto va evidenziato che le questioni dedotte con il ricorso in esame, con ogni consequenziale capo di domanda, richiedono la preliminare verifica dell'asserita intercorrenza di un rapporto di natura subordinata, dal momento che la parte convenuta in giudizio ha del tutto disconosciuto la suddetta natura, secondo una prospettazione dei fatti diversa da quella contenuta nel ricorso.
Come è noto, il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della equa retribuzione ha l'onere di provare (ex art. 2697 primo comma cod. civ.) i fatti costitutivi del proprio diritto.
3 In particolare, in un giudizio di accertamento, l'attore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente significativi altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici, che consentano la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
Ebbene, nell'ambito dell'indagine orientata alla verifica dell'esistenza e della natura del rapporto intercorso tra le parti, condotta sulla base dei dati fattuali prospettati nel ricorso ed emersi dalla prova testimoniale, espletata con l'escussione dei testi indicati per deporre su tutte le circostanze di fatto dedotte , deve concludersi per l'infondatezza della domanda.
Ed infatti, posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, il potere di controllo e soprattutto, per il tipo di lavoro di cui si sta trattando, la eterodeterminazione degli orari e giorni lavorativi assumono rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per come si estrinseca, esso sia finalizzato all'esercizio del potere direttivo, trattandosi altrimenti di un mero potere di coordinamento e di generale vigilanza sulla realizzazione del risultato perseguito.
Nella fattispecie in esame, sotto questo essenziale e dirimente profilo, le allegazioni fattuali del ricorso presentano delle evidenti carenze assertive ed asseverative, dal momento che non è stato in alcun modo descritto come si sia svolta concretamente la prestazione di lavoro.
Basti considerare che la ricorrente ha genericamente dedotto di aver lavorato due giorni a settimana, senza neppure precisare se la convenuta fosse presente durante l'esecuzione della prestazione di lavoro, posto che la svolge una regolare attività lavorativa, come CP_1 insegnante. Circostanza questa emersa anche dalla prova testimoniale.
La ricorrente infatti – nella sua prospettazione – non ha chiarito se vi fossero dei controlli da parte della padrona di casa sulla corretta esecuzione della prestazione, considerato che la subordinazione è connotata dal controllo sull'intrinseca esecuzione della prestazione e non sul mero risultato perseguito. Né può assumere di per sé rilevanza la circostanza dedotta di aver dovuto chiedere l'autorizzazione per assenze, permessi e/o ferie, - circostanza peraltro non emersa dalla prova - dal momento che ciò che caratterizza la subordinazione è il potere direttivo del datore di lavoro e quindi la pianificazione della prestazione secondo le proprie inderogabili esigenze, che nella fattispecie in esame non è stata allegata prima ancora che provata.
Passando, quindi, all'esame della prova testimoniale espletata emerge con ogni evidenza che la presenza della in casa della – di per sé non negata, ma motivata Parte_1 CP_1 secondo una difforme prospettazione fattuale – così come dedotta ricorso e segnatamente per due volte a settimana , di martedì e di venerdì, con orario di lavoro il martedì dalle 15,00
4 alle 18,00 e il venerdì dalle 7,30 alle 12,30, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, da cui sono invece emersi univoci elementi di giudizio di segno contrario.
La teste , ha riferito di essersi recata presso l'abitazione della Testimone_1 convenuta, sua collega di lavoro, molto frequentemente nelle ore pomeridiane, per occuparsi, nel ruolo professionale da entrambe ricoperto, della programmazione scolastica, e ha dichiarato di non aver mai visto la ricorrente in casa della . Inoltre la stessa teste ha CP_1 riferito una circostanza incompatibile con i menzionati poteri eterodirettivi connotativi della subordinazione, avendo dichiarato:”…devo dire, ne ho sentito menzionare il nome dalla mia collega che, talvolta, si lamentava del fatto che non si era recata presso la sua abitazione, immagino per aiutarla nelle faccende domestiche, o forse per un aiuto nell'assistenza dei figli che erano piccoli”. La dichiarazione pertanto, se da un lato, conferma l'esistenza di una collaborazione lavorativa, dall'altro ne porta ad escludere senz'altro la natura subordinata, denotando l'autodeterminazione della collaboratrice nel decidere le modalità attuative della sua prestazione.
Il teste , fratello della ricorrente, ha dichiarato di aver accompagnato Testimone_2 quest'ultima all'indirizzo di Via Addolorata, Portici, circa tre volte al mese e soprattutto quando pioveva. Ed infatti solo in questo caso può giustificarsi l'accompagnamento in auto per ricoprire un percorso fattibile a piedi in soli 5 minuti, come precisato dallo stesso teste, che, peraltro, dopo aver accompagnato la sorella – come dallo stesso dichiarato – tornava a casa per parcheggiare l'auto e recarsi a sua volta al lavoro. inoltre l'esperienza diretta dello AR non conferma una prestazione costante resa due volte a settimana e per tutte le ore dedotte. Il teste ha poi dichiarato che la ricorrente ha lavorato solo di mattina, mentre la ha dedotto in ricorso di aver lavorato per più Parte_1 di 15 anni solo il venerdì nelle ore antimeridiane. Il dato è quindi senz'altro utile per ritenere che non vi fosse l'imposizione di un orario predeterminato e soprattutto inderogabile da parte della ricorrente, ma piuttosto una collaborazione di volta in volta concordata secondo esigenze e disponibilità reciproche.
Conclusivamente deve ritenersi infondata l'asserita intercorrenza di un rapporto di subordinato, potendosi ragionevolmente ritenere che siano state svolte delle incombenze domestiche, secondo una tempistica non predeterminata e quindi in assenza di obbligatorietà quanto a orari, giorni, continuità.
Per tutto fin qui evidenziato il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
5 a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.695,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge si comunichi
Napoli 6.11.2024
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 06/11/2024, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3819 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gianluca Viscardi, presso il quale elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Renino, presso il quale elettivamente domicilia;
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato – senza soluzione di continuità - alle dipendenze della signora dal 01/03/2006 al 05/11/2021 con mansioni di collaboratrice CP_1
domestica; di aver svolto la propria attività lavorativa sotto il potere gerarchico, direttivo e disciplinare della convenuta;
di essersi occupata delle pulizie della casa, della preparazione dei pasti, dell'acquisto dei beni alimentari e della stiratura dei vestiti;
di avere lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro il Martedì, dalle ore
15:00 alle ore 18:00, ed il Venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 12:30, per un totale di circa 35 ore al mese, percependo la somma di € 192,00 mensili, pari ad € 6 all'ora; di essere stata licenziata oralmente in data 5.11.2021.
1 Tanto premesso, lamentando di non essere stata correttamente retribuita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
di non aver percepito alcunché a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi retributivi non goduti, per 13^ mensilità e
TFR, lamentando altresì il mancato versamento dei contributi previdenziali, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare intercorso con la convenuta un rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/2006 al 05/11/2021, con qualifica di Colf, livello 1 per il periodo 01/03/2006 – 28/02/2007 ed livello D per il periodo 01/03/2007 –
05/11/2021 o, in subordine, nel diverso livello e da altra data che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria; riconoscere il proprio diritto alle differenze retributive e contributive indicate nel ricorso;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di Euro 28.770,65 di cui Euro 4.713,98 a titolo di TFR, per le causali descritte nel conteggio allegato al ricorso, oltre interessi legali ex articolo
1284, I° e IV° comma, c.c., e rivalutazione monetaria. Spese vinte.
Nel resistere alla domanda ne ha dedotto l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per inesistenza della procura ad litem.
Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti così come operata nel ricorso, precisando di avere contattato di volta in volta e senza sistematicità la ricorrente per attività di stiratura di abiti e biancheria, dietro pagamento a forfait di euro 15,00 per ogni singola prestazione concordata;
ha evidenziato che non era preordinato tra le parti un giorno o un orario fisso di intervento e che, in media, la ricorrente ha eseguito la prestazione occasionalmente richiesta un paio di volte al mese. Ha poi precisato che tale attività, sporadica, occasionale e svolta in autonomia, senza vincolo di subordinazione, non è stata resa dalla ricorrente nel corso del 2011 ed a fine 2019, in particolare dal primo novembre 2019 al 15 gennaio 2020, allorquando l'immobile della stessa è stato interessato da lavori di ristrutturazione. CP_1
******
Sono infondate le eccezioni sollevate sulla procura alle liti depositata agli atti dal procuratore della ricorrere, vertendosi in tema di procura 'digitalizzata', ossia di procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale.
La firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale
2 collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio in questione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”
La normativa cui fa riferimento art. 83 terzo comma cpc va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. A norma dell'art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti “si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine” Occorre poi considerare che l'art. 13 del d.m. n. 44 del
2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario, all'interno della c.d. “busta telematica”. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato ( cfr Cass SU 2077/2024; SU
36057/2022 ).
Ciò posto va evidenziato che le questioni dedotte con il ricorso in esame, con ogni consequenziale capo di domanda, richiedono la preliminare verifica dell'asserita intercorrenza di un rapporto di natura subordinata, dal momento che la parte convenuta in giudizio ha del tutto disconosciuto la suddetta natura, secondo una prospettazione dei fatti diversa da quella contenuta nel ricorso.
Come è noto, il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della equa retribuzione ha l'onere di provare (ex art. 2697 primo comma cod. civ.) i fatti costitutivi del proprio diritto.
3 In particolare, in un giudizio di accertamento, l'attore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente significativi altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici, che consentano la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
Ebbene, nell'ambito dell'indagine orientata alla verifica dell'esistenza e della natura del rapporto intercorso tra le parti, condotta sulla base dei dati fattuali prospettati nel ricorso ed emersi dalla prova testimoniale, espletata con l'escussione dei testi indicati per deporre su tutte le circostanze di fatto dedotte , deve concludersi per l'infondatezza della domanda.
Ed infatti, posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, il potere di controllo e soprattutto, per il tipo di lavoro di cui si sta trattando, la eterodeterminazione degli orari e giorni lavorativi assumono rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per come si estrinseca, esso sia finalizzato all'esercizio del potere direttivo, trattandosi altrimenti di un mero potere di coordinamento e di generale vigilanza sulla realizzazione del risultato perseguito.
Nella fattispecie in esame, sotto questo essenziale e dirimente profilo, le allegazioni fattuali del ricorso presentano delle evidenti carenze assertive ed asseverative, dal momento che non è stato in alcun modo descritto come si sia svolta concretamente la prestazione di lavoro.
Basti considerare che la ricorrente ha genericamente dedotto di aver lavorato due giorni a settimana, senza neppure precisare se la convenuta fosse presente durante l'esecuzione della prestazione di lavoro, posto che la svolge una regolare attività lavorativa, come CP_1 insegnante. Circostanza questa emersa anche dalla prova testimoniale.
La ricorrente infatti – nella sua prospettazione – non ha chiarito se vi fossero dei controlli da parte della padrona di casa sulla corretta esecuzione della prestazione, considerato che la subordinazione è connotata dal controllo sull'intrinseca esecuzione della prestazione e non sul mero risultato perseguito. Né può assumere di per sé rilevanza la circostanza dedotta di aver dovuto chiedere l'autorizzazione per assenze, permessi e/o ferie, - circostanza peraltro non emersa dalla prova - dal momento che ciò che caratterizza la subordinazione è il potere direttivo del datore di lavoro e quindi la pianificazione della prestazione secondo le proprie inderogabili esigenze, che nella fattispecie in esame non è stata allegata prima ancora che provata.
Passando, quindi, all'esame della prova testimoniale espletata emerge con ogni evidenza che la presenza della in casa della – di per sé non negata, ma motivata Parte_1 CP_1 secondo una difforme prospettazione fattuale – così come dedotta ricorso e segnatamente per due volte a settimana , di martedì e di venerdì, con orario di lavoro il martedì dalle 15,00
4 alle 18,00 e il venerdì dalle 7,30 alle 12,30, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, da cui sono invece emersi univoci elementi di giudizio di segno contrario.
La teste , ha riferito di essersi recata presso l'abitazione della Testimone_1 convenuta, sua collega di lavoro, molto frequentemente nelle ore pomeridiane, per occuparsi, nel ruolo professionale da entrambe ricoperto, della programmazione scolastica, e ha dichiarato di non aver mai visto la ricorrente in casa della . Inoltre la stessa teste ha CP_1 riferito una circostanza incompatibile con i menzionati poteri eterodirettivi connotativi della subordinazione, avendo dichiarato:”…devo dire, ne ho sentito menzionare il nome dalla mia collega che, talvolta, si lamentava del fatto che non si era recata presso la sua abitazione, immagino per aiutarla nelle faccende domestiche, o forse per un aiuto nell'assistenza dei figli che erano piccoli”. La dichiarazione pertanto, se da un lato, conferma l'esistenza di una collaborazione lavorativa, dall'altro ne porta ad escludere senz'altro la natura subordinata, denotando l'autodeterminazione della collaboratrice nel decidere le modalità attuative della sua prestazione.
Il teste , fratello della ricorrente, ha dichiarato di aver accompagnato Testimone_2 quest'ultima all'indirizzo di Via Addolorata, Portici, circa tre volte al mese e soprattutto quando pioveva. Ed infatti solo in questo caso può giustificarsi l'accompagnamento in auto per ricoprire un percorso fattibile a piedi in soli 5 minuti, come precisato dallo stesso teste, che, peraltro, dopo aver accompagnato la sorella – come dallo stesso dichiarato – tornava a casa per parcheggiare l'auto e recarsi a sua volta al lavoro. inoltre l'esperienza diretta dello AR non conferma una prestazione costante resa due volte a settimana e per tutte le ore dedotte. Il teste ha poi dichiarato che la ricorrente ha lavorato solo di mattina, mentre la ha dedotto in ricorso di aver lavorato per più Parte_1 di 15 anni solo il venerdì nelle ore antimeridiane. Il dato è quindi senz'altro utile per ritenere che non vi fosse l'imposizione di un orario predeterminato e soprattutto inderogabile da parte della ricorrente, ma piuttosto una collaborazione di volta in volta concordata secondo esigenze e disponibilità reciproche.
Conclusivamente deve ritenersi infondata l'asserita intercorrenza di un rapporto di subordinato, potendosi ragionevolmente ritenere che siano state svolte delle incombenze domestiche, secondo una tempistica non predeterminata e quindi in assenza di obbligatorietà quanto a orari, giorni, continuità.
Per tutto fin qui evidenziato il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
5 a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.695,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge si comunichi
Napoli 6.11.2024
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
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