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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3944/2020 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Borella per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso a Treviso, in viale Cairoli 15;
- attrice - contro
(p. iva Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Cerisara e Cristina Martini per mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in
Mestre – Venezia (VE), Via S. Pio X n. 3
- CO-
e anche contro
(p.i. Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia, per mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa a Treviso, in Viale G. Verdi n. 21;
- CO - Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito
Condannarsi le convenute in via solidale tra loro a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice
a seguito del sinistro occorso in data 4 marzo 2019 mentre si trovava a bordo della nave Costa TO durante il viaggio acquistato tramite pacchetto turistico dall'organizzatore e gestito da nella misura Controparte_2 Controparte_1
di € 51.142,58 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente da determinarsi in via equitativa.
Spese e compensi di lite e di eventuale consulenza tecnica, ivi comprese quelle del consulente di parte, interamente rifuse.
In via istruttoria
Per mero scrupolo si insiste per l'ammissione dei capitoli a prova diretta n. 2,3,5,7 indicati nella memoria ex art. 183 c.p.c.
n. 2 depositata il 26 aprile 2021 nonché dei capitoli a prova contraria n. 10,11,12,14 indicati nella memoria ex art. 183
c.p.c. n. 3 depositata il 17 maggio 2021, da ritenersi tutti qui integralmente trascritti, e non ammessi dal Giudice.
Per parte CO Controparte_1
Voglia l'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
- in via principale respingere le domande tutte formulate da parte attrice e dalla CO nei confronti Controparte_2
di poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare che il comportamento colposo dell'odierna attrice ha concorso a cagionare il danno
e, per l'effetto, ridurne le pretese ex art. 1227 c.c. nella misura ritenuta equa e di giustizia;
- in via istruttoria ammettersi la prova per testi sui capitoli dedotti da nella seconda memoria ex art. Controparte_1
183, VI comma, c.p.c. con il teste presso Testimone_1 Controparte_1
In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese di lite.
Per parte CO Controparte_2
Nel merito
Previo svolgimento di ogni opportuno accertamento, rigettarsi la pretesa avanzata nei confronti della deducente CP_2
in ragione dei motivi in narrativa esposti o, in subordine, limitarsi la stessa in base alle risultanze di giustizia,
[...] valorizzando l'accertando contributo eziologico che vorrà eventualmente attribuirsi in capo all'attrice, con riguardo al determinismo dell'evento per cui è causa, condannando, altresì la terza chiamata/CO a tenere Controparte_1
la deducente società manlevata ed indenne per le conseguenze pregiudizievoli alla medesima derivanti Controparte_2
dall'accoglimento della domanda avversaria, e quindi per quanto fosse tenuta a versare in favore Controparte_2
dell'attrice, oltre il proprio eventuale e pur denegato contributo eziologico che sia accertato sussistere in ordine al determinismo dei danni oggetto di vertenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 11/06/2020, la SI.ra conveniva in giudizio la soc. Parte_1 [...]
e la soc. per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
dalla stessa subiti nel sinistro occorso in data 4/03/2019.
L'attrice riferiva di aver acquistato, con il marito , presso l'agenzia turistica CP_3 CP_2
di Treviso, il pacchetto di viaggi (n. pratica 999 2019 86) relativo alla “Crociera Mauritius e Seychelles”, della durata di 18 giorni e 17 notti dal 28 febbraio al 17 marzo 2019 gestita da sulla Controparte_1
nave Costa TO (cft. docc.ti 1-3 atto di citaz.).
Regolarmente imbarcatasi in data 28/02/2019, il successivo 4/03/2019, all'ora di pranzo, mentre si apprestava ad entrare nel ristorante buffet Bolero posto al ponte n. 11-Rigoletto, scivolava su degli avanzi di cibo rimasti in terra cadendo a terra e fratturandosi il femore sinistro.
L'infortunata veniva prontamente soccorsa e ricoverata dal presso l'ospedale interno della nave ed il giorno successivo, 5 marzo, approdata all'isola di Mahé, veniva ricoverata al e Controparte_4
sottoposta, il 7/03/2019, ad intervento chirurgico di “internal fixation with gamma nail” per risolvere la frattura trocanterica del femore sinistro, per essere infine dimessa in data 8 marzo 2019.
Rientrata in Italia in data 15/03/2019, la SInora , il 22/03/2019, inviava a Pt_1 Controparte_1
ed a una prima diffida che, in data 24 maggio 2019, la compagnia di navigazione Controparte_2 riscontrava negando la propria responsabilità e proponendo un “buono sconto” di € 350,00 da utilizzare per l'acquisto di una nuova crociera entro la fine del 2019, offerta che parte attrice declinava.
In esito alla caduta l'attrice riferiva di essere stata costretta a sottoporsi a svariate cure e terapie, oltre all'acquisto o noleggi di strumenti per l'aiuto nella deambulazione
Per l'accertamento e la quantificazione delle lesioni lamentate, la SI.ra deSInava un proprio Pt_1
medico legale fiduciario, il dott. , ed il successivo 13/11/2019 inviava una nuova diffida a mezzo Per_1
pec a ed a quantificando l'importo dei danni subiti sulla base Controparte_1 Controparte_5
delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018. non riscontrava la richiesta, mentre comunicava di aver aperto Controparte_1 Controparte_2
un sinistro con la propria compagnia di assicurazione di cui forniva numero oltre a copia della polizza. Il successivo 29/04/2020, la compagnia di assicurazione di contattava parte attrice, a Controparte_2
cui comunicava di non riconoscere alcuna responsabilità a carico dell'assicurata per avere, a suo dire, quest'ultima svolto solo attività di intermediazione.
Per conseguire la piena tutela dei propri diritti risarcitori, la danneggiata citava in giudizio Controparte_6
chiedendo il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti
[...] Controparte_2
che risultassero riconducibili all'evento dannoso e quantificati in corso di causa.
si costituiva contestando il fondamento, in fatto e diritto, delle pretese ex adverso Controparte_1
avanzate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, la CO eccepiva l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità nel sinistro occorso alla SInora , in quanto dalle verifiche effettuate nell'imminenza del fatto la pavimentazione era Pt_1
risultata pulita ed asciutta. rilevava altresì che, trattandosi di area situata all'interno di uno CP_1
dei ristoranti di bordo, erano comunque presenti degli apposti di cartelli per segnalare la possibile scivolosità a causa dell'eventuale caduta a terra di cibo o di bevande. La CO riferiva anche della costante presenza nel ristorante di personale addetto alla pulizia del pavimento così da ridurre ogni ipotetico rischio per i passeggeri. Infine, contestava la domanda avversaria anche sotto il CP_1
profilo del quantum debeatur. Si costituiva in giudizio anche che, in via preliminare, rilevando la necessità per parte Controparte_2
attrice di indirizzare le proprie pretese a poiché attinenti all'adempimento del contratto di CP_1
viaggio, essendosi l'agenzia occupata esclusivamente dell'organizzazione del viaggio stesso. In ogni caso anche contestava la fondatezza delle domande della SInora sotto i profili Controparte_2 Pt_1
dell'an e del quantum debetaur e ne chiedeva il rigetto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice nei suoi confronti, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne da CP_1
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice istruiva la causa mediante l'assunzione della prova orale dedotta, nonché mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice.
Ad espletamento dell'istruttoria ed all'esito dell'udienza del 07/11/2024, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di replica,
* * *
1) Della dinamica del sinistro
1.1) Della responsabilità di Controparte_1
ha contestato la dinamica del sinistro fornita dall'attrice affermando come la Controparte_1
dinamica riferita dalla SInora non sia stata provata, nemmeno attraverso le deposizioni Pt_1
testimoniali, non avendo nessuno dei testimoni escussi assistito alla caduta.
Parte attrice non avrebbe assolto all'onere a suo carico di provare il nesso di causa tra lo stato della pavimentazione (circostanza che dovrebbe condurre ad individuare la condotta illecita dell'odierna CO) ed il danno patito.
La SI.ra afferma di essere caduta a terra fratturandosi il femore sinistro, per essere scivolata su Pt_1
avanzi di cibo rimasti in terra e non raccolti dal personale di bordo;
ella specifica che tali avanzi di cibo non erano visibili, essendo posizionati su una lastra di metallo posta a terra oltre alle “porte a ventola” che la stessa aveva aperto (cfr. doc. 5 e 21). Diversamente da quanto sostenuto dalla compagnia di navigazione CO, tali circostanze sono state provate a seguito dell'escussione dei testimoni, sia di quelli indicati dall'attrice stessa, che da parte CO. In particolare:
Il teste ha riferito: “io sono entrata per prima, ho sentito un tonfo, mi sono girata ed ho visto la SI.ra Tes_2
per terra. Quando sono entrata le porte erano chiuse, io le ho spinte e sono entrata, poi l'attrice è entrata dopo di Pt_1
me”.
Anche il SI. ha dichiarato: “Non l'ho vista cadere perché era davanti a me e dietro a mia moglie;
ho Tes_3
spinto la porta e ho visto la SI.ra per terra che urlava. Vicino a lei, c'erano avanzi di cibo ed un pomodoro Pt_1
schiacciato, lei è caduta scivolando sul pomodoro. Gli avanzi erano in corrispondenza dell'uscio”.
Le deposizioni dei testimoni consentono di ritenere provato l'evento consistente nella caduta della SI.ra
. Pt_1
Anche a non voler considerare quanto dichiarato dal SI. “lei è caduta scivolando sul pomodoro”, si Tes_3
devono, infatti, necessariamente valutare anche numerosi altri elementi e circostanze emerse dall'audizione testimoniale: la posizione pressoché prossima dei testi rispetto alla vittima, che ha consentito loro di assistere in tempo reale alla caduta della SI.ra di cui hanno nell'immediatezza Pt_1
sentito le urla, la modalità di apertura delle porte di accesso alla sala ristorante, ed infine la presenza di scarti di cibo nella zona in cui la vittima si trovava, a terra, non visibile a causa della presenza delle porte a ventola.
Si tratta di una serie di elementi che concretano quelle presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti dalle quali Giudice ex art. 2729 c.c. può far discendere il proprio convincimento. Da tali presunzioni, infatti, il Giudice, deducendo da un fatto noto e provato, può risalire ad un fatto ignorato e da provarsi senza la necessità che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit. Il Giudice può, quindi, trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/20.
Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019).
L'insieme dei dati esposti permette di ritenere la raggiunta la prova in ordine all'infortunio occorso all'attrice mentre si trovava sul ponte n.11-Rigoletto, della nave.
Non è dirimente quanto osservato dalla CO a proposito della presenza degli apposti cartelli gialli posizionati a segnalare la possibile scivolosità del pavimento a causa dell'eventuale caduta a terra di cibo o di bevande, oltre alla costante presenza nel ristorante di personale addetto alla pulizia del pavimento.
Tali circostanze dedotte dalla CO per escludere ogni propria responsabilità nella causazione del sinistro sono state smentite dai testi.
Il SI. ha dichiarato “E' vero, i cartelli di cui al doc. 2 di erano posti vicino alla piscina, non li Tes_3 CP_1
ho visti nel ristorante”, la SI.ra “Non ho visto i cartelli gialli (doc. 2 di all'interno del Tes_4 CP_1
ristorante né fuori dalle porte.”, infine, il SI. riferiva “quando sono arrivato io i cartelli gialli non erano CP_7
posizionati all'ingresso del ristorante”.
Anche la “costante presenza del personale addetto alle pulizie” è stata sconfessata dal teste Tes_5
che, in proposito, riferiva “Non saprei, immagino di sì, ma non ho visto di persona”.
[...]
In ogni caso, se anche il personale fosse stato presente dovrebbe comunque concludersi per la presenza a terra del cibo, così dovendo ritenere che il personale non aveva provveduto a pulire un punto del pavimento che è certamente di passaggio e per di più visibile dall'interno del ristorante.
Tutto ciò premesso, si ravvisa nel caso de quo, la responsabilità contrattuale del vettore Controparte_1
per il danno subito dal viaggiatore sia ex art. 1681 c.c. che per l'art. 409 codice della navigazione.
[...]
Il vettore convenuto non ha infatti, provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, né che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile, circostanze esimenti dalla propria responsabilità nei confronti del passeggero.
Afferma la giurisprudenza che in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681
e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore Cass. civ. n. 414/2021.
In esito all'istruttoria è stato, invece, dimostrato che a causa dell'omessa vigilanza sulla pulizia del pavimento del ristorante Buffet Bolero, l'attrice è scivolata sui residui di cibo presenti sul pavimento, oggettivamente non visibili e soggettivamente non prevedibili essendo posti appena al di là della porta di ingresso, cadendo a terra e rompendosi il femore nel corso dello svolgimento di una crociera sulla nave
Costa TO, di Controparte_1
Deve quindi essere accertato il nesso causale, mentre nessuna prova liberatoria è stata fornita.
1.2) Della responsabilità di Controparte_2
Parte attrice ritiene sussistere la responsabilità dell'Agenzia di viaggi, che sarebbe stata contrattualmente assunta al momento dell'acquisto del pacchetto turistico alla luce dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto (cfr. doc. 1), rubricato “regime di responsabilità” per cui “l'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è dovuto a fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze esterne alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere”.
La responsabilità della CO sussisterebbe, inoltre, alla luce del combinato Controparte_2
disposto degli artt. 33, 43, 44, 46 del codice del turismo (D.Lgs 79/2011), non avendo dimostrato l'agenzia di viaggi né l'imputabilità del danno alla turista, né la dipendenza dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, né la sussistenza del caso fortuito o di forza maggiore.
Tale tesi non è condivisibile.
L'art. 43 comma 3 del Codice del Turismo prevede che “al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie”.
L'art. 42 Codice del Turismo indica il tour operator come soggetto responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di viaggio combinato, indipendentemente da chi le esegua nel caso concreto. Si configura, pertanto, a suo carico un'obbligazione di risultato cui consegue una responsabilità per qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore a causa dell'inadempimento degli obblighi genericamente collegati all'organizzazione del viaggio, nonché per mancata o inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto turistico, oltre che di eventuali servizi turistici supplementari aggiunti in corso di esecuzione del viaggio.
Il venditore, al contrario, risponde esclusivamente per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, nonché per gli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione a lui addebitabili, ma non assume alcuna responsabilità in merito all'esatto adempimento della combinazione predisposta dal tour operator.
Il suo principale obbligo contrattuale consiste, essenzialmente, nell'acquistare per conto del viaggiatore il singolo pacchetto turistico avendo cura di riferirgli tutte le informazioni necessarie relative al viaggio scelto, nonché scegliere con la dovuta diligenza professionale l'organizzatore del viaggio o il fornitore del singolo servizio con cui concludere il contratto in nome e per conto dell'utente-acquirente.
Nel caso di specie, il mandato conferito a dalla SI.ra , con il contratto di Controparte_2 Pt_1
intermediazione di viaggio, all'art. 15 delle condizioni generali rubricato “regime di responsabilità” stabilisce che “l'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è dovuto a fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze esterne alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere”.
Parte attrice individua nell'art. 15 titolo per la responsabilità dell'agenzia di viaggi, senza considerare che le circostanze che hanno cagionato la caduta della viaggiatrice non potevano essere ragionevolmente previste o risolte dall'organizzatore.
La presenza di scarti di cibo a terra, non visibili in ragione delle caratteristiche delle porte di accesso alla sala ristorante, l'assenza di cartelli a segnalare il pericolo del pavimento scivoloso, l'assenza di personale addetto alla pulizia della zone antistante il buffet, sotto tutte circostanze di cui l'agenzia di viaggi, pur impiegando la diligenza professionale, non poteva ragionevolmente prevedere né, tantomeno, risolvere.
Sono pertanto riconducibili a quelle circostanze da cui l'art. 15 delle condizioni generali del contratto fa dipendere l'esimente della responsabilità in capo all'agenzia di viaggi, organizzatrice.
Nè parte attrice è riuscita altrimenti a provare la responsabilità di per la caduta della SI.ra CP_5
. Pt_1
Nessuna responsabilità potrà dunque ascriversi a per il sinistro occorso dalla SI.ra Controparte_5
e per i danni subiti in conseguenza dello stesso. Pt_1
2) Del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184). Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott.
(qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attrice ha riportato “un trauma Persona_2
del femore con frattura pertrocanterica a sinistra” e che tali lesioni sono in nesso di causa con il sinistro.
Ne è conseguito, secondo la ricostruzione del c.t.u., un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) pari ad 15 giorni a totale, 45 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
Constatava, inoltre, il CTU una inabilità temporanea all'attività di casalinga di mesi 2 al 100% e 2 mesi al
50%, mentre non veniva individuata incidenza di postumi a carattere permanente sulla capacità lavorativa specifica della SI.ra . Pt_1
Secondo il medico legale, la menomazione conseguente alle lesioni riportate nel sinistro in analisi aveva inciso sulla complessiva validità psicofisica del soggetto (c.d. danno biologico) nella misura del 10%.
Quanto al grado di sofferenze patito, attestava il CTU un livello di sofferenza di media entità nella fase di malattia e dei postumi.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 10%, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad 21.889,00 (con punto base pari ad € 3.291,62 adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 1.725,00 per i 15 giorni di invalidità temporanea totale, € 3.881,25 per i 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed €
862,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 8.193,75.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi, non avendo l'attrice allegato alcunché a riguardo.
Il c.t.u., ha accertato che l'attrice non ha subito una diminuzione della capacità lavorativa.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice deve, pertanto, essere liquidato nella misura di euro 30.082,75
3) Del danno patrimoniale
Il danno patrimoniale subito dalla SI.ra si individua nelle spese mediche sostenute nella fase Pt_1
immediatamente successiva all'incidente e nella fase riabilitativa, documentate ed allegate per un importo pari ad € 3.590,50 (per visite specialistiche ed esami strumentali) di cui il dott. ha dichiarato la Per_2
pertinenza e la congruità; non è stato provato alcun ulteriore esborso di spesa. 4) Degli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite, di c.t.u. e cc.tt.pp.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, relativamente alle quattro fasi processuali, valori medi, con la precisazione che lo scaglione di riferimento è individuato con riferimento a quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento.
è soccombente nei confronti dell'attrice. CP_1
Nei rapporti tra l'attrice e la prima risulta soccombente, con la conseguenza che dovrà CP_2
rifondere alla seconda le spese di lite e di ctp.
Le spese di c.t.u., così come liquidate con decreto del 13/05/2024, devono essere definitivamente poste a carico della CO , con condanna alla restituzione a parte attrice di quanto a Controparte_1
tale fine anticipato, così come anche le spese di ctp sostenute dall'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: Accerta la responsabilità della soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
Condanna a pagare alla SI.ra le seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
- a titolo di danni non patrimoniali, la somma di €. 30.082,75;
-a titolo di danni patrimoniali la somma di € 3.590,00 quale rimborso delle spese mediche.
Somme tutte debitamente devalutate e rivalutate, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
Condanna a rifondere alla SI.ra , le spese di causa liquidate in euro Controparte_1 Parte_1
518,00 per spese e € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro 7.016,00 Parte_1 Controparte_2
oltre accessori di legge;
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, così come liquidate con decreto Controparte_1
13.5.24 e di ctp come sostenute da parte attrice.
Pone a carico di parte attrice le spese di ctp sostenute da Controparte_2
Così deciso in Treviso, 19.5.2025
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3944/2020 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Borella per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso a Treviso, in viale Cairoli 15;
- attrice - contro
(p. iva Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Cerisara e Cristina Martini per mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in
Mestre – Venezia (VE), Via S. Pio X n. 3
- CO-
e anche contro
(p.i. Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia, per mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa a Treviso, in Viale G. Verdi n. 21;
- CO - Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito
Condannarsi le convenute in via solidale tra loro a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice
a seguito del sinistro occorso in data 4 marzo 2019 mentre si trovava a bordo della nave Costa TO durante il viaggio acquistato tramite pacchetto turistico dall'organizzatore e gestito da nella misura Controparte_2 Controparte_1
di € 51.142,58 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente da determinarsi in via equitativa.
Spese e compensi di lite e di eventuale consulenza tecnica, ivi comprese quelle del consulente di parte, interamente rifuse.
In via istruttoria
Per mero scrupolo si insiste per l'ammissione dei capitoli a prova diretta n. 2,3,5,7 indicati nella memoria ex art. 183 c.p.c.
n. 2 depositata il 26 aprile 2021 nonché dei capitoli a prova contraria n. 10,11,12,14 indicati nella memoria ex art. 183
c.p.c. n. 3 depositata il 17 maggio 2021, da ritenersi tutti qui integralmente trascritti, e non ammessi dal Giudice.
Per parte CO Controparte_1
Voglia l'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
- in via principale respingere le domande tutte formulate da parte attrice e dalla CO nei confronti Controparte_2
di poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare che il comportamento colposo dell'odierna attrice ha concorso a cagionare il danno
e, per l'effetto, ridurne le pretese ex art. 1227 c.c. nella misura ritenuta equa e di giustizia;
- in via istruttoria ammettersi la prova per testi sui capitoli dedotti da nella seconda memoria ex art. Controparte_1
183, VI comma, c.p.c. con il teste presso Testimone_1 Controparte_1
In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese di lite.
Per parte CO Controparte_2
Nel merito
Previo svolgimento di ogni opportuno accertamento, rigettarsi la pretesa avanzata nei confronti della deducente CP_2
in ragione dei motivi in narrativa esposti o, in subordine, limitarsi la stessa in base alle risultanze di giustizia,
[...] valorizzando l'accertando contributo eziologico che vorrà eventualmente attribuirsi in capo all'attrice, con riguardo al determinismo dell'evento per cui è causa, condannando, altresì la terza chiamata/CO a tenere Controparte_1
la deducente società manlevata ed indenne per le conseguenze pregiudizievoli alla medesima derivanti Controparte_2
dall'accoglimento della domanda avversaria, e quindi per quanto fosse tenuta a versare in favore Controparte_2
dell'attrice, oltre il proprio eventuale e pur denegato contributo eziologico che sia accertato sussistere in ordine al determinismo dei danni oggetto di vertenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 11/06/2020, la SI.ra conveniva in giudizio la soc. Parte_1 [...]
e la soc. per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
dalla stessa subiti nel sinistro occorso in data 4/03/2019.
L'attrice riferiva di aver acquistato, con il marito , presso l'agenzia turistica CP_3 CP_2
di Treviso, il pacchetto di viaggi (n. pratica 999 2019 86) relativo alla “Crociera Mauritius e Seychelles”, della durata di 18 giorni e 17 notti dal 28 febbraio al 17 marzo 2019 gestita da sulla Controparte_1
nave Costa TO (cft. docc.ti 1-3 atto di citaz.).
Regolarmente imbarcatasi in data 28/02/2019, il successivo 4/03/2019, all'ora di pranzo, mentre si apprestava ad entrare nel ristorante buffet Bolero posto al ponte n. 11-Rigoletto, scivolava su degli avanzi di cibo rimasti in terra cadendo a terra e fratturandosi il femore sinistro.
L'infortunata veniva prontamente soccorsa e ricoverata dal presso l'ospedale interno della nave ed il giorno successivo, 5 marzo, approdata all'isola di Mahé, veniva ricoverata al e Controparte_4
sottoposta, il 7/03/2019, ad intervento chirurgico di “internal fixation with gamma nail” per risolvere la frattura trocanterica del femore sinistro, per essere infine dimessa in data 8 marzo 2019.
Rientrata in Italia in data 15/03/2019, la SInora , il 22/03/2019, inviava a Pt_1 Controparte_1
ed a una prima diffida che, in data 24 maggio 2019, la compagnia di navigazione Controparte_2 riscontrava negando la propria responsabilità e proponendo un “buono sconto” di € 350,00 da utilizzare per l'acquisto di una nuova crociera entro la fine del 2019, offerta che parte attrice declinava.
In esito alla caduta l'attrice riferiva di essere stata costretta a sottoporsi a svariate cure e terapie, oltre all'acquisto o noleggi di strumenti per l'aiuto nella deambulazione
Per l'accertamento e la quantificazione delle lesioni lamentate, la SI.ra deSInava un proprio Pt_1
medico legale fiduciario, il dott. , ed il successivo 13/11/2019 inviava una nuova diffida a mezzo Per_1
pec a ed a quantificando l'importo dei danni subiti sulla base Controparte_1 Controparte_5
delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018. non riscontrava la richiesta, mentre comunicava di aver aperto Controparte_1 Controparte_2
un sinistro con la propria compagnia di assicurazione di cui forniva numero oltre a copia della polizza. Il successivo 29/04/2020, la compagnia di assicurazione di contattava parte attrice, a Controparte_2
cui comunicava di non riconoscere alcuna responsabilità a carico dell'assicurata per avere, a suo dire, quest'ultima svolto solo attività di intermediazione.
Per conseguire la piena tutela dei propri diritti risarcitori, la danneggiata citava in giudizio Controparte_6
chiedendo il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti
[...] Controparte_2
che risultassero riconducibili all'evento dannoso e quantificati in corso di causa.
si costituiva contestando il fondamento, in fatto e diritto, delle pretese ex adverso Controparte_1
avanzate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, la CO eccepiva l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità nel sinistro occorso alla SInora , in quanto dalle verifiche effettuate nell'imminenza del fatto la pavimentazione era Pt_1
risultata pulita ed asciutta. rilevava altresì che, trattandosi di area situata all'interno di uno CP_1
dei ristoranti di bordo, erano comunque presenti degli apposti di cartelli per segnalare la possibile scivolosità a causa dell'eventuale caduta a terra di cibo o di bevande. La CO riferiva anche della costante presenza nel ristorante di personale addetto alla pulizia del pavimento così da ridurre ogni ipotetico rischio per i passeggeri. Infine, contestava la domanda avversaria anche sotto il CP_1
profilo del quantum debeatur. Si costituiva in giudizio anche che, in via preliminare, rilevando la necessità per parte Controparte_2
attrice di indirizzare le proprie pretese a poiché attinenti all'adempimento del contratto di CP_1
viaggio, essendosi l'agenzia occupata esclusivamente dell'organizzazione del viaggio stesso. In ogni caso anche contestava la fondatezza delle domande della SInora sotto i profili Controparte_2 Pt_1
dell'an e del quantum debetaur e ne chiedeva il rigetto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice nei suoi confronti, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne da CP_1
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice istruiva la causa mediante l'assunzione della prova orale dedotta, nonché mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice.
Ad espletamento dell'istruttoria ed all'esito dell'udienza del 07/11/2024, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di replica,
* * *
1) Della dinamica del sinistro
1.1) Della responsabilità di Controparte_1
ha contestato la dinamica del sinistro fornita dall'attrice affermando come la Controparte_1
dinamica riferita dalla SInora non sia stata provata, nemmeno attraverso le deposizioni Pt_1
testimoniali, non avendo nessuno dei testimoni escussi assistito alla caduta.
Parte attrice non avrebbe assolto all'onere a suo carico di provare il nesso di causa tra lo stato della pavimentazione (circostanza che dovrebbe condurre ad individuare la condotta illecita dell'odierna CO) ed il danno patito.
La SI.ra afferma di essere caduta a terra fratturandosi il femore sinistro, per essere scivolata su Pt_1
avanzi di cibo rimasti in terra e non raccolti dal personale di bordo;
ella specifica che tali avanzi di cibo non erano visibili, essendo posizionati su una lastra di metallo posta a terra oltre alle “porte a ventola” che la stessa aveva aperto (cfr. doc. 5 e 21). Diversamente da quanto sostenuto dalla compagnia di navigazione CO, tali circostanze sono state provate a seguito dell'escussione dei testimoni, sia di quelli indicati dall'attrice stessa, che da parte CO. In particolare:
Il teste ha riferito: “io sono entrata per prima, ho sentito un tonfo, mi sono girata ed ho visto la SI.ra Tes_2
per terra. Quando sono entrata le porte erano chiuse, io le ho spinte e sono entrata, poi l'attrice è entrata dopo di Pt_1
me”.
Anche il SI. ha dichiarato: “Non l'ho vista cadere perché era davanti a me e dietro a mia moglie;
ho Tes_3
spinto la porta e ho visto la SI.ra per terra che urlava. Vicino a lei, c'erano avanzi di cibo ed un pomodoro Pt_1
schiacciato, lei è caduta scivolando sul pomodoro. Gli avanzi erano in corrispondenza dell'uscio”.
Le deposizioni dei testimoni consentono di ritenere provato l'evento consistente nella caduta della SI.ra
. Pt_1
Anche a non voler considerare quanto dichiarato dal SI. “lei è caduta scivolando sul pomodoro”, si Tes_3
devono, infatti, necessariamente valutare anche numerosi altri elementi e circostanze emerse dall'audizione testimoniale: la posizione pressoché prossima dei testi rispetto alla vittima, che ha consentito loro di assistere in tempo reale alla caduta della SI.ra di cui hanno nell'immediatezza Pt_1
sentito le urla, la modalità di apertura delle porte di accesso alla sala ristorante, ed infine la presenza di scarti di cibo nella zona in cui la vittima si trovava, a terra, non visibile a causa della presenza delle porte a ventola.
Si tratta di una serie di elementi che concretano quelle presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti dalle quali Giudice ex art. 2729 c.c. può far discendere il proprio convincimento. Da tali presunzioni, infatti, il Giudice, deducendo da un fatto noto e provato, può risalire ad un fatto ignorato e da provarsi senza la necessità che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit. Il Giudice può, quindi, trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/20.
Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019).
L'insieme dei dati esposti permette di ritenere la raggiunta la prova in ordine all'infortunio occorso all'attrice mentre si trovava sul ponte n.11-Rigoletto, della nave.
Non è dirimente quanto osservato dalla CO a proposito della presenza degli apposti cartelli gialli posizionati a segnalare la possibile scivolosità del pavimento a causa dell'eventuale caduta a terra di cibo o di bevande, oltre alla costante presenza nel ristorante di personale addetto alla pulizia del pavimento.
Tali circostanze dedotte dalla CO per escludere ogni propria responsabilità nella causazione del sinistro sono state smentite dai testi.
Il SI. ha dichiarato “E' vero, i cartelli di cui al doc. 2 di erano posti vicino alla piscina, non li Tes_3 CP_1
ho visti nel ristorante”, la SI.ra “Non ho visto i cartelli gialli (doc. 2 di all'interno del Tes_4 CP_1
ristorante né fuori dalle porte.”, infine, il SI. riferiva “quando sono arrivato io i cartelli gialli non erano CP_7
posizionati all'ingresso del ristorante”.
Anche la “costante presenza del personale addetto alle pulizie” è stata sconfessata dal teste Tes_5
che, in proposito, riferiva “Non saprei, immagino di sì, ma non ho visto di persona”.
[...]
In ogni caso, se anche il personale fosse stato presente dovrebbe comunque concludersi per la presenza a terra del cibo, così dovendo ritenere che il personale non aveva provveduto a pulire un punto del pavimento che è certamente di passaggio e per di più visibile dall'interno del ristorante.
Tutto ciò premesso, si ravvisa nel caso de quo, la responsabilità contrattuale del vettore Controparte_1
per il danno subito dal viaggiatore sia ex art. 1681 c.c. che per l'art. 409 codice della navigazione.
[...]
Il vettore convenuto non ha infatti, provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, né che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile, circostanze esimenti dalla propria responsabilità nei confronti del passeggero.
Afferma la giurisprudenza che in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681
e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore Cass. civ. n. 414/2021.
In esito all'istruttoria è stato, invece, dimostrato che a causa dell'omessa vigilanza sulla pulizia del pavimento del ristorante Buffet Bolero, l'attrice è scivolata sui residui di cibo presenti sul pavimento, oggettivamente non visibili e soggettivamente non prevedibili essendo posti appena al di là della porta di ingresso, cadendo a terra e rompendosi il femore nel corso dello svolgimento di una crociera sulla nave
Costa TO, di Controparte_1
Deve quindi essere accertato il nesso causale, mentre nessuna prova liberatoria è stata fornita.
1.2) Della responsabilità di Controparte_2
Parte attrice ritiene sussistere la responsabilità dell'Agenzia di viaggi, che sarebbe stata contrattualmente assunta al momento dell'acquisto del pacchetto turistico alla luce dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto (cfr. doc. 1), rubricato “regime di responsabilità” per cui “l'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è dovuto a fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze esterne alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere”.
La responsabilità della CO sussisterebbe, inoltre, alla luce del combinato Controparte_2
disposto degli artt. 33, 43, 44, 46 del codice del turismo (D.Lgs 79/2011), non avendo dimostrato l'agenzia di viaggi né l'imputabilità del danno alla turista, né la dipendenza dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, né la sussistenza del caso fortuito o di forza maggiore.
Tale tesi non è condivisibile.
L'art. 43 comma 3 del Codice del Turismo prevede che “al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie”.
L'art. 42 Codice del Turismo indica il tour operator come soggetto responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di viaggio combinato, indipendentemente da chi le esegua nel caso concreto. Si configura, pertanto, a suo carico un'obbligazione di risultato cui consegue una responsabilità per qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore a causa dell'inadempimento degli obblighi genericamente collegati all'organizzazione del viaggio, nonché per mancata o inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto turistico, oltre che di eventuali servizi turistici supplementari aggiunti in corso di esecuzione del viaggio.
Il venditore, al contrario, risponde esclusivamente per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, nonché per gli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione a lui addebitabili, ma non assume alcuna responsabilità in merito all'esatto adempimento della combinazione predisposta dal tour operator.
Il suo principale obbligo contrattuale consiste, essenzialmente, nell'acquistare per conto del viaggiatore il singolo pacchetto turistico avendo cura di riferirgli tutte le informazioni necessarie relative al viaggio scelto, nonché scegliere con la dovuta diligenza professionale l'organizzatore del viaggio o il fornitore del singolo servizio con cui concludere il contratto in nome e per conto dell'utente-acquirente.
Nel caso di specie, il mandato conferito a dalla SI.ra , con il contratto di Controparte_2 Pt_1
intermediazione di viaggio, all'art. 15 delle condizioni generali rubricato “regime di responsabilità” stabilisce che “l'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è dovuto a fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze esterne alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere”.
Parte attrice individua nell'art. 15 titolo per la responsabilità dell'agenzia di viaggi, senza considerare che le circostanze che hanno cagionato la caduta della viaggiatrice non potevano essere ragionevolmente previste o risolte dall'organizzatore.
La presenza di scarti di cibo a terra, non visibili in ragione delle caratteristiche delle porte di accesso alla sala ristorante, l'assenza di cartelli a segnalare il pericolo del pavimento scivoloso, l'assenza di personale addetto alla pulizia della zone antistante il buffet, sotto tutte circostanze di cui l'agenzia di viaggi, pur impiegando la diligenza professionale, non poteva ragionevolmente prevedere né, tantomeno, risolvere.
Sono pertanto riconducibili a quelle circostanze da cui l'art. 15 delle condizioni generali del contratto fa dipendere l'esimente della responsabilità in capo all'agenzia di viaggi, organizzatrice.
Nè parte attrice è riuscita altrimenti a provare la responsabilità di per la caduta della SI.ra CP_5
. Pt_1
Nessuna responsabilità potrà dunque ascriversi a per il sinistro occorso dalla SI.ra Controparte_5
e per i danni subiti in conseguenza dello stesso. Pt_1
2) Del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184). Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott.
(qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attrice ha riportato “un trauma Persona_2
del femore con frattura pertrocanterica a sinistra” e che tali lesioni sono in nesso di causa con il sinistro.
Ne è conseguito, secondo la ricostruzione del c.t.u., un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) pari ad 15 giorni a totale, 45 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
Constatava, inoltre, il CTU una inabilità temporanea all'attività di casalinga di mesi 2 al 100% e 2 mesi al
50%, mentre non veniva individuata incidenza di postumi a carattere permanente sulla capacità lavorativa specifica della SI.ra . Pt_1
Secondo il medico legale, la menomazione conseguente alle lesioni riportate nel sinistro in analisi aveva inciso sulla complessiva validità psicofisica del soggetto (c.d. danno biologico) nella misura del 10%.
Quanto al grado di sofferenze patito, attestava il CTU un livello di sofferenza di media entità nella fase di malattia e dei postumi.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 10%, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad 21.889,00 (con punto base pari ad € 3.291,62 adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 1.725,00 per i 15 giorni di invalidità temporanea totale, € 3.881,25 per i 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed €
862,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 8.193,75.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi, non avendo l'attrice allegato alcunché a riguardo.
Il c.t.u., ha accertato che l'attrice non ha subito una diminuzione della capacità lavorativa.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice deve, pertanto, essere liquidato nella misura di euro 30.082,75
3) Del danno patrimoniale
Il danno patrimoniale subito dalla SI.ra si individua nelle spese mediche sostenute nella fase Pt_1
immediatamente successiva all'incidente e nella fase riabilitativa, documentate ed allegate per un importo pari ad € 3.590,50 (per visite specialistiche ed esami strumentali) di cui il dott. ha dichiarato la Per_2
pertinenza e la congruità; non è stato provato alcun ulteriore esborso di spesa. 4) Degli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite, di c.t.u. e cc.tt.pp.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, relativamente alle quattro fasi processuali, valori medi, con la precisazione che lo scaglione di riferimento è individuato con riferimento a quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento.
è soccombente nei confronti dell'attrice. CP_1
Nei rapporti tra l'attrice e la prima risulta soccombente, con la conseguenza che dovrà CP_2
rifondere alla seconda le spese di lite e di ctp.
Le spese di c.t.u., così come liquidate con decreto del 13/05/2024, devono essere definitivamente poste a carico della CO , con condanna alla restituzione a parte attrice di quanto a Controparte_1
tale fine anticipato, così come anche le spese di ctp sostenute dall'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: Accerta la responsabilità della soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
Condanna a pagare alla SI.ra le seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
- a titolo di danni non patrimoniali, la somma di €. 30.082,75;
-a titolo di danni patrimoniali la somma di € 3.590,00 quale rimborso delle spese mediche.
Somme tutte debitamente devalutate e rivalutate, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
Condanna a rifondere alla SI.ra , le spese di causa liquidate in euro Controparte_1 Parte_1
518,00 per spese e € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro 7.016,00 Parte_1 Controparte_2
oltre accessori di legge;
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, così come liquidate con decreto Controparte_1
13.5.24 e di ctp come sostenute da parte attrice.
Pone a carico di parte attrice le spese di ctp sostenute da Controparte_2
Così deciso in Treviso, 19.5.2025
Il Giudice
Marina Righi