Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2025, n. 37961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37961 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da VA DOVERE LUCIA VIGNALE GABRIELLA CAPPELLO SA RA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
SA D'RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37961/2025 Roma, li, 21/11/2025
Sent. n. sez. 946/2025 UP - 21/10/2025 R.G.N. 19004/2025
sul ricorso proposto da:
ID OV GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri, che ha chiesto: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per vizi di motivazione, quanto alla scelta di non applicare le attenuanti generiche e per violazione di legge, quanto alla mancata applicazione dell'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen.; il rigetto degli altri motivi di ricorso.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: VA DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli ha riformato in parte la sentenza emessa il 12 gennaio 2023, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli. Con la sentenza di primo grado, OV GE ID è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., aggravato ai sensi dei commi 2 e 6, per aver cagionato la morte di LI TO con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (artt. 116, 187 e art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). In particolare, a ID è stato attribuito un comportamento colposo consistito: nell'aver condotto un motociclo senza aver conseguito la patente di guida e sotto l'effetto di stupefacenti;
nell'aver mantenuto una velocità eccessiva e nell'essersi tenuto rasente al marciapiede destro, così investendo il pedone, che aveva quasi completato l'attraversamento ed era ben visibile, trattandosi di strada rettilinea, con visuale aperta, adeguatamente illuminata. Il giudice di primo grado ha applicato l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e ha concesso all'imputato le attenuanti generiche. La sentenza del G.u.p. non è stata impugnata dall'imputato, ma è stata appellata dalle parti civili e impugnata dal Pubblico Ministero. La Corte di appello non è stata chiamata a decidere sull'affermazione della penale responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti, ma soltanto sull'applicazione delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio conseguente. Valutati i motivi di impugnazione, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle parti civili e, convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero, lo ha accolto escludendo le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. La pena inflitta in primo grado (anni due di reclusione) è stata rideterminata nella misura di anni sei di reclusione partendo dalla pena base di anni otto (pari al minimo edittale previsto dall'art. 589 bis, comma 2, cod. pen.), aumentandola ad anni nove ai sensi dell'art. 589 bis, comma 6, e riducendola di un terzo per la scelta del rito. Sono state applicate le pene accessorie conseguenti all'entità della pena inflitta e sono stati revocati i benefici della sospensione condizionale e della non menzione che il G.u.p. aveva concesso. La sentenza di primo grado è stata confermata nel resto. Sono state confermate, dunque, le statuizioni civili con le quali l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio».
2. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore di fiducia, cui ha conferito apposito mandato. La difesa sottolinea, in premessa, che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle parti civili perché censurava l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e delle attenuanti generiche facendo riferimento soltanto al trattamento sanzionatorio, senza specificare quale incidenza l'applicazione di tali attenuanti avrebbe potuto avere sulle pretese civilistiche azionate con la costituzione. Muovendo da questa premessa, sviluppa quattro motivi di ricorso che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo (punto 2 dell'atto di ricorso), il ricorrente deduce violazione dell'art. 580 cod. proc. pen. e vizi della motivazione con la quale è stato convertito in appello il ricorso per Cassazione proposto dal PM. Sostiene che, in presenza di un appello
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
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CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: VA DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
inammissibile ab origine, come quello proposto dalle parti civili, tale conversione non avrebbe potuto avvenire. Secondo la difesa, l'art. 580 cod. proc. pen. mira ad evitare la frammentazione del giudizio. Pertanto, l'operatività di questa norma è subordinata alla possibilità che il rischio di frammentazione sia reale e così non è quando, come nel caso di specie, l'atto di impugnazione della parte civile è, per sua natura, inammissibile non avendo ad oggetto le statuizioni civili della sentenza impugnata. In questo caso, sostiene la difesa, l'appello non può esercitare alcun effetto attrattivo sul ricorso per cassazione ritualmente proposto, perché la Corte di appello non deve esaminarlo nel merito. Sotto diverso profilo, la difesa osserva che i motivi di impugnazione della parte civile vertevano sul trattamento sanzionatorio assumendo che fosse stato determinato in palese violazione di legge. Sostiene dunque che, in astratto, l'appello della parte civile, ancorché infondato nel merito, avrebbe potuto essere qualificato come ricorso, sicché non v'era ragione alcuna di convertire in appello il ricorso proposto dal PM. Rileva, infine, che, ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse all'esito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenze che modificano il titolo del reato, sicché, convertendo in appello il ricorso del PM e accogliendolo, la Corte di appello ha privato l'imputato di un grado di giudizio al quale egli avrebbe avuto diritto nel caso in cui il ricorso fosse stato accolto dalla Corte di cassazione. Se annulla con rinvio una sentenza inappellabile, infatti, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve trasmettere gli atti al Giudice di primo grado.
2.2. Col secondo motivo (punto 3 dell'atto di ricorso), la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. In tesi difensiva, l'affermazione secondo la quale il comportamento della vittima, ancorché non rispettoso delle norme in materia di circolazione stradale, non avrebbe contribuito causalmente al verificarsi dell'evento (che si sarebbe ugualmente verificato anche se l'attraversamento fosse avvenuto sulle strisce pedonali) sarebbe apodittica ed errata in diritto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, anche una minima percentuale di colpa altrui può valere ad integrare la circostanza attenuante e la Corte di appello avrebbe disatteso questo principio quando ha affermato (pag. 9 della sentenza impugnata) che il modesto grado di difformità tra la condotta attesa e quella in concreto tenuta dalla vittima priva questa condotta di concreta incidenza sulla serie causale che ha determinato l'evento. A questo proposito, la difesa rileva che, ai sensi dell'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., se la condotta di un terzo ha una pur minima incidenza causale sull'evento, tale condotta è comunque in grado di attenuare la colpa del conducente.
2.3. Col terzo motivo (punto 4 dell'atto di ricorso), la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere state ritenute non applicabili le attenuanti generiche. Si duole, in particolare, che la Corte di appello abbia ritenuto irrilevanti a tal fine le dichiarazioni rese dall'imputato senza spiegare perché quelle dichiarazioni sarebbero non credibili e senza individuare quali elementi deporrebbero nel senso della non concedibilità delle attenuanti
invocate.
2.4. Col quarto motivo (punto 5 dell'atto di ricorso), la difesa deduce violazione dell'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. per non essere stata operata dal giudice di appello la riduzione di un sesto della pena, alla quale l'imputato avrebbe diritto, atteso che la sentenza di primo grado non è stata impugnata da lui bensì dalle parti civili e dal Pubblico Ministero.
3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il PG ha chiesto l'annullamento con
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: VA DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
rinvio della sentenza impugnata: per vizi di motivazione, quanto alla scelta di non applicare le attenuanti generiche;
per violazione di legge, quanto alla mancata applicazione dell'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Degli altri motivi di ricorso ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi intorno alle ore 21:00 del 26 aprile 2021 a Napoli, in via Labriola. Le sentenze di primo e secondo grado, pur divergenti quanto alla sussistenza di un contributo concausale della vittima nel verificarsi dell'evento, sono concordi nella ricostruzione dei fatti. Riferiscono che ID si trovava alla guida del motociclo targato AY11442 e investi il pedone LI TO quando questi aveva ormai ultimato l'attraversamento della carreggiata e aveva quasi raggiunto il marciapiede. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, tenendo conto della direzione di marcia del veicolo, TO stava attraversando da sinistra e destra con traiettoria diagonale e fuori dalle strisce pedonali (presenti sulla strada dieci metri prima). I giudici di merito hanno individuato a carico dell'imputato profili di colpa generica e specifica consistiti nell'essersi posto alla guida di un motociclo che non era abilitato a condurre perché sprovvisto di patente di guida;
nell'aver assunto sostanze stupefacenti (in specie marijuana); nell'aver viaggiato ad una velocità superiore ai 50 km/h prevista in quel tratto di strada (ove era segnalato anche il pericolo di un dosso); una velocità comunque non prudenziale per la presenza di attraversamenti pedonali e per essere la strada costeggiata da edifici residenziali ed esercizi commerciali. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che al verificarsi dell'evento abbia contribuito causalmente la condotta del pedone, non conforme alle indicazioni dell'art. 190 del codice della strada, e, per questo, ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. Inoltre, ha ritenuto applicabili le attenuanti generiche valutandole prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 589 bis, comma 6. Ai sensi dell'art. 590 quater cod. pen. la diminuzione di pena conseguente all'applicazione della attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7, è stata determinata sulla quantità di pena risultante dall'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod. pen. Il Giudice di secondo grado, convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal PM, lo ha accolto ravvisando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al riconoscimento delle attenuanti (sia le attenuanti generiche che l'attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7), delle quali ha escluso la sussistenza rideterminando, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio.
Firmato Da: GIANFRANCO
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2. Col primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che, in presenza di un appello della parte civile dichiarato inammissibile, il ricorso del Pubblico Ministero non avrebbe dovuto essere convertito in appello. A sostegno di tale doglianza la difesa cita l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la finalità della conversione del ricorso per cassazione in appello, di cui all'art. 580 cod. proc. pen., è quella di rendere possibile la trattazione in unico contesto processuale di tutti i mezzi di impugnazione proposti da tutte le parti contro la stessa sentenza» (Sez. 4, n. 9835 del 14/06/1994, [...]). Secondo questo orientamento giurisprudenziale, l'operatività dell'art. 580 cod. proc. pen. è subordinata alla reale possibilità di frammentazione del
giudizio e, pertanto, «una dichiarazione di appello "ab origine" inammissibile è inidonea a produrre l'effetto della conversione in appello del ricorso per cassazione ritualmente proposto da una parte processuale» (Sez. 3, n. 41190 del 25/09/2008, [...]). Va subito detto che la giurisprudenza prevalente ritiene che, con la disposizione di cui all'art. 580 cod. proc. pen., il legislatore abbia fissato un principio di carattere generale. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche in casi di inammissibilità dell'appello dell'imputato valutato tale perché proposto in assenza di interesse (Sez. 3, n. 41709 del 22/05/2018, [...]) o senza indicazione dei motivi (Sez. 2, Ordinanza n. 5059 del 10/04/1996, Rv. 204737). Come è stato osservato, infatti, per rimuovere gli effetti dell'impugnazione è necessaria la declaratoria di inammissibilità, di guisa che, fino a quando tale declaratoria non intervenga, l'appello produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto da un'altra delle parti del processo» (Sez. 4, n. 23541 del 15/05/2008, [...]). A tali considerazioni si deve aggiungere che, nel caso di specie, l'appello proposto dalla parte civile aveva ad oggetto, tra l'altro, l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e la ritenuta sussistenza di tale attenuante può incidere sulla determinazione dell'entità del danno perché riguarda la ricostruzione storico-fattuale dell'accaduto e attribuisce al comportamento della vittima un contributo causale al verificarsi dell'evento (sull'argomento v. Sez. 4, n. 6278 del 30/01/2025, [...]). In tal senso si sono pronunciate, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte. Come risulta dall'informazione provvisoria n. 8/2025, infatti, con sentenza del 26 giugno 2025 (la cui motivazione non è stata ancora depositata), il massimo Consesso di legittimità ha ritenuto che la parte civile abbia interesse ad impugnare una sentenza "con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale» e non abbia interesse ad impugnarla soltanto con riferimento «a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio». Nel caso oggetto del presente ricorso, dunque, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili richiedeva una valutazione di merito e la Corte di appello è giunta a tali conclusioni, dopo aver esaminato il contenuto dei motivi, sottolineando che le parti civili appellanti non avevano chiarito in che modo l'applicazione delle attenuanti avrebbe inciso sulla liquidazione del danno (pag. 4 della motivazione). La valutazione di inammissibilità è stata compiuta, dunque, dopo aver ascoltato le parti in contraddittorio, quando l'esigenza di evitare la frammentazione del giudizio si era già manifestata rendendo operante la disposizione dell'art. 580 cod. proc. pen. e giustificandone ampiamente l'applicazione.
3. Da quanto esposto consegue che la decisione con la quale la Corte di appello ha applicato l'art. 580 cod. proc. pen. convertendo l'appello in ricorso non può essere
censurata.
La difesa del ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l'appello proposto dalle parti civili doveva essere convertito in ricorso per cassazione. Tale conclusione, tuttavia, muove dall'assunto secondo il quale la parte civile non sarebbe neppure astrattamente legittimata a proporre appello per dolersi, a fini civili, del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e - come già argomentato tale assunto non ha fondamento alcuno. È certamente vero che, se il ricorso del Pubblico Ministero non fosse stato convertito in appello e fosse stato accolto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod.
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proc. pen., gli atti sarebbero stati trasmessi al Giudice di primo grado, ma questa è una inevitabile conseguenza dell'applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen. la cui funzione è, appunto, quella di rendere possibile la trattazione in unico contesto processuale dei diversi mezzi di impugnazione proposti dalle parti contro la medesima sentenza. Come è stato opportunamente sottolineato, peraltro, quando la conversione del ricorso in appello ha ad oggetto una sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato (che il Pubblico Ministero non può appellare ai sensi dell'art. 443, comma 2, cod. proc. pen.) il ricorso, pur convertito in appello, «conserva la propria natura di impugnazione di legittimità». Ne consegue che solo dopo aver concluso positivamente il giudizio rescindente, «<il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli» (Sez. 4, n. 37074 del 24/06/2008, [...]; Sez. 4, n. 39618 del 11/07/2007, [...]; Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, [...]; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, [...]). In applicazione di questo principio, in un caso di conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di condanna per omicidio volontario nella quale era stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, questa Corte di legittimità ha chiarito che la Corte di appello deve sindacare l'ammissibilità del ricorso *<secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen.» e i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità»; ma, se ritiene fondata una di queste censure, riprende la propria funzione di giudice del merito e, perciò, "può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado». Di conseguenza ha affermato che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, correttamente il giudice di secondo grado aveva "effettuato l'esame nel merito», ritenendo insussistente l'attenuante riconosciuta in primo grado (Sez. 1, n. 15025 del 14/02/2006, [...]). Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte di appello ha ritenuto che i motivi articolati dal Pubblico Ministero fossero ammissibili perché «incentrati sulla manifesta illogicità della motivazione della sentenza di primo grado» sia quanto all'applicazione dell'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., sia quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha ritenuto, dunque, che entrambi i motivi fossero stati ritualmente proposti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e il ricorrente non si duole di tale valutazione contestando invece le conclusioni alle quali la Corte di appello è giunta nel ritenere fondati quei motivi.
4. Come si è detto, il Giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. A tal fine ha fatto riferimento alle "emergenze tossicologiche essendo stato accertato, in sede di esame autoptico, che la persona offesa era positiva a "cannabinoidi, cocaina, oppiacei, metadone e benzodiazepine» (pag. 3 della sentenza di primo grado) e ha sottolineato (pag. 6) che TO attraversò la strada "senza utilizzare il passaggio pedonale e trasversalmente». Ha ritenuto, dunque, che l'evento non fosse stato esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole essendo stato accertato un comportamento colposo della vittima. L'attenuante in parola, tuttavia, non è stata applicata nella massima estensione perché si è valutato che la condotta della persona offesa avesse avuto minima incidenza sulla causazione dell'evento. La Corte di appello ha valorizzato e sviluppato tale ultima considerazione e ha sostenuto (pag. 9 della motivazione) che il profilo di colpa ascritto all'TO, per aver attraversato la sede stradale a dieci metri di distanza dalle strisce pedonali, in direzione leggermente trasversale rispetto alla carreggiata» non è «causalmente rilevante rispetto alla concreta dinamica dell'incidente». Secondo la Corte di appello, nel caso in esame,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: VA DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
l'attenuante non può essere ritenuta sussistente, a prescindere dal grado della colpa del pedone, perché il suo comportamento colposo, non ha avuto incidenza sulla serie causale>> e la condotta dell'imputato fu così gravemente colposa e così gravemente contrastante con le norme che disciplinano la circolazione stradale che l'evento si sarebbe comunque verificato anche se il pedone avesse attraversato sulle strisce e perpendicolarmente, nel pieno rispetto dell'art. 190, comma 2, cod. strada. A sostegno di tali conclusioni la Corte di appello osserva che TO non risulta aver attraversato la strada in maniera improvvisa e repentina e l'imputato ha ammesso di averlo avvistato, ma non risulta che abbia attuato alcuna manovra per evitare l'investimento. Secondo la sentenza impugnata (pag. 10), la condotta di guida dell'imputato fu «del tutto inosservante degli obblighi prudenziali generali e di quelli che impongono di ridurre la velocità e dare la precedenza al pedone in prossimità di un attraversamento pedonale, comunque posto a dieci metri di distanza». Pertanto, anche se «l'attraversamento fosse avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali e in maniera perpendicolare alla carreggiata, l'imputato avrebbe ugualmente investito il pedone». La difesa si duole di queste conclusioni. Osserva che la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. deve trovare applicazione ogniqualvolta l'evento non sia *esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole» e che, per giurisprudenza costante, è applicabile in ogni caso in cui sia stato accertato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, [...]; Sez. 4, n. 46668 del 08/11/2022, [...]; Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, [...]). Così argomentando la difesa sembra confondere il piano della rilevanza causale della condotta della persona offesa con la valutazione del carattere colposo di tale condotta. Se è vero, infatti, che l'ampiezza della previsione testuale dell'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. (e della omologa previsione dell'art. 590 bis, comma 7, cod. pen.) non consente di limitare l'operatività di questa attenuante ai soli casi in cui vi sia concorso di colpa tra il responsabile dell'evento dannoso e un altro utente della strada, è pur vero che, perché le norme in esame possano trovare applicazione, è comunque necessario che l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole. Muovendo da queste premesse si è ritenuto che la circostanza attenuante in parola fosse ravvisabile in un caso in cui la vittima, a bordo di una bicicletta, viaggiava in prossimità del centro della carreggiata, e non il più vicino possibile al margine destro, ed era stata investita dal conducente di un'autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, [...]). In questo caso, è stata annullata con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione non essendo controverso che, se il ciclista avesse viaggiato in prossimità del margine destro della carreggiata (come previsto dall'art. 143 cod. strada), l'evento non si sarebbe verificato. A conclusioni analoghe si è giunti in un caso di violazione dell'art. 190 d.lgs. 285/92 da parte di un pedone che, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiedi, non aveva camminato sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli (Sez. 4 n. 46668 del 08/11/2022) ed anche in questo caso la rilevanza concausale del comportamento colposo ascritto al pedone non era stata posta in dubbio. L'applicazione dell'attenuante è stata esclusa, invece, nel caso di un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona la quale, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso. Si è escluso, infatti, che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: VA DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
tipo di autovettura della vittima (un'auto d'epoca, priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso, ma comunque dotata dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare). Si è osservato a tal fine che «la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo» (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, [...]). Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche, una recente pronuncia (Sez. 4, n. 20369 del 15/01/2025, [...]), ha condivisibilmente escluso che possano rientrare nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., «fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente». Ponendosi in questa prospettiva, si è ritenuto che possa certamente rilevare ai fini dell'applicazione dell'attenuante il comportamento colposo della vittima o di terzi, ma non necessariamente rilevi a tal fine il contributo causale rappresentato da fattori esterni o accadimenti naturali, tanto più quando quei fattori (ad esempio la prevedibile presenza di animali sulla carreggiata o la presenza di condizioni climatiche avverse) siano ricompresi nell'area di rischio demandata al governo del soggetto agente.
4.2. Il quadro giurisprudenziale così delineato rende evidente che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., il primo dato da valutare è quello dell'esistenza di una concausa che abbia contribuito al verificarsi dell'evento. Nel riferirsi alle ipotesi in cui l'evento non sia conseguenza esclusiva della azione o omissione, infatti, le norme in esame rimandano alla disciplina della causalità delineata dagli artt. 40 e 41 cod. pen. In sintesi: l'operatività dell'attenuante presuppone un fattore causale concorrente, in assenza del quale l'evento non si sarebbe verificato. La Corte di appello ha sviluppato un'argomentazione coerente con queste premesse perché non ha escluso il carattere colposo del comportamento della persona offesa - che scelse di attraversare la strada con traiettoria diagonale e a dieci metri di distanza dalle strisce pedonali in violazione dell'art. 190 cod. strada - ma ha ritenuto che tale comportamento non abbia avuto efficacia concausale nel verificarsi del sinistro. Ha sostenuto, infatti, che la velocità mantenuta dal motociclo condotto da ID era tale che egli non avrebbe potuto evitare l'evento neppure se TO avesse attraversato sulle strisce pedonali. Ha evidenziato a tal fine (pag. 9 e pag. 10 della motivazione) che ID impegnò il margine destro della carreggiata a velocità elevata "dopo il superamento di una curva destrorsa, posta all'incrocio di fronte alla rotatoria rialzata»; non compì nessuna manovra per evitare il pedone;
non frenò, non sterzò, e lo investi quando aveva ormai attraversato l'intera carreggiata e stava per salire sul marciapiede. Ha rilevato, inoltre, che «non emergono dagli atti processuali, elementi comprovanti che l'assunzione di stupefacenti da parte della vittima abbia potuto avere una qualche incidenza nel determinismo causale del sinistro». Ha sostenuto, quindi, che un diverso comportamento della vittima non avrebbe potuto comunque evitare l'evento. Un evento che fu causato dall'attraversamento in quanto tale e non dal fatto che TO attraversò fuori dalle strisce pedonali. La difesa del ricorrente non contrasta in alcun modo tali argomentazioni in fatto, perché si limita a ricordare che una percentuale di colpa, anche minima, può valere ad integrare la circostanza attenuante, ma dimentica che tale, anche minima, percentuale di colpa deve essere riferita ad una condotta concausale. Non considera, dunque, che, nel caso di specie,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: VA DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
l'applicabilità della attenuante è stata esclusa non perché la condotta della vittima è stata ritenuta scevra da profili di colpa, bensì perché si è ritenuto che l'evento si sarebbe verificato anche se TO avesse attraversato sulle strisce. Si è ritenuto infatti che, per la velocità mantenuta e per la complessiva condotta di guida, l'imputato non sarebbe stato comunque in condizione di dare la precedenza al pedone.
5. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere state escluse le attenuanti generiche ritenute applicabili dal giudice di primo grado. Si deve subito riferire che nella sentenza di primo grado l'applicazione delle attenuanti generiche è stata così motivata: «<devono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche [...] in considerazione delle sue generali condizioni di vita: egli, infatti, ha dichiarato di svolgere l'attività di rider per consentirsi anche un minimo guadagno per aiutare la madre malata e ha altresì dichiarato che, in quella zona, era già stato, in altre occasioni, rapinato dei suoi proventi». La Corte di appello ha ritenuto la manifesta illogicità di questa motivazione, osservando (pag. 10) che il Giudice ha privilegiato «circostanze meramente assertive, non suffragate da alcun riscontro documentale, a discapito di una serie di comprovate evidenze, risultanti dalle immagini di un sistema di videosorveglianza [...], inerenti alle modalità esecutive della condotta». Il ricorrente si duole di tale motivazione rilevando che la sentenza impugnata non ha spiegato perché le dichiarazioni dell'imputato non sarebbero credibili e ha ritenuto che le attenuanti generiche non fossero concedibili per la gravità del fatto già valutata nella determinazione della pena base. Al di là della ritenuta non attendibilità dell'imputato, a sostegno della quale la Corte di appello valorizza dichiarazioni difensive che lo stesso Giudice di primo grado ha ritenuto *<intrinsecamente contraddittorie e, pertanto, inattendibili», si deve rilevare che, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (fra le tante: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...]; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [...]; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...]). La giurisprudenza è concorde nel ritenere che le attenuanti generiche abbiano anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale» (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, [...]; Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, [...]). Sostiene tuttavia che, nel decidere se applicarle, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]). Nel caso di specie, per motivare l'esclusione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha posto in luce la gravità dei fatti in contestazione e il grado elevato della colpa. Ha sottolineato inoltre che, nel corso del giudizio, ID ha ammesso «fatti già documentati dalle immagini acquisite, adducendo giustificazioni in contrasto con le stesse». Ha ritenuto,
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dunque, che gli elementi atti a giustificare il diniego del beneficio dovessero prevalere su altri elementi di segno positivo. Tale valutazione, congruamente motivata, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, di conseguenza, non può essere sindacata in questa sede.
6. Non ha alcun pregio il quarto motivo col quale la difesa deduce violazione dell'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. A questo proposito basta osservare che la disposizione invocata affida al giudice dell'esecuzione e non al giudice della cognizione il compito di ridurre la pena inflitta all'esito di giudizio abbreviato quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione, sicché l'applicabilità dell'istituto al caso in esame non doveva essere valutata dalla Corte di appello. Ed invero, nell'esaminare un caso nel quale il giudice della cognizione, «anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato», aveva indicato nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha escluso che tale indicazione potesse comportare una nullità (salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo) e tuttavia ha ritenuto l'irritualità della statuizione (Sez. 1, n. 28917 del 26/03/2024, [...]).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Lucia Vignale
Il Presidente Salvatore Dovere
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