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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2148 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. PICCI PAOLO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con gli avv.ti GALEANO MANLIO e CP_1 P.IVA_1
COLLERONE FLORIANA resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 1.08.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001240621 emessa nei suoi confronti dall' e notificata in data 12.07.2024 per il CP_1
pagamento della somma di € 6.869,05 dovuta a titolo di sanzione ex art. 2, co. 1 bis, D.L. N. 463\1983, convertito con modificazioni dalla l. n.
638\1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8\2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità 2016 e basata sull'accertamento n. .6500.21/08/2018.124858 del CP_1
21.08.2018 eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' depositando provvedimento di CP_1
annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta, motivato sulla tardiva notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989 (deve quindi ritenersi frutto di un refuso il riferimento alla prescrizione contenuto nella comparsa dell ); ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte opponente, preso atto della richiesta, insisteva per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
***
Va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza -
l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, in quanto l'atto di accertamento è stato notificato oltre il termine ex art.14 della legge n.689/1981 - determinando il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò impone di dichiarare cessata la materia del contendere per la desistenza dell'Istituto dalla pretesa creditoria da cui deriva la sua pacifica infondatezza.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse
Pagina 2 di 3 della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...”
(cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Le spese processuali, da porre a carico dell' in base al principio di CP_1
soccombenza virtuale, vanno liquidate senza tenersi conto della fase decisionale (dato che la causa viene definita in “prima udienza” e solo ai fini delle spese).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 950,00, CP_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e € 43 per rimborso c.u..
14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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